Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [CHEVERNY].
(Comunicazione 11/12/2019, pubblicata in G.U.U.E. 11 dicembre 2019, n. C 416)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«CHEVERNY»
PDO-FR-A0164-AM02
Data della comunicazione: 18 settembre 2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Zona geografica
Nel capitolo 1, sezione IV, punto 1, viene inserito il comune di Chambord.
Quest’aggiunta fa seguito a un lavoro di delimitazione della zona geografica che ha portato all’inserimento del comune di Chambord.
Il documento unico è modificato al punto 6.
2. Superficie parcellare delimitata
Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «28 maggio 1986» si aggiunge «e del 20 giugno 2018».
Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
3. Tipo di vitigno
Nel capitolo 1, sezione V, punto 1, lettera b), viene eliminato il vitigno Cabernet franc.
Questa cancellazione è dovuta al fatto che il Cabernet franc, che è un vitigno accessorio, presenta difficoltà di maturazione nella zona di denominazione.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
4. Proporzione dei vitigni all’interno dell’azienda
Nel capitolo 1, sezione V, punto 2, lettera b), i termini «dell’insieme dei vitigni accessori è inferiore o uguale al 10 %» sono sostituiti dalle parole «del vitigno accessorio è inferiore o uguale al 5 %».
A seguito dell’eliminazione del Cabernet franc, le norme che disciplinano la proporzione dei vitigni coltivati sono riviste portando il vitigno accessorio dal 10 % al 5 %.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
5. Norme di potatura
Nella sezione VI, punto 1, lettera b), del disciplinare della denominazione «Cheverny», la frase «Il numero di tralci fruttiferi dopo la fioritura (fase fenologica 23 secondo Lorenz) è inferiore o uguale a 11» viene eliminata.
Questa cancellazione è intesa a garantire una maggiore flessibilità nelle norme di potatura per fronteggiare meglio i rischi climatici.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 5.1.
6. Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Nel capitolo 1, sezione VII, punto 2, il testo della lettera b) è sostituito nel modo seguente:
«b) — Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %.»
Poiché i vini bianchi e rosati semi-secchi e amabili non sono utilizzati, la categoria è stata eliminata. Questo porta a modificare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, che è ora del 10 % per tutti i vini della denominazione.
Il documento unico è modificato al punto 4.
7. Assemblaggio
Nella sezione IX, punto 1, lettera a), il terzo paragrafo è sostituito dalla seguente formulazione: «— I vini rossi sono ottenuti da un assemblaggio in cui la proporzione dell’insieme del vitigno principale e del vitigno complementare è superiore o uguale al 95 % dell’assemblaggio; la proporzione del vitigno principale è superiore o uguale al 60 % dell’assemblaggio; la proporzione del vitigno complementare è superiore o uguale al 5 % dell’assemblaggio; la proporzione del vitigno accessorio è inferiore o uguale al 5 % dell’assemblaggio».
Questa modifica consente di aumentare la proporzione di Pinot noir negli assemblaggi di vini rossi. Il Pinot noir presenta ottime caratteristiche organolettiche.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
8. Tenore di zuccheri fermentescibili
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, la lettera c) è sostituita nel seguente modo:
«c) — Norme analitiche
I vini rispondono alle seguenti norme analitiche:
Dopo la fermentazione i vini rossi presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 2 grammi per litro.
Ciascuna partita di vino presenta, dopo il confezionamento, le seguenti norme analitiche:
Vini bianchi e rosati, tenore di zuccheri fermentescibili: inferiore o uguale a 4 grammi per litro in glucosio e fruttosio.
Vini bianchi e rosati con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,5 %: inferiore o uguale a 6 grammi per litro in glucosio e fruttosio».
Questa modifica fa seguito alla soppressione della categoria dei semi-secchi e amabili per i vini rosati e bianchi.
Il documento unico è modificato al punto 4.
9. Trattamento termico
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera d), viene aggiunta la seguente frase: «— Per l’elaborazione dei vini rossi è vietato qualsiasi trattamento termico della raccolta che comporti una temperatura superiore a 40 °C».
Questa pratica, che non ha precedenti nella denominazione, rischierebbe di determinare profili aromatici atipici. Se da un lato essa consente di correggere difetti del vino legati a una scarsa qualità sanitaria delle uve, dall’altro può incidere sul profilo organolettico del vino, il che non è auspicabile nella denominazione «Cheverny». Questo divieto comporta requisiti elevati dal punto di vista delle caratteristiche sanitarie delle uve.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
10. Circolazione tra depositari autorizzati
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
11. Misure transitorie
Nel capitolo 1, sezione XI, il punto 1 è sostituito nel seguente modo:
«1 — Tipo di vitigno, norme di proporzione in azienda e norme di assemblaggio
a) — I vini rossi ammissibili alla denominazione di origine controllata possono essere ottenuti da vitigni Cabernet franc N e Cot N come varietà accessorie fino alla vendemmia 2025. La proporzione dell’insieme di questi due vitigni accessori è inferiore o uguale al 10 % dei vitigni coltivati.
b) — I vini rosati ammissibili alla denominazione di origine controllata possono essere ottenuti da vitigni Cabernet franc N, Cabernet-Sauvignon N e Pineau d’Aunis N come varietà accessorie per le parcelle di vigne impiantate al 31 luglio 2009 fino alla vendemmia 2025, e la proporzione dei vitigni Cabernet franc N, Cabernet-Sauvignon N, Pineau d’Aunis N e Cot N è inferiore o uguale al 25 % dei vitigni coltivati.
c) — Fino alla vendemmia 2025 compresa, i vini rossi possono essere ottenuti da un assemblaggio in cui la proporzione di vitigno Pinot noir N è superiore o uguale al 50 % e la proporzione dei vitigni Cabernet franc N e Cot N è inferiore o uguale al 10 %».
Le misure transitorie sono state riviste per eliminare quelle scadute e per consentire di adeguare il vigneto al cambiamento dei vitigni coltivati.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
12. Etichettatura
Nella sezione XII, al punto 2, viene aggiunta la seguente lettera e):
«e) È vietata qualsiasi indicazione del nome di un vitigno sull’etichetta che riporta tutte le diciture obbligatorie.»
Questa modifica è legata all’aumento della proporzione massima del vitigno Pinot noir nell’assemblaggio dei vini, che permette di elaborare vini rossi contenenti più dell’85 % di questa varietà e, dal punto di vista normativo, consentirebbe di indicare il nome di questa varietà sull’etichetta dei vini. Il gruppo di produttori non intende autorizzare questa pratica ma vuole mantenere una valorizzazione incentrata sulla denominazione di origine.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
13. Punti principali da verificare
Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
14. Riferimento INAO
Nel capitolo 3, sezione II, il comune «Montreuil sous-bois» è sostituito dal comune di «Montreuil».
Questa modifica ha lo scopo di tenere conto della variazione del nome del comune.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione del prodotto
Cheverny
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
I vini sono fermi, bianchi, rossi o rosati.
I vini rossi hanno un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,3 g/l e un tenore di zuccheri fermentescibili inferiore o uguale a 2 g/l.
I vini bianchi e rosati presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %.
Ciascuna partita di vino presenta, dopo il confezionamento, le seguenti norme analitiche:
Vini bianchi e rosati, tenore di zuccheri fermentescibili: inferiore o uguale a 4 grammi per litro in glucosio e fruttosio.
Vini bianchi e rosati con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,5 %: inferiore o uguale a 6 grammi per litro in glucosio e fruttosio.
Gli altri criteri sono conformi alla normativa vigente.
I vini bianchi rivelano in particolare aromi di agrumi e di fiori bianchi.
I vini rossi offrono aromi di frutti rossi e di spezie. Al palato i vini rosati presentano un equilibrio che combina le caratteristiche di un vino nervoso a una certa sensazione di grasso in bocca.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
12,5 |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Arricchimento
I vini bianchi e rosati che presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore a 4 grammi per litro sono prodotti senza arricchimento.
Elaborazione dei vini rosati
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.
Modo di coltivazione dei vigneti
Pratica colturale
I vigneti presentano una densità minima all’impianto di 4 500 ceppi per ettaro, con una distanza massima tra i filari di 2,10 metri. La distanza tra i ceppi di uno stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,20 metri.
Le viti sono potate con un massimo di 13 gemme franche per pianta in base alle seguenti tecniche:
— potatura a Guyot con un solo capo a frutto e al massimo due speroni;
— potatura a 2 tralci;
— potatura a sperone (conduzione a palmetta o in cordone di Royat).
b. Rese massime
Vini bianchi
72 ettolitri per ettaro
Vini rossi e rosati
66 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Loir-et-Cher: Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chambord, Cheverny, Chitenay, Cormeray, Cour-Cheverny, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Huisseau-sur-Cosson, Maslives, Les Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, Muides-sur-Loire, Ouchamps, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Sambin, Seur, Tour-en-Sologne, Vineuil e la sezione catastale E del comune di Monthou-sur-Bièvre.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Chardonnay B
Sauvignon gris G - Fié gris
Orbois B
Chenin B
Pinot noir N
Sauvignon B - Sauvignon blanc
Gamay N
8. Descrizione del legame/dei legami
I suoli poveri del vigneto, prevalentemente sabbiosi o su substrato calcareo, fortemente segnati dall’azione della Loira, da un lato, e le estese aree boschive in prossimità del vigneto che contribuiscono alla freschezza del clima, dall’altro, hanno determinato l’impianto di vitigni precoci, definiti «di prima epoca», adatti a un clima difficile per la vite. Questo clima contribuisce alla delicata espressione aromatica dei diversi vitigni:
— vini bianchi vivaci ma equilibrati, con sentori dominati da aromi di agrumi, di frutta esotica o di fiori bianchi;
— vini rosati equilibrati e con una certa sensazione di grasso in bocca, che presentano il più delle volte note di frutti rossi e di spezie;
— vini rossi con aromi di frutti rossi e neri, con note talvolta speziate e una struttura più delicata nei vini giovani o più strutturata nei vini da invecchiamento che possono sviluppare aromi di selvaggina.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Prescrizioni relative all’etichettatura
Quadro normativo:
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Le dimensioni dei caratteri della denominazione «Val de Loire», che può completare il nome della denominazione, non superano né in altezza né in larghezza i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Nome di un’unità geografica più piccola
Quadro normativo:
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
L’etichettatura dei vini può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione che si tratti di una località accatastata e che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.
Indicazione del tenore di zucchero
Quadro normativo:
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
I vini bianchi e rosati con un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore a 9 grammi per litro sono presentati con la dicitura corrispondente al tenore presente nel vino, quale definito dalla normativa UE.
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Loir-et-Cher:
Bracieux, Chailles, Chambord, Chaumont-sur-Loire, Contres, Fontaines-en-Sologne, Monthou-sur-Bièvre, Oisly, Pontlevoy, Saint-Gervais-la-Forêt, Soings-en-Sologne, Thenay, Valaire.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-220bba6b-f97b-4aeb-a0a1-0f3d04dad06c