Etichettatura - Registrazione di marchio simile a quello altrui - Utilizzo del marchio nella denominazione e nelle etichette dei prodotti vitivinicoli oggetto dell'attività imprenditoriale - Marchio debole - Tutela - Esame della documentazione fotografica relativa alle bottiglie di vino commercializzate.
SENTENZA
(Presidente: dott. Ignazio Tamponi - Relatore: dott. Stefano Greco)
nella causa iscritta al n. 7755 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da
C.G., residente in (...) ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Francesca Accardi, che lo rappresenta e difende,
attore
contro
S.C. s.r.l., con sede in (...), e A.V. s.r.l., con sede in (...), entrambe elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che le rappresenta e difende,
convenuta
la causa è stata decisa sulle seguenti
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 4 settembre 2014, G.C., esercente l'attività di impresa sotto la ditta C.D.V. di G.C., ha chiamato in giudizio le società A.V. s.r.l. e S.E.C. s.r.l. e, premettendo di essere titolare del marchio di impresa "E.", ha sostenuto che la prima di queste avesse proceduto alla registrazione di un marchio del tutto simile al proprio e lo avesse poi concesso in uso alla seconda ed ha aggiunto che quest'ultima lo aveva poi utilizzato, oltre che nella denominazione, nelle etichette dei prodotti vitivinicoli oggetto della sua attività imprenditoriale, e, sulla base di tali allegazioni, ha chiesto la condanna delle convenute alla cessazione della condotta reputata illecita ed al risarcimento dei danni, oltre alla pubblicazione della sentenza.
Le società A.V. s.r.l. e S.E.C. s.r.l. si sono costituite in giudizio ed hanno resistito.
2.1 Orbene, dalla documentazione agli atti emerge che il 18 gennaio 2011 G.C. aveva ottenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la registrazione del marchio consistente nella scritta "E." in minuscolo, con accento a forma di goccia sulla parte sinistra della "e", in colore bianco, con sottostante scritta "Villasimius" e con una altra "e" in carattere minuscolo ma di dimensioni maggiori rispetto alla dicitura "E.", sempre con accento a forma di goccia sul lato sinistro, di color giallo-giallo oro, il tutto su sfondo nero con piccolo bordo bianco e con l'inserzione della scritta "C.D.V." nel bordo superiore (si vedano i documenti n. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice).
Il predetto marchio è evidentemente un marchio complesso ovvero un marchio risultante da una composizione di più elementi dotati di autonoma capacità distintiva.
La Società A.V., invece, il 7 marzo 2012 aveva chiesto la registrazione di un marchio molto più semplice, composto esclusivamente dalla scritta "S." (documento n. 1 del fascicolo di parte convenuta), il quale, in seguito, è stato pacificamente utilizzato dalla società S.E.C. s.r.l. nella commercializzazione di vino in bottiglia (si vedano le fotografie prodotte dall'attore come documenti 3 e 4).
2.2 Come si è accennato, G.C. ha lamentato che la società A.V. s.r.l. avrebbe chiesto la registrazione di un marchio del tutto simile a quello dell'odierna (attrice), peraltro in data successiva alla registrazione di quest'ultimo, e lo avesse poi concesso in comodato all'altra società convenuta, che, oltre a riprodurlo all'interno della propria denominazione sociale, lo avrebbe abusivamente utilizzato nelle etichette dei prodotti vitivinicoli oggetto della propria attività imprenditoriale.
Tali doglianze, tuttavia, non hanno pregio.
2.3 In verità, l'art. 20, comma 1, lett. b) del Codice della proprietà industriale stabilisce che il titolare del marchio ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: ... un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni mentre l'art. 22, comma 1, del medesimo codice prevede che È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
Ebbene, nei caso in esame ove l'apprezzamento sulla confondibilità dei marchi utilizzati dalle parti in causa venga effettuato in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest'ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato, questo avrà esito sicuramente negativo giacché i due marchi risultano chiaramente diversi ed inidonei, quindi, ad ingenerare qualsiasi incertezza.
L'esame della documentazione fotografica relativa alle bottiglie di vino commercializzate dal C. e dalla S.E.C. (documenti 3 e 4 del fascicolo di parte attrice), in vero, rende evidente che il consumatore di media diligenza e capacità (su tale parametro, Cass. 11 aprile 2019, n. 10205) non possa essere indotto a confondere i due prodotti.
2.4.1 Ad identico risultato negativo, d'altra parte, si perviene anche concentrando l'attenzione sui singoli elementi del marchio dotati di capacità caratterizzante.
In verità, l'elemento caratterizzante del marchio registrato da G.C. risulta essere la grande "e" con l'accento a forma di goccia seguito da una linea spezzata curva, prima discendente e poi ascendente - volta forse ad evocare un'ala di gabbiano, che campeggia nella parte sinistra del marchio (si veda la documentazione fotografica prodotta dall'attrice come documento n. 3).
Un elemento, quindi, figurativo che, evidentemente, è assente nel marchio della convenuta, esclusivamente denominativo.
2.4.2 La locuzione "E.", che pure è contenuta nel marchio complesso del C. sopra l'indicazione della provenienza geografica "Villasimius", d'altra parte, nella lingua sarda Indica semplicemente il vento ed ha, quindi, una capacità distintiva estremamente debole.
A questo proposito, si deve ricordare che la Suprema Corte ha ripetutamente sottolineato che i marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso - come nel caso in esame - di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo (Cass. 13 febbraio 2019, n. 4254 e Cass. 18 maggio 2018, n. 12368).
La qualificazione del segno distintivo come marchio debole, secondo il consolidato orientamento della Corte, incide sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte (Cass. 18 giugno 2018, n. 15927 e Cass. 24 giugno 2016, n. 15927).
In questa prospettiva, deve ritenersi che l'anteposizione dell'articolo determinativo "su", accompagnata dalla modifica della forma dell'accento che precede la parola "E.", non più a forma di goccia (come nel marchio registrato dal C.) ma con il consueto carattere corsivo, oltre all'assenza di qualsiasi riferimento al Comune di Villasimius, costituiscano una differenziazione sufficiente per rendere lecita da parte della S.E.C. s.r.l. e della A.V. s.r.l. l'utilizzazione, sia in funzione di denominazione sociale sia in funzione di marchio, del segno distintivo "E.".
2.5 In definitiva, dunque, sia una valutazione globale e sintetica dei due marchi sia una valutazione analitica dei singoli elementi che li compongono consentono di ritenere lecita e non contraffattiva la condotta delle società convenute e, pertanto, di escludere che G.C. possa utilmente invocare la disciplina dettata dagli art. 20, comma 1, lett. b) e 22, comma 1, del Codice della proprietà industriale.
Le domande attrici, pertanto, devono essere rigettate.
2.6 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. rigetta le domande attrici;
2. condanna G.C. alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 9.400,00, oltre spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari, il 4 novembre 2019
Depositata in cancelleria il 8 novembre 2019