Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 17-10-2019
Numero provvedimento: 1792
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 29-10-2019
Numero gazzetta: 277

Regolamento (UE) 2019/1792 della Commissione, del 17 ottobre 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amitrolo, fipronil, flupirsulfuron metile, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron e triasulfuron in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 17/10/2019, n. 2019/1792, pubblicato in G.U.U.E. 29 ottobre 2019, n. L 277)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) di amitrolo, fipronil, flupirsulfuron metile, imazosulfuron, isoproturon e triasulfuron sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per l’orthosulfamuron gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento.

(2) L’approvazione della sostanza attiva amitrolo non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/871 della Commissione. L’approvazione della sostanza attiva fipronil è scaduta il 30 settembre 2017.L’approvazione della sostanza attiva flupirsulfuron metile non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione. L’approvazione della sostanza attiva imazosulfuron è scaduta il 31 luglio 2017. L’approvazione della sostanza attiva isoproturon non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/872 della Commissione. La sostanza attiva orthosulfamuron non è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/840 della Commissione. L’approvazione della sostanza attiva triasulfuron non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/864 della Commissione.

(3) Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tali sostanze negli allegati II e III, del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. 

(4) Tenuto conto del mancato rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive amitrolo, flupirsulfuron metile, isoproturon e triasulfuron, della scadenza dell’approvazione delle sostanze attive fipronil e imazosulfuron e della mancata approvazione della sostanza attiva orthosulfamuron, gli LMR per tali sostanze dovrebbero essere fissati al limite di determinazione (LD) pertinente, conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, lo sviluppo tecnico permette di fissare LD inferiori. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti all'LD pertinente è opportuno elencare valori di base nell'allegato V conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti fabbricati prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(9) Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 18 maggio 2020.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dal 18 maggio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente Jean-Claude JUNCKER


Allegato