Misure per la promozione del vino - Misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi” - Esclusione del progetto denominato “Promozione del vino in USA, Canada, Svizzera, Giappone, Cina e Russia” - Non ammissione a beneficiare del sostegno finanziario - Approvazione della graduatoria senza prendere in esame le osservazioni presentate.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2020, proposto da
Marchesi Frescobaldi Societa' Agricola S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Civitavecchia, 7;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, Dip. Politiche Competitive Qualità Agroalimentari, Ippiche e Pesca - Dir. Gen. Promozione Qualità Agroalimentrare ed Ippica non costituiti in giudizio;
nei confronti
Consorzio Magellano, Conf. Naz. Consorzi Volontari Tutela Denominaz. Origine e Igt Vini Italiani - Federdoc, Cantine Sgarzi Luigi S.r.l., Masseria Altemura S.A.R.L. non costituiti in giudizio;
Cantine Sgarzi Luigi S.r.l. - in proprio e quale Capogruppo Mandataria della Costituenda Ati Sgarzi 2020, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Berti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo prot. 77063 in data 5 novembre 2019, a firma del Dirigente della Direzione PQAI V - Politiche di sviluppo dell’ippica e rapporti con le società di corse, con la quale è stata disposta la esclusione del Progetto (denominato “Promozione del vino in USA, Canada, Svizzera, Giappone, Cina e Russia”) presentato dal costituendo RTI di cui la Società Marchesi Frescobaldi Socie-tà Agricola Srl unipersonale è mandataria dalla procedura relativa alla misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi” stabilendosi che lo stesso non è ammesso e non può beneficiare del sostegno finanziario, e con la quale è stato contestualmente assegnato termine ex art. 10-bis della L. 241 del 1990 per fornire le proprie deduzioni, in difetto delle quali il progetto si sarebbe inteso non ammesso in via definitiva;
- del Decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo n. 74854 in data 25 ottobre 2019 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di promozione nazionale ritenuti ammissibili in relazione alla misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi”;
- del Decreto del Direttore Generale n. 89623 in data 20 dicembre 2019 con il quale è stata approvata la graduatoria come da proposta del Comitato di valutazione nel verbale n. 9 dei progetti di promozione nazionale ritenuti ammissibili in relazione alla misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi”, e con il quale si è stabilito che i soggetti proponenti ritenuti non ammissibili sarebbero stati informati con apposita comunicazione;
- per quanto occorrer possa, del Decreto del Direttore Generale n. 83685 del 28 novembre 2019 recante assegnazione delle somme di riserva dei fondi di quota nazionale;
- del verbale del Comitato di valutazione n. 5 del 2 ottobre 2019, richiamato nella citta lettera del Ministero prot. 77063 in data 5 novembre 2019, con il quale il progetto della ricorrente è stato ritenuto non ammissibile;
- del verbale del Comitato di valutazione n. 8 del 14 ottobre 2019 con il quale è stata predisposta la graduatoria e della successiva lettera di trasmissione in data 22 ottobre 2019;
- del verbale del Comitato di valutazione n. 9 del 18 dicembre 2019 (non conosciuto), richiamato nel citato Decreto del Direttore Generale n. 89623 in data 20 dicembre 2019, con il quale è stata stilata la graduatoria dei progetti di promozione nazionale ritenuti ammissibili in relazione alla misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi”, graduatoria che non contempla il progetto presentato dalla ricorrente;
- in generale di tutti i verbali di gara in parte qua, ossia nella parte in cui il Comitato ha ritenuto non ammissibile il progetto presentato dalla ricorrente e non ha incluso, tra i progetti in graduatoria, il progetto presentato dalla ricorrente;
- di tutti gli atti e provvedimenti del procedimento a firma del Dirigente della Direzione PQAI V - Politiche di sviluppo dell’ippica e rapporti con le società di corse;
- per quanto occorrer possa degli atti che hanno indetto e disciplinato il procedimento per la concessione dei contributi in relazione alla misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi”, ivi espressamente compresi il D.M. 4 aprile 2019 n. 3893, l’Avviso e il Decreto Direttoriale del 30 maggio 2019 n. 38781;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della ricorrente;
PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
del Ministero resistente al risarcimento in forma specifica, mediante la utile collocazione in graduatoria del progetto della ricorrente ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell’adozione e della esecuzione dei provvedi-menti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cantine Sgarzi Luigi S.r.l. - in proprio e quale Capogruppo Mandataria della Costituenda Ati Sgarzi 2020;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con nota del 5/11/2019 il Ministero comunicava alla ricorrente l’esclusione del progetto presentato, cionondimeno assegnando un termine ex art.10 bis per le eventuali osservazioni (in difetto delle quali, si precisava, il progetto si sarebbe inteso come non ammesso in via definitiva), che la ricorrente in data 13/11/2019 trasmetteva;
Rilevato che, con il decreto dirigenziale generale in data 20/12/2019 veniva approvata la graduatoria senza che risultino essere state prese in esame le predette osservazioni;
Ritenuto pertanto che in corrispondenza a quanto sin qui rilevato, sussistono profili di possibile fondatezza del gravame sotto l’aspetto del difetto di motivazione;
Ritenuto che non appare dirimente la circostanza che sono stati già sottoscritti i contratti (come dedotto dalla controinteressata), atteso che residuano fondi non impegnati (come puntualmente replicato dalla ricorrente), nei limiti dei quali è possibile valutare – ove se ne riscontrano i presupposti all’esito dell’esame delle osservazioni – eventuali ammissioni;
Ritenuto, per queste ragioni, di disporre in via interinale che l’Amministrazione si pronunci motivatamente su ciascuno dei rilievi contenuti nelle osservazioni già presentate nel procedimento da parte della odierna ricorrente, con ogni provvedimento conseguenziale, da adottarsi senza pregiudizio delle posizioni delle altre imprese concorrenti e partecipanti e nei limiti degli stanziamenti residui;
Ritenuto che all’esame delle osservazioni l’Amministrazione dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza che è posta a carico della parte ricorrente, che la eseguirà con immediatezza presso il domicilio reale dell’Amministrazione oltre che presso l’Avvocatura;
Ritenuto di rinviare le parti per il prosieguo del giudizio cautelare alla camera di consiglio del 16 giugno 2020, con riserva di ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dispone in via interinale che l’Amministrazione provveda a quanto indicato in parte motiva, nei termini e con le modalità pure ivi prescritte;
rinvia le parti, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 16 giugno 2020, all’esito della quale riserva ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;
onera parte ricorrente di provvedere alla notifica della presente ordinanza ai fini, nei termini e con le modalità di cui in parte motiva.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Fabio Mattei, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore