Rinvio pregiudiziale - Accise - Direttiva 2008/118/CE - Articoli 8 e 38 - Debitore dell’accisa a seguito dell’introduzione irregolare di prodotti nel territorio di uno Stato membro - Nozione - Società civilmente responsabile per i fatti compiuti dal proprio amministratore.
Nella causa C‑579/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio), con decisione del 6 settembre 2018, pervenuta in cancelleria il 17 settembre 2018, nel procedimento
Ministère public,
Ministre des Finances du Royaume de Belgique
contro
QC,
Comida paralela 12,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da D. Šváby, facente funzione di presidente di sezione, K. Jürimäe e N. Piçarra (relatore), giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per il governo belga, da J.‑C. Halleux, P. Cottin e C. Pochet, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da M. Kocjan e C. Perrin, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il Ministère public (Pubblico ministero, Belgio) e il Ministre des Finances du Royaume de Belgique (Ministro delle Finanze del Regno del Belgio), da un lato, e QC e la società Comida paralela 12 (in prosieguo: la «Comida paralela»), dall’altro, in merito alla determinazione del debitore dell’accisa divenuta esigibile a seguito dell’introduzione irregolare di prodotti in Belgio.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 79 del codice doganale definisce, al suo paragrafo 1, la nozione di «obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza», stabilisce, al suo paragrafo 2, il momento in cui sorge l’obbligazione stessa e ne identifica il debitore ai suoi paragrafi 3 e 4.
4 L’articolo 8 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12), dispone quanto segue:
«1. Il debitore dell’accisa divenuta esigibile è:
a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a):
i) il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall’accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall’accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo;
ii) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo;
b) per quanto riguarda la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), la persona che detiene i prodotti sottoposti ad accisa e qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione;
(...)
2. Qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento di un singolo debito dall’accisa, essi rispondono in solido di tale debito».
5 L’articolo 33 della direttiva in parola così recita:
«1. Fatto salvo l’articolo 36, paragrafo 1, se i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro per esservi forniti o utilizzati, essi sono sottoposti ad accisa e l’accisa diventa esigibile in quest’ultimo Stato membro.
Ai fini del presente articolo, per “detenzione per scopi commerciali” s’intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di un privato per scopi diversi dal suo uso personale e da esso trasportati, in conformità dell’articolo 32.
2. Le condizioni di esigibilità e l’aliquota dell’accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l’accisa diviene esigibile in tale ultimo Stato membro.
3. Il debitore dell’accisa divenuta esigibile è, a seconda dei casi menzionati nel paragrafo 1, la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o alla quale i prodotti sono forniti nell’altro Stato membro.
4. Fatto salvo l’articolo 38, se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro circolano all’interno dell’[Unione europea] per scopi commerciali, essi non sono considerati come detenuti per tali scopi finché non raggiungono lo Stato membro di destinazione, purché circolino secondo le formalità di cui all’articolo 34.
(...)».
6 Ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 3, della citata direttiva, «l’accisa è dovuta dalla persona che ne ha garantito il pagamento a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 36, paragrafo 4, lettera a), e da qualsiasi altra persona che abbia partecipato all’irregolarità».
Diritto belga
7 Ai sensi dell’articolo 265 della loi générale sur les douanes et accises (legge generale sulle dogane e sulle accise), del 18 luglio 1977 (Moniteur belge del 21 settembre 1977; in prosieguo: la «legge generale sulle dogane e accise»), «le persone fisiche o giuridiche sono civilmente e solidalmente responsabili per le ammende e per le spese risultanti dalle condanne pronunciate, in forza delle leggi in materia di dogane e di accise, nei confronti dei loro preposti o i loro amministratori, gestori o liquidatori per le infrazioni che essi hanno commesso in tale veste».
8 L’articolo 266 della legge citata enuncia che, «salvo disposizioni contrarie contenute in leggi speciali e senza pregiudizio delle ammende e delle confische in favore dell’erario, i trasgressori e i loro complici, nonché le persone responsabili dell’infrazione sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti e delle imposte che sono o sarebbero stati sottratti all’erario in ragione della frode nonché al pagamento degli interessi moratori eventualmente dovuti».
9 La loi relative au régime général d’accise (legge relativa al regime generale di accisa), del 22 dicembre 2009 (Moniteur belge del 31 dicembre 2009), precisa di avere ad oggetto il regime generale delle accise «fatta salva l’applicazione delle norme stabilite dalla [legge generale sulle dogane e sulle accise]».
10 La medesima legge precisa che i debitori dell’accisa in caso di irregolarità commessa in Belgio durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa sono «la persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento (…) o qualsiasi altra persona che abbia partecipato all’irregolarità».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11 La Comida paralela è una società di diritto spagnolo che ha come oggetto sociale il commercio di bibite. QC è il suo amministratore.
12 A tale società, nonché a QC, viene contestato il fatto di aver introdotto irregolarmente in Belgio, nel corso degli anni 2012 e 2013, bibite già immesse in consumo in un altro Stato membro senza aver dotato tali prodotti di un documento di accompagnamento semplificato o di un certificato di garanzia e senza aver versato l’accisa e l’imposta sugli imballaggi.
13 Con sentenza pronunciata il 18 maggio 2017 il tribunal correctionnel de Liège (Tribunale penale di Liegi, Belgio) ha condannato in solido la società Comida Paralela 12 e QC al pagamento dell’accisa, dell’accisa speciale e dell’imposta sugli imballaggi, maggiorate degli interessi di mora, nonché alla produzione, a fini di confisca, della quantità di bibite «importate in modo fraudolento» ovvero al pagamento del loro controvalore. Detto tribunale ha inoltre condannato personalmente la Comida paralela al pagamento di ammende. Tale società ha interposto appello avverso la sentenza dinanzi al giudice del rinvio.
14 Con sentenza datata 17 settembre 2018 tale giudice ha assolto la Comida paralela sotto il profilo penale, in quanto essa rappresentava una mera società di facciata che aveva consentito a QC di organizzare una frode nel proprio esclusivo interesse. Il giudice del rinvio ha precisato che, alla luce della normativa belga, una persona giuridica non può essere considerata penalmente responsabile di un atto compiuto da un organo nell’esercizio delle sue funzioni se tale atto è stato realizzato nell’esclusivo interesse dell’organo e a scapito della persona giuridica.
15 Il giudice del rinvio precisa tuttavia che, nonostante la sua assoluzione sotto il profilo penale, la Comida paralela resta civilmente responsabile, in base agli articoli 265 e 266 della legge generale sulle dogane e sulle accise, in veste di debitore in solido ai fini della riscossione dell’obbligazione doganale. Nondimeno, secondo tale giudice, il codice doganale osterebbe a che una società sia tenuta al pagamento di un’obbligazione doganale sorta dall’introduzione irregolare nel territorio belga, ad opera dell’amministratore della società stessa, di merci provenienti da uno Stato membro dell’Unione.
16 Ciò considerato, la Cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 79 del [codice doganale] osti o meno a che una normativa nazionale, come attuata dall’articolo 266 della [legge generale sulle dogane e sulle accise], in caso di introduzione irregolare nel territorio doganale dell’Unione di una merce soggetta a dazi all’importazione, renda la persona civilmente responsabile dell’autore di tale infrazione alla quale detta persona non ha partecipato condebitore in solido del debito doganale che ne risulta».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
17 Il governo belga ritiene che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile, per un verso, in ragione dell’irrilevanza della questione sollevata ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale e, per altro verso, in ragione dell’insufficiente precisione del contesto fattuale e giuridico di tale controversia nonché delle ragioni a sostegno del rinvio pregiudiziale.
18 A tal proposito si deve rammentare, anzitutto, che le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte sono assistite da una presunzione di rilevanza (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 27). Infatti, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2019, Escribano Vindel, C‑49/18, EU:C:2019:106, punto 24).
19 Spetta pertanto esclusivamente ai giudici nazionali, cui è stata sottoposta una controversia e che devono assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2019, Escribano Vindel, C‑49/18, EU:C:2019:106, punto 24).
20 Tuttavia, per un verso, qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, o qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte, essa può respingere la domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto irricevibile (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 27).
21 Per altro verso, in considerazione dello spirito di cooperazione che informa i rapporti fra i giudici nazionali e la Corte nell’ambito della procedura in via pregiudiziale, la mancanza di talune previe constatazioni da parte del giudice del rinvio non conduce necessariamente all’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale se, nonostante tali mancanze, la Corte, alla luce degli elementi risultanti dal fascicolo, ritiene di essere in grado di fornire una risposta utile al giudice del rinvio (sentenza del 27 ottobre 2016, Audace e a., C‑114/15, EU:C:2016:813, punto 38).
22 Si deve inoltre precisare che la Corte è certamente incompetente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale quando è manifesto che la disposizione di diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione non può essere applicata (v., in particolare, sentenza del 1° ottobre 2009, Woningstichting Sint Servatius, C‑567/07, EU:C:2009:593, punto 43). Tuttavia, per fornire una risposta utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la sua questione (sentenze del 13 ottobre 2016, M. e S., C‑303/15, EU:C:2016:771, punto 16, nonché del 16 maggio 2019, Plessers, C‑509/17, EU:C:2019:424, punto 32).
23 Nella fattispecie, in primo luogo, quanto alla questione se l’interpretazione richiesta dal giudice del rinvio presenti un rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, è innegabile, come rilevato dal governo belga e dalla Commissione europea, che il codice doganale, di cui si richiede l’interpretazione, non è applicabile, atteso che i prodotti irregolarmente introdotti nel territorio belga erano già stati immessi in consumo in un altro Stato membro.
24 Risulta, tuttavia, dagli elementi trasmessi alla Corte dal giudice del rinvio che la Comida paralela e QC sono stati condannati al pagamento di accise e non invece di dazi doganali, trattandosi di prodotti introdotti irregolarmente in uno Stato membro dopo essere già stati immessi in consumo in un altro Stato membro. Si può pertanto dedurre dalla decisione di rinvio che l’interpretazione richiesta dal giudice del rinvio riguarda la direttiva 2008/118.
25 In secondo luogo, per quanto riguarda la presentazione del contesto fattuale e giuridico da parte del giudice del rinvio, occorre rilevare che tutte le parti che hanno presentato osservazioni sono state in grado di individuare la questione di diritto sollevata da tale giudice. Del pari, benché la decisione di rinvio non presenti un contesto giuridico in quanto tale, essa espone il contenuto delle disposizioni nazionali applicabili. La Corte dispone pertanto degli elementi di fatto e di diritto sufficienti per rispondere utilmente al giudice del rinvio.
26 Alla luce delle circostanze sin qui esposte, si deve quindi giudicare ricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.
Sulla questione pregiudiziale
27 Con la sua questione il giudice del rinvio domanda alla Corte di interpretare il codice doganale.
28 Orbene, come si evince dai punti 23 e 24 della presente sentenza, tale questione porterebbe la Corte ad interpretare una disposizione del diritto dell’Unione che non è destinata a disciplinare i fatti di cui trattasi nel procedimento principale.
29 Pertanto, allo scopo di fornire al giudice nazionale una risposta utile, la Corte deve riformulare la questione ad essa sottoposta (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2019, Plessers, C‑509/17, EU:C:2019:424, punto 32).
30 Deve rilevarsi in proposito che, benché la questione pregiudiziale non verta espressamente sugli articoli 8 e 38 della direttiva 2008/118, questi ultimi, avendo ad oggetto i debitori dell’accisa divenuta esigibile a seguito dell’introduzione irregolare nel territorio di uno Stato membro di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro, risultano essere pertinenti ai fini della risposta da fornire al giudice del rinvio.
31 Occorre pertanto riformulare la questione sottoposta come volta sostanzialmente a stabilire se gli articoli 8 e 38 della direttiva 2008/118 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in caso di introduzione irregolare nel territorio di uno Stato membro di prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo in un altro Stato membro, renda condebitore in solido dell’accisa una persona giuridica, civilmente responsabile dei reati commessi dal proprio amministratore.
32 In proposito va precisato, anzitutto, che la sezione 5 della direttiva 2008/118, composta dal solo articolo 38, riguarda le irregolarità commesse durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. L’articolo 38, paragrafo 3, di tale direttiva prevede che, nell’ipotesi di una tale irregolarità, l’accisa sia dovuta dalla persona che ne ha garantito il pagamento a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 36, paragrafo 4, lettera a), delle direttiva stessa o da qualsiasi altra persona che abbia partecipato all’irregolarità.
33 Come sottolineato dalla Commissione, nel procedimento principale i prodotti introdotti in Belgio non erano accompagnati da alcun certificato di garanzia, sicché è impossibile esigere il versamento dell’accisa da parte di un garante ai sensi dell’articolo 34 o dell’articolo 36 della direttiva 2008/118.
34 Deve poi rilevarsi che la formulazione «qualsiasi altra persona che abbia partecipato all’irregolarità» adottata dal legislatore dell’Unione, all’articolo 38, paragrafo 3, di tale direttiva, non consente di escludere che una società e il suo amministratore siano considerati come partecipanti a una medesima irregolarità e siano pertanto tenuti in solido al pagamento dell’accisa.
35 Per un verso, l’impiego del termine «persona», senza ulteriori precisazioni, non esclude, a priori, che anche una persona giuridica sia presa in considerazione. Del pari, l’aggettivo indefinito «qualsiasi» consente di includere l’ipotesi in cui più persone partecipino a una medesima irregolarità.
36 Detta interpretazione letterale, secondo cui è possibile considerare una persona giuridica come debitrice in solido dell’accisa, unitamente, se del caso, ad altre persone che hanno partecipato ad una medesima irregolarità, è avvalorata dall’articolo 8 della direttiva 2008/118, il quale definisce i debitori dell’accisa divenuta esigibile. Il paragrafo 2 di detto articolo enuncia, infatti, che qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento di uno stesso debito di accisa, essi rispondono in solido di tale debito.
37 Una siffatta interpretazione è altresì confermata dai lavori preparatori della direttiva 2008/118. Come rilevato dalla Commissione, il progetto iniziale di tale direttiva limitava l’elenco dei debitori dell’accisa, in caso di introduzione irregolare di prodotti nel territorio di uno Stato membro, alle sole persone che ne avevano garantito il pagamento. Il Consiglio dell’Unione europea ha tuttavia voluto estendere tale elenco a «qualsiasi altra persona che abbia partecipato all’irregolarità», come precisato all’articolo 38, paragrafo 3, della citata direttiva. Adottando tale formulazione il legislatore dell’Unione ha quindi inteso definire in senso ampio le persone che possono essere tenute al pagamento dell’accisa in caso di irregolarità, e ciò al fine di garantire, nella misura del possibile, la riscossione dell’accisa stessa.
38 Si deve, per altro verso, stabilire se la condizione inerente alla «partecipazione all’irregolarità», sancita dall’articolo 38, paragrafo 3, della direttiva 2008/118, consenta di includere una persona giuridica o fisica in base alla sua sola qualità di preponente.
39 A tal proposito si deve sottolineare che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a, ii), della direttiva 2008/118, nel caso di uno svincolo irregolare di prodotti sottoposti ad accisa in un regime di sospensione dall’accisa, prevede che sia debitrice dell’accisa qualsiasi persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che fosse inoltre a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo. Orbene, questa seconda condizione, assimilabile al requisito di un elemento intenzionale, non è stata ribadita dal legislatore dell’Unione all’articolo 38, paragrafo 3, della stessa direttiva.
40 Di conseguenza, l’assenza di precisazioni, nella formulazione dell’articolo 38, paragrafo 3, della direttiva 2008/118, quanto alla nozione di persona che ha partecipato all’irregolarità, permette di considerare come debitrice dell’accisa una persona giuridica sulla base delle azioni di una persona fisica, se quest’ultima ha agito quale preposto della prima.
41 In tal senso, dalla decisione di rinvio emerge che, nel procedimento principale, il fatto che QC abbia agito nel proprio interesse e a danno del suo datore di lavoro incide solo sul piano penale, ma non sul piano civile del procedimento principale. Peraltro, è pacifico che QC ha agito nell’ambito delle proprie funzioni e del perseguimento dello scopo sociale dell’impresa.
42 In ogni caso, come sottolineato dal governo belga, tenuto conto degli obblighi imposti dall’articolo 33 della direttiva 2008/118, una società quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che si astiene dal compiere le formalità previste, può essere considerata come «persona che abbia partecipato all’irregolarità» ai sensi dell’articolo 38 della direttiva stessa.
43 Occorre pertanto rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 38 della direttiva 2008/118, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, della stessa, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in caso di introduzione irregolare nel territorio di uno Stato membro di prodotti sottoposti ad accisa e immessi in consumo in un altro Stato membro, renda condebitore in solido dell’accisa una persona giuridica, civilmente responsabile dei reati commessi dal proprio amministratore.
44 Una siffatta interpretazione non osta alla possibilità, eventualmente prevista dal diritto nazionale, per il preponente, reso condebitore in solido dell’accisa, di promuovere un’azione di regresso contro il suo preposto, dichiarato penalmente responsabile per i fatti di cui trattasi.
Sulle spese
45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L’articolo 38 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva stessa, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in caso di introduzione irregolare nel territorio di uno Stato membro di prodotti sottoposti ad accisa e immessi in consumo in un altro Stato membro, renda condebitore in solido dell’accisa una persona giuridica, civilmente responsabile dei reati commessi dal proprio amministratore.