Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Parere Consiglio di Stato
Data provvedimento: 02-12-2019
Numero provvedimento: 2973
Tipo gazzetta: Nessuna

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del provvedimento avente ad oggetto la comunicazione di non ammissibilità al Programma Nazionale di Sostegno del Settore Vinicolo D.R.A. Misura “Investimenti” - Campagna 2016/17 della domanda di aiuto n. 75670007741.

Consiglio di Stato - Sezione Prima - Adunanza di Sezione del 28 agosto 2019

NUMERO AFFARE 01040/2019


OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

 

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 4775 in data 3/09/2019, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Chine';

Premesso:

1. Con il ricorso straordinario in epigrafe, la società ricorrente ha dedotto:

- il 19.09.2014, la sig.ra -OMISSIS-costituiva una propria ditta individuale, per acquistare uve certificate biologiche da terzi e produrre 1500 bottiglie presso la cantina sociale -OMISSIS-;

- tale attività veniva svolta sia nell’anno 2014, sia nell’anno 2015;

- in conseguenza del successo commerciale ottenuto, la titolare della ditta individuale decideva di proseguire l’attività vinicola operando un cambiamento della forma giuridica dell’impresa, costituendo nel 2015 la -OMISSIS- con socio di maggioranza la medesima sig.ra -OMISSIS-(99% del capitale sociale);

- nel gennaio 2016 la predetta società acquistava un fondo coltivato a vite ed olivo nel -OMISSIS- nell’aprile 2016 l’intero quantitativo di bottiglie di vino e tutti i materiali ed attrezzature della ditta individuale -OMISSIS-venivano trasferiti alla nuova Società; nell’ottobre del medesimo anno, la Società ricorrente eseguiva la prima vendemmia con uve proprie e comprate e con una produzione di 8750 bottiglie da 0.75 lt (con la stessa etichetta della mongolfiera usata per i vini prodotti dalla ditta individuale) effettuata presso la -OMISSIS-;

- in attesa di acquisire il necessario titolo edilizio per realizzare una propria cantina (titolo edilizio rilasciato dal -OMISSIS-il 5 aprile 2017), la ricorrente prorogava anche per il 2017 il contratto di comodato e conto lavorazione già stipulato nel 2016 con la -OMISSIS-;

- in data 7 maggio 2017, la società presentava alla -OMISSIS-– Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca la domanda di aiuto n. 75670007741 al Programma Nazionale di Sostegno del Settore Vinicolo D.r.a. Misura “Investimenti”, Campagna 2016/2017;

- in data 27 settembre 2017 la -OMISSIS-comunicava il preavviso di proposta di non ammissibilità della domanda di aiuto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, evidenziando che l’attività dell’impresa richiedente avesse avuto inizio il 21 dicembre 2015, mentre la Misura “Investimenti” riguardava soltanto imprese che fossero attive nel settore a decorrere almeno dalla data del 1° agosto 2015;

- nonostante le motivate deduzioni fatte pervenire nel termine di legge dalla ricorrente, la -OMISSIS-– Dipartimento regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, in data 18 ottobre 2017 comunicava la non ammissibilità della domanda di aiuto;

- avverso il provvedimento del 18 ottobre 2017, la ricorrente, in data 18 novembre 2017, proponeva ricorso gerarchico ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.P.R. n. 1199 del 1971, ma nel termine di 90 giorni di cui all’art. 6 del menzionato D.P.R. nessuna decisione veniva assunta;

- a cagione del silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico, la società impugnava con ricorso straordinario il provvedimento regionale di diniego dell’aiuto richiesto.

2. A sostegno del proposto gravame ha articolato le seguenti doglianze:

1) Violazione degli artt. 1, 3 e 10-bis della legge n. 241 del 1990; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi generali;

2) Violazione e falsa applicazione del decreto MIPAAF 14 febbraio 2017, n. 911; violazione degli artt. 1, 3, 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990; violazione dell’art. 12 delle preleggi; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi generali; eccesso di potere per carente e perplessa motivazione e disparità di trattamento;

3) Violazione e falsa applicazione del decreto MIPAAF 14 febbraio 2017, n. 911; violazione degli artt. 1, 3, 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990; violazione dell’art. 12 delle preleggi; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi generali; eccesso di potere per carente e perplessa motivazione e disparità di trattamento sotto altro profilo;

4) Violazione e falsa applicazione del decreto MIPAAF 14 febbraio 2017, n. 911; violazione degli artt. 1, 3, 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990; violazione dell’art. 12 delle preleggi; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi generali; eccesso di potere per carente e perplessa motivazione e disparità di trattamento sotto altro profilo.

3. Il Ministero riferente, con la relazione del 3 settembre 2019, dopo aver ricostruito puntualmente la vicenda controversa, ha illustrato gli elementi istruttori forniti dalla -OMISSIS-con nota prot. 708831 del 12 novembre 2018, nonché le controdeduzioni fornite dalla società ricorrente con atto datato 21 febbraio 2019. Ha altresì trasmesso tutta documentazione concernente il procedimento controverso.

Ha, quindi, concluso per l’integrale infondatezza del proposto gravame.

Considerato:

4.1 Il ricorso si palesa integralmente infondato, nei termini di seguito precisati.

4.2 Con il primo motivo, la ricorrente si duole del comportamento tenuto dalla -OMISSIS-nella gestione dell’iter procedimentale, sino al provvedimento negativo finale, giacché quest’ultima avrebbe violato gli obblighi di collaborazione imposti dalla normativa europea e nazionale di settore, omettendo di porre essa ricorrente nelle condizioni di integrare la documentazione prodotta a corredo della domanda di aiuto, così da sanare le lacune documentali riscontrate durante l’istruttoria.

Il motivo non può essere condiviso, giacché non trova riscontro nella documentazione versata in atti.

Ed invero, risulta per tabulas che nel preavviso di proposta di non ammissibilità ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 (prot. 482228 del 27.09.2017) l’Amministrazione regionale ha analiticamente indicato quali fossero le lacune e/o inadeguatezze documentali, concedendo, ai sensi di legge, alla società ricorrente di presentare eventuale documentazione integrativa e/o correttiva.

Di tale facoltà risulta essersi avvalsa la ricorrente, presentando le controdeduzioni in data 9.10.2017, acquisite al protocollo regionale al n. 504958.

Più nel dettaglio, la ricorrente ha presentato in sede di controdeduzioni un “Computo metrico preventivo” diverso ed alternativo a quello allegato alla originaria domanda di aiuto, ritenuto dai funzionari regionali incompleto perché riferito soltanto ad una parte delle opere edili necessarie alla costruzione del fabbricato oggetto dell’aiuto richiesto, come puntualmente precisato nella “Relazione di esame delle osservazioni ex art. 10-bis” allegata al provvedimento di diniego oggetto di odierno gravame.

Ne discende che nessuna violazione dell’invocato obbligo di collaborazione gravante sull’Amministrazione può essere nella specie ravvisato.

4.3 Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’illegittimità del principale argomento speso dall’Amministrazione per rigettare la domanda di aiuto, laddove ha argomentato che ”Il soggetto richiedente non risulta soggetto beneficiario, ai sensi dell’art. 3 delle D.r.a., in quanto impresa non attiva nei settori di intervento, indicati alle lettere a) b) e d), a decorrere almeno dalla data del 1 agosto 2015".

Secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe errato nel non riconoscere che tra la ditta individuale della sig.ra -OMISSIS-e la neocostituita società a responsabilità limitata richiedente l’aiuto vi era assoluta continuità aziendale, di talché era pienamente rispettato l’art. 3 del bando pubblico secondo cui “i richiedenti possono avere accesso all’aiuto solo se le attività di trasformazione/commercializzazione svolte dall’impresa siano attive nei settori di intervento a decorrere almeno dalla data del 1° agosto 2015”.

Ciò si evincerebbe dalla partecipazione societaria maggioritaria nelle mani della precedente titolare della ditta individuale (99%), dalla identità di mission aziendale tra ditta individuale e società (produzione di vini biologici), dall’utilizzo della stessa etichetta della “mongolfiera” per commercializzare i vini prodotti.

4.4 Anche il predetto motivo non può essere condiviso dalla Sezione.

Come puntualmente dedotto e documentato dal Ministero riferente, la ricorrente, nell’articolare la censura, sembra confondere le distinte nozioni di azienda (complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa) e di impresa (attività professionale organizzata per produrre o scambiare beni o servizi), per tentare di dimostrare che l’impresa organizzata in forma societaria sia diretta prosecuzione di quella esercitata come ditta individuale.

Ma questa conclusione è in primo luogo smentita dalla circostanza che la società ricorrente, aderendo al bando pubblico regionale adottato con Determinazione n. G03872 del 18.04.2016, Misura 6, Sottomisura 6.1, “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”, ha richiesto ed ottenuto un sussidio sul presupposto dell’insediamento in qualità di giovane agricoltore in una società agricola di nuova costituzione. Tale domanda è stata approvata con Atto di concessione del 4.01.2018 e la ricorrente ha conseguentemente percepito il primo acconto di euro 49.000,00.

In secondo luogo, risulta per tabulas che la ditta individuale di -OMISSIS-abbia svolto un’attività di vinificazione di uve acquistate da terzi, mentre la società ricorrente, sin dalla campagna vitivinicola 2016/2017 svolge una diversa attività di vinificazione connessa alla propria attività agricola, di cui si trova evidenza nelle rispettive dichiarazioni vitivinicole versate in atti dal Ministero riferente (dichiarazione vitivinicola della ditta individuale relativa la campagna 2015/2016 e dichiarazione vitivinicola della società ricorrente relativa la campagna 2016/2017).

In terzo luogo, la ricorrente, né in sede procedimentale, né tanto meno con l’odierno gravame, è riuscita a fornire elementi sufficienti ed idonei a comprovare l’affermata continuità imprenditoriale tra la ditta individuale e la neocostituita società, come il trasferimento di beni, mobili ed immobili, attrezzature o altre dotazioni patrimoniali.

Ne discende che il motivo di diniego opposto dall’Amministrazione regionale alla ricorrente in corretta applicazione dell’art. 3 del bando non è scalfito dal predetto motivo di gravame.

4.5 Con il terzo motivo la ricorrente censura l’ulteriore argomento speso dalla Amministrazione regionale a sostegno del provvedimento di diniego impugnato, secondo cui “Non sono dimostrati i requisiti di sostenibilità finanziaria della spesa e di incremento della redditività aziendale, necessari all’ammissibilità del progetto, ai sensi dell’art. 3 delle D.r.a.”.

A suo avviso, la Regione sarebbe giunta alla predetta erronea conclusione ripudiando la documentazione tecnica presentata durante l’istruttoria, la quale individuava l’incremento di redditività aziendale ponendo a confronto l’attività svolta dalla ditta individuale con quella della nuova società.

Anche quest’ultimo motivo si palesa privo di pregio, giacché le considerazioni già svolte in merito ai rapporti tra la ditta individuale e la neocostituita società, non permettono di apprezzare il presupposto da cui parte la ricorrente, ovvero l’assenza di soluzione di continuità tra le attività imprenditoriali svolte dai distinti soggetti giuridici a decorrere dal 2014.

4.6 Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente censura l’ulteriore profilo motivazionale dell’opposto diniego fondato sul supposto superamento della soglia massima di 300.000,00 euro prevista dalla Misura.

Ad avviso della ricorrente l’Amministrazione regionale, per una lettura superficiale della documentazione allegata alla domanda di aiuto, non avrebbe compreso che il finanziamento richiesto riguardava soltanto la realizzazione di una cantina, sebbene il titolo edilizio facesse riferimento alla edificazione di un unico fabbricato, in parte adibito a cantina, in parte a locale alloggio per il personale della società.

Anche tale ultimo motivo si palesa privo di pregio.

Come già sopra evidenziato, risulta dalla documentazione trasmessa dal Ministero riferente che la ricorrente abbia ripresentato in sede di osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 un “Computo metrico preventivo” incompleto, in quanto non comprendente tutte le opere edilizie necessarie per realizzare l’edificio oggetto di permesso a costruire rilasciato dal -OMISSIS-.

Né può essere condiviso quanto affermato dalla ricorrente, ovvero che essendo l’aiuto richiesto riferito soltanto al locale cantina, l’Amministrazione avrebbe dovuto scorporare il solo costo delle opere riferite a tale ultima parte del fabbricato. Tale conclusione si pone in contrasto con l’unitarietà del progetto e dell’opera assentita dal Comune, nonché con la circostanza che l’intero immobile risulta essere asservito alle finalità della società ricorrente.

A ciò deve essere comunque aggiunto che, come correttamente rilevato dalla Regione: a) il predetto computo metrico non appare conforme agli elaborati grafici presentati, che non sono stati prodotti in scala e riportano misure diverse da quelle indicate nel documento; b) nel costo dell’investimento risultano del tutto omessi i singoli costi per la realizzazione della viabilità poderale necessaria a collegare il fabbricato della cantina all’ingresso dell’azienda sulla strada di accesso, distante oltre cento metri dal fabbricato, nonché quelli per l’approvvigionamento idrico della cantina.

Per le considerazioni che precedono, appare corretta la conclusione dell’Amministrazione regionale, secondo cui soltanto grazie alle plurime lacune ed imprecisioni del computo metrico è stato nella specie possibile mantenere la domanda di aiuto (euro 299.000,00) all’interno della soglia finanziaria massima stabilita dall’art. 4.1 del bando pubblico.

4.7 In conclusione, l’accertata infondatezza di tutte le censure proposte impone il rigetto del ricorso straordinario in epigrafe.


P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la sig.ra -OMISSIS-e la società ricorrente.

L'ESTENSOREIL PRESIDENTE

Giuseppe Chine'Paolo Carpentieri

IL SEGRETARIO

Carola Cafarelli