Modifiche degli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005 per alcune sostanze attive. Indirizzi operativi.
1. PREMESSA
Nella riunione del Comitato Permanente sulle piante, animali, alimenti e mangimi – sezione legislazione di pesticidi, che si è tenuta a Bruxelles il 21 e il 22 ottobre 2019, è stato votato il seguente progetto di Regolamento della sezione residui, che apporta alcune modifiche agli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR): documento
SANTE/10524/2019 Rev.1 che prevede per la sostanza attiva: prochloraz
a) riduzioni e innalzamenti di alcuni valori di LMR, relativamente a specifiche matrici;
b) modifica della definizione di residuo per tutte le matrici alimentari. L’obbligo di adeguamento per le autorizzazioni nazionali si estende a tutti i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva sopra riportata, autorizzata su impieghi per i quali ci sono riduzioni di valori di LMR e modifica della definizione di residuo. Il Regolamento in uscita che prevede riduzioni di LMR e modifica della definizione di residuo, entrerà in vigore il 20° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre le modifiche da esso introdotte saranno applicabili 6 mesi dopo la data di entrata in vigore dello stesso.
Fa eccezione l’impiego del prochloraz applicato agli agrumi, ai kiwi, alle banane, al mango, all’ananas e al fegato bovino, per il quale il sopra descritto documento SANTE/10524/2019 Rev.1, in considerazione di un rischio di tossicità, prevede modifiche applicabili già dall’entrata in vigore del Regolamento.
Il documento SANTE è disponibile al seguente indirizzo WEB della Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=IT
2. PROCEDURA
Per gli adeguamenti delle autorizzazioni nazionali oggetto di modifiche che saranno applicabili 6 mesi dopo l’entrata in vigore dei Regolamenti (e per le quali non sono previste specifiche indicazioni), le Imprese interessate sono invitate a far pervenire alla scrivente Direzione Generale, a partire dalla data di ricevimento della presente nota, sino al termine massimo di 10 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea degli emanandi Regolamenti, la richiesta di adeguamento per i propri prodotti fitosanitari utilizzando il modello di domanda FTSPPP-17. In tale modello di domanda, le Imprese interessate, qualora abbiano già inviato all’ufficio 7 dati residui relativi agli impieghi autorizzati, che supportano gli abbassamenti dei LMR fissati dai nuovi progetti di Regolamento sopra menzionati, in occasione del check di completezza EFSA (revisione LMR secondo l’art. 12 del Reg. 396/2005), devono dichiarare nel modello della domanda l’avvenuto invio e la relativa data. Nel caso in cui i dati inviati non supportano i nuovi LMR, oppure sono state ottenute estensioni di impiego successive alla revisione degli LMR, si deve allegare nel modello di domanda FTS-PPP-17 la documentazione necessaria per la conseguente valutazione.
3 Si precisa inoltre che:
- le prove residui devono essere state eseguite secondo l’approccio zonale comunitario, in accordo alla buona pratica di laboratorio (GLP) e con lo stesso formulato o con una formulazione equivalente a quella che si intende difendere;
- occorre presentare le schede GAP per le sole colture in discussione;
- qualora un’Impresa titolare di studi intenda supportare con lettere di accesso altre Aziende, dovrà trasmettere l’elenco delle Aziende a cui rilascia accesso;
- le eventuali lettere di accesso devono essere rilasciate specificatamente per gli studi utilizzati per l’adeguamento in oggetto, e riferite a studi condotti con formulati uguali o paragonabili a quello per cui è stato richiesto l’accesso.
Tali lettere di accesso devono riportare l’indicazione del prodotto e degli impieghi supportati. Inoltre si sottolinea che la tariffa è quella prevista dal D.M. 28 settembre 2012 sul c/c n° 52744570 intestato alla tesoreria Provinciale dello Stato – Viterbo.
La documentazione dovrà essere trasmessa in formato elettronico, ricorrendo all’uso di supporto elettronico (CD) qualora le dimensioni lo rendano necessario.
In tal caso le Imprese sono invitate a trasmettere il CD in duplice copia, di cui una sarà trasmessa agli esperti incaricati per la valutazione. Ogni CD dovrà essere contrassegnato dalla presenza di un’etichetta riportante i riferimenti presenti nell’oggetto della richiesta (nome del prodotto fitosanitario e numero di registrazione).
Per gli impieghi in discussione oggetto di specifiche indicazioni segnalate in premessa le Imprese interessate sono invitate a far pervenire nel più breve tempo possibile alla scrivente Direzione Generale la stessa documentazione e nelle stesse modalità di cui sopra, al fine di consentire il rispetto dei tempi di applicazione delle misure europee.
Si fa presente che in assenza della documentazione richiesta si procederà con la revoca degli impieghi in revisione.
Nello spirito della fattiva e puntuale collaborazione, si invitano codeste Associazioni di categoria, che leggono per conoscenza, a dare la massima diffusione tra i propri Associati dei sopra riportati indirizzi operativi.
La presente nota è reperibile sul sito web www.salute.gov.it del Ministero della Salute, nella sezione tematica dedicata ai prodotti fitosanitari.
Si ringrazia della collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott.ssa Gaetana FERRI
Referente del procedimento:
Lucilla Rossi – 06 5994 6853 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.