Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio.
(Regolamento 24/02/2016, n. 2016/323, pubblicato in G.U.U.E. 11 marzo 2016, n. L 66)
Il Regolamento (UE) 24 febbraio 2016, n. 2016/323, in vigore dal 31 marzo 2016, è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal Regolamento (UE) 12 gennaio 2024, n. 2024/289.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3,
sentito il garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1) Un sistema informatizzato deve essere utilizzato principalmente per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 8, 15 e 16 del regolamento (UE) n. 389/2012 con riguardo ai prodotti in sospensione dall'accisa. È pertanto necessario stabilire la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca che riportano tali informazioni.
(2) Al fine di consentire un controllo efficace dei prodotti in sospensione dall'accisa è opportuno che l'autorità richiedente possa chiedere l'iter storico di un movimento di prodotti in sospensione dall'accisa all'interno dell'Unione a un'altra autorità competente indicando il codice di riferimento amministrativo del pertinente documento amministrativo elettronico, assegnato conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio. È opportuno che le autorità interpellate siano in grado di fornire risposte automatiche a tali richieste. La risposta dovrebbe includere tutti i documenti elettronici e altre informazioni scambiati conformemente alle disposizioni degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE.
(3) Se l'autorità richiedente non conosce il codice di riferimento amministrativo del documento amministrativo elettronico sotto la scorta del quale ha luogo il movimento di prodotti in sospensione dall'accisa all'interno dell'Unione, essa dovrebbe poter ottenere il relativo codice di riferimento amministrativo fornendo altre informazioni sul movimento.
(4) Per lo svolgimento di indagini sulla conformità degli operatori alle disposizioni dei capi III e IV della direttiva 2008/118/CE è necessario raccogliere informazioni che possono essere reperite soltanto al di fuori del sistema informatizzato. Ai fini del reperimento di tali informazioni il sistema informatizzato dovrebbe pertanto supportare la trasmissione delle richieste di cooperazione amministrativa e delle risposte a tali richieste. Il sistema informatizzato dovrebbe inoltre supportare l'invio di rifiuti giuridicamente giustificati da parte delle autorità interpellate.
(5) Il sistema informatizzato dovrebbe fornire formati standard per i documenti di assistenza amministrativa reciproca al fine di supportare lo scambio obbligatorio di informazioni se un'irregolarità o un'infrazione alla normativa in materia di accise è stata commessa o si sospetta che sia stata commessa.
(6) È opportuno garantire che il sistema informatizzato sia utilizzato nello stesso modo per le informazioni oggetto di scambio facoltativo e per le informazioni che devono essere obbligatoriamente scambiate. Gli stessi documenti di assistenza amministrativa reciproca dovrebbero essere utilizzati in entrambi i casi.
(7) Per le autorità competenti degli Stati membri dovrebbe essere possibile chiedere e ricevere, con mezzi uniformi, un ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese sulla base delle informazioni scambiate.
(8) È opportuno stabilire le modalità che consentono lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione amministrativa quando il sistema informatizzato non è disponibile e la registrazione di tali informazioni nel sistema informatizzato quando questo diventa nuovamente disponibile.
(9) È opportuno definire le situazioni in cui gli Stati membri dovrebbero utilizzare i documenti di assistenza amministrativa reciproca di riserva per lo scambio obbligatorio di informazioni.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, il presente regolamento stabilisce le modalità relativamente ai seguenti aspetti:
a) la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca scambiati mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 389/2012 ai fini degli articoli 8, 15 e 16 dello stesso regolamento;
b) la struttura e il contenuto delle comunicazioni di ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese a seguito della cooperazione su richiesta o della trasmissione facoltativa di informazioni;
c) le norme e le procedure che devono essere utilizzate dalle autorità competenti che si scambiano documenti di assistenza amministrativa reciproca;
d) la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca di riserva e le norme e procedure relative al loro uso.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per “movimento” si intende un movimento tra due o più Stati membri di prodotti sottoposti ad accisa, conformemente a quanto disposto al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262.
Articolo 3
Struttura e contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca
1. I documenti di assistenza amministrativa reciproca sono redatti in conformità all'allegato I.
2. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei documenti di assistenza amministrativa reciproca in conformità all'allegato I del presente regolamento, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del presente regolamento, nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione e nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione secondo quanto indicato nelle tabelle dell'allegato I del presente regolamento.
CAPO II
COOPERAZIONE SU RICHIESTA
SEZIONE I
Richieste di scaricare informazioni contenute nel sistema informatizzato
Articolo 4
Richiesta di scaricare informazioni nel caso in cui l'autorità richiedente sia a conoscenza del codice di riferimento amministrativo di un movimento
1. Se l'autorità richiedente è a conoscenza del codice di riferimento amministrativo del documento amministrativo elettronico o del documento amministrativo elettronico semplificato sotto la scorta del quale si svolge un movimento, assegnato in conformità all'articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, o all'articolo 36, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2020/262, essa può chiedere qualsiasi documento di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1636 e qualsiasi altro documento concernente il movimento.
A tal fine l'autorità richiedente invia all'autorità interpellata nello Stato membro di spedizione il documento “Richiesta di scaricamento relativa a un movimento” di cui all'allegato I, tabella 1. La richiesta riporta il codice di riferimento amministrativo del documento amministrativo elettronico o del documento amministrativo elettronico semplificato sotto la cui scorta si svolge il movimento.
2. Se l'autorità interpellata è a conoscenza del codice di riferimento amministrativo, essa risponde alle richieste effettuate in conformità al paragrafo 1 utilizzando il documento «Risposta di scaricamento relativa a un movimento» di cui all'allegato I, tabella 2, indicando lo stato del movimento.
L'autorità interpellata trasmette inoltre il documento “Iter storico di un movimento” di cui all'allegato I, tabella 3, contenente una copia del documento amministrativo elettronico o del documento amministrativo elettronico semplificato sotto la scorta del quale si svolge il movimento e la copia di eventuali altri documenti relativi allo stesso.
3. Se l'autorità interpellata non è a conoscenza del codice di riferimento amministrativo, essa risponde alle richieste effettuate in conformità al paragrafo 1 utilizzando il documento «Risposta di scaricamento relativa a un movimento» indicando nel dato relativo allo stato «nessuno».
Articolo 5
Richiesta di scaricare informazioni nel caso in cui l'autorità richiedente non sia a conoscenza del codice di riferimento amministrativo
1. Se il codice o i codici di riferimento amministrativi di uno o più documenti amministrativi elettronici o documenti amministrativi elettronici semplificati che l'autorità richiedente cerca di ottenere non sono noti e la stessa autorità ritiene che lo Stato membro di spedizione sia un altro Stato membro, essa può chiedere che l'autorità competente di tale altro Stato membro effettui una ricerca per ottenere un elenco di documenti amministrativi elettronici o di documenti amministrativi elettronici semplificati sotto la scorta dei quali si svolgono i movimenti interessati.
A tal fine l'autorità richiedente invia all'autorità interpellata il documento «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 4. La richiesta indica i criteri di ricerca pertinenti e comprende eventuali informazioni a sostegno della scelta di tali criteri.
2. L'autorità interpellata risponde alle richieste presentate in conformità al paragrafo 1 inviando un elenco di documenti amministrativi elettronici o documenti amministrativi elettronici semplificati che corrispondono ai criteri di ricerca selezionati in conformità al paragrafo 1, secondo comma, identificati mediante i rispettivi codici di riferimento amministrativi, tramite il documento “Elenco di e-AD/e-DAS a seguito di una ricerca generale” di cui all'allegato I, tabella 5.
3. Se nessun documento corrisponde ai criteri di ricerca selezionati in conformità al paragrafo 1, secondo comma, o il numero dei codici di riferimento amministrativi che corrispondono ai criteri di ricerca selezionati è superiore a 99, l'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente il documento «Rifiuto di richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 6.
SEZIONE II
Richieste di informazioni non contenute nel sistema informatizzato
Articolo 6
Richieste di informazioni e di indagini amministrative
1. Le richieste di informazioni relative a prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 che non sono contenute nel sistema informatizzato sono effettuate inviando il documento “Richiesta generale di cooperazione amministrativa” di cui all'allegato I, tabella 7, del presente regolamento. Il tipo di richiesta deve essere impostato su “Cooperazione amministrativa”.
2. Ogni richiesta inoltrata a norma del paragrafo 1 può riguardare uno o più operatori economici registrati nello Stato membro dell'autorità richiedente in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012. Essa non può riguardare più di un operatore economico registrato nello Stato membro dell'autorità interpellata.
3. Dopo aver effettuato le indagini necessarie, l'autorità interpellata ne comunica i risultati all'autorità richiedente per mezzo del documento «Risultati della cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 10.
Sezione II bis
Richiesta di chiusura manuale
Articolo 6 bis
Richiesta di chiusura manuale
Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, se il movimento di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 non può essere chiuso a norma degli articoli 24, 25 o 37 di detta direttiva, l'autorità richiedente può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di spedizione di chiudere manualmente un movimento di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, di detta direttiva. Tale richiesta è effettuata mediante l'invio del documento “Richiesta di chiusura manuale” di cui all'allegato I, tabella 15, del presente regolamento.
SEZIONE III
Termini e rifiuti
Articolo 7
Termini
1. Un'autorità richiedente può ricordare a un'autorità interpellata che non ha ancora risposto a una precedente richiesta di cooperazione inviando il documento «Messaggio di sollecito di cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 9.
2. Se non risponde alla richiesta entro i termini stabiliti all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, l'autorità interpellata ne spiega i motivi nel documento «Messaggio di risposta» di cui all'allegato I, tabella 8, del presente regolamento.
Articolo 8
Rifiuto di cooperare
Se l'autorità interpellata si rifiuta di trattare una richiesta di informazioni, di effettuare un'indagine amministrativa relativa alle informazioni richieste o di fornire le informazioni richieste, ne informa l'autorità richiedente utilizzando il documento «Messaggio di risposta» di cui all'allegato I, tabella 8, del presente regolamento.
Essa invia tale comunicazione non appena presa la decisione e in ogni caso entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
CAPO III
SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA
Articolo 9
Scambio facoltativo di informazioni
1. In casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lo scambio facoltativo di informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 389/2012 è effettuato utilizzando il documento «Risultati della cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 10.
2. Se lo scambio facoltativo di informazioni riguarda i risultati di un controllo documentale o fisico di prodotti durante un movimento, tali risultati sono trasmessi utilizzando il documento «Relazione sul controllo» di cui all'allegato I, tabella 11.
Articolo 10
Scambio obbligatorio di informazioni — Risultati della cooperazione amministrativa
Se si riscontra uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012 a seguito di un controllo documentale o fisico di prodotti presso i locali di un destinatario registrato ai sensi dell'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2020/262 (“destinatario registrato”), di un depositario autorizzato ai sensi dell'articolo 3, punto 1, di tale direttiva (“depositario autorizzato”), di uno speditore certificato ai sensi dell'articolo 3, punto 12, di tale direttiva (“speditore certificato”), o di un destinatario certificato ai sensi dell'articolo 3, punto 13, di tale direttiva (“destinatario certificato”), la trasmissione obbligatoria delle informazioni necessarie è effettuata utilizzando il documento “Risultati della cooperazione amministrativa” di cui all'allegato I, tabella 10, del presente regolamento.
Il documento “Risultati della cooperazione amministrativa” è inviato alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro sette giorni dalla data del controllo.
Articolo 11
Scambio obbligatorio di informazioni — relazione sul controllo
Se si riscontra uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012 a seguito di un controllo documentale o fisico di prodotti durante un movimento, la trasmissione obbligatoria della relazione sul controllo è effettuata utilizzando il documento «Relazione sul controllo» di cui all'allegato I, tabella 11, del presente regolamento.
Il documento «Relazione sul controllo» è inviato alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro sette giorni dalla data del controllo.
Articolo 12
Scambio obbligatorio di informazioni — interruzione definitiva di un movimento
Se un'autorità competente viene a conoscenza dell'interruzione definitiva di un movimento a motivo di uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012, la trasmissione obbligatoria di tali informazioni è effettuata utilizzando il documento «Interruzione di movimento» di cui all'allegato I, tabella 13, del presente regolamento.
Il documento «Interruzione di movimento» è trasmesso alle autorità competenti degli Stati membri interessati entro un giorno dal momento in cui l'autorità competente di cui al primo comma viene a conoscenza dell'interruzione definitiva.
Articolo 13
Scambio obbligatorio di informazioni — notifica di allarme o rifiuto
Se un'autorità competente viene a conoscenza del fatto che prodotti sottoposti ad accisa spediti ai sensi del capo IV e del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 non sono stati richiesti, o che il contenuto del documento amministrativo elettronico o del documento amministrativo elettronico semplificato non è corretto, e l'autorità competente sospetta che ciò sia dovuto a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b), c) o e), del regolamento (UE) n. 389/2012, essa invia all'autorità competente dello Stato membro di spedizione il documento “Allarme o rifiuto di e-AD/e-DAS” di cui all'allegato I, tabella 14, del presente regolamento.
Il documento “Allarme o rifiuto di e-AD/e-DAS” è trasmesso all'autorità competente dello Stato membro di spedizione entro un giorno dal momento in cui l'autorità competente viene a conoscenza dei fatti di cui al primo comma.
Articolo 14
Scambio obbligatorio di informazioni — relazioni sull'evento
Se un'autorità competente viene a conoscenza di fatti concernenti un movimento diversi da quelli indicati agli articoli 10, 11, 12 o 13 e se detta autorità sospetta che siano in relazione con uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012, la trasmissione obbligatoria delle informazioni necessarie è effettuata utilizzando il documento «Relazione sull'evento» di cui all'allegato I, tabella 12, del presente regolamento.
Il documento «Relazione sull'evento» è trasmesso entro sette giorni dal momento in cui l'autorità competente viene a conoscenza dei fatti di cui al primo comma.
Articolo 14 bis
Scambio obbligatorio di informazioni - chiusura manuale
Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 389/2012, se un'autorità competente dello Stato membro di spedizione ha ricevuto la prova del completamento di un movimento di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi del capo IV e del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262, e il movimento non può essere chiuso conformemente agli articoli 24, 25 o 37 di detta direttiva, essa decide se chiudere manualmente il movimento di prodotti sottoposti ad accisa.
L’autorità competente dello Stato membro di spedizione comunica la propria decisione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione o dello Stato membro di esportazione.
La comunicazione di una decisione di chiusura manuale di un movimento è effettuata mediante un documento di «Risposta di chiusura manuale» di cui all’allegato I, tabella 16, del presente regolamento.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Articolo 15
Indisponibilità del sistema informatizzato e ricorso al documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012, gli Stati membri possono considerare il sistema informatizzato indisponibile nei seguenti casi:
a) il sistema informatizzato non è disponibile a causa di guasti informatici o di telecomunicazione;
b) si verificano malfunzionamenti di rete che non sono sotto il controllo diretto della Commissione o dello Stato membro interessato;
c) forza maggiore;
d) manutenzione programmata notificata almeno quarantotto ore prima dell'inizio previsto del periodo di manutenzione.
2. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012 il documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva indica il tipo di documento di assistenza amministrativa reciproca che sostituisce. Le informazioni richieste sono redatte secondo quanto indicato nelle tabelle dell'allegato I del presente regolamento, sotto forma di dati espressi come nel documento di assistenza amministrativa reciproca. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati cui detti dati appartengono sono identificati dai numeri e dalle lettere riportati nelle colonne A e B delle tabelle corrispondenti dell'allegato I.
Il documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva è scambiato con qualsiasi mezzo scelto di comune accordo dalle autorità competenti interessate.
3. Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile, le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2 sono trasmesse mediante il sistema informatizzato sotto forma dei documenti di assistenza amministrativa reciproca appropriati.
Articolo 16
Ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese a seguito di uno scambio di informazioni
Le richieste di ritorno di informazione e di ritorno di informazione sulle azioni di follow-up a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 15, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 sono effettuate per mezzo del documento «Risultati della cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 10, del presente regolamento. Il ritorno di informazione è fornito mediante l'invio di un ulteriore documento «Risultati della cooperazione amministrativa» di cui alla tabella 10.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
Per gli ALLEGATI si rinvia alla versione consolidata al 13 febbraio 2023 riportata in Eurlex. Per le successive modifiche si veda il Regolamento (UE) 12 gennaio 2024, n. 2024/289.