Regolamento (UE) 2019/1791 della Commissione, del 17 ottobre 2019, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-decanolo, 2,4-D, ABE-IT 56, ciprodinil, dimetenamid, alcoli grassi, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimetalin, picolinafen, piraflufen-etile, piridaben, acido S-abscissico e triflossistrobina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 17/10/2019, n. 2019/1791, pubblicato in G.U.U.E. 29 ottobre 2019, n. L 277)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Per le sostanze 2,4-D, ciprodinil, dimetenamid, fludioxonil, mepiquat, pendimetalin, picolinafen, piraflufen-etile, piridaben e triflossistrobina i livelli massimi di residui («LMR») sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza fluopyram gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. L’1-decanolo, gli alcoli grassi e l’acido S-abscissico sono stati inclusi nell’allegato IV di tale regolamento. Per l’ABE-IT 56 e il florpyrauxifen-benzyl non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state iscritte nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
(2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva ciprodinil sui finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR esistenti a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3) Per quanto riguarda il dimetenamid-p, è stata presentata una domanda simile per cipolline, lattughe, scarola ed «erbe fresche e fiori commestibili». Per quanto riguarda il fludioxonil, è stata presentata una domanda simile per i finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze. Per quanto riguarda il fluopyram, è stata presentata una domanda simile per i broccoli. Per quanto riguarda il mepiquat, è stata presentata una domanda simile per i funghi coltivati. Per quanto riguarda il pendimetalin, è stata presentata una domanda simile per fragole, aglio, cipolle, scalogni, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, carciofo, porro e semi di colza. Per quanto riguarda il picolinafen, è stata presentata una domanda simile per orzo, avena, segale e frumento. Per quanto riguarda il piraflufen-etile, è stata presentata una domanda simile per agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, uve, ribes a grappoli, uva spina/grossularia, bacche di sambuco, olive da tavola, patate, semi di colza, semi di cotone, olive da olio, orzo, avena, segale e frumento. Per quanto riguarda il piridaben, è stata presentata una domanda simile per pomodori e melanzane. Per quanto riguarda la triflossistrobina, è stata presentata una domanda simile per i broccoli.
(4) In conformità all’articolo 6, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda di tolleranza all’importazione per il 2,4-D, utilizzato in Canada e negli Stati Uniti sui semi di soia. Il richiedente sostiene che in tali paesi gli usi autorizzati di detta sostanza su tali colture determinino residui che superano gli LMR di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e che sia necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all’importazione di tali prodotti.
(5) In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(6) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e se del caso per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti. L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(7) Per quanto riguarda il 2,4-D, nel corso del riesame condotto a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, il richiedente ha presentato informazioni in precedenza non disponibili. Tali informazioni riguardano un metodo analitico convalidato per matrici a elevato tenore di olio.
(8) Per quanto riguarda il dimetenamid, il richiedente ha presentato tali informazioni sul metabolismo vegetale.
(9) Per quanto riguarda il pendimetalin, il richiedente ha presentato le sperimentazioni mancanti sui residui.
(10) Per quanto riguarda il picolinafen, il richiedente ha presentato un metodo analitico convalidato per cereali e prodotti di origine animale e lo studio mancante sulla somministrazione di mangime nei ruminanti.
(11) Per quanto riguarda il piraflufen-etile, il richiedente ha presentato metodi analitici convalidati per matrici secche e ad elevato tenore di umidità, acidità e grasso, lo studio mancante sulla stabilità all’immagazzinamento per i cereali e ha reso commercialmente disponibile la norma di riferimento del piraflufen.
(12) Per quanto riguarda tutte le domande l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che in base a una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(13) Per quanto riguarda il mepiquat, i coltivatori di funghi hanno presentato alla Commissione dati recenti di monitoraggio relativi nello specifico ai funghi orecchioni che mostrano che i residui rilevati in tali prodotti sono più elevati rispetto all’attuale LMR provvisorio fissato per i funghi coltivati. Tali residui derivano da una contaminazione incrociata con paglia regolarmente trattata con mepiquat. Alla luce delle conclusioni dell’Autorità relativamente al rischio per i consumatori, l’LMR per i funghi orecchioni dovrebbe essere fissato al livello corrispondente al 95 percentile di tutti i risultati del campionamento, mantenendo invariato l’LMR esistente per altri tipi di funghi coltivati. Tale LMR sarà riesaminato, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro il 31 dicembre 2022.
(14) Nel quadro dell’approvazione della sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl, una domanda riguardante gli LMR era stata inserita nel fascicolo sintetico in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L’Autorità ha esaminato la domanda e formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva come antiparassitario, nella quale ha raccomandato di fissare un LMR sulla base dell’impiego rappresentativo sul riso secondo le buone pratiche agricole (BPA) nell’Unione.
(15) Nel contesto dell’approvazione della sostanza attiva ABE-IT 56 l’Autorità ha concluso che è opportuno includere tale sostanza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(16) L’1-decanolo, gli alcoli grassi e l’acido S-abscissico sono stati temporaneamente inclusi nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in attesa del completamento della loro valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio o del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Autorità ha valutato nuovamente tali sostanze e ha concluso che è opportuno mantenerle in modo permanente nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(17) Per quanto riguarda il piridaben, diversi LMR sono stati modificati dal regolamento (UE) 2019/90 della Commissione. Tale regolamento riduce al limite di determinazione gli LMR per vari prodotti, compresi pomodori e melanzane, a partire dal 13 agosto 2019. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che gli LMR per il piridaben, stabiliti nel presente regolamento, si applichino a partire dalla stessa data.
(18) In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica tuttavia a partire dal 13 agosto 2019 relativamente agli LMR per il piridaben.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente Jean-Claude JUNCKER