Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 06-02-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 06-02-2020
Numero gazzetta: 40

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Coteaux d’Ancenis].

(Comunicazione 06/02/2020, pubblicata in G.U.U.E. 6 febbraio 2020, n. C 40)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Coteaux d’Ancenis»

PDO-FR-A0928-AM01

Data della comunicazione: 12 novembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. Zona geografica

La zona geografica è così modificata: «Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 28 settembre 2011. Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei seguenti comuni secondo il codice ufficiale geografico del 2018:

— Dipartimento della Loira Atlantica: Ancenis, Carquefou, Le Cellier, Couffé, Divatte-sur-Loire (per il solo territorio del comune delegato di Barbechat), Ligné, Loireauxence (per il solo territorio del comune delegato di Varades), Mauves-sur-Loire, Mésanger, Montrelais, Oudon, Saint-Géréon, Thouaré-sur-Loire, Vair-sur-Loire.

— Dipartimento di Maine-et-Loire: Mauges-sur-Loire (per il solo territorio del comune delegato di La Chapelle-SaintFlorent), Orée d’Anjou (per il solo territorio dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne).

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité».

Modifica redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche di zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione vigente del codice ufficiale geografico pubblicato annualmente dall’INSEE.

Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.

La parte del documento unico relativa alla zona geografica delimitata è modificata di conseguenza al punto 6.

2. Superficie parcellare delimitata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, l’aggettivo «delimitata» è sostituito dalle parole «di produzione».

Si tratta di una modifica redazionale che non comporta variazioni della superficie parcellare delimitata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3. Zona di prossimità immediata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito nel seguente modo:

— Dipartimento della Loira Atlantica: La Boissière-du-Doré, La Chapelle-Heulin, Divatte-sur-Loire (per il solo territorio del comune delegato di La ChapelleBasse-Mer), Gorges, Haute-Goulaine, Le Landreau, Le LorouxBottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mouzillon, La Remaudière, Saint-Julien-de-Concelles, Vallet.

— Dipartimento di Maine-et-Loire: Montrevault-sur-Èvre (per il solo territorio dei comuni delegati di Le Puiset-Doré e Saint-Rémy-en-Mauges), Orée d’Anjou (per il solo territorio dei comuni delegati di Saint-Laurent-des-Autels e Saint-Sauveur-de-Landemont), Sèvremoine (per il solo territorio del comune delegato di Tillières).

Modifica redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche di zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare.

La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.

4. Tipo di vitigno

I vini rossi e rosati possono ora essere prodotti con il Cabernet Franc come vitigno accessorio.

Il Cabernet Franc è un vitigno storico della zona geografica e della denominazione che conferisce struttura al vino senza modificarne la tipicità. In questo modo si mette in sicurezza la produzione: questo vitigno non è infatti così sensibile al gelo come il Gamay e nemmeno alle malattie crittogamiche.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5. Assemblaggio

— Nel capitolo 1, sezione V, viene aggiunto un paragrafo:

«2. - Norme di proporzione in azienda

La proporzione del vitigno accessorio è inferiore o uguale al 10 % delle viti messe a dimora.

La conformità del tipo di vitigno è valutata in base al colore considerato in tutte le parcelle dell’azienda produttrice del vino a denominazione di origine controllata».

— Nel capitolo 1, sezione IX, viene aggiunta la seguente lettera a):

«a) - Assemblaggio dei vitigni

I vini rossi o rosati sono ottenuti dall’assemblaggio di uve o vini nelle stesse proporzioni previste per l’impianto delle viti in azienda».

Con l’aggiunta del vitigno Cabernet Franc è stato necessario aggiungere una norma sull’impianto delle viti e sull’assemblaggio, limitando la percentuale di questo vitigno al 10%.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6. Confezionamento

Nella sezione IX, punto 2, la durata di conservazione dei risultati delle analisi effettuate sui lotti confezionati è stata portata da 6 a 12 mesi per garantire un miglior controllo.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7. Circolazione tra depositari autorizzati

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 4, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

8. Legame con la zona geografica

Il legame è stato rivisto per aggiornare il numero dei comuni interessati (16 anziché 22).

La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 8.

9. Misure transitorie

Le misure transitorie giunte a scadenza sono state rimosse dal disciplinare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

10. Etichettatura

Nella sezione XII viene aggiunta la lettera «c) L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

— che si tratti di una località accatastata;

— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata e figura nello stesso campo visivo del nome della denominazione di origine controllata».

La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.

11. Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle

Nel capitolo 2, sezione I, punto 1, viene eliminato il periodo di 5 anni per il tacito rinnovo al fine di evitare omissioni problematiche e mantenere il tacito rinnovo solo in assenza di modifiche segnalate dall’operatore.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

12. Dichiarazione di rivendicazione

La dichiarazione di rivendicazione viene ora inviata entro il 31 dicembre, anziché il 10 dicembre come in passato.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

13. Dichiarazione preventiva di operazione commerciale su un vino non confezionato

Nel capitolo 2, sezione I, punto 3, primo paragrafo, alla parola «operazione commerciale» si fa precedere l’aggettivo «prima», mentre dopo il sostantivo «operazione commerciale» si aggiunge la seguente formulazione: «del primo lotto dell’anno considerato o della prima immissione in commercio del vino».

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

14. Dichiarazione preventiva di confezionamento

Nel capitolo 2, sezione I, punto 4, viene aggiunto un trattino:

«- la data prevedibile del confezionamento»

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

15. Dichiarazione di declassamento

Nel capitolo 2, sezione I, punto 6, l’espressione «entro un mese» è sostituita da «entro il 15 dicembre».

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

16. Registro vitivinicolo

Nel capitolo 2, sezione II, il punto 1 è così modificato:

«1. - Registro vitivinicolo

a) Qualsiasi operatore che coltivi viti idonee alla produzione della denominazione di origine controllata deve compilare, entro il 1° giugno dell’anno della vendemmia, un registro indicante le parcelle sulle quali rinuncia alla produzione a denominazione di origine controllata e che non intende applicare le condizioni di produzione al vigneto a denominazione di origine controllata. L’organismo di tutela e di gestione può chiedere agli operatori di trasmettere una copia di tale registro.

b) Qualsiasi operatore interessato da una o più misure transitorie tiene a disposizione dell’organismo di tutela e di gestione e dell’organismo di controllo autorizzato un inventario delle parcelle interessate indicante:

— il riferimento catastale della parcella;

— la misura transitoria interessata.»

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

17. Registro di cantina

Nel capitolo 2, sezione II, punto 2, il termine «libro» è sostituito con «registro» e si aggiunge che i declassamenti sono indicati in tale registro.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

18. Punti principali da verificare

Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona del Pays Nantais in merito alla formulazione dei punti principali da verificare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.


DOCUMENTO UNICO

1. Nome del prodotto

Coteaux d’Ancenis

2. Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

     1. Vino

4. Descrizione del vino (dei vini)

Vini rossi

Si tratta di vini rossi tranquilli.

Le caratteristiche analitiche dei vini sono:

— Titolo alcolometrico volumico minimo naturale: vini rossi 10,5 %.

— Titolo alcolometrico volumico totale massimo dopo l’arricchimento: vini rossi 12,5 %.

— Tenore di acidità totale: vini rossi tra 57,1 e 102,1 milliequivalenti per litro.

— Tenore massimo di acidità volatile: vini rossi 13,3 milliequivalenti per litro.

— Tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio): per i vini rossi, inferiore o uguale a 3 grammi per litro.

— Tenore massimo di acido malico: per i vini rossi, inferiore o uguale a 0,3 grammi per litro. La fermentazione malolattica è portata a compimento per i vini rossi.

Il tenore di anidride solforosa totale e il titolo alcolometrico totale effettivo dei vini rossi devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa europea.

I vini rossi presentano un colore brillante con sfumature che vanno dal rosso ciliegia al rosso granato. Al naso sono caratterizzati da aromi dominanti di frutta rossa, talvolta accompagnati da note speziate. Si distinguono normalmente per l’eleganza dei tannini che conferiscono al palato caratteristiche di morbidezza e tenerezza, esaltate da una certa freschezza. 

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


Vini bianchi

I vini sono vini bianchi tranquilli.

Le caratteristiche analitiche dei vini sono:

— Titolo alcolometrico volumico minimo naturale: vini bianchi 11,5 %.

— Titolo alcolometrico volumico totale massimo dopo l’arricchimento: vini bianchi 13,5 %.

— Tenore di acidità totale: vini bianchi tra 57,1 e 112,3 milliequivalenti per litro.

— Tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio): per i vini bianchi, tra 20 e 40 grammi per litro.

Con il loro colore giallo che evoca l’opulenza, i vini bianchi sviluppano generalmente note aromatiche intense che ricordano la frutta matura o esotica. Le regole relative alle norme analitiche garantiscono per lo più il buon equilibrio in bocca di questi vini, dove la rotondità apportata dagli zuccheri fermentescibili bilancia la freschezza caratteristica dei vini della Loira.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Vini rosati

Si tratta di vini rosati tranquilli.

Le caratteristiche analitiche dei vini sono:

— Titolo alcolometrico volumico minimo naturale: vini rosati 10 %.

— Titolo alcolometrico volumico totale massimo dopo l’arricchimento: vini rosati 12 %.

— Tenore di acidità totale: per i vini rosati, tra 57,1 e 102,1 milliequivalenti per litro.

— Tenore massimo di acidità volatile: per i vini rosati, 10,2 milliequivalenti per litro.

— Tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio): per i vini rosati, inferiore o uguale a 4 grammi per litro.

Il tenore di anidride solforosa totale e il titolo alcolometrico totale effettivo dei vini rosati devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa europea.

I vini rosati presentano un colore chiaro che va dal rosa pallido al rosa salmone. I loro aromi fini e discreti evocano freschezza rivelando in generale note fruttate. Al palato, questi vini sono comunemente caratterizzati da leggerezza e freschezza, oltre che da un tocco di vivacità.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5. Pratiche di vinificazione

a. Pratiche enologiche essenziali

Pratica colturale

La densità minima d’impianto delle vigne è di 6 000 ceppi per ettaro.

La distanza tra i filari è inferiore o uguale a 1,60 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,10 metri.

Le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo:

— a potatura corta (cordone di Royat, alberello, ventaglio);

— a potatura Guyot semplice.

La potatura è completata entro il 31 maggio dell’anno di raccolta.

Nella fase fenologica detta di «allegagione», il numero dei tralci fruttiferi dell’anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 10.

Pratica enologica specifica

Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’impiego del carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

Per i vini rossi sono autorizzate le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale in rapporto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %.

Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale seguente: vini bianchi 13,5 %, vini rosati 12 %, vini rossi 12,5 %.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

b. Rese massime

Vini bianchi

55 ettolitri per ettaro

Vini rossi e rosati

66 ettolitri per ettaro

6. Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 28 settembre 2011. Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei seguenti comuni secondo il codice ufficiale geografico del 2018:

— Dipartimento della Loira Atlantica: Ancenis, Carquefou, Le Cellier, Couffé, Divatte-sur-Loire (per il solo territorio del comune delegato di Barbechat), Ligné, Loireauxence (per il solo territorio del comune delegato di Varades), Mauves-sur-Loire, Mésanger, Montrelais, Oudon, Saint-Géréon, Thouaré-sur-Loire, Vair-sur-Loire.

— Dipartimento di Maine-et-Loire: Mauges-sur-Loire (per il solo territorio del comune delegato di La Chapelle-SaintFlorent), Orée d’Anjou (per il solo territorio dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne).

7. Varietà principale/i di uve da vino

Gamay N

Pinot Gris G

8. Descrizione del legame/dei legami

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica interessa entrambe le rive della Loira, a metà strada tra le città di Nantes e Angers. Le vigne si trovano principalmente sulle colline che danno direttamente sul fiume, talvolta anche sui versanti delle valli secondarie, formando terrazzamenti lungo i pendii a un’altitudine compresa soprattutto tra 20 e 80 metri, che nel paesaggio si distinguono nettamente rispetto agli altopiani circostanti orientati ad attività di policoltura e allevamento. La zona geografica si estende intorno al comune di Ancenis e comprende il territorio di 16 comuni dei dipartimenti della Loira Atlantica e di Maine-et-Loire.

Il vigneto sorge sulle antiche formazioni metamorfiche del massiccio Armoricano, costituito principalmente da scisti, micascisti e gneiss. Queste rocce dure hanno dato origine a terreni silicei e spesso sassosi, molto poco profondi sui pendii, un tempo soggetti all’erosione della Loira. In linea con gli usi, la superficie parcellare delimitata per la vendemmia classifica in maniera rigorosa le parcelle situate sui pendii, che sono coltivate principalmente e tradizionalmente a vite e caratterizzate da suoli sani, poco profondi, moderatamente fertili e con una limitata riserva idrica. Questi suoli si asciugano e si riscaldano rapidamente.

La zona geografica gode di un clima oceanico temperato, con la Loira che contribuisce a far sentire l’influenza marittima nell’entroterra, tanto più che nella zona di Ancenis il fiume ha lo stesso orientamento dei venti dominanti. La temperatura media annua è di circa 11,5 °C, con inverni miti ed estati fresche. Le precipitazioni, dell’ordine di 700 millimetri annui, sono ben distribuite nel corso dell’anno, seppure con un importante deficit idrico in estate. La zona geografica è spesso caratterizzata da un periodo ventoso e secco all’inizio dell’autunno, prima delle grandi maree equinoziali.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Presente fin dall’antichità, la coltivazione della vite si sarebbe diffusa soprattutto nella zona di Ancenis a partire dall’XI secolo con la nascita di numerosi priorati lungo la Loira. Le decime versate sui prodotti della vite testimoniano l’intensa attività vitivinicola condotta sulle rive del fiume durante il Medioevo. Ben presto il porto di Ancenis finisce per assumere un ruolo centrale nel commercio e nel trasporto dei vini della regione. Nel 1573 Carlo IX autorizza la creazione nel porto di Ancenis di quattro agenzie di intermediazione nel campo del vino, che passano a dieci nel 1584, mentre sotto Luigi XVI la città aveva costantemente una ventina di imbarcazioni impegnate nel commercio del vino.

A partire dal XVII secolo, la produzione di vini bianchi dolci dei vigneti di Ancenis registra un incremento grazie all’introduzione del vitigno Pinot gris G; il vino così ottenuto assume pian piano la denominazione di «Malvoisie». Le altre varietà fanno la loro comparsa più tardi, come nel caso del vitigno Gamay N, introdotto alla metà del XIX secolo. È in quel momento che il commercio del vino raggiunge il suo apice, con i vini per Parigi che transitavano per Orléans o quelli per il nord Europa e la Bretagna che passavano per Nantes.

Dopo la crisi della fillossera, il vigneto viene ricostruito e si adottano definitivamente i vitigni e le modalità di gestione tuttora esistenti, soprattutto la densità d’impianto compresa tra 6 000 e 7 000 ceppi per ettaro. La produzione dei vini rosati secchi e dei vini rossi diventa predominante rispetto a quella dei vini bianchi dolci di «Malvoisie». La creazione, fin dal 1907, del Sindacato vitivinicolo dell’arrondissement di Ancenis riflette la continuità del dinamismo vitivinicolo locale. Le norme di produzione stabilite dai viticoltori dopo la Seconda guerra mondiale portano nel 1954 al riconoscimento della denominazione di origine Vin délimité de qualité supérieure (vino delimitato di qualità superiore) «Coteaux d’Ancenis».

Nel 2009 il vigneto si estendeva su 180 ettari coltivati da una trentina di viticoltori, per una produzione media annua di oltre 10 000 ettolitri, divisa tra 45 % di vini rosati, 38 % di vini rossi e 17 % di vini bianchi. Con il loro colore giallo che evoca l’opulenza, i vini bianchi sviluppano generalmente note aromatiche intense che ricordano la frutta matura o esotica. Le regole relative alle norme analitiche garantiscono per lo più il buon equilibrio in bocca di questi vini, dove la rotondità apportata dagli zuccheri fermentescibili bilancia la freschezza caratteristica dei vini della Loira.

I vini rossi presentano un colore brillante con sfumature che vanno dal rosso ciliegia al rosso granato. Al naso sono caratterizzati da aromi dominanti di frutta rossa, talvolta accompagnati da note speziate. Si distinguono normalmente per l’eleganza dei tannini che conferiscono al palato caratteristiche di morbidezza e tenerezza, esaltate da una certa freschezza.

I vini rosati presentano un colore chiaro che va dal rosa pallido al rosa salmone. I loro aromi fini e discreti evocano freschezza rivelando in generale note fruttate. Al palato, questi vini sono comunemente caratterizzati da leggerezza e freschezza, oltre che da un tocco di vivacità. Con una zona geografica situata nel punto di incontro tra i vigneti di Nantes e quelli di Angers, sulle rive dell’importante via di comunicazione costituita dalla Loira, i produttori dei «Coteaux d’Ancenis» hanno saputo sfruttare questa doppia influenza per definire percorsi tecnici di produzione adatti al loro ambiente naturale.

I pendii collinari della zona geografica, modellati dalla Loira nelle formazioni metamorfiche del massiccio Armoricano, presentano generalmente suoli con un’elevata capacità di riscaldamento, un rapido drenaggio naturale e una limitata riserva idrica che favoriscono la maturazione delle uve, con il conseguente sviluppo sin dal Medioevo di una viticoltura commerciale attiva intorno al porto di Ancenis. Inoltre il clima della zona geografica, pur caratterizzato dall’influenza oceanica, ha la particolarità di presentare spesso, a fine estate e inizio autunno, un periodo secco e ventoso. Questo contesto naturale e i paesaggi aperti delle rive della Loira spiegano in gran parte il motivo dello sviluppo della produzione di vini rossi e rosati nella regione. I terreni poveri e acidi delle parcelle delimitate per la vendemmia sono particolarmente adatti al vitigno Gamay N e limitano il vigore spesso osservato di questa varietà e spiegano perché, nonostante la sua tardiva introduzione, abbia soppiantato le varietà nere esistenti. Il controllo delle rese e la gestione del vigneto, grazie a un adeguato metodo di gestione, permettono ai vini rossi di rivelare tutti i loro aromi e ai vini rosati di esprimere delicate note fruttate.

Il clima offre inoltre la possibilità di produrre vini bianchi dolci, grazie alla raccolta delle uve sane a piena maturazione, e ha favorito la rapida acclimatazione del fragile vitigno Pinot gris G. Le miti temperature estive della zona geografica contribuiscono in maniera sostanziale a preservare la finezza degli aromi e a garantire la caratteristica freschezza dei vini, limitando il deterioramento degli acidi organici presenti negli acini d’uva. Conosciuti localmente con il nome di «Malvoisie», questi vini di grande originalità sono un prodotto emblematico del patrimonio vinicolo locale.

Organizzati in sindacati sin dall’inizio del XX secolo, i produttori si sono costantemente adoperati per il miglioramento della qualità dei loro prodotti. Oltre a un riorientamento della superficie parcellare delimitata sui pendii migliori, a una concentrazione dei vitigni attorno alle due varietà Gamay N e Pinot Gris G e all’adozione di norme di produzione più restrittive, il riconoscimento dei «Coteaux d’Ancenis» a denominazione di origine controllata è una garanzia, per il futuro, di una forte tipicità dei vini.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:

— Dipartimento della Loira Atlantica: La Boissière-du-Doré, La Chapelle-Heulin, Divatte-sur-Loire (per il solo territorio del comune delegato di La Chapelle-Basse-Mer), Gorges, Haute-Goulaine, Le Landreau, Le LorouxBottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mouzillon, La Remaudière, Saint-Julien-de-Concelles, Vallet.

— Dipartimento di Maine-et-Loire: Montrevault-sur-Èvre (per il solo territorio dei comuni delegati di Le Puiset-Doré e Saint-Rémy-en-Mauges), Orée d’Anjou (per il solo territorio dei comuni delegati di Saint-Laurent-des-Autels e Saint-Sauveur-de-Landemont), Sèvremoine (per il solo territorio del comune delegato di Tillières).

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme del disciplinare per l’utilizzo di tale denominazione.

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dal nome corrente «Malvoisie» in base alle norme stabilite dal disciplinare per l’utilizzo di tale denominazione. Tale denominazione è riservata ai vini bianchi tranquilli.

Le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni europee, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» e del nome corrente «Malvoisie» sono inferiori o uguali, in altezza, larghezza e spessore, ai due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

— che si tratti di una località accatastata;

— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata e figura nello stesso campo visivo del nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0569c539-0b4c-4402-9b68-c63cca20f36f