Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 04-02-2020
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 04-02-2020
Numero gazzetta: 37

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Muscadet].

(Comunicazione 04/02/2020, pubblicata in G.U.U.E. 4 febbraio 2020, n. C 37)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Muscadet»

PDO-FR-A0497-AM01

Data della comunicazione: 8 novembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Correzioni redazionali

Nel capitolo 1, sezione II, punto 2, l’espressione «la dicitura» è sostituita con «le diciture» e «questa dicitura» è sostituita con «queste diciture».

Tale modifica è intesa a correggere un errore redazionale.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

2.   Zona geografica

La revisione della zona geografica della denominazione «Muscadet» comporta l’esclusione di sette comuni (Bouguenais, Frossay, Mésanger, Rezé, Le Pellerin, Touvois, Varades) e di sette parti di comuni (Gétigné, Legé, Ligné, Vieillevigne, Villeneuve-en-Retz, Cugand e Saint Hilaire-de-Loulay) in seguito a un intervento volto a circoscrivere i vigneti alle zone in cui si è mantenuta una viticoltura di qualità.

Sono inoltre state apportate alcune modifiche redazionali: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche di zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione vigente del codice ufficiale geografico pubblicato annualmente dall’INSEE.

Il documento unico relativo alla zona geografica viene modificato di conseguenza, così come la parte relativa alla descrizione del legame con l’origine.

3.   Superficie parcellare delimitata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «19 maggio 2011» si aggiunge «e del 20 giugno 2018».

Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

4.   Zona di prossimità immediata

La zona di prossimità immediata è stata aggiornata a seguito della fusione di comuni e della revisione della zona geografica. Alcuni comuni della zona geografica rientrano ora nella zona di prossimità immediata. La zona complessiva di vinificazione della denominazione non ha subito modifiche.

La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza.

5.   Conduzione del vigneto

Nella sezione VI:

— al punto 1, lettera b), la formulazione «al numero massimo di gemme franche definito per le norme di potatura» è sostituita con «a 14»;

— al punto 1, lettera c):

— dopo le parole «tra i filari» viene aggiunto: «quando questa distanza è inferiore o uguale a 1,50 m»;

— la formulazione «essendo l’altezza del fogliame misurata» è sostituita con «l’altezza del fogliame è misurata».

Queste modifiche fanno seguito alla variazione della resa massima.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6.   Produzione massima per parcella

La produzione media massima per parcella sale a 12 000 kg per ettaro.12 000 kg per ettaro.

La produzione massima per parcella è modificata contestualmente alla variazione della resa massima della denominazione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7.   Resa

La resa della denominazione sale a 70 ettolitri per ettaro, mentre la resa limite è aumentata a 83 ettolitri per ettaro.

L’incremento della resa e della resa limite è legato alla ricerca di aromi tiolici e freschi nei vini per esprimere con maggiore vigore le caratteristiche storiche e specifiche del Muscadet. La revisione della superficie parcellare ha inoltre evidenziato che i terreni riservati alla sola denominazione «Muscadet» sono più fertili.

La parte del documento unico relativa alla resa è modificata di conseguenza.

8.   Trattamento termico

Viene eliminato il divieto di effettuare trattamenti termici sul vino con temperature superiori a 40 °C. La modifica ha lo scopo di offrire agli operatori tutti gli strumenti tecnici possibili per gestire le conseguenze di annate difficili che comportano deviazioni organolettiche tipo «goût de moisi terreux» (gusto di terra). La tecnica del riscaldamento dei mosti, nota come «termovinificazione», è molto meno aggressiva per i vini, in termini di perdita di volume e di riduzione della polpa, rispetto all’impiego di carbone mesoporoso per uso enologico.

La parte del documento unico relativa alle pratiche enologiche è modificata di conseguenza.

9.   Separazione delle fecce

Nella sezione IX, lettera c), viene aggiunto che i vini sono separati dalle relative fecce fini entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello della raccolta.

Per ottenere vini più freschi, il periodo di affinamento dei vini su fecce è limitato nel tempo.

La parte del documento unico relativa alle pratiche enologiche specifiche viene modificata di conseguenza, così come quella relativa alla descrizione del legame con l’origine.

10.   Commercializzazione dei vini

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 4, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

11.   Misura transitoria

Nella sezione XII viene aggiunto un secondo paragrafo: «A titolo di misura transitoria e fino alla raccolta del 2019 inclusa, i vini possono essere mantenuti sulle relative fecce fini oltre il 31 luglio dell’anno successivo a quello della raccolta».

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

12.   Obblighi di dichiarazione

Il termine per la presentazione della rivendicazione è prorogato dal 15 dicembre al 31 dicembre.

Sono altresì modificate le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 della sezione I del capitolo 2.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

13.   Registri

Vengono apportate modifiche redazionali sulla tenuta dei registri.

— Nel capitolo 2, sezione II, punto 2:

— alla lettera b), sono eliminate le espressioni «fino alla data di deposito della dichiarazione di rivendicazione» e «e l’acidità del mosto»;

— alla lettera c), la parola «libro» è sostituita con «registro»;

— anche alla lettera d) la parola «libro» è sostituita con «registro», oltre ad essere eliminata la formulazione «o immettendo in commercio vini a denominazione di origine controllata non confezionati».

Viene altresì aggiunto l’obbligo di inserire nel registro di cantina la data di separazione del vino dalle relative fecce fini.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

14.   Punti principali da verificare

Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona del Pays Nantais per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.


DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Muscadet

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

Si tratta di vini bianchi, secchi e tranquilli.

I vini presentano:

— un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5 %;

— un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) di 5 grammi per litro;

— un tenore massimo di acidità volatile di 10 milliequivalenti per litro;

— un titolo alcolometrico volumico totale massimo dopo l’arricchimento del 12 %;

— un tenore di acidità totale compreso tra 61 e 112 milliequivalenti per litro per i vini che presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) compreso tra 3 e 5 grammi per litro.

Il tenore di anidride solforosa totale dei vini e il tenore di acidità totale dei vini con un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore a 3 grammi per litro e il titolo alcolometrico totale effettivo dei vini devono rispettare i limiti stabiliti dalla normativa dell’Unione europea. Sono vini bianchi, secchi e tranquilli.

Presentano aromi delicati, il più delle volte in una serie fruttata o floreale, oltre a un equilibrio gustativo dominato complessivamente dalla freschezza.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica colturale

Le vigne presentano una densità minima d’impianto di 6 500 ceppi per ettaro.

La distanza interfilare è inferiore o uguale a 1,50 m, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,10 m.

Le viti sono potate con un massimo di 14 gemme franche per ceppo:

— in potatura corta a sperone, con un massimo di 5 speroni per ceppo; oppure

— in potatura Guyot semplice o doppia.

La potatura viene ultimata prima del germogliamento o stadio 5 della scala di Eichhorn e Lorentz.

Indipendentemente dal metodo di potatura, le viti possono essere potate con 4 gemme franche aggiuntive per ceppo, a condizione che nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie il numero di tralci fruttiferi dell’anno per ceppo sia inferiore o uguale a 14.

Pratica enologica specifica

È vietato qualsiasi trattamento termico del raccolto con il ricorso a temperature inferiori a -5 °C.

Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12 %.

I vini vengono separati dalle relative fecce fini entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello della raccolta. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini rispettano gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabilite a livello dell’Unione europea e nel Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

b.   Rese massime

83 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione sono effettuate nella zona geografica approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 15 giugno 2017. Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei seguenti comuni o parti di comuni secondo il codice ufficiale geografico del 2018 :

— Dipartimento della Loira Atlantica: Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Basse-Goulaine, Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bouaye, Brains, Carquefou, Le Cellier, La Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, La Chevrolière, Clisson, Corcoué-sur-Logne, Couffé, Divatte-sur-Loire, Geneston, Gétigné (parzialmente), Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Legé (parzialmente), Ligné (parzialmente), La Limouzinière, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mauves-sur-Loire, Monnières, Montbert, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, La Planche, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Géréon, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Les Sorinières, Thouaré-sur-Loire, Vair-sur-Loire, Vallet, Vertou, Vieillevigne (parzialmente), Villeneuve-en-Retz per il solo territorio del comune delegato di Bourgneuf-en-Retz (parzialmente).

— Dipartimento di Maine-et-Loire: Mauges-sur-Loire (per il solo territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent e Saint-Florent-le-Vieil), Orée d’Anjou (per il solo territorio dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne), Sèvremoine (per il solo territorio dei comuni delegati di Saint-Crespin-sur-Moine e Tillières).

— Dipartimento della Vandea: Cugand (parzialmente), Rocheservière, Saint-Hilaire-de-Loulay (parzialmente), Saint-Philbert-de-Bouaine.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Melon (B)

8.   Descrizione del legame/dei legami

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica presenta un paesaggio segnato dall’alternanza di vigneti su pendii e collinette e di prati boschivi a valle, punteggiato nelle località più belle dalla presenza di vecchi mulini o «folies nantaises» (case di villeggiatura costruite nel XVIII secolo dall’aristocrazia o dalla borghesia alla periferia di Nantes). Le parcelle di vigne si trovano principalmente sui versanti formati dai fiumi Loira, Sèvre e Maine, dalla palude di Goulaine, dal lago di Grand-Lieu e dai relativi affluenti, a sud e ad est della città di Nantes. Per la sua vicinanza alle coste dell’oceano Atlantico, la zona geografica è legata sia alla Bretagna per la sua storia, sia alla Valle della Loira per la sua posizione geografica e si estende su 81 comuni dei dipartimenti della Loira Atlantica, di Maine-et-Loire e della Vandea.

La zona geografica beneficia di un clima oceanico caratterizzato da una ridotta variazione annuale delle temperature per effetto alla vicinanza di grandi specchi d’acqua (oceano, estuario della Loira, lago di Grand-Lieu, palude di Goulaine). Le temperature invernali sono particolarmente miti e le estati restano fresche grazie alla ventilazione delle brezze marine. Si registra una leggera insufficienza delle precipitazioni durante la stagione di vegetazione della vite, il che significa un soleggiamento importante per queste latitudini, anche se le grandi mareggiate autunnali sono talvolta accompagnate da forti rovesci.

La zona geografica presenta una geologia complessa. Nel Precambriano e nell’era primaria, alcune orogenesi hanno portato alla formazione di rocce plutoniche (graniti, gabbri) e di rocce metamorfiche (gneiss, micascisti, eclogiti, anfiboliti). Questo basamento è localmente coperto da sedimenti terziari (argille, sabbie ciottolose). Il limo eolico depositatosi in quest’area durante il Quaternario è stato generalmente intaccato dall’erosione. Nonostante questa diversità geologica, i suoli che si sviluppano su queste formazioni sono per lo più bruni sani, sabbiosi e ricchi di ciottoli. In linea con gli usi, la superficie parcellare per la raccolta delle uve delimita con precisione i pendii collinari caratterizzati da paesaggi aperti, prevalentemente o tradizionalmente coltivati a vite, e le parcelle con terreni filtranti, buona attitudine al riscaldamento, limitata capacità di ritenzione idrica e moderata fertilità chimica.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame.

Il vigneto della denominazione di origine controllata «Muscadet» è l’espressione di una tradizione vitivinicola risalente ai primi secoli della nostra era. Porto oceanico alla foce della Loira, la città di Nantes si è presto affermata come importante crocevia per la spedizione dei vini verso le isole britanniche e l’Europa settentrionale. Diversi scritti attestano la nascente reputazione dei vini nel Medioevo. Con il tempo, soprattutto grazie all’impulso del commercio olandese, i vigneti di Nantes si specializzano nella produzione di vini bianchi e acquaviti. L’impianto della vite è stato incentivato anche dal punto di vista fiscale, con i vini bretoni tassati la metà rispetto a quelli della zona a monte della Loira.

L’identità del vigneto si afferma davvero con lo sviluppo del vitigno Melon B. Le prime tracce scritte di impianti di questo «plant bourguignon» con il nome di «Muscadet» compaiono alla metà del XVII secolo. Dopo il rigido inverno del 1709 che distrusse gran parte dei vigneti di Nantes, il vitigno Melon B, più resistente alle gelate, è stato ripiantato in via preferenziale nelle migliori località della regione. Le guerre controrivoluzionarie del 1793 durante le quali i vigneti furono devastati, seguite dalla crisi della fillossera a partire dal 1884, non fecero che ritardare il suo avvento. La ricostruzione dei vigneti attraverso la pratica dell’innesto è stata l’occasione per adattare le pratiche colturali tradizionali alle nuove tecniche (impianto a filari, potatura a Guyot). Da allora le competenze di produzione sono ben codificate con l’adozione del solo vitigno Melon B, il mantenimento di un’elevata densità di impianto, il controllo della produzione delle vigne e la relativa limitazione della resa e la raccolta delle uve a piena maturazione. Dopo essere state oggetto di regolamentazione giudiziaria negli anni 1920, queste pratiche vengono consacrate dal riconoscimento delle denominazioni di origine controllata «Muscadet Sèvre et Maine» e «Muscadet Coteaux de la Loire» nel 1936 e di «Muscadet» nel 1937. Nell’ottica di produrre vini più ricchi e più complessi, gli operatori adottano un particolare percorso tecnico di vinificazione, il cosiddetto «metodo Nantes», che consiste nel mantenere i vini sulle relative fecce fini per almeno un inverno senza alcuna spillatura: una competenza nata dall’abitudine dei produttori di tenere una botte del loro miglior vino su fecce per festeggiare gli eventi familiari della primavera successiva.

Questo metodo di affinamento conferisce ai vini rotondità e grassezza, arricchendoli in particolare con mannoproteine e altri composti derivanti dall’autolisi delle pareti cellulari dei lieviti. Questo metodo, che si basa sul fatto di non manipolare i vini e sul mantenerli in un’atmosfera carica di anidride carbonica, limitando fortemente i fenomeni di ossidazione e il rilascio dei composti volatili, permette inoltre di conservare fino alla primavera e oltre gli aromi formatisi durante la fermentazione alcolica. La normativa specifica della dicitura tradizionale «sur lie» è stata definita nel 1977 e dal 1994 comporta l’imbottigliamento dei vini all’interno delle stesse cantine di vinificazione per limitare la spillatura e il travaso dei vini. Nel 2009 i vigneti della denominazione di origine controllata «Muscadet» coprivano poco più di 11 300 ettari coltivati da circa 840 produttori. La vinificazione è principalmente opera di cantine private, con i locali di vinificazione commerciali che rappresentano circa il 25 % della produzione e le cooperative quasi il 10 %. I vini della denominazione di origine controllata «Muscadet» sono bianchi e tranquilli. Presentano aromi delicati, il più delle volte in una serie fruttata o floreale, oltre a un equilibrio gustativo complessivamente dominato dalla freschezza.

I vini che beneficiano della dicitura «sur lie» sono in genere caratterizzati al palato da un equilibrio più orientato alla rotondità, da un bouquet olfattivo più complesso e possono presentare un leggero perlant dovuto all’anidride carbonica residua formatasi durante la fermentazione alcolica. Per preservarne la freschezza, la ricchezza aromatica e l’anidride carbonica endogena, sono protetti dall’ossidazione durante il processo di affinamento. Avendo un contenuto di anidride carbonica troppo alto per essere confezionati in contenitori flessibili, vengono imbottigliati e il processo richiede una cura particolare. «Se il suolo della Loira inferiore è eccellente, il clima è meraviglioso» scriveva Jules GUYOT nel suo «Étude des vignobles de France» (Tomo II, Parigi, 1876). La zona geografica beneficia infatti della combinazione di terreni adatti alla viticoltura e di un clima che favorisce l’espressione aromatica dei vitigni a bacca bianca. La tessitura grossolana dei suoli garantisce pertanto un inizio precoce del ciclo della vigna e ne limita il vigore. Gli inverni miti accentuano questa precocità, mentre il sole estivo e i venti marini proteggono la vegetazione dalle minacce sanitarie. I terreni della zona geografica forniscono inoltre alle viti un apporto idrico moderato e regolare che garantisce una buona maturazione, grazie alla loro ridotta riserva idrica e alla loro fratturazione che permette alle piante di attecchire in profondità. Infine, le moderate temperature estive sono ideali per preservare la freschezza e gli aromi delicati che si esprimono nei vini ottenuti dal vitigno Melon B.

Eredi di un’antica storia vitivinicola, da oltre tre secoli i produttori della zona geografica privilegiano la coltivazione di questo vitigno unico e raro sulle colline migliori. I produttori hanno ottimizzato le pratiche viticole per garantire la raccolta di uve sane e mature con un abile equilibrio di ricchezza e acidità che si ritrova anche nei vini.

Vinificati secondo le usanze locali, i vini vengono spesso affinati sulle relative fecce fini senza alcuna spillatura, permettendo alle molecole odorose formatesi durante la fermentazione di esprimersi nei vini. Grazie alle temperature invernali miti della zona geografica che favoriscono gli scambi con le fecce, i vini continuano a migliorarsi durante il processo di affinamento, rivelando una maggiore ricchezza in bocca sin dalla primavera successiva. Imbottigliati nell’anno successivo a quello della raccolta, i vini a denominazione di origine controllata integrati dalla dicitura «sur lie» acquistano complessità pur conservando la loro caratteristica freschezza, sostenuta da un leggero perlant dovuto all’anidride carbonica residua formatasi durante la vinificazione. Per preservare i benefici di questo affinamento ed evitare ogni ossidazione, gli operatori hanno acquisito una particolare competenza nel confezionamento dei vini, imbottigliandoli direttamente in cantina. Questa pratica tradizionale che riduce al minimo la manipolazione dei prodotti è perfettamente indicata per preservare i delicati composti odorosi dei vini.

I vini a denominazione di origine controllata «Muscadet» si sono imposti in Francia sin dalla metà del XX secolo e attualmente si collocano al secondo posto tra i vini bianchi per la loro notorietà spontanea e il tasso di penetrazione sul mercato. Le esportazioni si sono nuovamente sviluppate negli anni ’80 fino a rappresentare quasi il 40 % dei quantitativi commercializzati. Il turismo contribuisce in maniera importante a questo successo, grazie alla vicinanza della costa e all’abbinamento dei vini con i frutti di mare e il pesce. Per la sua superficie in produzione, questa zona viticola costituiva nel 2010 uno dei più grandi vigneti di vino bianco al mondo coltivato con un solo vitigno.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, e per la vinificazione, l’elaborazione, l’affinamento e il condizionamento dei vini che possono beneficiare della dicitura «sur lie», è costituita dal territorio dei seguenti comuni o parti di comuni secondo il codice geografico ufficiale dell’anno 2018:

— Dipartimento della Loira Atlantica: La Bernerie-en-Retz, Bouguenais, Boussay, Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, Frossay, Gétigné (parzialmente), Legé (parzialmente), Ligné (parzialmente), Loireauxence (per il solo territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Sauveur e Varades), Machecoul-Saint-Même, La Marne, Mésanger, Montrelais, Les Moutiers-en-Retz, Paulx, Le Pellerin, Pornic, Rezé, Rouans, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Touvois, Vieillevigne (parzialmente), Villeneuve-en-Retz (per il solo territorio dei comuni delegati di Bourgneuf-en-Retz (parzialmente) e Fresnay-en-Retz), Vue.

— Dipartimento di Maine-et-Loire: Beaupréau-en-Mauges (per il solo territorio dei comuni delegati di Beaupréau e Gesté), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (per il solo territorio del comune delegato di Le Fresne-sur-Loire), Mauges-sur-Loire (per il solo territorio del comune delegato di Marillais), Montrevault-sur-Èvre (per il solo territorio dei comuni delegati di La Boissière-sur-Evre, La Chaussaire, Le Fief-Sauvin, Le Fuilet, Montrevault, Le Puiset-Doré, Saint-Pierre-Montlimart e Saint-Rémy-en-Mauges), Orée d’Anjou (per il solo territorio dei comuni delegati di Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Laurent-des-Autels e Saint-Sauveur-de-Landemont), Sèvremoine (per il solo territorio dei comuni delegati di Montfaucon-Montigné e Saint-Germain-sur-Moine).

— Dipartimento della Vandea: Cugand (parzialmente), Montaigu, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Hilaire-de-Loulay (parzialmente).

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

i vini che possono beneficiare della dicitura «sur lie» sono confezionati nella zona delimitata.

Per preservare le caratteristiche frutto del processo di vinificazione e affinamento di questi vini, in particolare la freschezza, la complessità aromatica (della quale alcune componenti si esprimono dopo il confezionamento) e il leggero perlant dovuto al contenuto di anidride carbonica endogena e al fine di limitare i travasi, i vini che possono beneficiare della dicitura «sur lie» vengono imbottigliati nelle cantine di vinificazione tra il 1° marzo e il 30 novembre dell’anno successivo a quello della raccolta.

Questo particolare metodo di affinamento conferisce ai vini rotondità e grassezza, arricchendoli in particolare con mannoproteine e altri composti derivanti dall’autolisi delle pareti cellulari dei lieviti. Questo metodo si basa sul fatto di non manipolare i vini e nel mantenerli in un’atmosfera carica di anidride carbonica, limitando fortemente i fenomeni di ossidazione e il rilascio dei composti volatili.

Gli operatori hanno acquisito una particolare competenza nel proteggere i vini dall’ossidazione in vasca e nell’imbottigliarli con cura, in modo che questi sentori continuino a essere rilasciati il più a lungo possibile e i vini acquisiscano maggiore complessità.

Avendo un contenuto di anidride carbonica troppo alto per essere confezionati in contenitori flessibili, vengono imbottigliati e il processo richiede una cura particolare.

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla dicitura «sur lie» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste nel disciplinare per tale dicitura.

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla dicitura «primeur» o «nouveau» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste nel disciplinare per tale dicitura.

Il nome della denominazione di origine controllata può essere completato dalla denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme del disciplinare per l’utilizzo di tale denominazione.

Le dimensioni dei caratteri delle diciture «su lie», «primeur» o «nouveau» e della denominazione geografica «Val de Loire» sono inferiori o uguali, in altezza, larghezza e spessore, a quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

I vini che beneficiano delle diciture «su lie», «primeur» o «nouveau» sono presentati con l’indicazione dell’annata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-700bfc77-91e7-46a4-9d50-0617becbef1f