Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 22-10-2019
Numero provvedimento: 1776
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 31-10-2019
Numero gazzetta: 280

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 22 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

(Regolamento 22/10/2019, n. 2018/1776, pubblicato in G.U.U.E. 31 ottobre 2019, n. L 280)

Il Regolamento (UE) 22 ottobre 2019, n. 2019/1776 è riportato nel testo vigente aggiornato secondo la rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 novembre 2019, n. L 296.


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci.

(2) Ai fini della semplificazione normativa è opportuno modernizzare la NC e adeguarne la struttura.

(3) È necessario modificare la NC al fine di applicare la graduale riduzione delle aliquote del dazio per i prodotti contemplati dall’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA2), conformemente alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio. A seguito di questa graduale riduzione, è opportuno modernizzare e semplificare i capitoli 84, 85 e 90 della NC.

(4) È inoltre necessario modificare la NC per tener conto dell’evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali cancellando i codici obsoleti, quali il codice NC 3926 90 92, introducendo nuove sottovoci per agevolare il monitoraggio di merci specifiche, quali i diamanti sintetici nel capitolo 71 della NC, e correggendo il nome o la classificazione di alcune sostanze nell’elenco delle denominazioni comuni internazionali delle sostanze farmaceutiche di cui all’allegato 3 della parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e nell’elenco dei prodotti farmaceutici intermedi di cui all’allegato 6 della parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I di tale regolamento.

(5) La nota complementare 4 del capitolo 4 fissa attualmente il limite legale per i permeati di siero di latte a una soglia rigorosamente superiore allo 0,1 % del peso. Al fine di evitare qualsiasi errore di interpretazione è necessario modificare la suddetta nota indicando espressamente che i permeati di siero di latte sono prodotti con un tenore di lattati pari o superiore allo 0,100 % del peso. 

(6) Al fine di monitorare meglio il mercato in crescita delle «preparazioni in polvere a base di grassi» è necessario creare un nuovo codice NC nella sottovoce 1901 90 per questi prodotti.

(7) Al fine di rispecchiare in modo più adeguato il mercato delle bevande alcoliche ottenute per distillazione di vino, da un lato, e di vinacce, dall’altro, è opportuno introdurre una distinzione corrispondente nella sottovoce 2208 20.

(8) Come stabilito nella direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, la prossima fase di riduzione di SOx nel combustibile per uso marittimo, che ha inizio il 1° gennaio 2020, limita il tenore di zolfo allo 0,5 %. È pertanto necessario adeguare la NC, alla voce 2710, a questa nuova soglia.

(9) Al fine di facilitare il calcolo dell’aliquota del dazio applicabile all’importazione di taluni prodotti delle voci 2009, 3302 e 9111, è necessario creare un’unità supplementare per tali prodotti.

(10) A fini di chiarezza è altresì opportuno apportare alcune lievi modifiche al fine di allineare le diverse versioni linguistiche del testo delle sottovoci 4104 41 11, 4104 49 11, 4105 30 10 e 4106 22 10.

(11) Al fine di monitorare meglio gli scambi nell’ambito dei codici NC 7307 19 10 e 7325 99 10, è necessario modificare la designazione delle merci per includere tutti i prodotti in ghisa.

(12) Nell’ambito degli sforzi volti a limitare il cambiamento climatico globale, è necessario monitorare l’impatto sul clima degli scambi di gas fluorurati a effetto serra e, pertanto, introdurre nuovi codici TARIC nell’allegato 10 della parte terza (Allegati tariffari) dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(13) Con effetto dal 1° gennaio 2020 è opportuno che l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sia sostituito da una versione completa e aggiornata della NC corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente Jean-Claude JUNCKER

 

ALLEGATO (per la modifica al presente allegato vedi rettifiche pubblicate nelle G.U.U.E. 17 gennaio 2020, n. L 13 e 4 febbraio 2020, n. L 31).