Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 26-11-2019
Numero provvedimento: 1013
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM vino - Domanda di contributo per realizzare un investimento tecnologico - Progetto di investimento consistente nell'acquisto di una capsulatrice e di un formatore automatico di scatole (confezionatrice automatica) per bottiglie di vino collegato direttamente alla linea di produzione e imbottigliamento del vino - Finalità della misura agevolativa - Corretta interpretazione della locuzione "conservazione dei prodotti vinicoli".

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 443 del 2019, proposto da

T.R. S.r.l. Societa' Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso lo studio Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30;

per l'annullamento

- del verbale di istruttoria parzialmente negativa comunicato in data 11 aprile 2019;

- della nota prot. (...) del 19/04/2019 per mezzo della quale è stato confermato l'esito parzialmente negativo;

- del decreto d.d.s. 8 maggio 2019 n.6381 che approva la graduatoria dei beneficiari ai contributi pubblici, nella parte in cui prevede che la ricorrente sia parzialmente finanziabile;

- di tutti gli atti annessi, conseguenti e presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

FATTO

 

Con ricorso depositato in data 10.6.2019, la società T.R. srl società agricola (di seguito solo "R."), premesso di essere società agricola che produce vino sulla sponda meridionale del lago di Garda, esponeva di aver presentato domanda di contributo per realizzare un investimento tecnologico del valore di Euro 171.180,00, giusta la DGR 3.12.2018 - n. XI/920 con cui Regione Lombardia aveva approvato la "Misura Investimenti OCM vino in Regione Lombardia a partire dalla campagna 2018/2018". La domanda di contributo, finanziabile al 40%, riguardava un progetto di investimento previsto dall'art. 4, lett. B 1 della Misura ("acquisto o realizzazione di impianti e acquisto di dotazione fisse, installate in modo permanente e difficilmente spostabili, per: produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli") e consisteva nell'acquisto di una capsulatrice e di un formatore automatico di scatole (confezionatrice automatica) per bottiglie di vino collegato direttamente alla linea di produzione e imbottigliamento del vino.

Dopo aver istruito la domanda, Regione Lombardia dava un giudizio parzialmente positivo (verbale istruttorio allegato alla comunicazione esito istruttoria domanda n. 201901080150), riconoscendo l'ammissibilità del finanziamento in relazione all'acquisto della capsulatrice ma non in relazione alla confezionatrice automatica sul presupposto che "Il formatore automatico di scatole viene utilizzato invero per la fase di confezionamento (o confezionatura), inteso, in questo caso, come allestimento di quei prodotti vinicoli che risultano già preparati ed opportunamente conservati".

A seguito delle osservazioni prodotte dalla ricorrente, nelle quali si evidenziava che la confezionatrice costituisce tipica attrezzatura della fase di produzione e conservazione del prodotto vinicolo ai fini commerciali, Regione Lombardia trasmetteva nota in data 19.4.2019 con cui precisava che dal punto 4.1. lett. B 1 dell'allegato alla DGR 3.12.2018 "si evince che nella fase di "conservazione" non si intende compreso il ruolo svolto dal monoblocco formatore di scatole", confermando, pertanto, l'esito dell'istruttoria.

In data 8.5.2019, Regione Lombardia approvava definitivamente la graduatoria, ammettendo R. alla contribuzione regionale solo in modo parziale.

La ricorrente, ritenendo illegittimi i suddetti atti, formulava, con un unico motivo di ricorso, le seguenti censure: -violazione e falsa applicazione della Misura, atteso che l'art. 3, lett. C (in coerenza con il D.M. n. 911 del 2017) prevede che il beneficiario del contributo sia chi svolge attività di elaborazione, affinamento e "confezionamento del vino", attività collegata alla produzione e commercializzazione; l'art. 4, lett. B1, riguarda la "produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli" e il confezionamento si pone tra la produzione e la commercializzazione e lo stesso art. 1, rubricato "finalità", prevede anche "strumenti di commercializzazione del vino"; la macchina in questione, inoltre, è perfettamente integrata con la linea di lavorazione ed imbottigliamento del vino ed è concepita per renderne più efficiente la produzione, per cui del tutto illegittima sarebbe stata la sua esclusione dal contributo; in ogni caso, la Misura era diretta a premiare anche la "conservazione" del prodotto ed è cosa nota che tale attività consista proprio nel collocare le bottiglie nelle scatole destinate al commercio; tale interpretazione, peraltro, era confermata anche dalle FAQ n. 14 e n. 3.

Resisteva in giudizio Regione Lombardia contestando le censure avversarie ed evidenziando che la macchina formatrice di scatole per le bottiglie doveva intendersi come inerente alle "attività di preparazione ai fini della commercializzazione", cioè al confezionamento, come tale esclusa dalla misura B1 dell'art. 4, relativa alla produzione, lavorazione e conservazione, indicata dalla ricorrente nella propria domanda.

Con ordinanza n. 256, assunta alla Camera di Consiglio del 4 luglio 2019, era accolta l'istanza cautelare, con ammissione con riserva al contributo anche con riferimento all'importo relativo al macchinario escluso dagli atti gravati.

In vista dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni; la Regione, tra l'altro, ha precisato di aver portato ad esecuzione (tramite ammissione con riserva, seppur con una rideterminazione del prezzo del monoblocco formatore di scatole) l'ordinanza cautelare con decreto n. 10459 del 16.7.2019 e con successiva comunicazione del 18.7.2019.

Alla Pubblica Udienza del 7 novembre 2019, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

La questione oggetto del presente ricorso, di carattere prettamente interpretativo, appare senza dubbio peculiare, stante la difficoltà di qualificare ed inquadrare le operazioni automatizzate effettuate dalla macchina confezionatrice proposta dalla ricorrente rispetto alle categorie, non sempre del tutto chiare ed univoche nella loro formulazione, riportate nell'allegato 1 alla DGR 3.12.2018 - n. XI/920.

Appare opportuno, preliminarmente, richiamare le disposizioni dell'allegato 1 alla menzionata DGR che qui assumono rilievo: l'art. 1 -rubricato "finalità" - dispone che "La misura Investimenti, attivata nell'ambito del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, concede un sostegno per investimenti materiali ed immateriali in impianti enologici di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste di mercato e ad aumentarne la competitività. Gli investimenti finanziati riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento UE n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché i trattamenti sostenibili"; l'art. 3 -rubricato "beneficiari" - prevede che l'aiuto sia concesso alle imprese che dispongono di unità produttive sul territorio regionale e la cui attività sia almeno una delle seguenti: "c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno"; il successivo art. 4 -recante "interventi ammissibili" -prevede, tra l'altro, al punto B, l'acquisto e/o la realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, installate in modo permanente e difficilmente spostabili, per: "B1. produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli; B2. trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli".

Appare, dunque, dirimente interpretare correttamente la locuzione "conservazione dei prodotti vinicoli", riportata nell'art. 4, punto B1, in relazione al quale è stata presentata la domanda di contributo da parte della ricorrente.

A tal proposito, la suddetta operazione esegetica deve essere effettuata alla luce della specifica disciplina sopra ricordata, in particolare con riferimento, da un lato, alle finalità della Misura, diretta a sostenere investimenti in impianti enologici di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino, investimenti diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste di mercato e ad aumentarne la competitività e, dall'altro, ai beneficiari degli aiuti, identificati nelle imprese che, tra le altre, svolgono attività di elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino.

Ebbene, tenuto conto che "conservare" significa mantenere un bene in modo che duri a lungo, che non si guasti, ovvero custodire un oggetto per evitarne il consumo, la perdita o la dispersione, ritiene il Collegio che rientri nell'attività di conservazione dei prodotti vinicoli, sotto forma di una (tra le diverse possibili) modalità di conservazione, anche l'attività eseguita dalla inscatolatrice automatica per bottiglie di vino, macchinario connesso e collegato -come precisato dalla ricorrente e non specificatamente contestato dall'Amministrazione resistente - alla linea produttiva di imbottigliamento e che svolge, in particolare, una delle fasi finali della produzione, in coerenza, dunque, con le finalità della Misura sopra ricordata e nel pieno rispetto della tipologia di attività richiesta ai beneficiari.

Al fine di corroborare tale opzione ermeneutica, non pare fuori luogo ricordare che la stessa difesa regionale (cfr. pag. 6 della costituzione in giudizio) precisa che il confezionamento non atterrebbe alla fase di conservazione del prodotto nella quale rientrerebbe, invece, la "scaffalatura" (in effetti, espressamente ammessa, se automatizzata, dall'Amministrazione: cfr. FAQ n. 3), trattandosi di dotazione per la conservazione del prodotto in bottiglia.

Ebbene, la tesi propugnata dall'Amministrazione prova troppo: o la fase di conservazione si conclude con l'imbottigliamento (necessario e sufficiente a garantire, appunto, la conservazione del prodotto, ultima fase della misura B1), con la conseguenza che da tale fase resta esclusa sia la scaffalatura (dotazione che consente di riporre, a seconda dei casi, le singole bottiglie ovvero le confezioni) che il confezionamento; diversamente, se la scaffalatura (benché automatizzata) pertiene alla conservazione del prodotto, costituendone la fase terminale immediatamente successiva all'imbottigliamento, non vi è ragione per non equiparare ad essa anche la fase di confezionamento (automatizzato), fase da collocarsi immediatamente dopo l'imbottigliamento e prima dello stoccaggio (anch'esso automatizzato) nella scaffalatura delle scatole contenenti le bottiglie. Trattasi, a ben vedere di due fasi "aziendali" del tutto analoghe, che temporalmente succedono all'imbottigliamento e che, lato sensu, attengono alla fase di conservazione del prodotto vino presso l'azienda produttrice.

Sotto distinto ma connesso profilo, nemmeno può essere condivisa l'ulteriore distinzione operata dalla difesa dell'Amministrazione che nella memoria di replica (cfr. pag. 5), in relazione all'art. 3 dell'Allegato 1 della DGR n. 920/2018, distingue tra confezionamento del vino e confezionamento della bottiglia di vino, ritenendo ammissibile il primo ma non il secondo: se fosse corretta l'interpretazione offerta dall'Amministrazione la disposizione relativa ai beneficiari degli aiuti avrebbe dovuto fare riferimento all'elaborazione, affinamento e/o "imbottigliamento" del vino e non, invece, al "confezionamento" del vino (termine, invece, utilizzato dall'art. 3), ragione per cui la suddetta previsione dell'Allegato 1 non può che ricomprendere anche il confezionamento delle bottiglie di vino.

In conclusione, per le ragioni esposte, le censure di parte ricorrente sono fondate e vanno accolte, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese di causa possono essere compensate tra le parti, giusta la indubbia peculiarità della vicenda oggetto di giudizio e la difficoltà interpretativa ad essa sottesa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

 

Bernardo Massari, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore