Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 12-12-2019
Numero provvedimento: 2222
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 27-12-2019
Numero gazzetta: 333

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2222 della Commissione del 12 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda i dati da presentare nell’ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa.

(Regolamento 12/12/2019, n. 2019/2222, pubblicato in G.U.U.E. 27 dicembre 2019, n. L 333)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione definisce la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, nonché i codici per completare determinati dati nei suddetti messaggi.

(2) Il sistema di informatizzazione istituito con decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa non prevede un metodo standard per fare riferimento ad eventuali allegati in formato elettronico o cartaceo. Stabilire il collegamento tra un documento amministrativo elettronico e un allegato risulta difficile e deve essere effettuato manualmente, il che rappresenta un onere per le autorità fiscali. Al fine di rendere il sistema più efficiente è necessario prevedere una modalità comune e automatica per collegare un documento amministrativo elettronico ai suoi allegati ed è pertanto opportuno aggiornare il contenuto dei messaggi elettronici. In particolare è opportuno aggiornare il gruppo di dati «DOCUMENTO Certificato» includendovi solo una serie supplementare di informazioni riguardanti i dati «tipo di documento» e «riferimento del documento».

(3) Durante la presentazione o il frazionamento di un documento amministrativo elettronico, nel caso in cui merci provenienti da due o più corpi di dati sono incluse nello stesso gruppo di colli, è opportuno che il primo corpo di dati riporti il numero effettivo di colli e che i corpi di dati successivi fissino il numero di colli a zero. Per evitare che un messaggio sia rifiutato a causa del numero mancante di colli in tali corpi di dati, se il documento amministrativo elettronico contiene più di un corpo di dati, è opportuno che il valore del dato «Numero di colli» sia superiore a zero in almeno una delle occorrenze di dati.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.

(5) Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione di una nuova versione del sistema di informatizzazione istituito con decisione n. 1152/2003/CE, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 13 febbraio 2020.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2019

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO I