Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Parere Consiglio di Stato
Data provvedimento: 18-09-2019
Numero provvedimento: 2476
Tipo gazzetta: Nessuna

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da azienda agrituristica contro la società che si occupa del controllo e della certificazione delle produzioni ottenute con il metodo dell’agricoltura biologica autorizzata dal Ministero - Mancato rispetto della sospensione della certificazione in seguito alla commercializzazione di prodotto biologico (uva da vino) durante il periodo di sospensione.

Consiglio di Stato - Sezione Prima - Adunanza di Sezione del 4 settembre 2019

NUMERO AFFARE 00923/2019

 

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Azienda Agrituristica “Colle San Mauro di Giulia D'Angelo”, contro Q Certificazioni s.r.l., e nei confronti di Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, per l’annullamento della nota di Q Certificazioni s.r.l. prot. n. DQU-8771-QC100-18 del 21 dicembre 2018, della delibera del Comitato ricorsi del 21 dicembre 2018, del provvedimento di Q Certificazioni s.r.l. prot. n. DTE-7848-QC09-18 del 22 novembre 2018, della nota di Q Certificazioni s.r.l. prot. n. DTE-5052-QC910-18 del 31 luglio 2018, del preavviso di sospensione della certificazione prot. n. DAM-3814-QC909-18 del 12 giugno 2018, di qualsiasi altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, compresa la comunicazione verbale con cui la Q Certificazioni s.r.l. ha informato la Colle San Mauro che la stessa non avrebbe potuto ottenere una nuova certificazione prima del decorso di due anni.
 

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 9360 dell’11 giugno 2019, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Michele Pizzi;

Premesso e considerato:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 17 aprile 2019, l’azienda agrituristica “Colle San Mauro di Giulia D’Angelo”, esponendo di essere contrattualmente legata alla Q Certificazioni s.r.l. (società che si occupa del controllo e della certificazione delle produzioni ottenute con il metodo dell’agricoltura biologica, autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo), di aver ricevuto la nota prot. n. DTE-5052-QC910-18 del 31 luglio 2018 con cui la Q Certificazioni – per preteso mancato pagamento dei corrispettivi dovuti alla medesima Q Certificazioni in base al contratto sottoscritto il 22 marzo 2018 – disponeva la sospensione dell’intera certificazione aziendale della ricorrente, di aver comunque proceduto – previa autorizzazione ottenuta per le vie brevi – alla vendita di uva biologica certificata, di aver successivamente ricevuto la nota prot. DTE-7848-QC09-18 del 22 novembre 2018, con cui la Q Certificazioni disponeva l’esclusione della odierna ricorrente dal sistema di controllo per asserito “Mancato rispetto della sospensione della certificazione prot. DTE-5052-QC910-18 in seguito alla commercializzazione di prodotto biologico (uva da vino) durante il periodo di sospensione: MVV 314 e 315/17 del 12.09.2018”, di aver pertanto proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento di esclusione innanzi al Comitato ricorsi, ha impugnato la decisione del predetto Comitato – assunta all’esito della riunione del 21 dicembre 2018 - con cui è stato respinto il ricorso della odierna ricorrente, impugnando altresì il predetto provvedimento di esclusione, adottato in data 22 novembre 2018 dalla Q Certificazioni.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, con la relazione indicata in epigrafe, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Con successiva nota prot. n. 396 del 28 giugno 2019 il Ministero istruttore ha trasmesso la memoria difensiva di Q Certificazioni s.r.l. del 19 giugno 2019.

La Sezione, come correttamente evidenziato dal Ministero riferente, rileva l’inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, stante il fatto che, ai sensi della lettera c), punto 8, dell’allegato 2 al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170”, i pronunciamenti dell’organo collegiale dei ricorsi “hanno natura di lodo arbitrale, come da specifica clausola compromissoria sottoscritta nel contratto di assoggettamento al controllo, ai sensi del titolo VIII del libro quarto del Codice di procedura civile”, con la conseguenza che l’odierna ricorrente avrebbe dovuto impugnare la decisione del Comitato ricorsi – avente natura di lodo arbitrale per espressa previsione normativa – innanzi al giudice ordinario secondo le regole di cui al codice di procedura civile.

Pertanto il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile.

In costante applicazione dell’orientamento espresso da questo Consiglio di Stato, preso atto del fatto che il ricorso straordinario “è tendenzialmente giurisdizionale nella sostanza, anche se formalmente amministrativo” (Cons. St., sez. riun. I e II, parere 7 maggio 2012 n. 2131; per l’assimilazione ai rimedi di tipo giurisdizionale si vedano anche Cons. St., Adunanza plenaria, 6 maggio 2013 n. 9), nella fattispecie oggetto della presente decisione deve trovare applicazione quanto stabilito dall’articolo 11 del codice del processo amministrativo.

Conseguentemente, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta con il presente ricorso straordinario se la parte riproporrà la domanda innanzi al giudice ordinario competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica.


P.Q.M.

La Sezione esprime parere che il ricorso vada dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, fatta salva la facoltà della parte ricorrente di riproporre la domanda, nel termine assegnato, innanzi al giudice ordinario competente.

L'ESTENSORE

Michele Pizzi
 

IL PRESIDENTE

Roberto Giovagnoli


IL SEGRETARIO

Maria Cristina Manuppelli