Organo: Corte d'Appello
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte d'Appello
Data provvedimento: 17-09-2019
Numero provvedimento: 1943
Tipo gazzetta: Nessuna

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Evocazione della DOP "Aceto Balsamico tradizionale di Modena" attraverso l’impiego dell’indicazione "Balsamoso - Condimento balsamico" costituente parte di una denominazione registrata - Imitazione, usurpazione ed evocazione mediante false ed ingannevoli indicazioni che possono arrecare un danno alla denominazione d’origine protetta, sfruttando la reputazione della medesima.

SENTENZA

n. 1943/2019, pubbl. 17/09/2019

(Presidente: dott. Roberto Aponte - Relatore: dott. Michele Guernelli)


Nella causa civile iscritta al n. 1566/2018 del Ruolo Generale

promossa da:

CATTANI GIUSEPPE, nonché CASA DEL BALSAMICO MODENESE SRL (prof. Avv. M. Franzosi e avv. V. Piccarreta)

- appellante -

nei confronti di

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna

CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA (avv. G. Bocedi, M. Piazza, A. Gattamorta)

- appellati -

 

In punto a: appello contro la sentenza 2395/2017 del 27.10.2017 del Tribunale di Bologna

Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI: come da verbale dell’ udienza odierna.

 

Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale rigettava l’opposizione a sanzione amministrativa di euro 2.000 irrogata dal MINISTERO alla SAS e all’accomandataria il 1.3.2016 a seguito di verbali di constatazione e di contestazione di agenti vigilatori del Consorzio di tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, dopo il reperimento il 22.3.2011 presso un esercizio di Modena di 6 confezioni di un prodotto denominato "Balsamoso" e 4 confezioni di ‘’Balsamico Bianco") con le indicazioni (le prime) tra le altre "Acetaia Cattani­ BALSAMOSO – Balsamic Condiment – Condimento Balsamico - ...Casa del Balsamico Modenese srl-via Emilia Est 1741 Modena-1taly", per aver evocato la DOP "Aceto Balsamico tradizionale di Modena" attraverso l’impiego dell’indicazione "Balsamoso – Condimento balsamico", che costituisce parte di una denominazione registrata, fornendo al consumatore false ed ingannevoli indicazioni in ordine al prodotto.

Tanto integrava secondo il verbale di constatazione il fatto che "la confezione e l’etichetta mettono in evidenza ripetutamente l’indicazione "Balsamoso – Condimento Balsamico "impiegando commercialmente un termine di una denominazione registrata, usurpando, imitando ed evocando false ed ingannevoli indicazioni che possono arrecare un danno alla stessa denominazione d’origine, sfruttando la reputazione della denominazione protetta; inoltre nello stesso tempo non garantisce l’orientamento del consumatore finale, che non è messo in condizione di poter orientare legittimamente le sue scelte senza minimamente rischiare di essere indotto in errore o .di essere fuorviato", e quindi secondo il MINISTERO, la violazione dell’art. 2. C .2 d.leg. 297/2004[1] (recante disposizioni sanzionatorie del Reg. CEE 2081192, poi 510/2006 applicabile ratione temporis[2] e oggi 1151/2012), per aver impiegato commercialmente su una produzione convenzionale (un condimento), un nome di fantasia ("Balsamoso") che pur essendo un marchio registrato, veniva utilizzato non come segno distintivo del prodotto di CASA DEL BALSAMICO MODENESE SRL, ma descrittivo del prodotto stesso. Così se anche non era vietato l’utilizzo anche congiunto dei termini "aceto" e "balsamico", l’uso del termine di fantasia in uno con le indicazioni di etichette relative all’impiego di "mosto d’uva cotto acidificato" insieme al riferimento al "pregiato condimento frutto dell’antica tradizione della famiglia Cattani, da cinque generazioni custode dell‘arte di fare Balsamico" poteva secondo il MINISTERO generare confusione nel consumatore esponendo al rischio di attribuire al prodotto qualità e caratteristiche che lo stesso non possiede, con suggestione capace di far associare caratteristiche e qualità tipiche degli aceti più pregiati.

1.2. L’opponente aveva affermato che la propria attività nella produzione di aceti e condimenti datava dall’inizio del XIX secolo, prima dell’istituzione del DOP; che le indicazioni utilizzate non riproducevano né insieme né separatamente tantomeno per intero la denominazione protetta; che ne il packaging né le etichette aggiunte contenevano riferimenti alla provincia di Modena o alle produzioni DOP o IGP ivi esistenti; che il termine "Balsanoso", registrato in Italia e all’estero senza contestazioni come marchio e domain name, non richiamava in concreto la DOP tutelata; che l’accostamento del termine a descrizioni veritiere o obbligate (ingredienti, indirizzo, claim generico) non poteva trarre in inganno; che vi sarebbe stata altrimenti ingiusta discriminazione per i produttori locali.

1.3. Il tribunale, premessa la ritualità della produzione documentale dell’Avvocatura dello Stato e il rispetto quindi dell’art. 22 l. 689/81 nonostante l’iniziale produzione di costituzione non pertinente, e che nel merito era legittimo l’uso del termine "Balsamoso" e "aceto balsamico" ex art. 13 Reg. CE 510/2006, ha disatteso la tesi degli opponenti analizzando la giurisprudenza comunitaria, e ritenendo che vi era "evocazione" in concreto tramite agganciamento di tutti i componenti della denominazione protetta ("Acetaia Cattani", provenienza "Modena", "antica tradizione....arte di fare Balsamico") attraendo in modo erroneo il consumatore; a nulla rilevando che alcune indicazioni fossero consentite od obbligate , se di valenza confusiva.

2. I soccombenti appellano (atto di 34 pagine), affermando che oltre all’indirizzo dell’Acetaia nessun riferimento vi era a Modena e Provincia; che quanto ai termini "acetaia" "balsamico" e "condimento" e al dovuto indirizzo del produttore nessun riferimento richiamava nella confezione o nella bottiglia la zona del DOP o IGP (vi era anzi specificato solo "prodotto in Italia"); che nessun rilevo era stato mosso al prodotto "Balsamico bianco".

2.1. Col primo motivo ribadiscono che l’erronea/inesistente (poi tardiva) costituzione del MINISTERO rendeva inutilizzabili i documenti da questo prodotti, ex art. 416 c.p.c. e anche ex Cass. SSUU 2435/2008, 5149/2001, 23976/2004; cita altre sentenze del tribunale di Bologna.

2.2. Col secondo si censura che non sia stata valutata la conformità delle diciture obbligatorie, pur richiedenti una "maggiore attenzione" (nomi, indirizzi) alla correttezza professionale, non essendo visivamente enfatizzate nelle confezioni, anzi in caratteri minimi poste solo sul retro, e quindi non ingannevoli; apposizione conforme al non contestato prodotto "Balsamico bianco".

I dati anagrafici (denominazione, indirizzo) non erano stati neppure contestati in sede amministrativa, incentrata sul termine "Balsamoso" , sulla réclame e sulla composizione dichiarata del prodotto, elementi a loro volta veritieri e corretti, e comunque – il secondo e il terzo – in caratteri minimali.

2.3. Col terzo si nega il carattere evocativo del temine "Balsamoso" ex art. 13 Reg. UE 1151/12. Nessun rischio reale vi era secondo gli appellanti di collegamento tra la denominazione del prodotto e il territorio tipico quale argomento di vendita, assente pacificamente persino nella locuzione congiunta "aceto balsamico".

Si aggiunge che anche la dicitura dell’ingrediente di "mosto d’uva cotto acidificato" era veritiera, dovuta e in caratteri minimi.

La rilevanza evocativa del claim era stata esclusa dalla stessa sentenza appellata, ugualmente veritiero.

Negano che l’espressione ‘’balsamico" avesse in sé carattere distintivo, come enunciato nella stessa ordinanza impugnata, in cui se ne ammetteva la funzione descrittiva; la stessa Direzione generale dell’agricoltura della Commissione Europea aveva _già nel 2007 e 2008 riconosciuto l’applicabilità all’espressione "aceto balsamico" dell’art. 13, 10 co. 2° cpv. reg. 510/06 (uso del nome di un prodotto considerato generico all’interno del DOP o IGP non "evocativo") e che la protezione non concerneva il singolo termine; tanto aveva confermato anche Cass. pen. 21279/2012 rifacendosi ad altra nota della Commissione. Non era comunque segno di rilevanza geografica, cui era indirizzata la tutela comunitaria, ma descrittivo di una caratteristica del prodotto.

Lo stesso MINISTERO aveva nel 2012 ammesso la liceità dell’uso dei singoli termini "aceto balsamico di Modena", mentre il marchio "Balsamoso" era stato lecitamente registrato anche a livello comunitario, e mai dichiarato nullo.

2.4. Se del caso gli appellanti chiedono il rinvio pregiudiziale alla CGUE sull’interpretazione dell’art. 13 e 14 reg. 1151/12 (se sia illecito l’utilizzo di una espressione generica all’interno di una DOP o IGP, o di un simile marchio che la richiami, ove non accompagnata da altri elementi idonei a richiamare una DOP o IGP, ovvero accompagnata da descrizione oggettiva degli ingredienti, indirizzo del produttore, claim veritiera e corretta), e l’eventuale contrasto con la norma interna di recepimento, se interpretata in senso contrario, anche sotto il profilo dell’ingiusta differenziazione di trattamento fra produttori con sede in Paesi diversi, tali da ostacolare il mercato interno ex artt.34, 35 e 36 TFUE.

Insiste se del caso anche per prove orali.

3. IL MINISTERO resiste riassumendo la vicenda e le norme applicabili, ritenendo vi sia stato l’aggancio parassitario al prodotto DOP con la combinazione di indicazioni letterali e geografiche.

Deduce d’aver correttamente depositato in termini la documentazione, e nel merito, che l’evocazione era data dall’associazione del termine "Acetaia" non registrato, col termine ‘’balsamico"; che non era dimostrata la risalenza della produzione di aceto balsamico o di condimenti balsamici , ma solo di "aceto"; che le bottigliette commercializzate richiamavano da vicino quelle DOP; che non era stato contestato nulla per il "Balsamico bianco" proprio per il colore difforme ex cass. pen. 21279/2012.

Ugualmente per l’associazione del termine ‘’Balsamoso" in sé lecito, con "Acetaia" e "Modena". L’uso di singole parti legittime aveva creato un messaggio promozionale complessivo fuorviante.

4. Anche il CONSORZIO resiste (atto di 24 pagine), ribadendo che il MINISTERO aveva ritualmente prodotto i suoi documenti e nel merito che le confezioni riportavano tutti i termini della DOP; che l’evocazione si riferisce a condotte tali per cui "il consumatore in presenza del nome del prodotto sia indotto ad aver in mente come immagine. Di riferimento, la merce che fruisce della denominazione protetta", anche in assenza di ogni pericolo di confusione (CGUE 4.3.1999), e anche se non viene designato un luogo geografico; che il consumatore di riferimento è quello europeo; che l’utilizzo non era stato fortuito.

Aggiunge che la dicitura Modena era stata ripetuta in punti non essenziali e diversi rispetto alla ragione sociale dell’impresa, mentre la dicitura "Acetaia Cattani"(solo Cattani registrato) non era affatto obbligata; né gli "usi descritti vi dei marchi altrui" erano consentiti dal Reg. 1151/12. Inoltre il prodotto in questione non era "aceto di.." ex lege 82/2006 e 238/2016; che il claim associava chiaramente la "tradizione" al ‘’balsamico": le associazioni erano consapevoli, come documentato dall’appartenenza di Cattani al sistema di controllo della DOP.

Deduce che anche i dati anagrafici erano stati considerati nell’ordinanza opposta, fermo restando che l’intero rapporto controverso sottostante (merito della pretesa) poteva e doveva essere valutato dall’AGO investita del gravame; estranea invece la domanda di accertamento dell’uso legittimo del marchio "Balsamoso" in sé.

5. L’appello è infondato.

5.1. Sulla questione in rito inerente la costituzione in primo grado dell’Amministrazione opposta, va rilevato che è stato formalmente rispettato l’art. 6 c. 8 d.leg. 150/2011, poiché lo stesso non presuppone una formale e regolare costituzione della stessa, trattandosi di una adempimento ex lege che il giudice deve richiedere ex officio; il termine per i predetti documenti non è neppure perentorio, a differenza degli altri eventualmente prodotti (cfr. Cass. 9545/2018).

In concreto la questione si porrebbe dunque – a prescindere dal fatto che la maggior parte dei documenti li hanno prodotti gli stessi appellanti e l’intervenuto – al più per i doc. 8 e 9 dell’Avvocatura, peraltro attinenti circostanze sostanzialmente irrilevanti o non contestate, come se del caso si dirà.

5.2. Sul secondo nucleo di censure, va osservato che nessun rilievo può attribuirsi alla eventuale non considerazione nella contestazione amministrativa di alcuni elementi invece esaminati dal primo giudice: intanto detto esame risulta dalla contestazione stessa (cfr. elencazione anche di ragione sociale e indirizzo e richiami a p. 2, 4 e 5 dell’ordinanza impugnata; cfr. p. 21 e 22 comparsa del CONSORZIO). In ogni caso all’AGO, in questo senso non vincolata, e anche per costante orientamento di legittimità, spetta la piena cognizione dell’intero rapporto sottostante con l’esame completo del merito della pretesa.

Né dalla mancata contestazione in merito al prodotto "Balsamico bianco" può farsi discendere alcunché, derivando dal difforme colore riscontrato, e comunque riguardando un prodotto diverso.

Va poi aggiunto che le deduzioni riguardanti la correttezza professionale dell’apposizione delle diciture sono del pari in sé irrilevanti, poiché riguardano valutazioni diverse e non conferenti, inerenti la normativa in tema di concorrenza sleale e dei marchi d’impresa, mentre per quanto concerne la loro evidenziazione, enfatizzazione od obbligatorietà, deve essere eseguita una valutazione complessiva e sintetica sotto il più ampio profilo della "evocatività", di cui appresso.

Sotto questo profilo Cass. 14.5.2019 (12848/2019) citata in sede di discussione dagli appellanti non fa altro che ribadire – in un diverso caso in cui era stata negata dalla Commissione dei Ricorsi la registrazione di un marchio collettivo perché avrebbe comportato una ulteriore frammentazione o ristrutturazione dei prodotti della classe - che non può essere vietato a terzi l’uso in sé di una denominazione geografica veritiera anche quale origine del prodotto purché conforme alla correttezza professionale (artt 21·lett. b) e 11 c. 4 CPI), così come l’art. 21 lett. a) CPI menziona nome e indirizzo.

Qui invece da un lato non viene in evidenza un rapporto "concorrenziale" fra appellanti e appellati, dall’altro evitare l’evocatività non comporta affatto astenersi dall’usare il proprio nome e indirizzo - compresa .città, provincia, regione o nazione – o menzionare l’indicazione di provenienza geografica del prodotto, ma evitare di combinarli, da soli o con altri elementi verbali o figurativi, in modo da agganciarli e da far pensare in modo diretto ed univoco alla DOP.

5.3. Questa Corte, in aderenza a quanto stabilito dalla giurisprudenza UE e già riportato dal primo giudice, osserva che ricorre "evocazione" secondo la normativa comunitaria e interna, fra le quali non vi è contrasto, anche senza rischio di confusione, e anche quando nessuna tutela comunitaria si applica agli elementi della determinazione di riferimento ripresi nel termine utilizzato, facendo riferimento al consumatore medio comunitario (e non solo dello Stato in cui si fabbrica il prodotto), normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto prendendo in considerazione le similarità fonetiche e visive tra le denominazioni, nonché eventuali elementi che possono indicare se una tale similarità non sia frutto di circostanze fortuite.

Tale giudizio spetta al giudice nazionale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, e deve muovere quindi nello specifico da alcune premesse.

Sotto questo aspetto anche CGUE 2.5.2019 in C-614/17, pure oggi citata, si pone in continuità con la giurisprudenza UE, e puntualizza solo che spetta alla valutazione concreta del giudice nazionale stabilire se i segni figurativi che evocano l’area geografica che fa parte di una DOP siano in grado di creare una vicinanza concettuale con questa "di modo che il consumatore avrà direttamente in mente come immagine di riferimento il prodotto che beneficia di tale DOP".

Quindi anche i segni figurativi possono e devono entrare nel giudizio, che dev’essere globale e tener conto di tutti gli aspetti pertinenti.

E’ innegabile, e si può convenire sul fatto, che le denominazioni contenute nel DOP qui preso a riferimento (‘’aceto" e "balsamico", insieme o separate) si riferiscano a indicazioni descrittive generiche di un prodotto agricolo comune e di una sua presunta qualità, se anche il secondo termine venga sostantivato, e comunque entrambi riferibile a un condimento alimentare.

Gli stessi non sono dunque autonomamente tutelabili secondo il predetto art. 13 neppure - e di per sé - sotto il profilo della "evocatività" (come riconosciuto dal considerando n. 10 del reg. CE 583/2009 relativo all.’iscrizione del diverso ma affine "Aceto Balsamico di Modena IGP", dalle missive della Commissione, da Cass. pen. 21279/2012[3], fermo restando che il cuore e la ragion d’essere della tutela di DOP e IGP sta nella parte geografica della denominazione; essendo d’altronde l’incorporazione di una parte della DOP solo il primo passo del giudizio concreto richiesto dalla CGUE nelle sentenze citate dal MINISTERO e dalla sentenza appellata al giudice nazionale.

Si tratta dunque di un giudizio di mero fatto che va condotto in base alle stesse direttrici tracciate dalla giurisprudenza UE, verificando cioè se vi siano altri e ulteriori indici di richiamo alla DOP, senza necessità di alcun rinvio pregiudiziale alla CGUE, essendo condivisa l’interpretazione da adottare da parte della giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Tali indici appaiono nello specifico sufficienti, separatamente e congiuntamente, e globalmente considerati:

In particolare, come già notato dal primo giudice, dall’Avvocatura e dal CONSORZIO, non è la singola dicitura o immagine ad essere ingannevole o ad "agganciarsi" alla DOP, ma l’insieme del packaging e dell’etichettatura.

Va premesso che risulta dagli atti come la società opponente ex ore suo produca anche e soprattutto ABTM DOP, e quindi conosca bene l’ambito di tutela di cui si discute.

Nelle confezioni in questione, per come raffigurate, oltre alla dicitura "acetaia", in quanto evocativa dell’aceto, e ‘’balsamico" (di per sé quindi generiche), non è decisivo che entri in gioco la composizione del prodotto (‘’mosto d’uva cotto acetificato’.’) o il suo aspetto esteriore, se veritiera ed obbligatoriamente esposta sulle confezioni, e non monopolizzabile visto che di aceto balsamico si tratta; non lo può neppure da sola la banale commercializzazione in piccole bottiglie (che il CONSORZIO e l’Avvocatura affermano – senza contestazione – simile a quello dell’ABTM DOP, cfr. doc. 5 CONSORZIO), o il prezzo non irrisorio (euro 23 e48 per 100 e 250 ml nel 2011): quello che in definitiva conta è invece la decisiva presenza di tutti i riferimenti alle altre parti della denominazione DOP ("tradizionale" e "Modena") in particolare geografiche, in assenza delle quali nessuna concreta "evocazione" è predicabile.

Il riferimento geografico è infatti presente non solo nella ragione sociale e nelle indicazioni degli indirizzi dell’ "Acetaia" (la cui menzione non era obbligata negli evidenti caratteri della fronte dell’etichetta e della scatola doc. 1 e 1 ter CONSORZIO; e in cui la "R" cerchiata è accostata al termine stesso, e non a "Cattani", che gli appellati affermano essere unica parola registrata dagli appellanti oltre a "Balsarnoso"), ma anche in una aletta della confezione (doc. 1 sexies CONSORZIO), in cui è disegnata una carte geografica d’Italia con i confini regionali e la sola indicazione per esteso della posizione e del nome di Modena, ugualmente niente affatto obbligata e con evidente finalità promozionale rispetto alla zona d’origine del prodotto.

Allo stesso modo, niente affatto obbligato è il riferimento nel claim ("pregiato condimento frutto dell‘antica tradizione della famiglia Cattani, da cinque generazioni custode dell’arte di fare Balsamico") alla "tradizione", abbinata al condimento, e al "Balsamico" (sostantivato, con chiaro riferimento all’aceto, e in italiano anche nella traduzione inglese).

L’insieme di tali elementi – indipendentemente dalla liceità dell’uso del marchio "Balsamoso", o dei singoli termini e dati, anche obbligatori, in etichetta – configura all’evidenza quell’agganciamento e quella "evocazione" vietati dalle norme in questione, tanto più nei confronti di un consumatore UE anche non italiano; che sembrano ascrivibili - più che ad una possibile carenza di "attenzione" da parte del produttore, come pare affermare la sentenza gravata -, piuttosto ad una scelta consapevole di soggetto partecipe della stessa DOP, in relazione a un prodotto che, se anche in ipotesi pregiato, pacificamente le caratteristiche dell’ABTM DOP tutelato non presenta.

5.4. Non vi è spazio come detto per un rinvio pregiudiziale alla CGUE, essendo pacifica e seguita dal primo giudice e da questa Corte la giurisprudenza della medesima CGUE sulle norme in questione, né configurandosi alcuna disparità di trattamento od ostacolo all’attività imprenditoriale e alla libera circolazione delle merci per i produttori della zona della DOP che astrattamente possono o devono utilizzare determinate indicazioni, dovendo invece la relativa valutazione essere eseguita in concreto e globalmente.

Neppure sono rilevanti le prove testimoniati proposte riguardanti la storia dell’azienda degli appellanti e le relative diverse produzioni, basandosi il giudizio dell’illegittimità della condotta sulle concrete modalità di presentazione del singolo prodotto come sopra descritte.

Infine, non si può pronunciare neanche l’accertamento della liceità in sé dell’uso del marchio "Balsamoso", evidentemente estraneo all’oggetto del presente giudizio.

6. L’ordinanza impugnata va quindi confermata, e l'appello rigettato con condanna nelle spese del presente grado secondo la soccombenza, e il raddoppio del c.u.

 

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

rigetta l'appello e condanna gli appellanti CATTANI GIUSEPPE, nonché CASA DEL BALSAMICO MODENESE SRL alla rifusione delle spese di lite degli appellati MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA, liquidate per ciascuno in euro 2.500 di compensi, oltre spese generali 15% CP ed IVA se dovuta.

Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del CU per gli appellanti CATTANI GIUSEPPE, nonché CASA DEL BALSAMICO MODENESE SRL.

 

Bologna, 18.6.2019

Note:

[1] "Salva l’applicazione delle norme penali vigenti,chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazioneprotetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili è sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila".

[2] "Art. 13:1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro: a)qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

Se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l’uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

2. Le denominazioni protette non possono diventare generiche".

 [3] "in base all’art. 13, paragrafo l, u.c., del regolamento CE n. 510 del 2006, se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generica, l’uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari Mn è considerato contrario al diritto comunitario; b) il termine "balsamico" non designa di per sè un prodotto agricolo o alimentare, ma più. In generale, cose che hanno le caratteristiche o l’odore ile/ balsamo; si tratta, cioè, di un aggettivo della lingua corrente che non può formare oggetto di un uso esclusivo e riservato; c) la protezione comunitaria è conferita alla sola denominazione composta – Aceto Balsamico di Modena"; d) il termine "balsamico – può essere liberamente utilizzato a condizione che siano, in concreto, rispettate le norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario e in particolare, in modo tale da non indurre in errore il consumatore.

Non vi è , dunque, .alcuna disposizione comunitaria dalla quale si desume direttamente che il termine "balsamico" sia un termine non generico; con la conseguenza che le questioni relative all’uso di tale termine per designare prodotti alimentari non possono essere risolte in punto di diritto, ma richiedono, volta per volta, l’analisi delle circostanze fattuali relative alle qualità, alla tipologia, all’etichettatura, alla complessiva denominazione, alle modalità di messa in vendita dei prodotti in questione".


Depositata in Cancelleria il 17 Settembre 2019