Promozione di vini nei Paesi terzi - Bando indetto dalla Regione Veneto per l’attribuzione di sostegni di carattere economico ai progetti di promozione di vino nei Paesi terzi - Variante al progetto volta a spostare in Cina le azioni previste in Australia e Nuova Zelanda - Spese ritenute non eleggibili perchè effettuate prima dell’approvazione della variante da parte della Regione - Difetto di giurisdizione.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11793 del 2019, proposto da
Unione Consorzi Vini Veneti D.O.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Farina, Federica Scafarelli, Angelica Maria Nicotina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;
Agecontrol S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Madera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agecontrol S.p.A., Regione Veneto non costituiti in giudizio;
nei confronti
Elba Assicurazioni S.p.A. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia e, comunque, previa adozione delle idonee misure cautelari, ai sensi dell'art. 55 c.p.a. anche con emanazione di decreto cautelare provvisorio inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56 c.p.a.:
- del provvedimento di AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del 12.9.2019, prot. uscita n. 0070806 avente ad oggetto “Regg. CE nn. 479/2008 e 555/2008 – promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi – D.M. 3890 dell'8 maggio 2009. Contratto 32691 pos Veneto 2 2015/2016” e del relativo Allegato I;
- del provvedimento di AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del 13.9.2019, prot. uscita n. 0071046, avente ad oggetto “Regg. CE nn. 479/2008 e 555/2008 – promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi – D.M. 3890 dell'8 maggio 2009. Contratto 32691 pos Veneto 2 2015/2016”;
- del processo verbale di controllo contabile di saldo in loco n. CSL / 206 / 2018 redatto da Agecontrol S.p.a. in data 15.11.2018;
- del provvedimento di AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del 12.12.2018, prot. uscita n. 0096701, avente ad oggetto “Regg. CE nn. 479/2008 e 555/2008 – promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi – D.M. 3890 dell'8 maggio 2009. Contratto 32691 pos Veneto 2 2015/2016”;
- in parte qua, del Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 72 del 9 giugno 2015;
- in parte qua, del Decreto direzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 35124 del 14 maggio 2015;
- di ogni atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2019 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugna i provvedimenti AGEA, meglio indicati in epigrafe, con i quali, nell’ambito dell’attività di sostegno alla promozione di vini nei Paesi terzi per la campagna 2015-2016, sono state ritenute non eleggibili alcune spese effettuate dall’Unione in Cina, tra il 24 e il 25 maggio 2016, in quanto la variante al progetto non era stata previamente approvata dalla regione Veneto, ed è stata chiesta la restituzione dell’importo di euro 51.591,98, oltre interessi.
Espone parte ricorrente, in punto di fatto:
- di aver partecipato al bando indetto dalla regione veneto per l’attribuzione di sostegni di carattere economico ai progetti di promozione di vino nei Paesi terzi;
- che la sua domanda è stata positivamente valutata per un finanziamento complessivo di 222.218,27 euro;
- che in data 19.5.2019, la ricorrente ha presentato una proposta di variante al progetto, volta a spostare le azioni previste in Australia e Nuova Zelanda in Cina, precisando che l’evento avrebbe avuto luogo in data 24 -26 maggio 2016;
- che la regione Veneto ha approvato della variante in data 23.6.2016;
- che, in sede di controllo contabile, l’Agecontrol s.p.a., ha evidenziato che dette spese non sarebbero eleggibili perché effettuate prima dell’approvazione della variante;
- che AGEA, dopo una interlocuzione procedimentale con la ricorrente, ha confermato la contestazione effettuata da Agecontrol s.p.a., chiedendo la restituzione delle somme in questione.
Si sono costituite sia Agea che Agecontrol s.p.a.. Agea ha previamente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice ordinario, nonché, in subordine, l’inammissibilità del gravame perché rivolto avverso un atto meramente confermativo del precedente atto in data 12.12.2018, non impugnato nei termini. Entrambe le parti ricorrenti hanno chiesto comunque il rigetto del ricorso perché infondato.
All’odierna udienza, sentite le parti che nulla hanno opposto, il rito è stato convertito in rito ordinario, con rinuncia a tutti i termini, e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
La controversia, infatti, appartiene alla fase esecutiva del finanziamento e riguarda l’eleggibilità di talune spese effettuate da parte ricorrente prima della approvazione della variante da parte della regione Veneto.
Come è noto, la giurisprudenza ha affermato che “in materia di controversie riguardanti la concessione di contributi e sovvenzioni pubbliche, anche dopo l'introduzione del codice del processo amministrativo, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere ricercato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione, ed è configurabile una situazione d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la questione riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario”. (Consiglio di Stato sez. V, 29/07/2019, n.5357).
Di contro, “qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al g.o., anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al g.o., attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del g.a. solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.( T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 10/04/2019, n.4692 v. inoltre Cons. St., ad. plen., n. 6 del 2014; Cass. Sez. Un., ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass., sez. un., 24 gennaio 2013 n. 1710; Cons. St., ad. plen., 29 luglio 2013 n. 17).
Nel caso di specie, la controversia in esame appartiene certamente alla fase successiva alla attribuzione del finanziamento e, a prescindere dall’eventuale uso di forme procedimentalizzate da parte dell’amministrazione, attiene ad una questione relativa alla corretta esecuzione del progetto finanziato. Infatti, ciò che si contesta, da parte di Agecontrol e di Agea, è che talune spese non potevano essere effettuate se non dopo la formale approvazione da parte della regione Veneto della variante. Si tratta, evidentemente, di questione attinente la spettanza o meno di dette somme (di cui Agea chiede la restituzione), ovvero se il comportamento della ricorrente abbia o meno comportato un inadempimento rispetto agli obblighi assunti con l’ottenimento del finanziamento.
In questi casi, la giurisdizione, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, appartiene sicuramente al giudice ordinario, dinanzi al quale il presente giudizio potrà essere riassunto secondo le forme e i termini della c.d. traslatio iudicii.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere compensate, in considerazione della specificità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore