Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Savennières Roche aux Moines].
(Comunicazione 10/02/2020, pubblicata in G.U.U.E. 10 febbraio 2020, n. C 44)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Savennières Roche aux Moines»
PDO-FR-A0982-AM01
Data della comunicazione: 14 novembre 2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Zona geografica
Nel capitolo 1, sezione IV, punto 1, la frase «La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo sul territorio del seguente comune del dipartimento di Maine-et-Loire:» è sostituita dalla frase «Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio del seguente comune del dipartimento di Maine-et-Loire, secondo il codice ufficiale geografico del 2018:». Viene inoltre aggiunta la seguente frase: «I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité.»
La formulazione proposta del punto relativo alla zona geografica intende semplificare la presentazione ed eliminare ogni ambiguità in merito alla definizione delle fasi (vinificazione, elaborazione, affinamento, ecc.).
Modifica redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche di zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione vigente del codice ufficiale geografico pubblicato annualmente dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica resta esattamente identico.
Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.
La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.
2. Zona di prossimità immediata
Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è così sostituito:
Beaulieu-sur-Layon, Chaudefonds-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Val-du-Layon (ex territorio del comune delegato di Saint-Aubin-de-Luigné).
Questa modifica consente di tenere conto delle varie fusioni di comuni avvenute dopo l’ultima versione del disciplinare. Il perimetro della zona di prossimità immediata resta esattamente identico.
La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.
3. Divieto di raccolta
Nel capitolo 1, sezione VII, punto 1, lettera a), viene eliminata la frase: «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del codice rurale e della pesca marittima».
Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ciascun operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
4. Capacità del locale di vinificazione
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera e), la frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni» è sostituita dalla frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato degli ultimi cinque anni».
Nel disciplinare non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) ma a una resa, ovvero un quantitativo di raccolto diviso per la superficie in produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza (il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti).
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
5. Legame con la zona geografica
Viene aggiunta la parola «Agricole» a Société Agricole et Industrielle d’Angers in quanto il titolo di questa rivista era incompleto. La correzione proposta permette di rimediare a quest’omissione.
La parte del documento unico relativa al legame è modificata di conseguenza al punto 8.
6. Registri
Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, l’aggettivo «potenziale» è sostituito con «naturale».
Per coerenza con il metodo redazionale utilizzato in tutti i disciplinari della zona di Anjou-Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Le modifiche in questione migliorano la leggibilità di questi disciplinari. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
7. Punti principali da verificare
Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona di Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Savennières Roche aux Moines
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
Si tratta di vini bianchi fermi, secchi, amabili o dolci, le cui principali caratteristiche analitiche sono: - un titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini secchi del 12,5 %; - un titolo alcolometrico volumico naturale minimo per gli altri vini del 15,5 %; - i vini secchi presentano, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 grammi per litro. I vini amabili presentano, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore o uguale a 30 grammi per litro; - i tenori di acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea. I vini sono bianchi e per lo più secchi. Di colore giallo chiaro, talvolta dorato con riflessi verdi, di rara eleganza. Complessi e fini al naso, combinano spesso aromi floreali e note più fruttate, esaltate da un tocco di mineralità. Al palato si presentano pieni e delicati, con un pizzico di vivacità che non fa mai percepire pesantezza. Quando l’annata permette alla muffa nobile di svilupparsi, i produttori riescono a elaborare vini da invecchiamento con zuccheri fermentescibili che sviluppano nel tempo un bouquet particolare e complesso legato allo sviluppo della Botrytis cinerea.
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CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratica enologica specifica
L’uva è versata intera nella pressa.
È vietato l’uso delle presse continue.
È fatto divieto di ricorrere a qualsiasi pratica di arricchimento. È vietato qualsiasi trattamento termico delle uve vendemmiate o del vino con ricorso a temperature inferiori a -5 °C o superiori a 40 °C. È proibito qualsiasi trattamento di dealcolizzazione parziale dei vini. È vietato l’uso di trucioli di legno. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 giugno dell’anno successivo a quello della vendemmia.
Pratica colturale
La densità minima d’impianto della vigna è di 5 000 ceppi per ettaro. Le vigne non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2 metri e una distanza tra i ceppi dello stesso filare inferiore a 1 metro. Le viti sono potate entro il 30 aprile: - con la tecnica della potatura mista, con un massimo di 10 gemme franche per ceppo; o - a cordone di Royat, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie, il numero dei tralci fruttiferi dell’anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 8.
L’altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l’altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 metri dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 metri sopra il filo superiore di palizzamento.
È vietata l’irrigazione.
L’uva è raccolta manualmente con almeno 2 selezioni di grappoli sulla pianta. È vietato il ricorso alla vendemmiatrice.
È vietato l’uso dei cassoni con coclea.
b. Rese massime
vini secchi
35 ettolitri per ettaro
vini amabili e dolci
30 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio del seguente comune del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Savennières.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Chenin B
8. Descrizione del legame/dei legami
1 Informazioni sulla zona geografica
a) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La «Roche aux Moines» è una nota località della denominazione di origine controllata «Savennières». Situata a circa dodici chilometri a ovest della città di Angers, è sempre stata considerata una delle punte di diamante di questa denominazione di origine controllata. Vero e proprio sperone roccioso, la collina forma una sporgenza appuntita del basamento armoricano che sovrasta la Loira. È delimitata, a est, dalla «Coulée de Serrant» e, a ovest, da una valle affacciata su «les Forges» che la separa dalla collina del «Moulin du Gué». Presenta una superficie delimitata di circa 35 ettari. La cima della collina degrada dolcemente verso sud. La pendenza diventa più importante nella parte inferiore della collina e nella sua sezione occidentale, di fronte al «Moulin du Gué».
Le formazioni geologiche appartengono al massiccio Armoricano. I suoli sono essenzialmente costituiti da formazioni scistose e scistoso-arenacee che vanno dall’Ordoviciano superiore al Devoniano inferiore. Vi sono localmente alcuni filoni vulcanici, il cui iniziale materiale acido ha determinato la formazione di rioliti. In un punto della collina questa roccia dura, che ha dato il nome alla località, affiora in modo ben visibile. Alcune parcelle situate all’inizio dell’altopiano presentano terreni leggermente coperti da sabbie eoliche del Quaternario. Nelle zone collinari la roccia madre è, nella maggior parte dei casi, molto vicina alla superficie. I terreni sono generalmente poco profondi, poco fertili e molto sassosi, caratterizzati da un’elevata capacità di drenaggio e da una scarsa riserva idrica.
Il clima della «Roche aux Moines» rispecchia quello oceanico dei vigneti dell’Anjou, ma il massiccio dei Mauges, a ovest, attenua questa caratteristica oceanica con un effetto «Föhn». Nella zona riparata dai venti umidi, la pluviometria media annua è di 600 mm, mentre sulle colline dei Mauges supera gli 800 mm. Questa differenza di precipitazioni è ancora più marcata durante il ciclo vegetativo della vite, in particolare da giugno fino al periodo della vendemmia. Le temperature medie annue sono relativamente elevate (circa 12 °C). Queste caratteristiche sono ancora più evidenti a livello mesoclimatico. I pendii ripidi orientati a sud ottimizzano l’irraggiamento solare, limitano l’umidità dell’aria e garantiscono una buona aerazione delle parcelle.
Il fiume Loira esercita un’importante funzione termoregolatrice sulla vicina collina colpita dai venti dominanti, contribuendo al mantenimento di elevate temperature notturne. La Loira svolge un ruolo essenziale anche nel favorire, durante il periodo della raccolta, la formazione delle nebbie mattutine indispensabili allo sviluppo della Botrytis cinerea.
b) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Il nome «Roche aux Moines» risale al XII secolo e da allora è sempre stato utilizzato. Appare per la prima volta intorno al 1130, quando la tenuta Chevalier Buhard è trasmessa ai monaci dell’abbazia di Saint-Nicolas d’Angers che vi piantano delle viti. È qui che il 2 luglio 1214 si svolge la prima delle battaglie «di Bouvines», dove i cavalieri inglesi sono sconfitti dalle truppe di Luigi VIII, rallentati dalle viti impiantate alla rinfusa. La collina della «Roche aux Moines» resta una proprietà monastica in cui la coltivazione della vite evolve secondo le esigenze dei monaci fino all’epoca della Rivoluzione, quando questo sito prestigioso è rilevato da proprietari privati interessati a ricavarne vini di qualità.
È Pierre Guillory (1796-1878), alla costante ricerca di innovazione, a segnare fortemente la vita di questi vigneti. Sensibile al progresso tecnico e desideroso di condividere le sue scoperte, contribuisce alla notorietà della «Roche aux Moines» e ricrea su questa collina le terrazze che aveva visto sulle sponde del lago Lemano. Pierre Guillory sperimenta inoltre il palizzamento con filo di ferro e pali di ardesia, favorendo in tal modo la ventilazione dei grappoli del vitigno Chenin B, oltre a lavorare sull’uso dello zolfo e sul metodo della spollonatura precoce. Le sue ricerche sulle tecniche di raccolta e di torchiatura vengono presto adottate anche da altri produttori. Nel 1861, Pierre Guillory ricorda peraltro nel Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d’Angers che: «Tranne qualche rara eccezione, la vendemmia è effettuata in ottobre, quando l’uva ha raggiunto il miglior grado di maturazione possibile e quando è stramatura per almeno un quarto.» Queste parole confermano quelle del conte Odart che nel 1845, nel suo Traité des cépages, afferma: «È inoltre necessario che l’uva sia raccolta solo quando ha superato il grado di maturazione, come giunge nel periodo di Ognissanti, quando la tunica, ammorbidita dalle piogge, si sfalda.» I viticoltori di questa zona comprendono presto l’interesse di raccogliere le uve di questa varietà a maturazione avanzata e ponendo una particolare attenzione a ciascun grappolo.
2 Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto
I vini sono bianchi e per lo più secchi.
Di colore giallo chiaro, talvolta dorato con riflessi verdi, di rara eleganza. Complessi e raffinati al naso, combinano spesso aromi floreali e note più fruttate, esaltate da un tocco di mineralità. Al palato si presentano pieni e delicati, con un pizzico di vivacità che non fa mai percepire pesantezza.
Quando l’annata permette alla muffa nobile di svilupparsi, i produttori riescono a elaborare vini da invecchiamento con zuccheri fermentescibili che sviluppano nel tempo un bouquet particolare e complesso legato allo sviluppo della Botrytis cinerea.
3 Interazioni causali
Grazie alla viticoltura, le specifiche caratteristiche di questa collina scoscesa, affacciata sulla Loira e con suoli sassosi e scheletrici non potrebbero essere meglio valorizzate. Il vitigno Chenin B trova in questa collina un terreno di predilezione, ben gestito dai viticoltori (potatura corta, resa fissata a 30 ettolitri per ettaro, raccolta rigorosa grazie a un’attenta selezione dei grappoli). La topografia e i suoli sottili rendono necessario il ricorso alla manutenzione meccanica o all’inerbimento delle parcelle e al controllo dell’apporto dei prodotti di protezione della vite, che possono tuttavia distruggere la vita del sottosuolo e compromettere la vocazione viticola delle parcelle.
Gli usi, e in particolare la raccolta, rivelano l’esperienza maturata dai produttori, mentre la definizione di una resa compatibile con le potenzialità del suolo e l’esclusione di qualsiasi pratica di arricchimento esprimono la volontà di affermare un’identità forte. Il mantenimento dell’originalità di questo raffinato vino bianco d’eccezione impone il massimo rigore, sia per quanto riguarda le tecniche di torchiatura necessarie a preservare tutte le caratteristiche della materia prima, sia per quanto riguarda la vinificazione tradizionale intesa a garantire le qualità finali del prodotto.
Nel 1956, nel suo Les Vins de Loire, Pierre Bréjoux scrive a proposito dei vini della «Roche aux Moines»: «sono grandi signori della Loira e una delle glorie del patrimonio vinicolo francese». Consapevoli del loro dovere di garantire e tramandare la qualità e la notorietà della denominazione di origine controllata «Savennières Roche aux Moines», i viticoltori non lesinano sforzi collettivi per fare di questo vino uno dei fiori all’occhiello della produzione francese.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
Legislazione dell’UE
Tipo di condizione ulteriore:
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Beaulieu-sur-Layon, Chaudefonds-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Val-du-Layon (ex territorio del comune delegato di Saint-Aubin-de-Luigné).
Etichettatura
Quadro normativo:
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Le menzioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell’UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme stabilite dal disciplinare. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
I vini con un tenore di zuccheri fermentescibili superiore o uguale a 30 grammi per litro devono recare obbligatoriamente, nei documenti commerciali, nei documenti di accompagnamento e nell’etichettatura, la menzione «moelleux» (amabile) o «doux» (dolce) corrispondente al tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) presente nel vino, quale definito dalla normativa UE. In etichetta, queste diciture figurano nello stesso campo visivo del nome della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-24d5c8a6-052c-4f0b-83a4-14034aaad14c