Viticoltura - Approvazione del "Programma Triennale per la viticoltura relativa ai vini DOC e DOCG ricadenti sul territorio del Comune di Montalcino" - Impugnazione del provvedimento - Mancata presentazione di nuova istanza di fissazione di udienza.
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola Tiberio Montaini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Falco, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 183;
contro
Provincia di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso lo studio Luca Alberto Arinci in Firenze, piazza Cesare Beccaria, 7;
Regione Toscana non costituita in giudizio;
nei confronti
Campiglia Pierina, Palazzesi Giacomo non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso originariamente proposto:
della deliberazione n. 15 del 02.03.2007 del Consiglio Provinciale della Provincia di Siena, pubblicata all'albo pretorio in data 16.03.2007, con la quale è stato approvato il "Programma Triennale per la viticoltura relativa ai vini DOC e DOCG ricadenti sul territorio del Comune di Montalcino" del "Piano Triennale di adeguamento delle superfici vitate per i vini a denominazione di origine ricadenti nel Comune di Montalcino" in parte qua e del "Bando per la crescita dell'albo del Vino Rosso di Montalcino" allegato alla delibera n. 15 del 02.03.2007, nella parte in cui prescrive che i conduttori delle superfici vitate "si trovino in una delle seguenti condizioni: conduzione di un vigneto iscritto all'albo del vino S. Antimo rosso con iscrizione provvisoria e definitiva, primaria o secondaria, al 31.07.2005; titolari di una autorizzazione aziendale ad impiantare, a qualunque titolo, un vigneto da iscrivere a S. Antimo Rosso rilasciata entro il 31.07.2005; titolari di una autorizzazione aziendale ad impiantare, a qualunque titolo, un vigneto da iscrivere a Orcia Rosso rilasciata entro il 31.07.2005, titolari di un diritto aziendale di reimpianto, con destinazione produttiva a S. Antimo rilasciato entro il 31.07.2005; titolari di un diritto aziendale di reimpianto, con destinazione produttiva a Orcia rilasciato entro il 31.07.2005" ed altresì nella parte in cui dispone circa "il superamento della quota massima complessiva di 300 Ha"; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché incognito al ricorrente.
con i motivi aggiunti depositati in data 14 marzo 2008:
del provvedimento prot. 214358 del 20.12.2008, successivamente notificato al ricorrente, con il quale il Dirigente del Servizio Sviluppo Rurale - Ufficio Viticoltura della Provincia di Siena, Dott. paolo Bucelli, ha disposto di "non accogliere l'istanza di variazione di iscrizione all'albo vigneti n. 2004ocmvitgmnttbr65h11a468x0520360102/274 presentata in data 2.05.2007 prot. n. 63 al CAA Coldiretti e successivamente inviata a questa Amministrazione ... in quanto la Ditta richiedente non conduceva superfici vitate iscritte alla DOC S. Antimo o DOC Orcia, né era in possesso di diritti di reimpianto con le stesse denominazioni alla data del 31.07.2005", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito al ricorrente.
Visti il ricorso, ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 22 giugno 2007;
Considerato che il ricorso per motivi aggiunti risulta depositato il giorno 14 marzo 2008;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 c.p.a. e dal suo difensore.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ai sensi dell’art. 85 co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Firenze il giorno 24 dicembre 2019
Depositato in segreteria il 2 gennaio 2020