Confezionamento in “bag in box” (otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido per le capacità comprese tra 2 e 6 litri) delle tipologie bivarietali della denominazione di origine controllata Piemonte. Richiesta parere.
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI IV
(Rif. nota n. 12 del 16.12.2019).
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Consorzio ha chiesto il parere dello scrivente Ufficio in merito alla possibilità di utilizzare per il confezionamento delle tipologie di vini bivarietali della DOC “Piemonte” i contenitori indicati in oggetto, che sono consentiti dall’articolo 8, comma 1, del vigente disciplinare, così come da ultimo modificato con decreto 8 agosto 2019 e rettificato con decreto 9 settembre 2019, soltanto per talune tipologie di vini della stessa DOC, comprese alcune tipologie monovarietali espressamente indicate (P. Chardonnay, P. Chardonnay frizzante, P. Cortese, P. Cortese frizzante, P. Sauvignon, P. Barbera, P. Barbera frizzante, P. Barbera passito, P. Bonarda, P. Bonarda frizzante, P. Grignolino, P. Dolcetto, P. Dolcetto frizzante, P. Freisa, P. Cabernet Sauvignon, P. Merlot, P. Pinot nero, P. Syrah, P. Bussanello, P. Cabernet, P. Cabernet Franc, P. Croatina, P. Pinot grigio, P. Riesling e P. Viognier).
Al riguardo, si comunica che l’utilizzo dei contenitori in questione, consentito dal disciplinare per le citate tipologie monovarietali, che esprimono un livello di identità ed immagine più elevato delle tipologie bivarietali, è possibile anche per i vini DOC Piemonte bivarietali.
Tuttavia tale uso, in conformità al vigente disciplinare, deve essere limitato alle tipologie costituite dalle combinazioni dei vitigni indicati al citato art. 8, comma 1, del disciplinare (relativi ad una serie limitata di tipologie monovarietali per le quali è consentito l'uso del “bag in box”) e, eventualmente, alle tipologie bivarietali costituite da uno dei vitigni di cui al predetto art. 8, comma 1, e da un secondo vitigno tra quelli previsti dal disciplinare per le tipologie bivarietali.
IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)