Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
(Comunicazione 08/11/2019, pubblicata in G.U.U.E. 8 novembre 2019, n. C 379)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Monterrei»
Numero di riferimento: PDO-ES-A1114-AM02
Data della comunicazione: 8.8.2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. MODIFICA DELLA RESA DI ESTRAZIONE
Descrizione e motivi
La resa di estrazione viene aumentata a 74 litri di vino per 100 chilogrammi di uve.
Giustificazione
La modifica è giustificata dal fatto che la moderna tecnologia utilizzata per la vinificazione consente di ottenere rese di estrazione più elevate rispetto a quelle attualmente ammesse senza compromettere la qualità.
2. MODIFICA DEI DESCRITTORI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Descrizione e motivi
Vengono stabilite nuove definizioni nelle descrizioni dei vini.
Giustificazione
La descrizione organolettica deve essere quanto più possibile obiettiva, evitando una caratterizzazione in termini edonistici (e dunque soggettiva) che complica il processo di accreditamento delle prove condotte ai fini della certificazione dei vini con la denominazione di origine.
DOCUMENTO UNICO
1. NOME DEL PRODOTTO
Monterrei
2. TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA
DOP - Denominazione di origine protetta
3. CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI
1. Vino
4. DESCRIZIONE DEL VINO (DEI VINI)
VINO - Vino bianco
Aspetto: limpido e brillante.
Colore da giallo pallido a dorato.
Olfatto: sentori fruttati delle categorie «frutta da albero» o «frutta tropicale».
Gusto: aromi fruttati delle categorie «frutta da albero» o «frutta tropicale». Rapporto tra alcol e acidità in equilibrio. Persistenza media o elevata.
Il tenore di zucchero non deve superare 4 g/l, oppure 9 g/l se l’acidità totale, espressa in grammi di acido tartarico per litro, non è inferiore di oltre 2 g al tenore di zuccheri residui.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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| Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 11 |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
| Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | 12,5 |
| Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per li tro) | 160 |
VINO - Vino rosso
Aspetto: limpido e brillante, di intensità medio-elevata.
Colore da rosso violaceo a rosso bruno.
Olfatto: sentori fruttati delle categorie «frutti rossi» o «frutti neri».
Gusto: aromi fruttati delle categorie «frutti rossi» o «frutti neri». Rapporto tra alcol e acidità in equilibrio. Persistenza medio-elevata.
Il tenore di zucchero non deve superare 4 g/l, oppure 9 g/l se l’acidità totale, espressa in grammi di acido tartarico per litro, non è inferiore di oltre 2 g al tenore di zuccheri residui.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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| Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 11 |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
| Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | 13,3 |
| Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per li tro) | 150 |
VINO - Vini bianchi Barrica, Crianza, Reserva e Gran Reserva
Aspetto: limpido e brillante.
Colore da giallo pallido a dorato.
Olfatto: sentori fruttati delle categorie «frutta da albero» o «frutta tropicale», accompagnati da note speziate o tostate.
Gusto: aromi fruttati delle categorie «frutta da albero» o «frutta tropicale», accompagnati da sensazioni speziate o tostate. Rapporto tra alcol e acidità in equilibrio. Persistenza medio-elevata.
Il tenore di zucchero non deve superare 4 g/l, oppure 9 g/l se l’acidità totale, espressa in grammi di acido tartarico per litro, non è inferiore di oltre 2 g al tenore di zuccheri residui.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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| Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 11,5 |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
| Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | 18 |
| Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per li tro) | 160 |
VINO - Vini rossi Barrica, Crianza, Reserva e Gran Reserva
Aspetto: limpido e brillante, di intensità medio-elevata.
Colore da rosso violaceo a rosso bruno.
Gusto: aromi fruttati delle categorie «frutti rossi» o «frutti neri», accompagnati da sensazioni speziate o tostate. Rapporto tra alcol e acidità in equilibrio. Persistenza medio-elevata.
Olfatto: sentori fruttati delle categorie «frutti rossi» o «frutti neri», accompagnati da note speziate o tostate.
Il tenore di zucchero non deve superare 4 g/l, oppure 9 g/l se l’acidità totale, espressa in grammi di acido tartarico per litro, non è inferiore di oltre 2 g al tenore di zuccheri residui.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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| Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 12 |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
| Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | 20 |
| Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per li tro) | 150 |
5. PRATICHE DI VINIFICAZIONE
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratica enologica specifica
Almeno il 60 % delle uve utilizzate nella produzione deve provenire dalle varietà Dona Branca, Godello e Treixadura per i vini bianchi e dalle varietà Mencía e Merenzao per i vini rossi.
La resa di estrazione non deve superare 65 litri di mosto per 100 chilogrammi di uva per i vini bianchi e 70 litri per i vini rossi.
Non è ammesso l’uso di presse continue.
È vietato l’uso di macchine centrifughe ad alta velocità.
Non sono consentite pratiche che prevedano il preriscaldamento dell’uva o il riscaldamento del mosto o dei vini in presenza di vinacce.
Nel corso della vinificazione o dei successivi processi non è consentito l’uso di pezzi di legno di quercia.
Pratica colturale
La densità di impianto deve essere compresa tra un minimo di 3 000 e un massimo di 5 000 ceppi per ettaro.
b. Rese massime
VARIETÀ BIANCHE E ROSSE AUTORIZZATE
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
VARIETÀ BIANCHE PREFERENZIALI
11 000 chilogrammi di uve per ettaro
VARIETÀ ROSSE PREFERENZIALI
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
VINI BIANCHI
84,36 ettolitri per ettaro
VINO ROSSO
79,92 ettolitri per ettaro
6. ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA
Il territorio delimitato è diviso in due sottozone:
— Valle de Monterrei, che include parte dei comuni di Castrelo do Val, Monterrei, Oímbra y Verín e
— Ladera de Monterrei, comprendente il comune di Vilardevós e parte dei comuni di Castrelo do Val, Oímbra, Monterrei, Verín e Riós.
L’intero territorio si trova nella provincia di Ourense nella Comunità autonoma di Galizia.
7. VARIETÀ PRINCIPALE/I DI UVE DA VINO
MENCÍA
MERENZAO
TREIXADURA
GODELLO
DOÑA BLANCA - DONA BRANCA
8. DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI
Il clima, caratterizzato da scarse precipitazioni, temperature estive elevate e forti escursioni termiche tra il giorno e la notte durante il periodo di maturazione, è ottimale per lo sviluppo delle varietà di vite utilizzate, che sono per lo più varietà autoctone selezionate nel corso degli anni.
La scelta dei terreni migliori e l’uso di tecniche colturali adattate alle varietà e alla zona, in particolare i sistemi di allevamento e di potatura utilizzati per un buon controllo del potenziale vitivinicolo, incidono a loro volta sulle caratteristiche dei vini, che presentano aromi floreali e fruttati e un gusto equilibrato.
9. ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico di riferimento:
Nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Il condizionamento deve essere effettuato nella zona geografica delimitata
Quadro giuridico di riferimento:
Nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
La denominazione deve figurare sulle etichette, in caratteri di altezza non inferiore a 4 mm.
Tutti gli imballaggi destinati al consumo devono essere muniti di un sigillo o di una controetichetta numerati, forniti dal Consejo Regulador. La controetichetta deve includere il logo della denominazione d’origine che figura nell’allegato II del disciplinare.
LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/alimentacion/produtos_calidade/2018/Pliego_de_condiciones_DOP_MONTERREI_agosto_2018_CCC.pdf