Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 11-02-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 11-02-2020
Numero gazzetta: 46

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Rosé de Loire].

(Comunicazione 11/02/2020, pubblicata in G.U.U.E. 11 febbraio 2020, n. C 46)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Rosé de Loire»

PDO-FR-A0150-AM01

Data della comunicazione: 14 novembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

La zona geografica viene modificata come segue:

«Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2018:

dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);

dipartimento di Indre-et-Loire: Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Coteaux-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Ingrandes-de-Touraine, Saint-Michel-sur-Loire e Saint-Patrice), Couziers, Cravant-les-Côteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Épeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L’Île-Bouchard, Joué-lès-Tours, Langeais (ex territorio del comune delegato di Langeais), Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Étienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray;

dipartimento di Loir-et-Cher: Angé, Blois, Chailles, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Chissay-en-Touraine, Choussy, Contres, Couddes, Couffy, Faverolles-sur-Cher, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Mesland, Meusnes, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Montrichard Val de Cher (ex territori dei comuni delegati di Bourré e Montrichard), Noyers-sur-Cher, Oisly, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, Soings-en-Sologne, Thenay, Thésée, Valaire, Valencisse (ex territori dei comuni delegati di Chambon-sur-Cisse e Molineuf), Vallières-les-Grandes, Valloire-sur-Cisse (ex territorio del comune delegato di Chouzy-sur-Cisse), Veuzain-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Onzain);

dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Machelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Les Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Villevêque;

dipartimento di Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

I documenti cartografici che rappresentano le zone geografiche possono essere consultati sul sito web dell’Institut national de l’origine et de la qualité.»

Modifica redazionale: il nuovo elenco di entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche alla suddivisione amministrativa in zone verificatesi dopo l’approvazione del disciplinare di produzione. Per una maggiore certezza del diritto, tale elenco è stilato facendo riferimento alla versione in vigore del codice ufficiale geografico, redatto ogni anno dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica rimane esattamente identico.

Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.

La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.

2.   Superficie parcellare delimitata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, primo paragrafo del disciplinare della DOP «Rosé de Loire», dopo «10 febbraio 2011» si aggiungono le parole «e del 20 giugno 2018» e dopo «5 settembre 2007» si aggiungono le parole «e del 19 gennaio 2017».

Questa modifica ha lo scopo di inserire le date di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3.   Zona di prossimità immediata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito da:

— «dipartimento di Indre: Faverolles-en-Berry, Fontguenand, Lye, La Vernelle, Veuil, Villentrois;

— dipartimento d’Indre-et-Loire: Chaveignes, Chezelles, Crissay-sur-Manse, SaintNicolas-de-Bourgueil;

— dipartimento di Loir-et-Cher: Candé-sur-Beuvron, Cheverny, Cormeray, Feings, Fresnes, Fougères-sur-Bièvre, Les Montils, Mont-près-Chambord, Ouchamps, Sambin;

— dipartimento della Loire-Atlantique: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;

— dipartimento di Maine-et-Loire: Orée d’Anjou (ex territorio del comune delegato di Saint-Laurent-des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.»

Ciò consente di tenere conto delle diverse fusioni di comuni verificatesi rispetto all’ultima versione del disciplinare di produzione. Il perimetro della zona di prossimità immediata rimane esattamente identico.

La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.

4.   Disposizione agroambientale

Nel capitolo 1, sezione VI, punto 2, è aggiunto il seguente testo: «Nella distanza interfilare è obbligatoria una copertura vegetale controllata, naturale o seminata; in assenza di tale copertura, l’operatore effettua la lavorazione del terreno per gestire la vegetazione naturale o dimostra di utilizzare prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato ricorrere ad altri erbicidi.

Queste disposizioni non si applicano alle parcelle di vigne con una distanza interfilare inferiore o uguale a 1,7 metri.»

Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Favorendo la presenza di una copertura vegetale la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di terroir.

La disposizione speciale esclude dal campo di applicazione delle disposizioni agroambientali le vigne con una distanza interfilare inferiore o uguale a 1,70 metri. Le zone di produzione delle DOC «Crémant de Loire» e «Rosé de Loire» sono infatti estese e caratterizzate da una certa diversità di pratiche, in linea con le variazioni dell’ambiente naturale. Nella parte orientale dei vigneti, il rischio di gelate primaverili è più elevato e i suoli sabbiosi filtranti accentuano il deficit idrico delle viti in estate. In tale contesto non si è ritenuto auspicabile imporre le misure agroambientali nelle vigne strette, generalmente più basse e fitte.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5.   Divieto di vendemmia

Nel capitolo 1, sezione VII, punto 1, è soppressa la frase «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima)».

Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ciascun operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6.   Capacità del locale di vinificazione

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera c), la frase: «Ciascun operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni.» è sostituita dalla frase: «Ciascun operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato degli ultimi cinque anni.»

Nel disciplinare non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) ma a una resa, ovvero un quantitativo di raccolto diviso per la superficie in produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza (il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti).

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7.   Commercializzazione dei vini

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 4, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

8.   Legame con la zona geografica

Il legame è stato rivisto per aggiornare il numero di comuni interessati (232 anziché 294). Nel legame è stato chiarito che la pluviometria media fa riferimento a precipitazioni annue.

La parte del documento unico relativa al legame è modificata di conseguenza al punto 8.

9.   Misure transitorie

La misura transitoria di cui al punto 1 della sezione XI del disciplinare è eliminata perché giunta a scadenza.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

10.   Registri

Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, il termine «potenziale» è sostituito da «naturale».

Per coerenza con il metodo redazionale utilizzato in tutti i disciplinari della zona di Anjou-Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Tali modifiche migliorano la leggibilità di detti disciplinari di produzione. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

11.   Punti principali da verificare

Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona di Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.


DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Rosé de Loire

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Si tratta di vini rosati fermi secchi aventi le caratteristiche analitiche principali specificate in appresso: un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5 %; - un tenore in zuccheri fermentabili (glucosio e fruttosio) inferiore a 3 grammi per litro dopo fermentazione; - prima del confezionamento, un tenore di acidità totale inferiore o uguale a 91,84 milliequivalenti per litro; - dopo l’arricchimento, un titolo alcolometrico volumico totale inferiore o uguale al 12,5 %. I tenori di acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa dell’UE.

Il «Rosé de Loire» è un vino secco, generalmente, dal colore rosa salmone. I suoi aromi leggeri ricordano spesso la ciliegia e la fragola. In bocca si presentano potenti, freschi, rotondi e armoniosi. Freschi e dissetanti, danno l’impressione di masticare frutta matura e, consumati giovani, esprimono appieno la loro originalità.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione

a.    Pratiche enologiche essenziali

Pratiche enologiche specifiche

Densità di impianto - Distanza

Pratica colturale

La densità minima d’impianto della vigna è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro. Le parcelle vitate con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla DOC, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle di vigne la distanza interfilare non può essere superiore a 3 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.

Norme in materia di potatura e palizzamento della vigna

Pratica colturale

Le viti vengono potate, con una potatura mista, entro il 30 aprile, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo e un massimo di 7 gemme franche sul capo a frutto.

L’altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l’altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 metri dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 metri sopra il filo superiore di palizzamento.

Le parcelle di vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l’altezza minima dei picchetti di palizzamento fuori terra è di 1,90 metri; il palizzamento è costituito da 4 livelli di filo; l’altezza minima del filo superiore è di 1,85 metri dal suolo.

Irrigazione

Pratica colturale

È vietata l’irrigazione.

Pratica enologica specifica

Nell’elaborazione dei vini è vietato l’impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

È vietato l’uso di trucioli di legno.

Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale di 12,5 %.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, tutte le disposizioni obbligatorie previste a livello dell’UE e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

b.    Rese massime

72 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2018:

— Dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);

— Dipartimento di Indre-et-Loire: Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Coteaux-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Ingrandes-de-Touraine, Saint-Michel-sur-Loire e Saint-Patrice), Couziers, Cravant-les-Côteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Épeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L’Île-Bouchard, Joué-lès-Tours, Langeais (ex territorio del comune delegato di Langeais), Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Étienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray;

— Dipartimento di Loir-et-Cher: Angé, Blois, Chailles, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Chissay-en-Touraine, Choussy, Contres, Couddes, Couffy, Faverolles-sur-Cher, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Mesland, Meusnes, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Montrichard Val de Cher (ex territori dei comuni delegati di Bourré e Montrichard), Noyers-sur-Cher, Oisly, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, Soings-en-Sologne, Thenay, Thésée, Valaire, Valencisse (ex territori dei comuni delegati di Chambon-sur-Cisse e Molineuf), Vallières-les-Grandes, Valloire-sur-Cisse (ex territorio del comune delegato di Chouzy-sur-Cisse), Veuzain-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Onzain);

— Dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Villevêque;

— Dipartimento di Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Gamay N

Grolleau N

Cabernet franc N

Cabernet Sauvignon N

Pineau d’Aunis N

Pinot noir N

Grolleau gris G

8.   Descrizione del legame/dei legami

1   Informazioni sulla zona geografica

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica si estende su un altopiano ondulato corrispondente, dal punto di vista geologico, alle formazioni primarie dei contrafforti del Massiccio armoricano e alle formazioni più recenti dell’era Secondaria, e in misura minore dell’era Terziaria, del margine sud-occidentale del bacino parigino. La zona geografica fiancheggia la Loira e i suoi affluenti Vienne, Indre e Cher per circa 200 chilometri. Nel 2018 la zona geografica copre il territorio di 232 comuni, alcuni dei quali famosi per il proprio castello.

Le parcelle delimitate per la vendemmia presentano terreni scistosi o argilloso-scistosi nella parte occidentale e terreni argilloso-calcarei (Cenomaniano, Turoniano, Senoniano ed Eocene) in quella orientale. Il piano geologico del Turoniano è essenziale ed è all’origine della pietra di tufo, il cui sfruttamento in numerose cave ha permesso la costruzione dei castelli della Loira e, più in generale, di tutto il complesso architettonico della regione, determinando la creazione di numerose cavità. Queste cave sono diventate cantine, caratterizzate da temperatura e da igrometria costanti, adibite alla funghicoltura e allo stoccaggio dei vini. Tutti i terreni hanno la particolarità di presentare moderate riserve idriche e buone capacità di drenaggio.

Il clima è oceanico ma il margine orientale, corrispondente alla Sologne viticola, è caratterizzato da un’influenza più continentale con precipitazioni annue cumulate comprese tra 550 mm e 650 mm, leggermente superiori al resto della zona geografica. Nella parte occidentale, dove l’influenza oceanica è più forte, le temperature sono regolari, gli inverni miti e il caldo estivo moderato, mentre nella parte orientale l’escursione termica tende ad essere maggiore. In tale contesto generale, il reticolo idrografico costituito dalla Loira e dai suoi affluenti esercita un’importante funzione termoregolatrice.

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La storia dei vigneti è relativamente antica e legata allo sviluppo di numerosi monasteri e abbazie. Nel suo «Histoire de France», San Gregorio di Tours fa riferimento a una coltivazione estensiva della vite in questa regione nel VI secolo e all’uso delle «traquettes» (sorta di trappola) per cacciare gli uccelli quando l’uva è matura. Nel XV secolo, con l’introduzione del vitigno «Breton», ovvero il Cabernet Franc N, originario della regione di Bordeaux, i produttori iniziano a produrre un vino nuovo, rosato, chiamato allora «clairet», dai caratteristici aromi di frutta rossa. I primi riscontri storici fanno riferimento a una quantità di due «busses» (ovvero 536 litri) di vino «clairet» offerta in dono dagli abitanti di Saumur a Giovanni V, duca di Bretagna.

Verso est, i vini rosati vengono prodotti anche nella zona della Turenna. Tra l’altro è con questi vini che alcuni comuni della riva destra della Loira acquistano una certa notorietà. I vigneti di Blois, Azay-le-Rideau e Mesland sono caratterizzati da un’importante produzione. Anche il comune di Cinq-Mars-La-Pile vede riconosciuti i propri vini e assiste al forte sviluppo del vitigno locale, il Grolleau N. All’inizio del XIX secolo questa varietà è molto presente nell’Anjou, soprattutto nei cantoni di Thouarcé e Brissac.

L’estensione della zona geografica, caratterizzata da una varietà di suoli e di condizioni climatiche, favorisce la diversità dei vitigni. Nell’Anjou sono impiantati principalmente il Cabernet Franc N, il Cabernet Sauvignon N, il Grolleau N e il Grolleau Gris G, mentre in Turenna, sulla riva destra della Loira, è molto presente il Grolleau N. Anche il vitigno Gamay N è presente in tutti i vigneti, così come in misura minore il Pineau d’Aunis N e, più localmente, il Pinot Noir N.

L’inizio del XX secolo segna lo sviluppo della produzione di grandi quantitativi di vini rosati, denominati «rouget » nell’Anjou e «vin gris» in Turenna. All’inizio degli anni 1970 i produttori della Valle della Loira, desiderosi di rafforzare l’immagine di questo vino rosato secco e di preservarne l’identità, ne chiedono il riconoscimento. La denominazione di origine controllata «Rosé de Loire» è così riconosciuta nel 1974.

2   Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto

Il «Rosé de Loire» è un vino secco, generalmente, dal colore rosa salmone. I suoi aromi leggeri ricordano spesso la ciliegia e la fragola. In bocca si presentano potenti, freschi, rotondi e armoniosi. Freschi e dissetanti, danno l’impressione di masticare frutta matura e, consumati giovani, esprimono appieno la loro originalità.

3   Interazioni causali

L’esteso reticolo idrografico formato dai fiumi Loira, Vienne, Cher e Indre ha nel tempo ampiamente modellato l’altopiano ondulato di rocce dure dell’era Primaria e di rocce tenere delle ere Secondaria e Terziaria. Sotto l’influenza della Chiesa, nel Medioevo viene introdotta la vite e i vigneti dell’Anjou e della Turenna si sviluppano lungo la Loira e i suoi affluenti per quasi 200 chilometri.

Nel corso del tempo i produttori privilegiano l’impianto dei vitigni Cabernet Franc N e Grolleau N nella parte occidentale della zona geografica, mentre nella parte orientale ricorrono principalmente ai vitigni Gamay N e Pineau d’Aunis N. Queste scelte sono determinate dalla configurazione della zona geografica e dal clima oceanico. In questa diversità di condizioni viticole offerte ai produttori, la scelta dei vitigni è stata una scelta naturale. In linea con gli usi, la superficie parcellare delimitata per la vendemmia comprende solo le parcelle con terreni drenanti argilloso-calcarei o scistosi.

All’inizio del XX secolo si sviluppa così la produzione di vino «rouget» e «vin gris»: fresco, originale, facilmente bevibile e con un basso titolo alcolometrico volumico. Nel corso delle generazioni gli operatori hanno saputo valorizzare le originalità della loro produzione, da un lato con la scelta di assemblaggi tali da favorire lo sviluppo del potenziale aromatico dei vini, dall’altro con una gestione ottimale della pianta e del suo potenziale produttivo che si riflette in una conduzione rigorosa della vigna.

Il successo di questa produzione è coronato, nel 1974, dal riconoscimento della denominazione di origine controllata «Rosé de Loire». Il dinamismo e la competenza dei produttori e il loro storico attaccamento al paesaggio viticolo della Loira alimentano la notorietà di questa denominazione di origine controllata che miete successi sin dal suo riconoscimento.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Etichettatura

Quadro normativo:

Legislazione dell’UE

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

tutte le indicazioni facoltative sono riportate, sulle etichette, in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» secondo le norme stabilite nel disciplinare di produzione. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione: - che si tratti di una località accatastata; - che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato con caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

Legislazione dell’UE

Tipo di condizione ulteriore:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice ufficiale geografico del 2018:

— Dipartimento di Indre: Faverolles-en-Berry, Fontguenand, Lye, La Vernelle, Veuil, Villentrois;

— Dipartimento d’Indre-et-Loire: Chaveignes, Chezelles, Crissay-sur-Manse, Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

— Dipartimento di Loir-et-Cher: Candé-sur-Beuvron, Cheverny, Cormeray, Feings, Fresnes, Fougères-sur-Bièvre, Les Montils, Mont-près-Chambord, Ouchamps, Sambin;

— Dipartimento della Loire-Atlantique: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;

— Dipartimento di Maine-et-Loire: Orée d’Anjou (ex territorio del comune delegato di Saint-Laurent-des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-92621e99-82b3-4528-9773-4d35d2805177