Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 12-12-2019
Numero provvedimento: 2223
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 27-12-2019
Numero gazzetta: 333

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2223 della Commissione del 13 dicembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda i dati richiesti per i documenti di assistenza amministrativa reciproca utilizzati ai fini dello scambio di informazioni relative ai prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa.

(Regolamento 13/12/2019, n. 2019/2223, pubblicato in G.U.U.E. 27 dicembre 2019, n. L 333)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafo 5, e l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione stabilisce la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca utilizzati per lo scambio di informazioni relative ai prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, nonché i codici necessari per il completamento di alcuni dati in tali documenti.

(2) Tenuto conto delle modifiche dei requisiti in materia di dati risultanti da una nuova versione del sistema di informatizzazione istituito con decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di garantire la coerenza, occorre apportare alcune modifiche alla struttura dei messaggi e agli elenchi dei codici utilizzati nei documenti di assistenza reciproca.

(3) È opportuno aggiornare la spiegazione nella colonna F dell’allegato I, tabella 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per fornire una chiara identificazione del dato «valore» quando il codice del tipo «Criterio primario» è impostato sul valore «46 = Tipo di trasporto».

(4) È opportuno aggiornare il carattere facoltativo del gruppo di dati «Operatore - Destinatario» nell’allegato I, tabelle 5 e 14, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 in modo che i messaggi pertinenti possano essere inviati come risposta alla ricerca di un documento amministrativo elettronico con destinazione sconosciuta o presentazione per esportazione con domiciliazione.

(5) Al fine di garantire la corretta applicazione della normativa in materia di accise, è opportuno che il sistema di informatizzazione fornisca una struttura standard per i documenti di assistenza amministrativa reciproca a sostegno dello scambio di informazioni qualora sia necessario procedere alla chiusura manuale di un movimento di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa. In particolare, è opportuno che il sistema di informatizzazione fornisca una struttura standard per una richiesta di chiusura manuale di un movimento di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa inviata allo Stato membro di spedizione.

(6) Al fine di prevenire frodi o perdite di accise, è opportuno che lo Stato membro di spedizione comunichi sempre la chiusura manuale all’autorità competente dello Stato membro di destinazione o dello Stato membro di esportazione. È opportuno che il sistema di informatizzazione fornisca una struttura standard per tali risposte.

(7) È opportuno aggiornare i valori di diversi dati nell’allegato I, tabelle 4, 5, 7, 10, 11, 12 e 14, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 al fine di migliorare la qualità delle informazioni fornite dagli operatori economici. È opportuno che tali ulteriori correzioni tecniche apportino chiarezza e precisione alle disposizioni applicabili.

(8) Ai fini della chiusura manuale, per garantire che le informazioni richieste comunicate alle autorità competenti interessate degli Stati membri siano esatte e appropriate, nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 sono introdotti i necessari elenchi di codici dei motivi di richiesta di chiusura manuale e dei motivi di rifiuto di chiusura manuale.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323.

(10) Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione di una nuova versione del sistema di informatizzazione istituito con decisione n. 1152/2003/CE, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 13 febbraio 2020.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 è così modificato:

(1) è inserita la seguente sezione II bis:

«Sezione II bis

Richiesta di chiusura manuale

Articolo 6 bis

Richiesta di chiusura manuale

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, quando il movimento di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa non può essere chiuso a norma dell’articolo 24 o dell’articolo 25 della direttiva 2008/118/CE, l’autorità richiedente può chiedere all’autorità competente dello Stato membro di spedizione di chiudere manualmente un movimento di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa. Tale richiesta è effettuata mediante l’invio di un documento di «Richiesta di chiusura manuale» di cui all’allegato I, tabella 15.»;

(2) è inserito il seguente articolo 14 bis:

«Articolo 14 bis

Scambio obbligatorio di informazioni - chiusura manuale

Ai fini dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 389/2012, se l’autorità competente dello Stato membro di spedizione ha ricevuto la prova della conclusione di un movimento di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa e il movimento non può essere chiuso a norma dell’articolo 24 o dell’articolo 25 della direttiva 2008/118/CE, essa decide se chiudere manualmente il movimento di prodotti sottoposti ad accisa.

L’autorità competente dello Stato membro di spedizione comunica la propria decisione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione o dello Stato membro di esportazione.

La comunicazione di una decisione di chiusura manuale di un movimento è effettuata mediante un documento di «Risposta di chiusura manuale» di cui all’allegato I, tabella 16, del presente regolamento.»

(3) L’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

(4) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2020.


Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO I

ALLEGATO II