Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 18-10-2019
Numero provvedimento: 621
Tipo gazzetta: Nessuna

Tutela della produzione vinicola - Rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione a realizzare e a porre in esercizio una stazione di trasferenza di rifiuti solidi urbani e rifiuti solidi assimilati agli urbani - Necessità di salvaguardare la produzione vinicola di pregio locale dai rischi determinati dall’ampliamento dell’impianto di trattamento dei rifiuti - Mancata acquisizione al procedimento della valutazione dell’ufficio preposto alla tutela del vincolo ambientale.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 232 del 2018, proposto da Antonella Sugamele, Mario Tufi, Cantina sociale Cesanese del Piglio soc. coop. agr., Teresa Marletta, Mario Macciocca e Gloria Graziani, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Vittorina Teofilatto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Milizie 1;

contro

Provincia di Frosinone, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mariacristina Iadecola, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di p.e.c. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

nei confronti

TAC Ecologica s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Scalia, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via dello Statuto 52;
Regione Lazio, Direzione regionale politiche abitative e PTPU, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum
Associazione di promozione sociale Raggio Verde, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorina Teofilatto, Daniela Terracciano e Alessandro Di Matteo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via delle Milizie 1;

per l’annullamento

della determinazione n. 199 del 26 gennaio 2018, conosciuta dai ricorrenti in data non meglio indicata, con la quale il dirigente del Settore ambiente, Servizio bonifiche e rifiuti, della Provincia di Frosinone, ha disposto il rinnovo, con variante sostanziale, dell’autorizzazione rilasciata alla TAC Ecologica s.r.l. con determinazione n. 32 del 28 gennaio 2009 e prorogata con determinazione n. 3357 del 24 ottobre 2014, per un impianto di trasferenza di rifiuti solidi urbani e di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Piglio, in località Case Zompa s.n.c., ai sensi dell’art. 208, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone e di Tac Ecologica s.r.l.;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’associazione Raggio Verde;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La società TAC ecologica è stata autorizzata con deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 1495 del 28 aprile 1998, emessa ai sensi degli artt. 27 e 28, d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, a realizzare e a porre in esercizio per 5 anni una stazione di trasferenza di rifiuti solidi urbani (r.s.u.) e rifiuti solidi assimilati agli urbani (r.s.a.u.) ubicata sul territorio del Comune di Piglio, località Case Zompa, nell’area distinta in catasto al foglio n. 38, particelle n. 32, 40, 264, 289 e 464. L’autorizzazione in questione è stata rinnovata con decreto dell’Assessore regionale all’ambiente n. 38 del 28 aprile 2003 e, successivamente, con determinazione dirigenziale regionale n. A1365 del 23 aprile 2008 e con determinazioni dirigenziali provinciali n. 31 del 28 gennaio 2009 e n. 3357 del 24 ottobre 2014.

In data 7 luglio 2016, TAC Ecologica s.r.l. ha presentato richiesta di rinnovo e variante sostanziale dell’autorizzazione alla gestione di r.s.u. e r.s.a.u. de qua, ai sensi dell’art. 208, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, escludendo dal perimetro della richiesta la particella catastale n. 389. La conferenza di servizi a ciò convocata si è riunita nelle giornate del 6 settembre 2016, 9 gennaio 2017, 26 aprile 2017 e 20 novembre 2017; all’esito dei suoi lavori, il progetto presentato dalla TAC Ecologica è stato approvato con la determinazione dirigenziale provinciale n. 199 del 26 gennaio 2018 che ha, quindi, rilasciato il titolo abilitativo richiesto, ai sensi dell’art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006.

Gli odierni ricorrenti, invece, sono: a) la sig. Antonella Sugamele un consigliere di minoranza del Consiglio comunale di Piglio, contraria all’ampliamento dell’impianto; b) i sig. Mario Tufi, Teresa Marletta e Mario Macciocca operatori del settore vitivinicolo stanziati sul territorio del Comune di Piglio, che ospita la produzione del vino DOCG “Cesanese del Piglio” giusta d.m. 1° marzo 2008, che si trovano, rispettivamente a m 127, 1370 e 1480 circa dall’impianto di cui è causa; c) la Cantina sociale Cesanese del Piglio, che unisce soci produttori di tale vino pregiato, vede il fondo del proprio socio sig. Franca Pietrangeli a m 112 circa dallo stabilimento in questione; d) la sig. Gloria Graziani titolare di un’impresa zootecnica situata a m 469 circa dal complesso di TAC Ecologica s.r.l. A suffragio della propria legittimazione ed interesse a ricorrere, i ricorrenti (fuorché la sig. Sugamele) deducono la necessità di salvaguardare le rispettive aziende agricole, o la locale produzione vinicola di pregio, dai rischi e disagi determinati dall’ampliamento dell’impianto di trattamento dei rifiuti in questione, stante il suo impatto ambientale sull’acqua e l’aria, oltre al rischio di incendio notevole.

2. – Avuto riguardo all’avvenuto rilascio alla controinteressata dell’autorizzazione all’ampliamento di cui in epigrafe, con il ricorso all’esame, notificato alla Provincia di Frosinone ed alla Regione Lazio il 26 marzo 2018 e a TAC Ecologica s.r.l. il 4 aprile 2018, depositato il successivo giorno 10, i predetti ricorrenti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo i seguenti vizi di legittimità:

I) violazione degli artt. 3 Cost., 142, 143 e 146, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, 23 e 35 del PTPR del Lazio, 3-ter e 3-quater, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, 21, d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, oltre che della delibera della Giunta regionale n. 14 del 18 gennaio 2012, di approvazione del piano di gestione dei rifiuti del Lazio ai sensi dell’art. 7, comma 1, l. reg. 9 luglio 1998 n. 27, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione;

II) violazione degli artt. 3 Cost., 3-ter e 3-quater, 29-bis, 177, comma 4, 183, lett. aa), 208, d.lgs. n. 152 del 2006, oltre a eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione.

3. – Con atto depositato il 12 aprile 2018 si è costituita TAC Ecologica s.r.l. che, mediante successiva memoria del 4 maggio 2018, ha argomentato sull’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e di interesse, oltre che sulla sua infondatezza nel merito.

Anche la Provincia di Frosinone si è costituita con memoria del 7 maggio 2018, contestando nel merito le censure mosse da parte ricorrente e rivendicando la correttezza della propria azione amministrativa.

Con atto depositato il 22 ottobre 2018, l’associazione di promozione sociale Raggio Verde ha spiegato intervento ad adiuvandum, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

4. – All’esito dell’udienza pubblica del 22 novembre 2018, questa sezione staccata, con ordinanza 29 novembre 2018 n. 604 ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19, 63, comma 4, e 66 cod. proc. amm., a cura della Direzione territorio, urbanistica e mobilità della Regione Lazio, affinché si accerti se il tratto del fosso Cricciano che attraversa il territorio del Comune di Piglio sia interessato dai vincoli delle acque pubbliche per iscrizione nell’apposito elenco, per quanto risulti dalla ricognizione disposta dalla delibera della Giunta regionale n. 211 del 22 gennaio 2002 n. 211. Con successiva ordinanza 25 febbraio 2019 n. 134, il termine per il deposito della relazione conclusiva di verificazione è stato differito al 4 giugno 2019; le conclusioni del verificatore sono state, quindi, rassegnate il 13 maggio 2019.

Al riguardo, l’organo incaricato dell’accertamento ha appurato che il fosso Cricciano, in generale, è sottoposto a tutela per il tratto del Comune di Piglio, in quanto appartenente ai beni paesaggistici tutelati dall’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42 cit., e che, in particolare, la parte interessata dal ricorso all’esame “rientra nel 150 metri della fascia di rispetto del tratto di corso d’acqua correttamente rappresentato”.

5. – All’udienza pubblica del 3 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. – Si analizza preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controinteressata, che ha contestato la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti, oltre che dell’intervento ad adiuvandum.

L’eccezione è infondata.

6.1 In proposito è noto che, in materia ambientale (e specialmente di gestione dei rifiuti), ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire sia sufficiente la vicinitas, intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi al sito prescelto per l’ubicazione di un impianto avente potenzialità inquinanti, non potendo loro addossarsi il gravoso onere dell’effettiva prova del danno subito (Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015 n. 263; TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 20 aprile 2016 n. 237; TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 1° marzo 2016 n. 117; TAR Marche, sez. I, 10 gennaio 2014 n. 65). Peraltro, la vicinitas in parola non può intendersi quale stretta contiguità geografica con il sito assunto come potenzialmente dannoso, giacché la portata delle possibili esternalità negative di una installazione avente impatto sull’ambiente, qual è quella gestita dalla società controinteressata, non si limita certo ad investire i soli terreni confinanti, che al più sono destinati a sopportarne le conseguenze più gravi (sul punto v. anche TAR Lazio, Roma, sez. I, 5 maggio 2016 n. 5274).

Nel caso di specie, avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività svolta da TAC Ecologica s.r.l., può ritenersi che la vicinitas, intesa come prossimità al sito di trattamento dei rifiuti di cui è causa, possa ritenersi provata con riguardo alla posizione dei vari ricorrenti che esercitano attività produttive nel settore agricolo e vinicolo. Tali soggetti, peraltro, non si sono limitati ad allegare la mera vicinanza allo stabilimento di TAC Ecologica s.r.l., ma hanno anche prospettato concretamente l’incisione di beni della vita di rilevanza costituzionale (i.e. la salute degli esseri umani e degli animali, l’ambiente, il paesaggio) per effetto dei vizi di legittimità del provvedimento impugnato, illustrando come le prescrizioni in esso contenute siano inidonee a salvaguardarli, sì che la relativa domanda di tutela non può dirsi non sorretta dai requisiti della legittimazione e dell’interesse ad agire. Invece, per quanto riguarda la posizione della sig. Sugamele, consigliere comunale di Piglio, la relativa legittimazione ad agire le deriva dalla carica pubblica elettiva rivestita, che la rende individualmente portatrice dell’interesse generale della comunità locale alla promozione del proprio sviluppo attraverso il corretto uso del territorio, specialmente a fronte di attività umane suscettibili di recare grave nocumento all’ambiente.

6.2 Inammissibile è, invece, l’intervento ad adiuvandum dell’associazione Raggio Verde, dal momento che essa, avuto riguardo alle proprie finalità statutarie, vanta un autonomo interesse all’impugnazione del provvedimento di cui è causa e, quindi, si trova rispetto ad esso in una situazione analoga a quella degli odierni ricorrenti. Conseguentemente, l’associazione in parola avrebbe dovuto tempestivamente interporre apposito ricorso giurisdizionale; tuttavia, l’interventrice ha ammesso di aver avuto conoscenza dell’atto quantomeno dal 15 giugno 2018 ma ha notificato l’atto di intervento (peraltro non al domicilio reale ma a quello eletto ai fini del giudizio) soltanto in data 20 ottobre 2018, ben oltre il termine di decadenza prescritto dalla legge.

7. – Stante il suo carattere assorbente, si procede a scrutinare la questione, sollevata nell’ambito del primo mezzo di impugnazione, relativa all’esistenza sull’area oggetto dell’intervento controverso di un vincolo paesaggistico preposto a tutelare un’acqua pubblica.

7.1 Al riguardo, l’art. 35, commi 1 e 2, PTPR Lazio, prevede che, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42 cit., “sono sottoposti a vincolo paesistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto. 2. I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua sono costituiti da quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione […]”. I successivi commi 6 ed 8 soggiungono, rispettivamente, che i corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto “debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte” e che, per le zone F, il mantenimento di una fascia di inedificabilità è limitato a m 50 a partire dall’argine.

Il fosso Cricciano (o Gricciano) risulta censito nell’elenco di acque pubbliche di cui al r.d. 17 febbraio 1910, pubblicato sulla GU n. 146 del 22 giugno 1910, ove è distinto al n. 613 ed è indicato come inferiore al Fosso delle Mole (n. 611) e come corrente nei Comuni di Acuto ed Anagni; i limiti entro cui si qualifica come pubblico il corso d’acqua in parola sono “dallo sbocco a km 4,000 a monte della confluenza col fosso della Pozzolana n. 615”.

Con delibera della Giunta regionale n. 211 del 22 gennaio 2002, pubblicata sul BUR n. 18, s.o. n. 4, del 29 giugno 2002, è stata disposta la ricognizione e graficizzazione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. reg. 6 luglio 1998 n. 24, del vincolo paesistico delle fasce di protezione dei corsi d’acqua pubblica di cui all’art. 146, comma 1, lett. c), d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 ed all’art. 7, commi 1 e 2, l. reg. n. 24 del 1998. Peraltro, ai sensi dell’art. 22, comma 2-bis, l. reg. n. 24 cit., la cartografia dei vincoli paesistici costituisce elemento probante la ricognizione e individuazione dei beni di cui all’art. 1, l. 8 agosto 1985 n. 431, tra i quali, per l’appunto, i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. n. 1775 del 1933, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Nella predetta delibera n. 211 del 2002, il fosso Gricciano è individuato nei medesimi termini del r.d. 19 febbraio 1910 ed è contrassegnato con il codice c060_1085. La cartografia del PTPR Lazio, tavola B31, foglio 389, poi, reca l’individuazione della fascia di rispetto di m 150 per tutta la lunghezza del fosso ivi graficizzata e pertanto, giusta l’art. 22, comma 2-bis, l. reg. n. 24 cit., deve ritenersi che detto corso d’acqua sia effettivamente tutelato ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42 cit. e dell’art. 35, PTPR Lazio, come pure rappresentato dal Comune di Piglio nel certificato di attestazione vincoli prot. 4367 del 7 giugno 2016.

7.2 In linea con tali conclusioni, difatti, il verificatore incaricato di accertare la pubblicità del corso d’acqua in esame ha proprio appurato che il fosso Gricciano: a) è sottoposto a tutela, per il tratto del Comune di Piglio e Anagni, in quanto appartiene ai beni paesaggistici tutelati dall’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42 cit.; b) è correttamente rappresentato dalla d.g.r. n. 211 del 2002 negli allegati grafici che ne costituiscono parte integrante; c) è correttamente rappresentato nelle tav. A e B del PTPR adottato con d.g.r. n. 556 del 2007 e 1025 del 2007. Peraltro, il verificatore ha identificato due imprecisioni cartografiche: la prima riferita all’elenco delle acque pubbliche, quando individua i Comuni interessati dal corso di acqua in esame, indicando Acuto invece che Piglio; la seconda nella graficizzazione operata dalla d.g.r. n. 211 cit., che fissa il limite superiore di pubblicità a km 4,00 a monte della confluenza con il fosso della Pozzolana, evidenziando un difetto metrico di circa m 800. Tuttavia, come precisato nella relazione conclusiva, tali inesattezze sono irrilevanti per la parte di fosso interessata dal ricorso in discussione.

La società controinteressata ha replicato alle conclusioni del verificatore depositando, in data 23 luglio 2019, una relazione peritale con relativi allegati grafici. Tale elaborato di parte esprime l’avviso che “è possibile, a parere della scrivente, che sia errata la graficizzazione del vincolo sul fosso di Cricciano nel Comune di Piglio mentre potrebbe essere corretta l’indicazione dei comuni di Acuto e Anagni nell’elenco delle acque pubbliche”.

8. – Ritiene il collegio che la verificazione confermi correttamente come sull’area in esame (e, in particolare, sulla particella n. 32) insista un vincolo paesaggistico per fascia di rispetto fluviale e che, pertanto, sia necessario riscontrare l’avvenuto coinvolgimento, nella conferenza di servizi, dell’ufficio regionale competente ai fini delle valutazioni concernenti il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

8.1 Infatti, l’art. 146, commi 1 e 2, d.lgs. n. 42 cit., fa obbligo ai “proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142 […] di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione”. L’art. 149, comma 1, d.lgs. n. 42 cit., prevede poi che: “Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146 […]: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici […]”. Infine, l’art. 2, comma 1 e l’all. A, d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, individuano gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

In ogni modo, ai fini della presente controversia si rileva che anche per le opere non assoggettate ad autorizzazione paesaggistica (come afferma nei propri scritti parte ricorrente), l’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 31 cit. puntualizza che: “L’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato «A», ovvero all’articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’articolo 146 del Codice. In tali casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9, ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 2, che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria”. In altri termini, pure per gli interventi non assoggettati ad autorizzazione paesaggistica è comunque richiesto l’avvio del relativo procedimento amministrativo e che, dunque, l’organo investito della tutela del vincolo sia reso edotto del progetto di intervento ai fini dell’espressione delle valutazioni demandategli.

La necessità di coinvolgere l’ufficio regionale competente per le autorizzazioni paesaggistiche emerge anche dalla lettura dell’art. 208, comma 3, d.lgs. n. 152 cit., per il quale: “[…] Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti […]” e il successivo comma 7 dispone che: “7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell’articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione”.

8.2 Ebbene, dall’esame delle note prot. n. 29763 del 5 aprile 2016, prot. n. 123088 del 6 dicembre 2016 e prot. n. 57844 del 31 luglio 2017 si evince che la Provincia di Frosinone ha convocato alla conferenza di servizi la Direzione regionale programmazione economica e sociale, Area ciclo integrato dei rifiuti e il Segretariato generale della Regione Lazio, Ufficio rappresentante unico e ricostruzione conferenze di servizi; non è stata, invece, invitata la Direzione regionale territorio e urbanistica, Area autorizzazioni paesaggistiche. Anche dalla lettura dei verbali delle sedute della conferenza dei servizi svoltesi il 6 settembre 2016, il 26 aprile 2017, il 6 settembre 2017 e il 20 novembre 2017, risulta confermato che le uniche unità organizzative della Regione Lazio invitate (e peraltro rimaste costantemente assenti) siano state la Direzione programmazione economica e sociale, Area ciclo integrato dei rifiuti, e l’Ufficio rappresentante unico e ricostruzione, conferenze di servizi.

Al riguardo, diversamente a quanto sostenuto dalla controinteressata e dalla Provincia di Frosinone, non si ritiene che l’avvenuta convocazione dell’Ufficio del rappresentante unico valga a surrogare l’omesso invito della Direzione regionale competente per gli aspetti paesaggistici. Infatti, ai sensi dell’art. 86, r.r. 6 settembre 2002 n. 1, pubblicato sul BUR Lazio n. 25, s.o. n. 6, del 10 settembre 2002 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), la struttura de qua del Segretariato generale realizza il coordinamento degli uffici e delle amministrazioni riconducibili alla Regione limitatamente allo svolgimento della conferenza di servizi interna finalizzata alla definizione della posizione unica regionale, ma non si sostituisce alle singole unità organizzative nell’espressione delle rispettive posizioni in seno alle conferenze di servizi e nel conseguente rilascio di atti di assenso comunque denominati.

9. – In virtù di tutto quanto sopra, in accoglimento del primo motivo ricorso, si rileva che l’omessa convocazione della Direzione regionale territorio e urbanistica, Area autorizzazioni paesaggistiche, alla conferenza di servizi indetta sull’istanza di autorizzazione chiesta dalla società TAC Ecologica, ridondi, ai sensi dell’art. 208, commi 3 e 7, d.lgs. n. 152 cit., nell’illegittimità dell’autorizzazione finale. Infatti, a fronte della realizzazione di interventi insistenti su un’area comunque incisa da un vincolo inerente la fascia di rispetto di un corso d’acqua, non è stata acquisita al procedimento la valutazione dell’ufficio preposto alla tutela del vincolo, con il susseguente difetto di istruttoria e motivazione dell’atto finale e con la mancata considerazione dei fatti e degli elementi paesistici di rilievo ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica ambientale.

10. – Stante la complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato dall’associazione Raggio Verde.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Valerio Torano, Referendario, Estensore