Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini “Terre Siciliane” - Approvazione della proposta da parte del Ministero - Introduzione del divieto di specificare il nome di alcuni vitigni nell'indicazione IGT "Terre Siciliane" - Errori di procedura, istruttoria e valutazione.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6575 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Duca di Salaparuta S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Papi Rossi, Andrea Manzi, Stefano De Bosio, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri 5;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, Comitato Nazionale Vini Dop e Igp, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Sicilia, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Sicilia, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Area 7 – Brand Sicilia e Marketing Territoriale, U.O. A7.02 non costituita in giudizio;
nei confronti
Associazione Vitivinicoltori della Igt “Terre Siciliane”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Duilio Cortassa, Carlo Merani, Alberto Cortassa, con domicilio eletto presso lo studio Duilio Cortassa in Roma, via della Mercede, 11;
Consorzio Tutela Vini Doc Sicilia, Istituto Regionale del Vino e dell'Olio – Irvo non costituiti in giudizio;
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
(A) per quanto riguarda la denominazione Indicazione Geografica Tipica “Terre siciliane”:
- del provvedimento prot. 0047359 del 14 giugno 2017 emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con cui è stata disposta (i) la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Terre Siciliane” e del relativo documento unico riepilogativo, nonché (ii) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica in questione;
- della proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della IGT dei vini “Terre Siciliane”, costituente l'allegato sub A al menzionato provvedimento prot. 0047359 del 14 giugno 2017, in parte qua (e specificatamente: all'art. 2, commi 2 e 3, nella parte in cui introduce il divieto di specificare, nell'indicazione a IGT Terre Siciliane, il vitigno Nero d'Avola, Grillo, Calabrese e sinonimi; all'art. 7, nella parte in cui introduce il divieto di indicare, nell'etichettatura dei vini a IGT Terre Siciliane, il nome del vitigno Grillo, Calabrese o suo sinonimo Nero d'Avola; all'art. 2, comma 2, ultima parte, ove sopprime la parola “mosti”,
- nonché di ogni atto preordinato, presupposto e connesso, tra i quali la nota prot. 38024 (senza data) emessa dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con cui è stato ritenuto concluso il procedimento amministrativo di cui all'articolo 8, comma 2, del DM 7 novembre 2012;
nonché degli atti menzionati dal Provvedimento dirigenziale 0047359 del 14 giugno 2017 supra impugnato sub doc. 1, tra i quali il verbale n. 8 del Comitato nazionale Vini, relativo alla riunione del 17 novembre 2016, relativamente al punto 5 dell'ODG , menzionato dal Provvedimento dirigenziale del 14 giugno 2017, recante l'esame dell'istanza di modifica della IGT dei vini “Terre Siciliane”; l'allegato n. 3 al predetto verbale, recante la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” ; la nota- parere prot. 30495 del 14 giugno 2016 emessa dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Assessorato Regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana, anch'essa menzionata dal provvedimento dirigenziale 14 giugno 2017 sopra indicato;
(B) per quanto riguarda la Denominazione di Origine Controllata dei vini “Sicilia”:
- del provvedimento prot. 0047350 del 14 giugno 2017, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con cui è stata disposta (i) la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini SICILIA, e del relativo documento unico riepilogativo, nonché (ii) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica in questione;
- della proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della Denominazione di Origine Controllata DOC Sicilia, costituente l'allegato sub A al menzionato provvedimento prot. 0047350 del 14 giugno 2017, in parte qua (e specificatamente: agli articoli 4 e 5, ove aumentano la “resa” per ettaro ai vitigni Nero d'Avola e Grillo), nonché di ogni atto preordinato, presupposto e connesso.
Per quanto riguarda il primo ricorso con i motivi aggiunti presentati da DUCA DI SALAPARUTA SPA il 21/7/2017:
i) del decreto 12 luglio 2017, prot. 0053951, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare del Ministero delle politiche agricole, con il quale è stata accolta la domanda dell'Associazione Vitivini coltori dell'IGT “Terre siciliane” (depositata il 19 giugno, non nota), per l'anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione IGT “Terre siciliane”;
ii) del decreto 13 luglio 2017, prot. 0053182, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare del Ministero delle politiche agricole, con il quale è stata parimenti accolta la contestuale domanda del Consorzio di tutela dei vini DOC Sicilia per l'anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione DOC “Sicilia”,
iii) della circolare emessa dal Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole, dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare, in data 5 giugno 2017 prot. 0044447, recante chiarimenti operativi in vista della campagna vendemmiale 2017/2018 per le autorizzazioni relative alle modifiche dei disciplinari;
nonché degli atti presupposti, preordinati e connessi, tra i quali:
iv) il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole, dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare, emesso in data 23 dicembre 2015, prot. 88087.
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da Duca di Salaparuta Spa il 13/9/2017:
-del decreto dirigenziale 14 giugno 2017, n. 47359, recante modifiche all'IGT “Terre Siciliane” già impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio (notificato in data 11 luglio 2017) e del decreto dirigenziale del 12 luglio 2017, prot. 0053951, qui gravati da ulteriori motivi di ricorso.
Per quanto riguarda i terzo ricorso per motivi aggiunti presentati da DUCA DI SALAPARUTA SPA il 10/8/2018 :
-Del decreto 18 luglio 2017, prot. 0052922, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare del Ministero delle politiche agricole, PQAI IV, con il quale è stato disposto che “La validità delle autorizzazioni di etichettatura transitoria, di cui all'art. 72 del Regolamento CE n. 607/2009, all'art. 13 del DM 7 novembre 2012 e al DM 23 dicembre 2015, rilasciate con i decreti ministeriali elencati in allegato al presente decreto, riferite alle produzioni dei relativi vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica provenienti dalle campagne vendemmiali 2017/2018 e precedenti, è prorogata nei riguardi delle produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2018/2019 e se del caso successive, in relazione alla definizione della procedura di esame delle domande di protezione o di modifica dei disciplinari delle specifiche DO o IG presso la Commissione U.E”, limitatamente alla parte in cui contiene disposizioni applicabili: (i) al disciplinare DOC Sicilia, indicato sub 9 nell'elenco allegato al Decreto impugnato e (ii) al disciplinare IGT Terre Siciliane, indicato sub 11 nel medesimo elenco.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Regione Siciliana e di Associazione Vitivinicoltori della Igt “Terre Siciliane” e di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato:
per quanto riguarda la denominazione Indicazione Geografica Tipica “Terre siciliane”:
- il provvedimento prot. 0047359 del 14 giugno 2017 emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, con cui è stata disposta (i) la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Terre Siciliane” e del relativo documento unico riepilogativo, nonché (ii) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica in questione;
- la proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della IGT dei vini “Terre Siciliane”, costituente l’allegato sub A al menzionato provvedimento prot. 0047359 del 14 giugno 2017, in parte qua (e specificatamente: all’art. 2, commi 2 e 3, nella parte in cui introduce il divieto di specificare, nell’indicazione a IGT Terre Siciliane, il vitigno Nero d’Avola, Grillo, Calabrese e sinonimi; all’art. 7, nella parte in cui introduce il divieto di indicare, nell’etichettatura dei vini a IGT Terre Siciliane, il nome del vitigno Grillo, Calabrese o suo sinonimo Nero d’Avola; all’art. 2, comma 2, ultima parte, ove sopprime la parola “mosti”,
- nonché ogni atto preordinato, presupposto e connesso, tra i quali la nota prot. 38024 (senza data) emessa dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, con cui è stato ritenuto concluso il procedimento amministrativo di cui all’articolo 8, comma 2, del DM 7 novembre 2012; nonché degli atti menzionati dal Provvedimento dirigenziale 0047359 del 14 giugno 2017 supra impugnato, tra i quali il verbale n. 8 del Comitato nazionale Vini, relativo alla riunione del 17 novembre 2016, relativamente al punto 5 dell’ODG, menzionato dal Provvedimento dirigenziale del 14 giugno 2017, recante l’esame dell’istanza di modifica della IGT dei vini “Terre Siciliane”; l’allegato n. 3 al predetto verbale, recante la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane”; la nota- parere prot. 30495 del 14 giugno 2016 emessa dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Assessorato Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana, anch’essa menzionata dal provvedimento dirigenziale 14 giugno 2017 sopra indicato;
per quanto riguarda la Denominazione di Origine Controllata dei vini “Sicilia”:
- il provvedimento prot. 0047350 del 14 giugno 2017, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, con cui è stata disposta (i) la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini SICILIA, e del relativo documento unico riepilogativo, nonché (ii) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica in questione;
- la proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della Denominazione di Origine Controllata DOC Sicilia, costituente l’allegato sub A al menzionato provvedimento prot. 0047350 del 14 giugno 2017, in parte qua (e specificatamente: agli articoli 4 e 5, ove aumentano la “resa” per ettaro ai vitigni Nero d’Avola e Grillo), nonché di ogni atto preordinato, presupposto e connesso.
Parte ricorrente, la Società Duca di Salaparuta, sostiene in punto di fatto di essere stata la pioniera del NERO D’AVOLA, con la famosa etichetta Duca Enrico – Nero d’Avola IGT. Il vino IGT Nero D’Avola è prodotto utilizzando le uve del vitigno Nero d’Avola provenienti, in parte, da vigneti di proprietà (100 ettari nel Comune di Butera) e in larga parte da vigneti di proprietà di terzi, localizzati sull’intero territorio regionale siciliano. La modalità produttiva e commerciale che la Società segue è stata modellata sul disciplinare IGT vigente prima della modifica.
Il disciplinare di produzione del vino “Indicazione geografica tipica – IGT” prevede che la protezione della qualità di un vino e la relativa indicazione del vitigno di provenienza sia possibile solo se permette che il vino sia prodotto con uve (“bacche”) provenienti da vitigni situati sull’intero territorio siciliano (zona di produzione) e consente l’indicazione del vitigno di riferimento (nel caso di specie IGT – Nero d’Avola), se il vino ottenuto sia composto almeno per l’85% da tale vitigno.
L’odierna ricorrente ha uniformato la propria linea di produzione al disciplinare vigente, acquistando le migliori bacche di Nero d’Avola da produttori terzi sparsi sull’intero territorio, vinificandole nelle proprie cantine e garantendo la presenza di almeno l’85% del vitigno nero d’avola.
Con riferimento a tale disciplinare, l’amministrazione resistente ha approvato una proposta di modifica, per effetto della quale il vitigno Nero d’Avola, insieme al vitigno Grillo, viene sottratto alla protezione della IGT. Di conseguenza, dall’indicazione IGT Terre siciliane vengono esclusi il vitigno Nero d’avola e il vitigno Grillo e nelle etichettature del vino IGT vengono vietate le indicazioni Nero D’Avola e Grillo e, inoltre, viene eliminata la parola “mosti”.
Per effetto di tale modifica la Società ricorrente si troverebbe a non poter più produrre, né commercializzare, né etichettare il proprio vino (Duca di Salaparuta IGT – Nero d’Avola) e nemmeno il proprio Grillo IGT, perché quei vitigni sono stati esclusi dall’intera zona di produzione IGT (vale a dire su tutta la Regione). Alla ricorrente sarebbe solo possibile modificare la propria modalità produttiva e produrre vini Nero d’avola e Grillo DOC, ma con gravi costi e difficoltà.
A seguito di tale modifica, infatti, i produttori da cui la ricorrente si rifornisce sarebbero costretti a procurare le uve dei due vitigni in questione solo da vigneti registrati come DOC, e gli agricoltori sarebbero costretti a ridurre la produzione, perché la resa per ettaro consentita dalla DOC è inferiore, e ad aumentare i prezzi.
Secondo la prospettazione dell’odierna ricorrente, quindi, la modifica del disciplinare dell’IGT comporterebbe in sostanza la cessazione della propria impresa, costringendo Duca di Salaparuta a non produrre più, ovvero a sostenere ingenti costi imprenditoriali per trasformare le linee produttive e “passare alla DOC”, il tutto con una pausa forzata di alcuni anni.
Di conseguenza, il consumatore non potrebbe più acquistare un Nero d’avola IGT Terre Siciliane, ma sarebbe obbligato ad acquistare unicamente un Nero d’Avola Doc, a costi maggiorati. Al contempo, i produttori del Consorzio (che producono Nero d’Avola DOC) in tal modo riuscirebbero ad eliminare la concorrenza della Duca di Salaparuta, impedendo all’impresa concorrente di continuare a produrre, commercializzare ed etichettare il proprio prodotto.
La differenza tra il vino “Nero d’Avola” IGT Terre Siciliane e il “Nero d’Avola DOC Sicilia” è data esclusivamente dalle tecniche di vinificazione, dalle caratteristiche alcolometriche e dalle certificazioni e la modifica persegue una finalità commerciale essendo volta a valorizzare esclusivamente come DOC il vitigno del nero d’avola e del grillo.
La ricorrente sostiene che non vi è alcuna ragione per eliminarli dall’IGT in quanto il vitigno Nero d’Avola e il vitigno Grillo sono producibili tanto a DOC quanto a IGT ed è consentita la loro coesistenza in regime di libera concorrenza.
Con proprio comunicato del 17 gennaio 2017, il Ministero dava notizia di una proposta di modifica del disciplinare dell’Indicazione Geografica Tipica “Terre Siciliane, invitando chiunque fosse interessato a presentare eventuali osservazioni nel termine di sessanta giorni. La proposta di modifica era stata avanzata dall’Associazione Vitivinicoltori della IGT Terre Siciliane che venne sottoposta da parte della Regione Sicilia al proprio ente tecnico consultivo (IRVO) per il rilascio del parere di competenza. Nonostante l’IRVO non avesse mai dato parare, trattandosi di una questione commerciale, la regione ha espresso parere favorevole alla modifica, trasmettendo gli atti istruttori al Ministero. Nel termine prescritto dalla legge l’odierna ricorrente presentava le sue controdeduzioni alla proposta di modifica, che non sono state accolte.
E’ stato quindi adottato il provvedimento dirigenziale impugnato, prot. 0047359 del 14 giugno 2017, che dispone la pubblicazione della proposta disciplinare approvata e la sua trasmissione alla Commissione europea.
Nel rilevare l’illegittimità di tali atti, la ricorrente deduce le seguenti doglianze:
- 1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, commi 1 e 2, nonché 4, comma 2 e 6, comma 1 del DM 7 novembre 2012, come richiamati dall’art. 10, comma 1 dello stesso DM 7 novembre 2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2 e comma 5, lett. c). e dell’art. 8, comma 3, del D.lvo 61/2010. Violazione e falsa applicazione del DM 16 novembre 2010 e dell’art. 12 del D.lvo 61/10 in materia di schedari vitivinicoli. Violazione e Falsa applicazione dell’art. 118 – quater del Reg. CE n. 1234/2007. Errore sul presupposto. Grave difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 10, del DM 7 novembre 2012 sotto altro profilo (in relazione ai “mosti”). Errore sul presupposto.
1.1.Secondo la prospettazione offerta da parte ricorrente, la domanda presentata dall’Associazione dei vitivinicoltori della IGT Terre Siciliane non avrebbe rispettato la procedura di cui all’art. 10 del D.M. 7 novembre 2012.
In primo luogo mancherebbe la domanda. Essa non sarebbe infatti contenuta nella lettera presidenziale, che non ha un contenuto proprio, limitandosi alla trasmissione della presunta istanza senza, tuttavia, trasmetterla. La mancanza della domanda è spia della mancanza di una effettiva volontà dell’associazione.
In ogni caso, la domanda sarebbe inammissibile in quanto presentata dal presidente dall’associazione, persona fisica, mentre dalla normativa risulta che solo le associazioni di produttori e i consorzi potrebbero presentare la domanda. Nel caso in esame infatti manca la delibera assembleare, espressione della volontà dell’assemblea. Il presidente ha il potere di rappresentare all’esterno la volontà dell’associazione, ma ciò presuppone che “una” volontà si sia formata in seno all’ente e, altrimenti si tratterebbe di una domanda del presidente uti singulus, non dell’Associazione, come tale inammisisbile.
Inidoneo sarebbe, secondo parte ricorrente, il riferimento allo statuto della associazione in quanto esso non direbbe come e/o in che cosa i soci costituenti abbiano deciso di modificare il disciplinare ma si limita ad autorizzare l’Associazione a proporre le modifiche che riterrà necessarie.
E nemmeno può sopperire alla mancanza di una domanda modificativa l’allegazione, alla lettera del presidente, della cosiddetta “tavola sinottica”. Il documento sinottico non sostituisce la domanda, ed anzi la presuppone; ne costituisce la sintesi informale, non l’equipollente giuridico.
1.2. Ulteriore elemento di illegittimità della pretesa istanza sarebbe ravvisabile nella violazione (o, quanto meno, nella mancata dimostrazione) del requisito della rappresentatività richiesta dalla normativa vigente.
Nel caso di modifiche al disciplinare, infatti, l’art. 10 del DM, richiamando e riproducendo la normativa legislativa (art. 8 del D.lvo 61/2010) individua soglie di “rappresentatività” diversificate (i) a seconda che la modifica riguardi la DOCG, la DOC o la IGT, nonché (ii) in base alla “intensità” della modifica proposta (richiedendo che le modifiche più rilevanti siano sottoscritte da un maggior numero di produttori, via via decrescente al decrescere dell’importanza della modifica: cfr. art. 10, commi 4 e 5 del DM 7 novembre 2012).
Secondo la prospettazione dell’Associazione, la proposta in discussione sarebbe tra quelle non rilevanti; troverebbe pertanto applicazione la previsione dell’art. 10, comma 5, lettera c, secondo la quale: per le modifiche meno rilevanti al disciplinare IGT è necessario che la domanda “sia avallata” da “almeno il 20 per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il 20 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell’ultimo biennio”. Secondo parte ricorrente, occorrerebbe invece una percentuale maggiore (il 35 per cento). In ogni caso, comunque, il requisito della rappresentatività non sarebbe stato comprovato, né con riferimento al 20 per cento, né tantomeno, con riferimento al 35 per cento.
1.3. In primo luogo, non sarebbe stato rispettato il requisito dell’ultimo biennio: la (pretesa) istanza di modifica è stata presentata il 17 marzo 2016, sicché l’ultimo biennio di riferimento non può che essere il 2014 -2015 (e non il 2013 – 2014).
1.4. In secondo luogo, l’allegato d) alla lettera di trasmissione della (pretesa) istanza menziona un “elenco delle sottoscrizioni dei produttori viticoli rivendicanti la IGT Terre Siciliane negli anni 2013 e 2014”; l’allegato e) riferisce di una “tabella riassuntiva della rappresentatività ad oggi raggiunta”.
Tuttavia, l’elenco menzionato quale allegato d) non è disponibile e non è stato consegnato in sede di accesso agli atti. Non c’è agli atti la copia delle firme (o, quanto meno, tale allegato è stato omesso nella documentazione consegnata alla società ricorrente in sede di accesso agli atti).
Non è chiaro quindi in che modo la regione abbia potuto accertare il requisito della rappresentatività. A fronte di tali elementi di oggettiva incertezza sul tema della rappresentatività, parte ricorrente ha formulato un’istanza istruttoria volta ad acquisire ogni elemento utile ad accertare la rappresentatività ex art. 10, comma 5, lettera c, ivi incluse le copie cartacee, le note regionali e dell’associazione sopra menzionate ma non allegate.
1.5. Infine, si segnala che nella domanda dell’associazione mancava anche la “scheda” conforme all’allegato II al DM 7 novembre 2012, nella quale è chiesto di indicare se la modifica sia “rilevante” o “non rilevante”.
1.6. Inoltre, secondo la ricorrente, la proposta di modifica approvata dal Ministero elimina la parola “mosti” dal testo dell’articolo 2 dell’attuale disciplinare di produzione che, dopo aver previsto che l’indicazione IGT è riservata ai vini prodotti con almeno l’85% del vitigno di riferimento, completa poi la disposizione (ultima parte del comma 2) aggiungendo che “Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, fino a un massimo del 15%”. Tuttavia, tale eliminazione non è stata chiesta dall’associazione.
Considerato che l’amministrazione non può procedere all’integrazione delle domande d’ufficio ma la modifica del disciplinare può avvenire solo ad istanza di parte, tale modifica non avrebbe potuto essere approvata e di conseguenza sarebbe illegittima.
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2 del DM 7 novembre 2012 sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3 del D.M. 7 novembre 2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del D.M. 7 novembre 2012. Violazione e Falsa applicazione dell’art. 118 – octodecies del Reg. CE n. 1234/2007. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della Legge 241/90. Grave difetto di istruttoria ed errore sui presupposti. Contraddittorietà. Illogicità manifesta. Difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà di motivazione.
L’illegittimità della proposta di modifica deriverebbe anche dal difetto di istruttoria, di procedura e di valutazione, per mancata previsione della audizione pubblica. Nella nota dirigenziale che ha dichiarato concluso il procedimento istruttorio, il Ministero ha evidenziato che il progetto di modifica del disciplinare IGT Terre siciliane è volto alla valorizzazione dei due vitigni (il Nero d’Avola e il Grillo) sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo e che quasi tutte le case vinicole della Sicilia sostengono tale proposta di modifica. Secondo l’amministrazione, ci sarebbe dunque un consenso generale.
In particolare, tale consenso risulterebbe provato, secondo il Ministero, per la mancanza di osservazioni nel procedimento in sede regionale. Tuttavia, il Ministero non ha considerato che tale mancanza di osservazioni poteva derivare della mancanza di pubblicità della procedura. E’ per tale ragione – ad avviso della ricorrente - che non vi sono state reazioni, osservazioni, interventi in sede regionale.
Anche il secondo elemento a base del ragionamento induttivo del Ministero (il Comitato nazionale vini ha esaminato la vicenda) risulterebbe fondato. Dalla lettura dei verbali del comitato (seduta del 17 novembre, doc. cit.) si evincerebbe che le modifiche oggi contestate (esclusione del vitigno “Nero d’Avola” e del “Grillo” dalla IGT e divieto di etichettatura) non sono state nemmeno percepite dai componenti del Comitato.
Nel caso in esame, parte ricorrente sottolinea che non vi è alcuna ragione scientifica, tecnica o enologica per escludere il vitigno Nero d’Avola (e il suo sinonimo Grillo) dalla IGT.
inoltre, è del tutto assente qualsiasi approfondimento tecnico – scientifico a corredo dell’esistenza di eventuali ragioni scientifiche/genetiche/ampelografiche/enologiche/storiche che supporterebbero (in astratta ipotesi) l’opportunità di escludere tali vitigni dal disciplinare di produzione dell’IGT. Sul punto, parte ricorrente fece predisporre due relazioni scientifiche sui vitigni Nero d’Avola e Grillo prodotte in sede procedimentale e depositate nel presente giudizio.
La proposta di modifica approvata dal Ministero sarebbe quindi frutto di macroscopici errori di procedura, di istruttoria e di valutazione.
- 3 Eccesso di potere per sviamento dal fine (rispetto alla finalità indicata dalla legge istitutiva delle denominazioni e, in particolare, della protezione “denominazione di Indicazione geografica tipica”). Eccesso di potere per sviamento dal fine, con riferimento all’art.8, comma 3 del D.lvo 61/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 3 del D.lvo 61/2010. Conflitto di interessi.
Sebbene la finalità della modifica proposta dall’Associazione di tutela della IGT sia, secondo quanto dalla stessa affermato, quella di tutelare e valorizzare la IGT, in realtà essa sarebbe contraria agli interessi della stessa denominazione, minandone la stessa sopravvivenza. L’odierna ricorrente deduce pertanto uno sviamento rispetto alla finalità generale di ogni denominazione e ciò troverebbe conferma nella parallela modifica del disciplinare Sicilia DOC proposta dal Consorzio, in cui si afferma che “l’istanza di modifica è volta a valorizzare esclusivamente come DOC il Nero d’Avola e il Grillo”. La modifica all’IGT dunque non gioverebbe all’IGT, ma alla DOC. La sua finalità non sarebbe quella di valorizzare l’IGT, ma di deprivarla del Nero d’Avola e del Grillo, e quindi del 50% del suo valore, a favore e a vantaggio esclusivo della DOC.
La modifica proposta determina l’effetto di “elevare” a DOC una cospicua parte della IGT (i due vitigni in discorso). Tuttavia, a tal fine, ai sensi dell’art. 8 del D.lvo 61/10, comma 2, sarebbe stata necessaria la rappresentatività del 35% dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35% della produzione dell’area interessata; e avrebbe dovuto essere espressamente esaminata dal Comitato. Inoltre, tale modifica avrebbe dovuto essere espressa ed esplicita in tal senso, e non perseguire tale finalità attraverso una “tattica mimetica” di etichettature e sinonimi oscuri di vitigni.
Ancora, considerato che presidente dell’associazione istante riveste contemporaneamente la qualifica di direttore del Consorzio DOC, sarebbe ravvisabile un conflitto di interessi, in quanto in qualità di direttore del Consorzio persegue la finalità di proteggere e valorizzare la Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” e, nella sua veste di Presidente dell’Associazione Vitivinicoltori della IGT Terre Siciliane, deve perseguire lo scopo di tutelare gli interessi dei produttori di vini IGT. Sarebbe infatti evidente che la modifica impugnata determina favorevoli effetti sulla produzione delle imprese aderenti al Consorzio DOC, mentre è una gravemente pregiudizievole per i produttori IGT.
- 4. Illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 101 (ex art. 81) del TFUE e dell’art. 2 della Legge 287/1990. Illegittimità della proposta di modifica al disciplinare della Denominazione di Origine Controllate nella parte in cui è diretta ad aumentare le “rese” massime per ettaro della produzione Nero d’Avola e Grillo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 5 del d.lvo 61/2010. Illegittimità per contraddittorietà con il parere del Comitato Vini (limitatamente alla modifica del disciplinare DOC). Difetto assoluto di motivazione.
Infine, la modifica sarebbe illegittima in quanto il suo scopo sarebbe quello di sopprimere una parte consistente della IGT a vantaggio della DOC, aumentando il prezzo del prodotto senza però innalzarne la qualità.
La legge consente pacificamente la coesistenza di una IGT e di una DOC sullo stesso territorio e il consumatore dovrebbe poter scegliere se comprare un Nero d’Avola DOC o un Nero d’Avola IGT, il cui prezzo è inferiore rispetto al primo in quanto non deve sottostare ai costi burocratici della DOC. Dalla modifica del disciplinare Sicilia DOC, volto a innalzare la resa ad ettaro dell’uva e la resa del vino, deriva in sostanza che il prodotto DOC “scende” alle qualità dell’IGT, ma continua a costare di più per il consumatore, essendo inoltre eliminata dal mercato la possibilità di scelta per il consumatore.
Infine, parte ricorrente, per quanto riguarda la modifica del disciplinare DOC, rileva che il divieto di intese restrittive della concorrenza rende illegittime sia le proposte in tema di “rese ad ettaro” (art. 4), delle quali il Comitato Vini non si è occupato e che tuttavia sono state invece approvate, sia le modifiche proposte in tema di “resa di uva in vino” ( art. 5), che il Comitato Vini aveva bocciato ma che sono state, ciò nonostante, approvate dal ministero (senza alcuna motivazione sul punto: di qui anche il vizio di motivazione inesistente su un punto controverso dell’istruttoria).
Con decreto n. 3623/2017 il Presidente della Sezione ha rigettato la richiesta di misure monocratiche.
In data 21.07.2017 la società ricorrente ha depositato il primo ricorso per motivi aggiunti con cui ha impugnato:
- il decreto 12 luglio 2017, prot. 0053951, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare del Ministero delle politiche agricole, con il quale è stata accolta la domanda dell’Associazione Vitivinicoltori dell’IGT “Terre siciliane” (depositata il 19 giugno, non nota), per l’anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione IGT “Terre siciliane”;
- il decreto 13 luglio 2017, prot. 0053182, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare del Ministero delle politiche agricole, con il quale è stata parimenti accolta la contestuale domanda del Consorzio di tutela dei vini DOC Sicilia per l’anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione DOC “Sicilia”;
- la circolare emessa dal Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole, dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare, in data 5 giugno 2017 prot. 0044447, recante chiarimenti operativi in vista della campagna vendemmiale 2017/2018 per le autorizzazioni relative alle modifiche dei disciplinari;
- nonché degli atti presupposti, preordinati e connessi, tra i quali:
- il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole, dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare, emesso in data 23 dicembre 2015, prot. 88087.
In tale sede deduce, pertanto, le seguenti doglianze:
- Illegittimità derivata del decreto prot. n. 0053951 del 12 luglio 2017 e del decreto prot. n. 0054182 del 13 luglio 2017.
Costituendo i decreti di cui sopra provvedimenti attuativi delle proposte di modifica dei due disciplinari, essi sarebbero affetti da invalidità derivata e, pertanto, parte ricorrente li impugna riproponendo i motivi di diritto contenuti nel ricorso principale.
- Violazione e falsa applicazione della normativa vigente, in relazione all’art. 9, comma 3 del D.M 7 novembre 2012. Violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 32, comma 3, della Legge 238/2016, all’art. 13, comma 1 del DM 7 novembre 2012, all’ art. 98 Reg. UE n. 1308/2013 e agli artt. 15 e 16 del Regolamento CE n. 607/2009. Contraddittorietà tra provvedimenti (decreti dirigenziali 14 giugno 2017, n. 47359, recante modifiche all’IGt e 14 giugno 2017, n. 47350, recante modifiche alla DOC, da un lato, e decreti 12 e 13 luglio, dall’altro lato).
Prospetta parte ricorrente che l’autorizzazione rilasciata con i decreti ministeriali di cui sopra avrebbe determinato l’anticipazione dell’efficacia dell’intero nuovo disciplinare, l’abrogazione del disciplinare esistente e l’introduzione di un divieto generalizzato erga omnes di applicare il disciplinare. Di conseguenza, sarebbe ravvisabile la violazione delle norme che subordinano l’efficacia del nuovo disciplinare alla conclusione della procedura in sede di Unione europea (il disciplinare viene definitivamente approvato ed acquista efficacia giuridica erga omnes solo a seguito della positiva conclusione, in sede europea, della relativa procedura, e a seguito di una nuova pubblicazione di tale disciplinare nella gazzetta ufficiale della Repubblica), nonché delle norme che circoscrivono gli effetti anticipatori alla sola etichettatura, e limitatamente al soggetto autorizzato.
Con decreto presidenziale n. 3806 del 25.07.2017, il Presidente ha nuovamente respinto l’istanza cautelare monocratica.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali al fine di resistere al ricorso. Anche l’Autorità garante si è costituita con l’Avvocatura dello Stato, ma non ha svolto difese proprie.
L’amministrazione ha depositato una memoria con cui ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, asserendo che i provvedimenti impugnati costituirebbero provvedimenti formali meramente ricognitivi che di per sé non produrrebbero alcun effetto giuridico circa l’applicazione delle modifiche proposte al disciplinare, essendo la loro applicazione ed esecutività rimandata alla successiva decisione della Commissione europea. Nel merito il ricorso sarebbe infondato.
Espone il Ministero che la domanda di modifica sarebbe stata presentata utilizzando il sinonimo “istanza” e sarebbe stata preliminarmente valutata dalla competente regione Sicilia; dall’esame della documentazione di rappresentatività è emerso che la stessa rappresentatività sarebbe risultata conforme e superiore al limite minimo del 20% previsto dalla norma; la modifica all’ultima parte dell’art. 2, comma 2, del disciplinare (con riferimento all’eliminazione della parola mosti) sarebbe pienamente legittima e conforme al parere espresso dal Comitato nazionale vini DOP e IGP; con riferimento alla mancata fissazione dell’audizione pubblica, per la modifica in questione la vigente normativa non prevedrebbe un pubblico accertamento, a meno che le modifiche non riguardino la zona di imbottigliamento o la zona di produzione; infine, la modifica del disciplinare IGT “Terre Siciliane” perseguirebbe l’ulteriore valorizzazione dei due vitigni (Nero d’Avola e Grillo), sia sotto l’aspetto qualitativo, sia sotto l’aspetto commerciale e dell’immagine, mediante la riserva del loro utilizzo in etichettatura con la DOC “Sicilia” del corrispondente territorio.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata, l’Associazione vitivinicoltori della ITG Terre Siciliane, che ha depositato una memoria con cui ha rilevato l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
Le controparti in particolare sostengono che la impugnata proposta di modifica non vieta di produrre Nero d’Avola e Grillo “IGT” ma solo di indicare in etichetta, cioè pubblicizzare, il nome del vitigno, se si tratta di Nero d’Avola o Grillo.
Con ordinanza n. 4577 del 30 agosto 2017, la Sezione accoglieva la domanda cautelare, sospendendo gli effetti dei decreti limitatamente alla ricorrente Duca di Salaparuta S.p.a., con ciò autorizzandola ad applicare il disciplinare premodifiche, previa formalizzazione di un atto d’obbligo; al contempo, l’ordinanza non sospendeva i decreti anticipatori, che continuavano perciò ad esplicare i propri effetti erga omnes (eccettuata la ricorrente).
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 13.09.2017, la società ricorrente ha fatto valere ulteriori vizi gravanti sul decreto dirigenziale del 12 luglio 2017, prot. 0053951.
In particolare, è stato contestato il vizio di contraddittorietà intrinseca tra le disposizioni del disciplinare e dell’annesso allegato unico, nonché la violazione del precetto di chiarezza dei testi normativi regolamentari e la disparità di trattamento tra i due vitigni Nero d’Avola e Grillo, destinatari delle norme contestate, e gli altri vitigni della IGT Terre Siciliane, lasciati intatti.
L’odierna ricorrente ha presentato un terzo ricorso per motivi aggiunti con cui ha dedotto l’illegittimità del decreto ministeriale 18 luglio 2018, anticipatorio degli effetti delle modifiche alle vendemmie 2018 e 2019, per violazione del principio generale in materia di proroga degli atti amministrativi, per mancanza di idonea istanza di parte, per sviamento del fine e per violazione della normativa, anche comunitaria, sull’anticipazione degli effetti delle modifiche ai disciplinari in itinere. È stata inoltre dedotta l’illegittimità derivata dei decreti anticipatori degli effetti, in quanto afferenti a decreti modificativi dei disciplinari, essi stessi illegittimi.
Con ordinanza del 17.09.2018, n. 5417, questo Tar ha accolto la domanda cautelare proposta con i terzi motivi aggiunti, sospendendo, nei soli confronti della parte ricorrente, il provvedimento impugnato in tale sede nella parte in cui si dispone l’applicazione dei nuovi disciplinari alla campagna vinicola 2018/2019 e successive campagne, al solo effetto (ed entro tali limiti) di consentire alla parte ricorrente la facoltà di continuare, per detta campagna e per le successive, l’utilizzo dei vitigni interessati secondo il disciplinare precedente alle modifiche oggetto di contestazione, con relativa etichettatura, ma con l’espressa condizione che, in caso di definitiva approvazione delle modifiche da parte della competente Commissione UE con provvedimenti inoppugnati, o comunque in caso di esito sfavorevole per la parte ricorrente stessa dell’odierno giudizio (o di quello che dovesse essere eventualmente proposto avverso i provvedimenti dell’Autorità europea), i vini etichettati in applicazione della presente misura cautelare (ovvero secondo il disciplinare in essere anteriormente alle modifiche di cui si discute) saranno ritirati dal mercato.
In vista dell’udienza di merito, le parti hanno presentato ulteriori memorie e repliche, con cui hanno ulteriormente argomentato per l’accoglimento delle proprie conclusioni.
All’udienza del 4 giugno 2019 la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è l’impugnazione dei provvedimenti ministeriali concernenti: a) la proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della IGT dei vini “Terre Siciliane”, in parte qua (e specificatamente: all’art. 2, commi 2 e 3, nella parte in cui introduce il divieto di specificare, nell’indicazione a IGT Terre Siciliane, il vitigno Nero d’Avola, Grillo, Calabrese e sinonimi; all’art. 7, nella parte in cui introduce il divieto di indicare, nell’etichettatura dei vini a IGT Terre Siciliane, il nome del vitigno Grillo, Calabrese o suo sinonimo Nero d’Avola; all’art. 2, comma 2, ultima parte, ove sopprime la parola “mosti”): b) la proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della Denominazione di Origine Controllata DOC Sicilia, costituente l’allegato sub A al menzionato provvedimento prot. 0047350 del 14 giugno 2017, in parte qua (e specificatamente: agli articoli 4 e 5, ove aumentano rispettivamente la “resa” per ettaro e la resa vino uva ai vitigni Nero d’Avola e Grillo).
2. Per ragioni di chiarezza espositiva è opportuno previamente ricordare quale sia la normativa nazionale ed eurounitaria applicabile.
Si tratta, a livello UE, del Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio, Art. 118 octodecìes, par. 3, (sostituito dal Reg. UE n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, recante l’Organizzazione comune dei mercati agricoli, nel cui ambito sono state riprese le norme in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli del citato Reg. CE n. 1234/2007 e lette secondo l’apposita tabella di concordanza) e del regolamento applicativo della Commissione n. CE n. 607/09, articolo 70 bis, concernente la modalità di trasmissione alla Commissione UE delle modifiche ai disciplinari di produzione.
A livello nazionale, va menzionato il decreto legislativo n. 61/2010 (recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) nonché il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010.
3. Come rilevato nelle difese dell’avvocatura dello Stato, il procedimento relativo all’adozione del provvedimento n. 0047359 del 14/06/2017 relativo alla proposta di modifica del disciplinare della IGT “Terre Siciliane” si è svolto come segue.
Il Ministero ha esaminato la domanda e la documentazione tecnico-amministrativa presentata, per il tramite della Regione Sicilia, dall’Associazione dei vitivinicoltori della IGT Terre Siciliane ed ha ritenuto che la stessa documentazione è risultata conforme alle disposizioni previste dagli articoli 4, 6 e 10 del citato DM 7 novembre 2012. E’ stato quindi acquisito il parere favorevole della Regione Sicilia sulla citata proposta di modifica, a seguito della relativa istruttoria regionale di cui all’articolo 6 del citato DM 7 novembre 2012.
E’ stato acquisito, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del citato DM 7 novembre 2012, il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all’art. 16 del Decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 17 novembre 2016.
La citata proposta di modifica del disciplinare, ai sensi dell’art. 8 del citato DM 7 novembre 2012, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2017.
Entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione è stata presentata, in data 16 marzo 2017, da parte della ditta Duca di Salaparuta SpA, istanza con la quale sono state formulate osservazioni critiche avverso la modifica in questione.
La predetta istanza è stata valutata e definita in apposita conferenza dei servizi in data 13 aprile 2017, al termine della quale il Ministero, d’intesa con il Presidente del Comitato nazionale vini DOP e IGP e con la competente Regione, ha deciso di non accogliere le osservazioni presentate dalla ricorrente.
Pertanto, essendo stata conclusa con esito positivo, nei termini sopra specificati, la procedura nazionale preliminare relativa all’esame della richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Terre Siciliane” e ritenuto che la stessa richiesta è risultata conforme alle condizioni stabilite nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e che, dunque, sussistevano i requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta della modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Terre Siciliane” e del relativo documento unico riepilogativo aggiornato, nonché per trasmettere alla Commissione UE la richiesta di modifica in questione, i Ministero ha adottato il provvedimento impugnato.
4. Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità per carenza di attualità dell’interesse sollevata dal Ministero resistente in relazione al ricorso originario.
I provvedimenti ministeriali impugnati, infatti, pur facendo parte di un procedimento che la dottrina ha definito “composito”, che prevede cioè una fase svolta dalla amministrazione nazionale ed un’altra dalla Commissione UE, mantengono comunque la loro autonomia e immediata lesività. La proposta di modifica del disciplinare DOC o IGP, peraltro, è rimessa in gran parte alla discrezionalità del Paese Membro per quanto riguarda le scelte di tutela mentre alla Commissione europea spetta un’attività di controllo e verifica essenzialmente formale, circa la sussistenza dei presupposti e requisiti prescritti.
E’ chiaro dunque che i provvedimenti ministeriali impugnati, in quanto definiscono la fase nazionale del procedimento, sono immediatamente lesivi ed impugnabili dinanzi al giudice nazionale.
Né può rilevare, ai fini di ritenere un’asserita carenza di interesse, la circostanza che la ricorrente non abbia presentato alcuna controdeduzione con riferimento alla modifica del disciplinare del DOC Sicilia, trattandosi di un profilo inidoneo a determinare la perdita della legittimazione.
5. Venendo al merito del ricorso, esso è in parte fondato e va pertanto accolto nei limiti che si diranno.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la procedura con cui sono state approvate le modifiche al disciplinare IGT Terre Siciliane, sostenendo che la domanda presentata dall’Associazione dei vitivinicoltori non avrebbe rispettato la procedura di cui all’art. 10 del D.M. 7 novembre 2012.
6. Per quanto attiene l’asserita mancanza di una domanda di modifica del disciplinare, la censura è infondata essendo detta domanda contenuta nella lettera presidenziale (in data 17 marzo 2016), denominata con il sinonimo istanza.
7. Quanto invece all’assenza della delibera assembleare e dunque della legittimazione del Presidente a rappresentare una volontà associativa che non risulta essersi formata, incontestata l’inidoneità dello statuto ad indicare la volontà dell’associazione proponente, il controinteressato sostiene che la delibera assembleare sarebbe richiesta dall’articolo 4, solo per le domande di protezione ma non rientrerebbe tra i documenti richiesti dall’articolo 10 del DM 7 novembre 2012 per le domande di modifica.
Rileva il Collegio che l’art. 10 del citato DM così prevede: “1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di modifica del disciplinare, che comportano una o più modifiche del documento unico di cui all'art. 118-quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti commi.”
Al comma 2, si prevede: 2. Alla domanda di modifica deve essere allegata la seguente documentazione:
a) un documento sinottico contenente le proposte di modifica relative all'articolato del disciplinare;
b) progetto di documento riepilogativo delle modifiche proposte, redatto in conformità al modello di cui all'allegato II del presente decreto.”
Ad esso segue però il comma 3, in base al quale:
3. La documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte. Pertanto, relativamente alle condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto richiedente non e' tenuto a produrre la documentazione già presentata per la domanda di protezione.”
L’interpretazione di tali norme per quanto attiene alla necessità o meno di produrre una delibera assembleare deve essere condotta tenendo presente il tenore dei tre commi sopra riportati ed esaminandoli in modo coordinato tra loro.
Ora, il primo comma deve essere interpretato, ad avviso del Collegio, come norma di rinvio all’art. 4, comma 2 con riferimento alla documentazione da produrre per la modifica del disciplinare, salvo l’ulteriore o diversa documentazione richiesta nello stesso art. 10.
Pertanto, la corretta interpretazione del comma 2, dell’art. 10, non è, come vorrebbe parte controinteressata, nel senso che non occorra produrre la delibera assembleare, ma che, oltre alla documentazione di cui all’art. 4, comma 2, debba anche essere prodotto il documento sinottico e il progetto di documento riepilogativo.
Tale lettura ermeneutica è confermata dal comma 3 dell’art. 4, in quanto esso menziona l’art. 4 comma 2 (che indica la documentazione da allegare alla domanda di protezione) e specifica, come eccezione alla deroga della identità di documentazione necessaria per la proposta di protezione e per modifica del disciplinare, che la documentazione di cui all’art. 4, comma 2 deve essere solo quella relativa alle modifiche proposte cosicché non è necessario produrre la documentazione già prodotta in sede di domanda di protezione con riferimento alle parti del disciplinare che non devono essere modificate.
Dunque, la tesi di parte controinteressata non può essere condivisa e deve ritenersi fondata la doglianza di violazione dell’art. 10 del DM, con riferimento alla mancata produzione della delibera assembleare.
8. Quanto alla asserita violazione (o, quanto meno, nella mancata dimostrazione) del requisito della rappresentatività richiesta dalla normativa vigente, parte ricorrente ricorda che l’art. 10 del DM, richiamando e riproducendo la normativa legislativa (art. 8 del D.lvo 61/2010) individua soglie di “rappresentatività” diversificate (i) a seconda che la modifica riguardi la DOCG, la DOC o la IGT, nonché (ii) in base alla “intensità” della modifica proposta (richiedendo che le modifiche più rilevanti siano sottoscritte da un maggior numero di produttori, via via decrescente al decrescere dell’importanza della modifica: cfr. art. 10, commi 4 e 5 del DM 7 novembre 2012). Secondo la prospettazione dell’Associazione, la proposta in discussione è stata considerata come non rilevante; trova pertanto applicazione la previsione dell’art. 10, comma 5, lettera c, secondo la quale: per le modifiche meno rilevanti al disciplinare IGT è necessario che la domanda “sia avallata” da “almeno il 20 per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il 20 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell’ultimo biennio”.
8.1. Secondo la prospettazione dell’Associazione, mancherebbe il requisito dell’ultimo biennio, in quanto l’ultimo biennio di riferimento non può che essere il 2014 -2015 (e non il 2013 – 2014, coma in atti).
Sul punto, appaiono convincenti le difese dell’amministrazione e di parte controinteressata, secondo cui alla data di presentazione dell’istanza, 17 marzo 2016, non era ancora disponibile lo schedario vinicolo aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente, per cui l’esponente non poteva che fare riferimento al biennio 2013 – 2014, per il quale erano disponibili i dati produttivi definitivi elaborati da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e quindi disponibili anche all’IRVO, da cui sono stati riportati.
8.2. Per quanto attiene alla mancanza di prova del requisito della rappresentatività, contestato da parte ricorrente in quanto non le era stato consentito l’accesso in sede procedimentale, va rilevato che l’amministrazione, nella sua relazione difensiva, ha dichiarato di aver consentito l’accesso a detta documentazione (con nota del 22 febbraio 2017), sollecitando parte ricorrente a prendere contatti con l’amministrazione per estrarre copia della copiosa documentazione in questione. L’accesso dunque non risulta essere stato negato.
Inoltre, parte controinteressata ha depositato in giudizio le firme di alcuni dei produttori che hanno avallato la richiesta (docc. Da 1 a 9), specificando che la documentazione completa sia ovviamente disponibile presso il Comitato nazionale vini, oltre che presso la Regione Sicilia. Specifica poi parte controinteressata che le firme raccolte sono quelle dei singoli e non dei rappresentanti legali delle cooperative e che intere cantine sociali e cooperative hanno aderito all’iniziativa, benché il numero dei firmatari effettivi sia inferiore in quanto, per praticità, sono state raccolte le firme di quelli tra i soci delle singole cantine che erano disponibili a recarsi in sede in quel momento.
In ogni caso, poi, la Regione Sicilia ha attestato, a seguito di istruttoria, che dall’esame della documentazione è emerso che la stessa rappresentatività sarebbe conforme e superiore al limite minimo del 20% previsto dalla norma.
In questo quadro, e atteso che il procedimento dovrà essere rinnovato, in ragione dell’accoglimento del profilo di doglianza relativo all’assenza della delibera assembleare, cosicché in quella sede verrà comprovata anche la sussistenza del requisito della rappresentatività, il Collegio ritiene che non sia necessario disporre la richiesta verificazione e che il profilo di doglianza possa ritenersi assorbito.
8.3. Quanto alla questione, sollevata nel ricorso, della “cancellazione di oltre 18.000” soggetti iscritti, con le sue ripercussioni in relazione al calcolo della rappresentatività, solo parte controinteressata ha prospettato difese in punto di diritto sulla plausibilità di tale cancellazione. Manca invece ogni difesa da parte dell’amministrazione che comprovi, in concreto, la legittimità delle modalità con cui tale cancellazione è stata effettuata e la sua non influenza, in concreto, nel calcolo della rappresentatività. E’ chiaro infatti che, in astratto, una modifica del numero dei soggetti iscritti potrebbe influire sul calcolo del numero dei firmatari necessari per raggiungere la percentuale di rappresentatività richiesta.
Non è stata inoltre spiegata la discrasia temporale, evidenziata dalla ricorrente, secondo cui la Regione ha proceduto alla cancellazione con nota del 10 giugno 2016, mentre la domanda (o presunta tale) dell’Associazione è del marzo 2016 e riferisce di “allegare” (in quella data) l’elenco delle sottoscrizioni.
Per tali ragioni, in assenza di ogni chiarimento da parte dell’amministrazione resistente sul punto, il profilo di censura deve ritenersi fondato.
8.4. Quanto infine alla modifica all’ultima parte dell’art. 2, comma 2, del disciplinare (con riferimento all’eliminazione della parola mosti), parte ricorrente sostiene che la proposta di modifica approvata dal Ministero non sarebbe stata chiesta dall’associazione.
Considerato che l’amministrazione non può procedere all’integrazione delle domande d’ufficio, tale modifica non avrebbe potuto essere approvata e di conseguenza sarebbe illegittima.
Sul punto, la difesa di parte controinteressata ha confermato che l’eliminazione dei “mosti” non sia stata chiesta dall’Associazione. Sostiene però che la modifica è stata effettuata dal Ministero, nell’ambito dei suoi poteri di revisione del disciplinare in quanto la parola “mosti” nel disciplinare non doveva comparire sin dall’inizio. I prodotti del settore vitivinicolo sono quelli e solo quelli elencati all’Allegato II, parte IV, del regolamento 1308 del 2013. I mosti non rientrano tra i prodotti del settore vinicolo. Inoltre, prosegue parte controinteressata, se la ricorrente si riferisce a “mosti parzialmente fermentati”, che possono essere venduti al consumatore, ebbene, i mosti parzialmente fermentati non possono, né ora né in passato, essere etichettati come IGT Terre siciliane (né potevano essere etichettati IGT Sicilia fino al 2011), in quanto non rientrano (né sono mai rientrati) tra i prodotti di cui all’articolo 1 del disciplinare. Il MIPAAF pertanto si sarebbe limitato correggere l’errore materiale del disciplinare e Duca di Salaparuta potrà continuare, come ora fa, ad utilizzare i mosti parzialmente fermentati ma senza etichettarli, come non ha mai fatto, come IGT Terre Siciliane.
Alla luce delle convincenti e documentate argomentazioni della controinteressata, non contestate da parte ricorrente e suffragate della elazione depositata dall’amministrazione, il profilo di doglianza deve essere respinto.
8.5. Parte ricorrente segnala che alla domanda dell’associazione mancava anche la “scheda” conforme all’allegato II al DM 7 novembre 2012, nella quale è chiesto di indicare se la modifica sia “rilevante” o “non rilevante”. Tale aspetto consiste in una mera irregolarità ed è pertanto irrilevante.
In conclusione, il primo motivo va accolto unicamente con riferimento al vizio procedurale della mancanza della delibera assembleare e al difetto di istruttoria concernente la questione della cancellazione dei 18.000 iscritti.
Trattandosi di vizi di natura procedimentale, il Collegio ritiene di dover proseguire nell’esame delle censure, non potendo farsi luogo ad assorbimento.
9. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce ancora il difetto di istruttoria, di procedura e di valutazione sotto vari profili.
9.1. Con riferimento alla nota dirigenziale che ha dichiarato concluso il procedimento istruttorio, il Ministero ha evidenziato che il progetto di modifica del disciplinare IGT Terre siciliane è volto alla valorizzazione dei due vitigni (il Nero d’Avola e il Grillo) sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo e che quasi tutte le case vinicole della Sicilia sostengono tale proposta di modifica. Secondo l’amministrazione, ci sarebbe dunque un consenso generale.
In particolare, tale consenso risulterebbe provato, secondo il Ministero, dalla mancanza di osservazioni nel procedimento in sede regionale. Per tale ragione, il Ministero ha ritenuto di non dover convocare una audizione pubblica come richiesto da parte ricorrente e come segnalato dall’IVRO nel suo parere.
Secondo parte ricorrente, il Ministero non avrebbe considerato che tale mancanza di osservazioni poteva derivare della mancanza di pubblicità della procedura, che ha comportato l’assenza di reazioni, osservazioni e interventi in sede regionale.
Anche il secondo elemento a base del ragionamento induttivo del Ministero (il Comitato nazionale vini ha esaminato la vicenda) risulterebbe infondato. Dalla lettura dei verbali del comitato (seduta del 17 novembre, doc. cit.) si evincerebbe che le modifiche oggi contestate (esclusione del vitigno “Nero d’Avola” e del “Grillo” dalla IGT e divieto di etichettatura) non sono state nemmeno percepite dai componenti del Comitato.
La controinteressata rileva sul punto che la “riunione di pubblico accertamento” è prevista soltanto per le (due) modifiche di cui comma 4 dell’art. 10” del DM del 2012, oltre che nei casi in cui il Ministero lo reputi opportuno. Si tratta di quelle modifiche che riguardano la delimitazione della zona di produzione delle uve e la delimitazione della zona di imbottigliamento, per le denominazioni per le quali è consentito l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve. Essa inoltre è unicamente finalizzata ad accertare la rispondenza delle modifiche proposte ai requisiti di cui all’art. 7, comma 6; ovvero alla verifica di completezza e di rispondenza della documentazione alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1234/2007, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali, il Ministero si trovi a dover verificare sul campo la volontà della filiera.
Sottolinea inoltre la controinteressata che la produzione della ricorrente corrisponde a poco meno dello 0,9% della produzione imbottigliata di Nero d’Avola.
Il profilo di doglianza è infondato.
Come correttamente rilevato dalla controinteressata e dalla amministrazione nella relazione depositata, nel caso di modifiche del disciplinare, l’art. 10, comma 7, prevede che: “La riunione di pubblico accertamento è prevista soltanto per le modifiche di cui al comma 4 e nei casi in cui il Ministero, lo reputi opportuno, al fine di accertare la rispondenza delle modifiche proposte ai requisiti di cui all'art. 7, comma 6.” Le modifiche di cui all’art. 4, comma 2, del DM sono quelle relative alla delimitazione della zona produzione delle uve e alla delimitazione della zona di imbottigliamenti. Non rientrano quindi nel caso in esame. Pertanto, la convocazione della riunione di accertamento non era necessaria nel procedimento in esame. Ciò rende superfluo l’esame del profilo di censura concernente l’effettiva consapevolezza da parte del Comitato vini del tenore delle modifiche proposte.
9.2. Inoltre, parte ricorrente sottolinea che non vi sarebbe alcuna ragione scientifica, tecnica o enologica per escludere il vitigno Nero d’Avola (e il suo sinonimo Grillo) dalla IGT.
Sul punto, parte ricorrente fece predisporre due relazioni scientifiche sui vitigni Nero d’Avola e Grillo prodotte in sede procedimentale e depositate nel presente giudizio.
Anche questo profilo di doglianza non coglie nel segno ed è anzi da ritenersi inammissibile. Non vi è infatti alcuna ragione di ordine scientifico o tecnico a sostegno di tale modifica, ma semplicemente una scelta commerciale. Così si è espresso l’IVRO, incaricato dalla regione Sicilia di rendere il proprio parere.
Il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.
10. Con il terzo motivo, parte ricorrente sostiene che vi sarebbe stato uno sviamento rispetto alla finalità generale di ogni denominazione protetta e ciò troverebbe conferma nella parallela modifica del Nero d’Avola DOC proposta dal Consorzio, in cui si afferma che “l’istanza di modifica è volta a valorizzare esclusivamente come DOC il Nero d’Avola e il Grillo”. La modifica all’IGT non gioverebbe dunque all’IGT, ma alla DOC.
La sua finalità non sarebbe quella di valorizzare l’IGT, ma di deprivarla del Nero d’Avola e del Grillo, e quindi del 50% del suo valore, a favore e a vantaggio esclusivo della DOC.
La modifica proposta determina l’effetto di “elevare” a DOC una cospicua parte della IGT (i due vitigni in discorso). Tuttavia, a tal fine, ai sensi dell’art. 8 del D.lvo 61/10, comma 2, sarebbe stata necessaria la rappresentatività del 35% dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35% della produzione dell’area interessata; e avrebbe dovuto essere espressamente esaminata dal Comitato. Inoltre, tale modifica avrebbe dovuto essere espressa ed esplicita in tal senso.
Il motivo deve essere esaminato congiuntamente al quarto, con cui parte ricorrente denuncia illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 101 (ex art. 81) del TFUE e dell’art. 2 della Legge 287/1990, che vietano agli operatori economici di porre in essere intese restrittive della concorrenza all’interno degli Stati Membri dell’Unione Europea.
Sempre nel quarto motivo di ricorso, parte ricorrente, per quanto riguarda la modifica del disciplinare DOC, rileva che il divieto di intese restrittive della concorrenza rendono illegittime sia le proposte in tema di “rese ad ettaro” (art. 4), delle quali il Comitato Vini non si è occupato e che sono state improvvidamente approvate, sia le modifiche proposte in tema di “resa di uva in vino”, (art. 5), che il Comitato Vini aveva bocciato ma che sono state, ciò nonostante, approvate dal ministero (senza alcuna motivazione sul punto: di qui anche il vizio di motivazione inesistente su un punto controverso dell’istruttoria).
Entrambi i motivi sono fondati nei limiti che si diranno.
10.1. Appare evidente dalla contemporanea approvazione delle modifiche del disciplinare IGP Terre siciliane e DOC Sicilia, l’intendimento – peraltro dichiarato - di promuovere una politica commerciale volta a consentire la commercializzazione dei vitigni Grillo e Nero D’Avola solo come DOC e non più con l’indicazione della denominazione del vitigno in etichetta come IGP.
Se è vero infatti che, come sottolineato dalla controinteressata, nulla vieta che un vino a IGT Terre siciliane sia vinificato da uve nero d’avola o da uve grillo, è tuttavia evidente che la modifica in contestazione ha portato a vietare l’indicazione in etichetta di un vino a IGT Terre siciliane delle varietà Grillo e Nero d’avola, con evidenti effetti negativi sulla commercializzazione delle produzioni in questione.
Dunque, l’unico modo per il ricorrente per continuare a produrre vino che rechi in etichetta l’indicazione dei prestigiosi vitigni sarebbe quello di adeguarsi al disciplinare DOC.
Sostiene sul punto al controinteressata che “la proposta di modifica è stata formulata dall’odierna controinteressata, d’accordo con il Consorzio DOC Sicilia e la Regione Sicilia, non per indispettire Duca di Salaparuta ma per fornire un sostegno ai tanti vitivinicoltori che coltivano in Sicilia le due varietà qui di interesse, costretti oggi a vendere le uve Nero d’Avola e Grillo ad un prezzo così basso da essere spesso inferiore alla redditività per il viticoltore, essendo del tutto mancata negli anni passati una qualificazione della produzione di questi due varietà che, si confida, la produzione a DOC permetterà maggiormente.”
E’ dunque evidente e dichiarata la finalità esclusivamente commerciale della modifica, finalizzata a garantire un prezzo più alto per le uve Nero d’Avola e Grillo.
Si controverte, nel motivo in esame, della questione centrale nel presente ricorso: se sia consentito, in sede di modifica del disciplinare IGP, limitare solo per alcuni vitigni la possibilità della loro indicazione in etichetta, a scopi meramente commerciali al fine di valorizzare unicamente la produzione DOC del medesimo vitigno.
10.2. Appare opportuno rapidamente richiamare la normativa europea e nazionale rilevante in materia.
Ai sensi dell’art. 118 septvicies del Reg. CE 1234 del 2007 (ora abrogato dall’art. 230 del Regolamento del 17/12/2013 - n. 1308, ma riprodotto dall’art. 190 del regolamento n. 108 del 2013), che reca “indicazioni facoltative” nell’etichetta dei vini IGP e DOC: “1. L’etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:
a) l’annata;
b) il nome di una o più varietà di uve da vino;
c) (…)”.
Il comma 9 del d.lgs. n. 61 del 2010 prevede: “9. I vini a denominazioni di origine e i vini a indicazione geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.” Il comma 11 prosegue dicendo: “Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione, nonché parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.”
Dunque, la normativa sia UE che nazionale consente di norma l’indicazione del nome del vitigno in etichetta, mance se rimette ai disciplinari la disciplina di tali profili.
Il DM 13 agosto 2012, all’allegato 2, prevede una “Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani, in conformità all’art. 62, par. 3 del regolamento (Art. 6, comma 2, del decreto).
Tra essi si riscontra il Nero d’Avola. Il Grillo vene invece indicato all’allegato 3, recante “Elenco varietà di vite, o loro sinonimi, da escludere per l’etichettatura e la presentazione dei vini che non hanno una DOP O IGP (Art. 7, comma 1, lett. c, del decreto)”, come “Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Puglia e Sicilia.
L’art. 5 del D. lgs. n. 61/10 e art. 30 della Legge n. 238/2016, espressamente consentono la coesistenza di una IGT e di una DOC sullo stesso territorio, come è nel caso di specie, ove il territorio delle due denominazioni coincida e siano protetti sia il Nero d’Avola DOC Sicilia sia il Nero d’Avola IGT Terre Siciliane.
L’art. 105 del Regolamento CE 1308 del 2013, inoltre, prevede: “Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.”
La finalità della modifica del disciplinare in questione non appare rispondente a quelle indicate, sia pure esemplificamene, dal sopra citato articolo.
Resta da chiedersi se, tra le ulteriori possibili finalità delle modifiche ammesse dal Regolamento, sia consentita anche una modifica del disciplinare incidente sulla etichettatura a meri fini di politica commerciale, per valorizzare due vitigni sotto l’aspetto commerciale e dell’immagine, mediante riserva del loro utilizzo in etichettatura con la DOC “Sicilia” del corrispondente territorio.
Sul punto, appare rilevante la sentenza della Corte di giustizia UE, nella sentenza 20.5.2003 n. 108 (caso prosciutto di Parma DOP), al paragrafo 63, ha rilevato che: “Occorre rilevare che la normativa comunitaria manifesta una tendenza generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell'ambito della politica agricola comune, al fine di promuoverne la reputazione grazie, in particolare, all'uso di denominazioni di origine oggetto di una tutela particolare (v. sentenza Belgio/Spagna, cit., punto 53). Tale tendenza si è concretata nel settore dei vini di qualità con l'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59), abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1). Essa si è manifestata anche, relativamente ad altri prodotti agricoli, con l'adozione del regolamento n. 2081/92, il quale, alla luce dei suoi considerando, mira in particolare a soddisfare l'attesa dei consumatori in materia di prodotti di qualità e di un'origine geografica certa nonché a facilitare il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni di concorrenza uguali, di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale.”
Pur trattandosi di un obiter, questa pronuncia enuclea le finalità della disciplina di protezione dei prodotti alimentari, tra cui la possibilità per i produttori di avere una maggiore remunerazione economica a fronte dei propri sforzi di garantire una produzione di qualità, ma in condizioni comunque di parità.
10.3. In questo quadro, il terzo motivo di ricorso deve ritenersi fondato, laddove denuncia uno sviamento del fine della modifica proposta, in quanto essa non è volta a valorizzare la produzione di vini Grillo e Nero d’avola come IGP (anzi ne determina un evidente svilimento) ma solo come DOC. Invece, il disciplinare, e le relative modifiche, devono avere per fine la valorizzazione e la tutela dei prodotti della propria denominazione, tanto è vero che il decreto ministeriale all’art. 2 del DM 7 novembre 2012 prevede, per le domande di modifica, che i proponenti debbano agire nell’interesse della stessa (“purché rappresentanti gli interessi della relativa denominazione”).
Va in primo luogo chiarito che la modifica del disciplinare IGP Terre siciliane non ha carattere di autonomia giacché essa trova la sua ragione solo nella concomitante modifica del disciplinare “Sicilia DOC”. Si tratta evidentemente di un’azione congiunta, volta sì a valorizzare i vitigni Nero d’Avola e Grillo, ma solo come DOC, a discapito della loro commercializzazione come IGP, essendo vietata l’indicazione del nome del vitigno.
Ancorché formalmente la modifica non faccia venir meno la protezione IGP per questi vitigni, potendo essi comunque essere utilizzati e venduti come IGP Terre siciliane, il divieto di menzionare il loro nome in etichetta avrà come necessaria conseguenza lo spostamento della produzione dall’IGP al DOC (giacché sarebbe assolutamente antieconomico usare tali vini nella produzione IGP senza poterli indicare in etichetta) , cosicché - in sostanza – la modifica, anche se riguarda la sola etichetta, avrà come effetto che detti vini saranno commercializzati con il loro nome solo come DOC. Nello stesso tempo, all’IGP deriverà uno svantaggio considerevole in termini competitivi, posto che il Nero d’Avola e il Grillo costituiscono una rilevante parte della produzione IGP.
Ciò è confermato da quanto si legge nella relativa proposta di modifica del disciplinare in atti – secondo cui, “pur essendo i due vitigni utilizzabili come base ampelografica di altri vini della IGP Terre Siciliane (…), vengono riservati esclusivamente alla produzione di vini DOC della regione Sicilia, al fine di conseguire una maggiore valorizzazione di tali vini.”
Dunque è fondato il profilo di doglianza di sviamento.
10.4. L’illegittimità di tutta l’operazione commerciale in esame risulta poi confermata, sempre con riferimento al profilo dell’eccesso di potere per sviamento, perché contestualmente alla valorizzazione solo come DOC dei vitigni in esame, è stata anche approvata una modifica del disciplinare DOC, volta ad aumentare le “rese ad ettaro” (art. 4) e la “resa di uva in vino”, (art. 5). Poiché il DOC è caratterizzato normalmente ad una resa ad ettaro e di uva in vino minore dell’IGP, tale modifica appare finalizzata allo scopo di rendere il più possibile simili le caratteristiche del Nero d’avola e Grillo IGP (non più commerciabili con detto nome) con quelle dei medesimi vini DOC.
10.5. Per quanto riguarda, infine, il profilo di doglianza concernente la mancata considerazione del parere negativo del Comitato vini, che si era pronunciato negativamente in relazione all’aumento della resa di uva in vino, sussiste il dedotto profilo di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione a tale modifica.
10.6. Può essere assorbito l’ulteriore profilo di censura di cui al terzo motivo di ricorso, concernente l’asserito conflitto di interesse in relazione alla situazione del presidente dell’associazione istante che riveste contemporaneamente la qualifica di direttore del Consorzio DOC e di Presidente dell’Associazione Vitivinicoltori della IGT Terre Siciliane.
10.8. Con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia una intesa restrittiva della concorrenza e la violazione dell’art. 101 del Trattato.
Il motivo è fondato.
La previsione solo per i vitigni nero D’avola e Grillo (a differenza di quanto avviene per tutti gli altri vitigni) di un divieto di indicazione in etichetta pregiudica in modo rilevante le potenzialità commerciali dei produttori di vini IGP, come parte ricorrenti, limitandone la libertà di concorrere con i propri prodotto nel mercato del settore IGP. Si tratta dunque di una misura anticoncorrenziale, che non trova giustificazione in rilevanti motivi di interesse pubblico ma solo in ragioni di politica commerciale, volti a favorire la produzione DOC.
La censura pertanto deve essere accolta.
10.9. Per quanto riguarda, invece, la doglianza di cui al quarto motivo, secondo cui per la modifica proposta sarebbe stata necessaria la rappresentatività del 35% dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35% della produzione dell’area interessata avendo esso l’effetto di “elevare” a DOC una cospicua parte della IGT (i due vitigni in discorso), occorre rilevare che in effetti, come sottolineato dalle difese dell’amministrazione, i due vitigni sono già riconosciuti anche nel disciplinare DOC. La norma invocata non risulta dunque applicabile.
La censura va pertanto disattesa.
In conclusione, anche il terzo e quarto motivo vanno accolti unicamente nei sensi e nei limiti di cui ai paragrafi 10.4., 10.5 e 10.8.
Ne deriva l’annullamento degli atti impugnati con riferimento alle modifiche al disciplinare IGP Terre siciliane, laddove si prevede il divieto di indicazione del nome dei vitigni Nero d’Avola e Grillo e con riferimento alle modifiche del disciplinare doc Sicilia laddove si è disposto l’aumento della resa vino uva.
11. Le censure da ultimo svolte nella memoria per la discussione depositata da parte ricorrente non possono essere prese in considerazione in quanto non contenute in un atto notificato.
I ricorsi per motivi aggiunti devono essere anch’essi, di conseguenza accolti, deducendo vizi di illegittimità derivata, con annullamento dei provvedimenti che hanno anticipato l’applicazione delle modifiche ai due disciplinari.
La complessità e novità delle questioni trattate, nonché l’eccessiva lunghezza degli atti di parte ricorrente, giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui alla motivazione, e per l’effetto annulla:
- il provvedimento prot. 0047359 del 14 giugno 2017 nonché la proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della IGT dei vini “Terre Siciliane”, costituente l'allegato sub A al menzionato provvedimento prot. 0047359 del 14 giugno 2017, art. 2, commi 2 e 3, nella parte in cui introduce il divieto di specificare, nell'indicazione a IGT Terre Siciliane, il vitigno Nero d'Avola, Grillo, Calabrese e sinonimi e art. 7, nella parte in cui introduce il divieto di indicare, nell'etichettatura dei vini a IGT Terre Siciliane, il nome del vitigno Grillo, Calabrese o suo sinonimo Nero d'Avola.
- il provvedimento prot. 0047350 del 14 giugno 2017, nonché la proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della Denominazione di Origine Controllata DOC Sicilia, costituente l'allegato sub A al menzionato provvedimento prot. 0047350 del 14 giugno 2017, con riferimento al solo articolo 5, ove aumenta la “resa” uva vino del Nero d'Avola e Grillo;
Accoglie il primo ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla:
il decreto 12 luglio 2017, prot. 0053951, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare del Ministero delle politiche agricole, con il quale è stata accolta la domanda dell'Associazione Vitivinicoltori dell'IGT “Terre siciliane” (depositata il 19 giugno, non nota), per l'anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione IGT “Terre siciliane”;
il decreto 13 luglio 2017, prot. 0053182, emesso dal Dirigente del Dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare del Ministero delle politiche agricole, con il quale è stata parimenti accolta la contestuale domanda del Consorzio di tutela dei vini DOC Sicilia per l'anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione DOC “Sicilia”.
Accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla:
il decreto 18 luglio 2017, prot. 0052922.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 4 giugno 2019, 16 luglio 2019 e 21 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere