Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 17-12-2019
Numero provvedimento: 2164
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 18-12-2019
Numero gazzetta: 328

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento 17/12/2019, n. 2019/2164, pubblicato in G.U.U.E. 18 dicembre 2019, n. L 328)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, vari Stati membri hanno trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri fascicoli relativi a talune sostanze affinché vengano autorizzate e inserite negli allegati I, II, VI e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.

(2) Nelle raccomandazioni relative ai concimi il gruppo EGTOP ha concluso, tra l’altro, che le sostanze «biochar», «gusci di molluschi» e «gusci d’uovo» e «acidi umici e fulvici» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008. Il gruppo EGTOP ha inoltre raccomandato di chiarire la definizione di «carbonato di calcio» figurante in tale allegato.

(3) Nelle raccomandazioni relative ai prodotti fitosanitari il gruppo EGTOP ha concluso, tra l’altro, che le sostanze «maltodestrina», «perossido di idrogeno», «terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo)», «cloruro di sodio», «cerevisane» e piretrine ottenute da piante diverse dal Chrysanthemum cinerariaefolium sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Il gruppo EGTOP ha inoltre formulato raccomandazioni in merito alla struttura di tale allegato.

(4) Nelle raccomandazioni relative ai mangimi il gruppo EGTOP ha concluso, tra l’altro, che le sostanze «gomma di guar» come additivo per mangimi, «estratto di castagno» come additivo organolettico e «betaina anidra» per animali monogastrici e soltanto di origine naturale o biologica sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008. In tale allegato il riferimento ad alcuni additivi per insilati è ambiguo ed è necessario chiarirlo per evitare confusione. 

(5) Nelle raccomandazioni relative agli alimenti il gruppo EGTOP ha concluso che le sostanze «glicerolo» come agente umidificante nelle capsule di gelatina e nella pellicola di rivestimento delle compresse, «bentonite» come ausiliare di fabbricazione, «(L+) acido lattico» e «idrossido di sodio» come ausiliare di fabbricazione per l’estrazione di proteine vegetali, «gomma di tara in polvere» come addensante e «estratto di luppolo» ed «estratto di colofonia» nella produzione di zucchero sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008. Per la gomma di tara in polvere, le lecitine, il glicerolo, la farina di semi di carrube, la gomma di gellano, la gomma arabica, la gomma di guar e la cera di carnauba, il gruppo EGTOP ha inoltre raccomandato che tali sostanze siano ottenute con il metodo di produzione biologico. Affinché gli operatori dispongano di sufficiente tempo per adeguarsi a tale nuovo requisito, è opportuno prevedere un periodo transitorio di tre anni.

(6) Nell’allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 alcuni riferimenti ai nomi degli additivi sono imprecisi ed è necessario chiarirli per evitare confusione.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;

3) l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento;

4) l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;

5) l’allegato VIII bis è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV 

ALLEGATO V