Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 11-02-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 11-02-2020
Numero gazzetta: 46

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Muscadet Côtes de Grandlieu].

(Comunicazione 11/02/2020, pubblicata in G.U.U.E. 11 febbraio 2020, n. C 46)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Muscadet Côtes de Grandlieu»

PDO-FR-A0496-AM01

Data della comunicazione: 14 novembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

La revisione della zona geografica della denominazione «Muscadet Côtes de Grandlieu» comporta:

— l’inclusione di due comuni (Geneston, La Planche) e quattro parti di comuni (Le Bignon, Montbert, Les Sorinières, Vieillevigne), tutti provenienti dalla zona geografica della denominazione regionale «Muscadet»;

— l’esclusione di due comuni (Bouguenais, Touvois) e due parti di comuni (Legé, Sainte-Pazanne) a seguito di lavori per concentrare i vigneti nei settori nei quali è stata mantenuta una viticoltura di qualità.

Per una maggiore certezza del diritto, il nuovo elenco delle entità amministrative è stilato facendo riferimento alla versione in vigore del codice ufficiale geografico, redatto ogni anno dall’INSEE.

La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza.

2.   Superficie parcellare delimitata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «5 settembre 2007» si aggiunge «e del 19 gennaio 2017».

Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3.   Zona di prossimità immediata

La zona di prossimità immediata è stata aggiornata in seguito alla fusione di comuni e alla revisione della zona geografica. La zona complessiva di vinificazione della denominazione non viene modificata.

La parte del documento unico relativa alle ulteriori condizioni è modificata di conseguenza.

4.   Pratiche di vinificazione

Al capitolo I, sezione IX, punto 1, è aggiunta la frase «Si trovano ancora sulle loro fecce fini di vinificazione al momento del loro confezionamento o della loro prima spedizione al di fuori delle cantine di vinificazione.»

Il mantenimento dei vini sulle loro fecce fini consente di conferire ai prodotti tutte le caratteristiche orientate alla rotondità. Ciò consente di affermare e rafforzare la segmentazione delle diverse denominazioni di Muscadet.

La parte del documento unico relativa alle pratiche di vinificazione è modificata di conseguenza.

5.   Trattamenti termici

Viene eliminato il divieto di effettuare trattamenti termici sul vino con temperature superiori a 40 °C. La modifica ha lo scopo di offrire agli operatori tutti gli strumenti tecnici possibili per gestire le conseguenze di annate difficili che comportano deviazioni organolettiche del tipo goût moisi terreux (gusto di muffa/terroso). La tecnica del riscaldamento dei mosti, nota come «termovinificazione», è molto meno aggressiva per i vini, in termini di perdita di volume e di riduzione della polpa, rispetto all’impiego di carbone mesoporoso per uso enologico.

La parte del documento unico relativa alle pratiche di vinificazione è modificata di conseguenza.

6.   Confezionamento

La fine del periodo di confezionamento dei vini che beneficiano della menzione «sur lie» (su fecce) va dal 30 novembre al 31 dicembre. Tale modifica consente di prolungare di un mese il periodo di imbottigliamento dei vini con menzione «sur lie» al fine di ottimizzare il periodo di commercializzazione di questa categoria senza tuttavia modificare il carattere di rotondità associato a un leggero perlant corrispondente a tale menzione.

La parte del documento unico relativa alle ulteriori condizioni è modificata di conseguenza.

7.   Commercializzazione dei vini

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 4, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

8.   Legame

Il legame è stato modificato per tener conto della variazione del numero di comuni, della correzione di un errore (si tratta della baia di Bourgneuf e non della baia di Bourgneuf-en-Retz), nonché dell’aggiornamento dell’ultimo paragrafo del punto 1 relativo al numero di produttori e al volume prodotto.

La parte del documento unico relativa al legame con la zona geografica è modificata di conseguenza.

9.   Etichettatura

Alla sezione XI è aggiunta la lettera c): «c) l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

— che si tratti di una località accatastata;

— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato con caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. Tale nome appare in un unico campo visivo con il nome della denominazione di origine controllata.»

La parte del documento unico relativa alle ulteriori condizioni è modificata di conseguenza.

10.   Obblighi di dichiarazione

Il termine per la presentazione della dichiarazione di rivendicazione è prorogata dal 15 dicembre al 31 dicembre.

La dichiarazione preventiva di transazione è modificata in una dichiarazione preventiva di spedizione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

11.   Riclassificazione

Sono specificate le modalità della dichiarazione di riclassificazione al fine di migliorarne la controllabilità.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

12.   Registri

Vengono apportate modifiche redazionali sulla tenuta dei registri.

— Nel capitolo II, sezione II, punto 2:

— alla lettera b), le espressioni «fino alla data di deposito della sua dichiarazione di rivendicazione» e «e l’acidità del mosto» sono soppresse;

— alla lettera c) la parola «quaderno» (cahier) è sostituita da «registro»;

— alla lettera d), la parola «quaderno» (cahier) è sostituita da «registro» oltre ad essere eliminata la formulazione «o immettendo in commercio vini a denominazione di origine controllata non confezionati».

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

13.   Punti principali da verificare

Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona del Pays Nantais per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.


DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Muscadet Côtes de Grandlieu

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

I vini sono bianchi, asciutti e fermi.

Tali vini presentano:

— un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 10 %;

— un tenore massimo in zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) pari a 3 grammi per litro;

— un tenore massimo in acidità volatile di 10 milliequivalenti per litro;

— un titolo alcolometrico volumico totale massimo, in seguito ad arricchimento, pari al 12 %.

I tenori di acidità totale, anidride solforosa totale dei vini e il titolo alcolometrico effettivo totale sono conformi alle soglie stabilite dalla normativa comunitaria. I vini sono bianchi, asciutti e fermi.

Presentano aromi intensi prevalentemente fruttati, accompagnati talvolta da note iodate e un equilibrio gustativo generalmente orientato verso la freschezza.

Un affinamento prolungato può conferire loro una maggiore complessità al palato e una buona capacità di invecchiamento.

Sono imbottigliati con molta attenzione in modo da preservare e amplificare l’espressione della loro ricchezza aromatica.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratiche enologiche specifiche

Pratica colturale

La densità minima d’impianto delle vigne è di 6 500 ceppi per ettaro.

La distanza interfilare è inferiore o uguale a 1,50 metri, mentre la distanza tra i ceppi del medesimo filare è compresa tra 0,9 metri e 1,1 metri.

Le viti sono potate con un massimo di dodici gemme franche per ceppo:

— in potatura corta a sperone con un massimo di 5 speroni per ceppo;

— in potatura Guyot singolo o doppio.

La potatura viene completata prima del germogliamento o stadio 5 della scala Eichhorn e Lorentz.

Indipendentemente dal metodo di potatura, le viti possono essere potate con 4 gemme franche aggiuntive per ceppo a condizione che nella fase fenologica, corrispondente a 11 o 12 foglie, il numero di tralci fruttiferi dell’anno per ceppo sia inferiore o uguale a 12.

Pratica enologica specifica

Sono vietati i trattamenti termici della vendemmia con ricorso a temperature inferiori a -5 °C.

Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale di 12 %.

Beneficiano di un affinamento sulle fecce fini a partire dalla fine della fermentazione alcolica e almeno fino al 1° marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia. Si trovano ancora sulle fecce fini al momento dell’imbottigliamento o della prima spedizione al di fuori delle cantine di vinificazione.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini rispettano i vini rispettano gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabilite a livello dell’Unione europea e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

b.   Rese massime

66 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione sono effettuate nella zona geografica approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 15 giugno 2017. Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei seguenti comuni o parti di comuni secondo il codice ufficiale geografico del 2018:

— dipartimento della Loire-Atlantique: Le Bignon (in parte), Bouaye, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Geneston, Legé (in parte), La Limouzinière, La Planche, Montbert (in parte), Pont-Saint-Martin, Port-SaintPère, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne (in parte), Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Les Sorinières (in parte), Vieillevigne (in parte);

— dipartimento della Vandea: Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Melon B

8.   Descrizione del legame/dei legami

1   Informazioni sulla zona geografica

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

I vigneti della denominazione d’origine controllata «Muscadet Côtes de Grandlieu» sono essenzialmente ubicati sui pendii che circondano il lago di Grandlieu e sulle sponde dei corsi d’acqua che lo alimentano, tra i quali i fiumi Logne, il Boulogne e l’Ognon, nonché sui versanti dell’Acheneau che scarica le acque del lago e si unisce all’estuario della Loira tra Nantes e Saint-Nazaire. La zona geografica si estende su una parte del territorio dei dipartimenti della Loire-Atlantique e della Vandea, a sud della città di Nantes, non lontano dalle coste dell’Oceano Atlantico. Costituisce la parte più occidentale della zona geografica della denominazione di origine controllata «Muscadet». Il vigneto si trova su isolotti dislocati nelle migliori posizioni, spesso isolati in un paesaggio dedicato, peraltro e principalmente, ad attività di allevamento e alle colture.

La zona geografica beneficia di un clima oceanico particolarmente temperato, con escursioni termiche molto ridotte nel corso dell’anno, data la vicinanza della costa. In inverno, il lago di Grandlieu costituisce la distesa di acqua dolce più vasta della Francia continentale e contribuisce ad accentuare la mitezza dell’aria, riducendo notevolmente la frequenza di gelate. L’assenza di rilievi significativi tra la costa e i vigneti favorisce una circolazione rapida delle correnti d’aria marittima portatrici di nuvole, determinando pertanto una pluviometria ridotta nella zona geografica e un irraggiamento solare più significativo rispetto all’entroterra. In estate, le temperature rimangono generalmente miti e l’umidità indotta dal lago di Grandlieu mitiga i rari episodi di canicola.

L’ossatura geologica della zona geografica è composta soprattutto da rocce metamorfiche, principalmente micascisti e gneiss, nonché da grandi venature di rocce basiche, anfiboliti, eclogiti e prasiniti. Nelle zone basse, situate intorno al lago di Grandlieu, lo zoccolo primario è talvolta ricoperto da sedimenti terziari, composti principalmente da sabbie con una proporzione variabile di argille e ciottoli. I suoli che si sviluppano su tali differenti formazioni sono generalmente bruni, sani, portanti e filtranti. Riprendendo usi ancestrali, la superficie parcellare per la vendemmia delle uve delimita rigorosamente i pendii che presentano paesaggi aperti essenzialmente o tradizionalmente vitati, e le parcelle presentano suoli poco profondi e moderatamente fertili, con una buona propensione al riscaldamento e una limitata capacità di ritenzione d’acqua.

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

I vigneti della denominazione d’origine controllata «Muscadet Côtes de Grandlieu» discendono da un’antica tradizione vinicola. Nel Medioevo, la strada del sale proveniente dalla baia di Bourgneuf e da Noirmoutier transitava già attraverso il lago di Grandlieu per l’approvvigionamento di vino. Da allora, un commercio attivo è continuato con l’Irlanda e i paesi celtici. I vigneti medievali sono stati successivamente estesi sotto l’impulso delle abbazie di Buzay (sulle rive dell’Acheneau) e di Villeneuve (sulle rive dell’Ognon).

A partire dal XIV secolo si è affermata una viticultura commerciale grazie alla presenza di flotte nordeuropee nella baia di Bourgneuf. Nel XVI secolo la domanda commerciale olandese ha incoraggiato la produzione di vini bianchi. Il vitigno Melon B si è quindi affermato nella regione, dove è conosciuta come «Muscadet» a partire dalla metà del XVII secolo. Alla fine del XVIII secolo, la paroisse di Saint-Philbertde-Grand-Lieu presentava già un terzo dei propri terreni coltivati a vite. Durante il Secondo Impero tale comune contava addirittura 750 ettari di vigne.

Dopo la fillossera, i vigneti sono ricostituiti con piante innestate, con l’adozione di alcune tecniche nuove quali la potatura Guyot e la piantumazione a filari. Da quel momento in poi le conoscenze tecniche di produzione sono ben codificate, con la scelta del monovitigno da varietà Melon B, il mantenimento di una densità elevata di impianto, il controllo del carico e della resa delle vigne e la raccolta delle uve a piena maturazione.

Con l’obiettivo di produrre vini ricchi e complessi, gli operatori adottano uno specifico percorso tecnico di vinificazione, il «metodo di Nantes», che consiste nel mantenere i vini sulle fecce fini per almeno un inverno senza alcuno spillamento, pratica nata dall’abitudine dei produttori di tenere una barrique del loro miglior vino sulle fecce in previsione delle feste future. Questo metodo di affinamento determina vini rotondi e grassi, tramite arricchimento, in particolare, di mannoproteine e altri composti derivanti dall’autolisi delle pareti cellulari del lievito. Inoltre, questo metodo, che si basa sull’assenza di manipolazione dei vini e sul loro mantenimento in un’atmosfera carica di anidride carbonica, limitando fortemente i fenomeni di ossidazione e il rilascio di composti volatili, consente di conservare fino alla primavera e oltre gli aromi formatisi durante la fermentazione alcolica. Durante il loro affinamento, i vini si arricchiscono anche di aromi terziari. Le uve, i mosti e i vini ottenuti dal vitigno Melon B contengono una significativa concentrazione di precursori di aromi glicosidici. Costituite da agliconi legati a zuccheri, tali molecole sono inodori allo stato puro. La rottura dei legami β-glucosidici, sotto l’azione di vari processi chimici ed enzimatici, genera quindi composti fortemente odorosi, principalmente monoterpeni e C13-norisoprenoidi, con la formazione in particolare di β-damascone, sostanza nota per il suo ruolo di esaltatore di aromi fruttati dei vini. Gli operatori hanno acquisito hanno acquisito una particolare competenza nel proteggere i vini dall’ossidazione in vasca e nell’imbottigliarli con cura, in modo che questi sentori continuino a essere rilasciati il più a lungo possibile e i vini acquisiscano maggiore complessità.

Dal 1937 le situazioni viticole migliori nella zona geografica sono state riconosciute con la denominazione di origine controllata «Muscadet». Desiderando, tuttavia, valorizzare maggiormente i vini prodotti sui pendii migliori, nel 1955 i produttori hanno chiesto il riconoscimento di una denominazione di origine controllata, domanda reiterata successivamente nel 1979. La denominazione di origine controllata «Muscadet Côtes de Grandlieu» è stata infine riconosciuta con decreto del 29 dicembre 1994. I vini possono beneficiare della menzione tradizionale «sur lie», definita dal 1977 in «Muscadet», che comporta l’imbottigliamento dei vini durante l’anno successivo a quello della vendemmia, nelle cantine stesse di vinificazione, al fine di limitare gli spillamenti e i travasi dei vini.

Nel 2016 la superficie oggetto di produzione copre circa 250 ettari, coltivati da circa 80 produttori. Il volume annuale commercializzato ammonta a circa 12 000 ettolitri, la maggior parte dei quali reca la menzione «sur lie».

2   Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto

I vini della denominazione di origine controllata «Muscadet Côtes de Grandlieu» sono bianchi, fermi e secchi. Presentano aromi intensi prevalentemente fruttati, talvolta associati a note iodate e un equilibrio gustativo generalmente orientato verso la freschezza. Un affinamento prolungato può conferire loro una maggiore complessità al palato e una buona capacità di invecchiamento. Sono imbottigliati con molta attenzione in modo da preservare e amplificare l’espressione della loro ricchezza aromatica.

I vini che beneficiano della menzione «sur lie» sono generalmente caratterizzati al palato da un equilibrio più orientato verso la rotondità, un bouquet olfattivo più complesso e possono presentare un leggero perlant dovuto all’anidride carbonica residua formatasi durante la fermentazione alcolica. Per preservarne la freschezza, la ricchezza aromatica e l’anidride carbonica endogena, sono protetti dall’ossidazione durante il processo di affinamento. Il loro tenore di anidride carbonica è troppo elevato per il confezionamento in contenitori flessibili; di conseguenza, vengono imbottigliati e il processo richiede una cura particolare.

3   Interazioni causali

La zona geografica beneficia di un clima direttamente soggetto all’influenza del vicinissimo Oceano Atlantico e del lago di Grandlieu ed è caratterizzato da inverni molto miti. Associato a una presenza prevalente di parcelle con una predominanza netta di suoli sabbiosi, tale clima assicura una notevole precocità del ciclo vegetativo della vigna che beneficia di giornate lunghe e soleggiate durante la crescita e porta le uve a maturità prima delle piogge autunnali. Tale precocità si riflette nel carattere aperto e maturo dei vini, sin dalla loro più giovane età.

La fratturazione delle rocce metamorfiche che costituiscono lo zoccolo geologico e la struttura grossolana dei suoli consentono un radicamento profondo delle viti, che ricevono un apporto idrico moderato e regolare che favorisce la maturità degli acini. La freschezza estiva assicura la buona conservazione dei precursori di aromi fragili e presenti nelle bacche del vitigno Melon B. Le brezze oceaniche proteggono la vegetazione dalle minacce sanitarie e le uve possono essere raccolte a piena maturità, conferendo ai vini il loro carattere fruttato e il loro profumo delicatamente iodato.

Pur avendo ereditato un’antica tradizione viticola, la zona geografica presenta da tempo un’agricoltura mista dominata dalle attività di allevamento. Il percorso intrapreso dagli operatori per ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Muscadet Côtes de Grandlieu» li ha portati a condividere le pratiche di vinificazione. In tal modo, le conoscenze tecniche collettive consentono ai produttori di ottimizzare la resa delle vigne e la maturità delle uve.

Vinificati secondo le usanze locali, i vini vengono fatti maturare sulle fecce fini fino all’imbottigliatura, senza alcuna spillatura. Grazie alle miti temperature invernali della zona geografica che favoriscono gli scambi con le fecce, i vini continuano a migliorare durante il processo di affinamento, rivelando una maggiore ricchezza al palato sin dalla primavera successiva. Un imbottigliamento attento preserva le caratteristiche essenziali dei vini, dato che alcuni aromi continuano a svilupparsi dopo il confezionamento. Tale competenza tecnica, perfettamente adatta alle potenzialità dell’ambiente naturale e del vitigno Melon B, consente alle molecole odorose formatesi durante la fermentazione e ai precursori degli aromi glicosidici di esprimersi pienamente nei vini.

Imbottigliati nell’anno successivo a quello della vendemmia, i vini della denominazione di origine controllata integrata con la menzione «sur lie» conservano la loro caratteristica freschezza, sostenuta da un leggero perlant dovuto all’anidride carbonica residua formatasi durante la vinificazione. Per evitare qualsiasi ossidazione, tali vini sono imbottigliati direttamente nelle cantine di vinificazione. Questa pratica tradizionale, che riduce al minimo la manipolazione dei prodotti, è perfettamente indicata per preservare i delicati composti odorosi dei vini.

Nella zona geografica, la vicinanza di siti turistici costieri ha favorito lo sviluppo delle vendite dirette dei vini. La quota di produzione venduta sfusa al commercio è quindi piuttosto bassa, a differenza della maggior parte dei prodotti della regione «Muscadet». Grazie a questo dinamismo commerciale e alla qualità dei vini, quasi tutta la produzione è valorizzata con la menzione «sur lie», nell’esportazione al di fuori dei confini nazionali, nella vendita a clienti privati o presso i ristoranti delle località balneari della costa atlantica dove la freschezza dei vini si sposa armoniosamente con molluschi, crostacei, pesce e tutti i frutti di mare.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

Legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, la vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e l’imbottigliamento dei vini che possono beneficiare della menzione «sur lie» è costituita dal territorio dei seguenti comuni o delle seguenti parti di comuni secondo il codice ufficiale geografico dell’anno 2018:

— dipartimento della Loire-Atlantique: Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Basse-Goulaine, La Bernerie-en-Retz, Le Bignon (in parte), La Boissière-du-Doré, Bouguenais, Boussay, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, Clisson, Couffé, Divatte-sur-Loire, Frossay, Gétigné, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Legé (in parte), Ligné, Loireauxence (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Sauveur e Varades), Le Loroux-Bottereau, Machecoul-Saint-Même, Maisdon-sur-Sèvre, La Marne, Mauves-sur-Loire, Mésanger, Monnières, Montbert (in parte), Montrelais, Les Moutiers-en-Retz, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, Paulx, Le Pellerin, Pornic, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Rezé, Rouans, Sainte-Pazanne (in parte), Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Géréon, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Les Sorinières (in parte), Thouaré-sur-Loire, Touvois, Vair-sur-Loire, Vallet, Vertou, Vieillevigne (in parte), Villeneuve-en-Retz, Vue;

— dipartimento di Maine-et-Loire: Beaupréau-en-Mauges (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di Beaupréau e Gesté), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (esclusivamente per il territorio del comune delegato di Fresne-sur-Loire), Mauges-sur-Loire (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais e Saint-Florent-le-Vieil), Montrevault-sur-Èvre (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di La Boissière-sur-Èvre, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Pierre-Montlimart e Saint-Rémy-en-Mauges), Orée d’Anjou, Sèvremoine (esclusivamente per il territorio del comune delegato di Montfaucon-Montigné), Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Germain-sur-Moine et Tillières;

— dipartimento della Vandea: Cugand, Montaigu, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Hilaire-de-Loulay.

Quadro normativo:

Legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore:

Confezionamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

I vini che possono beneficiare della menzione «sur lie» sono confezionati nella zona delimitata.

Per preservare le caratteristiche derivanti dal loro metodo di vinificazione e di affinamento, in particolare la freschezza, la complessità aromatica (di cui talune componenti si esprimono dopo il confezionamento) e il leggero perlant dovuto al tenore di anidride carbonica endogena, al fine di limitare i travasi, i vini che possono beneficiare della menzione «sur lie» sono imbottigliati nelle cantine di vinificazione tra il 1° marzo e il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della vendemmia.

Questo particolare metodo di affinamento conferisce ai vini rotondità e grassezza, arricchendoli in particolare con mannoproteine e altri composti derivanti dall’autolisi delle pareti cellulari dei lieviti.

Questo metodo si basa sull’assenza di manipolazione dei vini e sul loro mantenimento in un’atmosfera carica di anidride carbonica, limitando fortemente i fenomeni di ossidazione e il rilascio di composti volatili.

Avendo un contenuto di anidride carbonica troppo alto per essere confezionati in contenitori flessibili, vengono imbottigliati e il processo richiede una cura particolare.

I vini si trovano ancora sulle fecce fini al momento dell’imbottigliamento o della loro prima spedizione al di fuori delle cantine di vinificazione

Quadro normativo:

Legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla menzione «sur lie» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione stabilite per tale menzione nel disciplinare di produzione.

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme del disciplinare per l’utilizzo di tale denominazione.

Le dimensioni dei caratteri della menzione «sur lie» e della denominazione geografica «Val de Loire» sono inferiori o uguali, in altezza, larghezza e spessore, a quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

I vini che beneficiano della menzione «sur lie» sono presentati con l’indicazione dell’annata.

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola a condizione:

— che si tratti di una località accatastata;

— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato con caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata. Tale nome appare in un unico campo visivo con il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-82f0846a-250f-4d39-a81d-0232a960a3a6