Organo: Corte d'Appello
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte d'Appello
Data provvedimento: 10-10-2019
Numero provvedimento: 4333
Tipo gazzetta: Nessuna

Denominazioni protette - Illegittimità dell’uso nella denominazione sociale della società “Le Famiglie” della menzione tradizionale “Amarone” e/o un elemento costitutivo distintivo della DOCG “Amarone della Valpolicella” - Nullità del marchio - Tutela delle denominazioni protette da qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa a provenienza, origine, natura o qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione/imballaggio, nelle pubblicità o sui documenti relativi al prodotto.

SENTENZA

n. 4333/2019 pubbl. il 10/10/2019

(Presidente e relatore: dott. Guido Santoro)
 

nella causa civile iscritta al ruolo il 03/01/2018 al n. 26/2018 R.G., promossa con atto di citazione notificato

DA

LE FAMIGLIE STORICHE SOC. CONS. A R.L. (già LE FAMIGLIE DELL’AMARONE D’ARTE SOC. CONS. A R.L.), in persona del presidente del Consiglio d'Amministrazione pro tempore dott.ssa Maria Sabrina Tedeschi, con sede in Via Saval n. 21/C – 37124 - Verona, Cod. Fisc. e Part. Iva 03870710237;

AGRICOLA F.LLI TEDESCHI S.R.L. (c.f. e p.IVA 00559980230), con sede legale in 37029 - San Pietro in Cariano (VR), loc. Pedemonte, via Giuseppe Verdi n. 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Maria Sabrina Tedeschi;

AZIENDA AGRICOLA BEGALI LORENZO DI BEGALI LORENZO E GIORDANO S.S. AGR. (c.f. e p.IVA 03216340236), con sede legale in 37029 San Pietro in Cariano (VR), via Cengia n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Lorenzo Begali; Stefano Cesari (c.f. CSR SFN 54S10 L781 M), quale titolare della ditta individuale 

AZIENDA AGRICOLA BRIGALDARA DI CESARI STEFANO (p.IVA 01447910231), corrente in 37029 San Pietro in Cariano (VR), via Brigaldara n. 20;

CORTE GIARA S.R.L. (c.f. e p.IVA 02152470239), con sede legale in 37022 Fumane (VR), via Giare n. 9/11, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Marilisa Allegrini;

GUERRIERI RIZZARDI AZIENDA AGRICOLA S.S. (c.f. e p.IVA 01659690232), con sede legale in 37011 Bardolino (VR), strada Campazzi n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Maria Cristiana Loredan;

MASI AGRICOLA S.P.A. (c.f. e p.IVA 03546810239), con sede legale in 37015 - Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), loc. Gargagnago, via Monteleone n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Sandro Boscaini;

MUSELLA S.S. AGR. (c.f. e p.IVA 02623130230), con sede legale in 37036 San Martino Buon Albergo (VR), loc. Ferrazze, via Ferrazzette n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Emilio Pasqua di Bisceglie;

SOCIETÀ AGRICOLA VENTURINI MASSIMO E FIGLI S.S. (c.f. e p.IVA 00933340234), con sede legale in 37029 - San Pietro in Cariano (VR), loc. San Floriano, via Semonte n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Daniele Venturini;

SPERI VITICOLTORI S.S. AGR. (c.f. e p.IVA 00355900234), con sede legale in 37029 - San Pietro in Cariano (VR), via Fontana n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Giampaolo Speri;

TENUTA S. ANTONIO DI CASTAGNEDI MASSIMO, ARMANDO, TIZIANO E PAOLO S.S. AGR. (c.f. e p.IVA 02926650231), con sede legale in 37030 Colognola ai Colli (VR), via Ceriani n. 23, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Massimo Castagnedi;

TOMMASI VITICOLTORI S.S. AGR. (c.f. e p.IVA 02628200236), con sede legale in 37029 - San Pietro in Cariano (VR), loc. Pedemonte, via Ronchetto n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Dario Tommasi;

ZENATO AZIENDA VITIVINICOLA S.R.L. (c.f. e p.IVA 03359140237), con sede legale in 37019 Peschiera del Garda (VR), via San Benedetto n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Alberto Zenato;

tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente giusta procura alle liti conferita in calce all’atto di citazione d’appello dagli avv.ti Franco Zumerle del foro di Verona e Federico Zanardi del foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Zumerle sito in Verona, C.so Porta Nuova, 11, nonché presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata;

CONTRO

- parti appellanti -

CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI VALPOLICELLA (c.f. 00648430239, p.IVA 02202330235,

AZIENDA AGRICOLA ROCCOLO GRASSI S.S. AGR. (c.f. e p.IVA 00343920237), AZIENDA AGRICO-LA ZYMÈ DI CELESTINO GASPARI S.S. AGR. (c.f. e p.IVA 03332690233),

CANTINA DI COLOGNOLA AI COLLI SOC. COOP. AGR. (c.f. e p.IVA 00208850230), CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE SOC. COOP. AGR. (c.f. e p.IVA 00208750232),

CASA VINICOLA SARTORI S.P.A. (c.f. e p.IVA 02813140239),

SOCIETÀ AGRICOLA CORTE FIGARETTO DI BUSTAGGI ALBERTO E MAURO S.S. (c.f. e p.IVA 02528850239)

SOCIETÀ AGRICOLA CORTE RUGOLIN DI ELENA E FEDERICO COATI S.S. (c.f. e p.IVA 02845440235)

tutti rappresentati e difesi in causa dagli avv.ti Stefano Dindo e Luca Andretto e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in 37121 Verona, via Leoncino n. 16,

nonché presso i propri rispettivi indirizzi p.e.c.;

nonché contro

- parti appellate -

Società Agricola Corte Rugolin di Elena e Federico Coati s.s. (c.f. e p.IVA 02845440235) non costituitasi in causa;

- appellata contumace -
 

avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 2283/17 del tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, pronunciata in data 25-7-2017 e pubblicata in data 24-10-2017.

Causa rimessa al Collegio in decisione all’udienza di discussione del 4 giugno 2019 sulle seguenti
 

CONCLUSIONI DELLE PARTI


Per le parti appellanti

“Nel merito

In via pregiudiziale

sospendere il presente procedimento e sottoporre alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

“Se gli Artt. 102, 103 e 113 Reg. UE 1308/2013, che affermano la certa validità di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta purché sia conforme al corrispondente disciplinare di produzione o purché il relativo uso non rientri nella fattispecie vietata dall’art. 103 del Reg. UE 1308/2013, che sancisce la nullità del marchio commerciale contenente una denominazione protetta, quando questo integri:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. debbano e/o possano essere interpretati nel senso che, se la domanda di registrazione del marchio riguarda un vino (e/o servizi afferenti a detto vino) che ha diritto all’uso di tale menzione tradizionale, detto marchio possa considerarsi del tutto valido ed efficace, anche alla luce del disposto dell’Articolo 103 Reg. UE 1308/2013, che prevede che le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.”

“Se la tutela conferita in sede comunitaria ex art. 107 regolamento (UE) n. 1308/2013 alle denominazioni di origine protette sia esaustiva o consenta invece di tutelare sulla base di più rigide disposizioni nazionali rango primario e/o secondario le stesse denominazioni.”

In ogni caso e nel merito in via principale:

In totale riforma della sentenza impugnata, n. 2283/17 Sent., n. 2374 Cron., n. 4770 Rep., resa tra le parti dal Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in Materia di Impresa nel giudizio rubricato al n. 4350/2015, pubblicata in data 24.10.2017 RESPINGERSI tutte le domande proposte da parti attrici in primo grado perché infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa.

Con vittoria di spese e compensi di lite, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

Condannarsi conseguentemente Parti convenute appellate, in via solidale tra loro, alla restituzione a parti attrici appellanti delle somme pagate a titolo di rifusione delle spese legali di primo grado pari ad euro 26.641 (cfr quietanza Consorzio dimessa sub 5) oltre agli interessi legali dal dì della percezione al dì della restituzione.”.

Per le parti appellate:

“in via preliminare:

- respingersi l’istanza di rimessione di una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in quanto irrilevante ai fini del decidere;

nel merito:

- rigettarsi in quanto infondati tutti i motivi di gravame proposti da arte appellante e, per l’effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 2283/2017, cron. 2374, rep. 4770, pubblicata in data 24.10.2017 dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d’impresa;

- con vittoria di competenze di lite del presente grado di giudizio,

spese (ivi incluso il rimborso forfettario) ed accessori fiscali e previdenziali.-”


MOTIVI DELLA DECISIONE


IN FATTO

Le origini della controversia

La presente causa vede contrapposti, da un lato, il “Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella” (d’ora in avanti per comodità espositiva, anche solo “Consorzio”) nonché alcune delle imprese consorziate (AZIENDA AGRICOLA ROCCOLO GRASSI S.S. AGR.; AZIENDA AGRICOLA ZYMÈ DI CELESTINO GASPARI S.S. AGR.; CANTINA DI COLOGNOLA AI COLLI SOC. COOP. AGR.; CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE SOC. COOP. AGR.; CASA VINICOLA SARTORI S.P.A.; SOCIETÀ AGRICOLA CORTE FIGARETTO DI BUSTAGGI ALBERTO E MAURO S.S.; SOCIETÀ AGRICOLA CORTE RUGOLIN DI ELENA E FEDERICO COATI S.S., quest’ultima non costituitasi nel presente grado di appello) e, dall’altro, la società consortile a responsabilità limitata “Le famiglie dell’Amarone d’Arte” (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Le famiglie”), nonché dodici delle imprese socie di tale società, che sono peraltro pure imprese facenti parte del predetto consorzio di tutela (AGRICOLA F.LLI TEDESCHI S.R.L., AZIENDA AGRICOLA BEGALI LORENZO DI BEGALI LORENZO E GIORDANO S.S. AGR., STEFANO CASARI QUALE TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE AZIENDA AGRICOLA BRIGALDARA DI CESARI STEFANO, CORTE GIARA S.R.L., GUERRIERI RIZZARDI AZIENDA AGRICOLA S.S., MASI AGRICOLA S.P.A., MUSELLA S.S. AGR., SOCIETÀ AGRICOLA VENTURINI MASSIMO E FIGLI S.S., SPERI VITICOLTORI S.S. AGR., TENUTA S. ANTONIO DI CASTAGNEDI MASSIMO, ARMANDO, TIZIANO E PAOLO S.S. AGR., TOMMASI VITICOLTORI S.S. AGR. E ZENATO AZIENDA VITIVINICOLA S.R.L.).

La controversia prende origine dall’iniziativa assunta dal Consorzio, qualificatosi come «consorzio riconosciuto ai sensi dell’art. 17, comma 1 e 4, D.Lgs. 61/2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ... con riferimento alle d.o.c. Valpolicella, “Valpolicella Ripasso” e alle d.o.c.g. “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”» e dalle sette imprese consorziate per reagire a quattro fondamentali condotte (definite dal Consorzio “mosse”) che vengono imputate a “Le Famiglie” e alle di lei socie.

Si tratta delle seguenti quattro condotte:

I) la costituzione di una società consortile, con una denominazione (“Le Famiglie dell’Amarone d’Arte”) e un oggetto sociale (promozione del «vino Amarone») programmati in modo da aiutare l’attività di promozione del prodotto “Amarone d’Arte”;

II) registrazione di un “logo” in cui compare la dizione «Famiglie dell’Amarone d’Arte» come marchio commerciale sia in Italia che in Europa per le classi 35 e 41, con successiva richiesta di registrazione anche per la classe 33 (vini) in sede europea, e la riproduzione dello stesso Logo quale bollino applicato su ogni bottiglia di vino a d.o.c.g. “Amarone della Valpolicella” prodotto dalle imprese socie;

III) diffusione di un “Manifesto dell’Amarone d’Arte”, dal quale, secondo il Consorzio, si desume che esista un vino così denominato, dotato di caratteri peculiari e distinto dagli altri vini d.o.c.g. “Amarone della Valpolicella”: vino qualificato come «prezioso» le cui qualità «vanno riconosciute con il giusto prezzo» essendo tale “Amarone d’Arte” «messaggero del made in Italy nel mondo», con la precisazione che «Le Famiglie dell’Amarone d’Arte garantiscono in ogni bottiglia l’Amarone con la “A” maiuscola» (dicitura, questa, eliminata dopo l’estate 2014);

IV) comunicazione al mercato in varie occasioni che tutti i soci rispettano un disciplinare di produzione definito “più restrittivo” rispetto a quello ufficiale adottato con il decreto ministeriale di riconoscimento della d.o.c.g.

Sulla base di tali fatti, le domande del Consorzio sono state, in sintesi, dirette a far accertare:

(a) la illegittimità dell’uso nella denominazione sociale della società “Le Famiglie” della menzione tradizionale “Amarone” e/o un elemento costitutivo distintivo della d.o.c.g. “Amarone della Valpolicella” (per violazione degli artt. 26 co.1 D.Lgs. 61/2010, art. 5, co. 1, D.Lgs. 297/2004, artt. 103, par. 2 lett. a), 113, par. 2, Reg. UE 1308/2013, artt. 19, par. 3 e 40 par. 2 reg. CE 607/2009 e, quanto alla separazione della menzione “Amarone” dal toponimo “Valpolicella” (in violazione degli artt. 19, par. 3, Reg. CE 607/2009 in combinato disposto con l’all. XII parte B dello stesso regolamento), con conseguente richiesta di inibitoria dell’uso del termine “Amarone” nella denominazione, nonché del nome a dominio www.amarone families.it e www.amar.one;

(b) la nullità del marchio figurativo registrato da “Le Famiglie” presso l’Ufficio italiano brevetti (1412172 del 27-1-2011) per contrarietà alla legge [art. 25, lett. b, e 14, co.1 lett. a) e b) D. LGs. N. 30/2005 e in violazione dell’art. 29 D.Lgs. 30/2005, dell’art. 20, co. 1, 2 e 4 D.Lgs. n. 61/2010 nonchè dell’art. 102, par. 1, Reg. UE n. 1308/2013 e degli artt. 19, par. 3, 40, par. 2 e 41 par. 1, Reg. CE n. 607/2009], con conseguente inibitoria del marchio alla società Le Famiglie e alle imprese di essa facenti parte ed evocate in giudizio e ordine di ritiro dal commercio di ogni prodotto recante il marchio;

(c) la concorrenza sleale posta in essere dalle dodici imprese socie de “Le Famiglie” in danno degli altri produttori di vino d.o.c.g. “Amarone della Valpolicella”, con inibitoria dello svolgimento di attività promozionale avente ad oggetto il vino “Amarone della Valpolicella” mediante riferimento a tale prodotto come “Amarone d’Arte” e/o come vino prodotto con regole diverse o più restrittive rispetto a quelle previste dal disciplinare adottato dal Ministero delle Politiche Agricole nonché comunque l’utilizzo di loghi che inducessero nel consumatore a ritenere che esistano prodotti di serie “A” e prodotti di serie “B” nell’ambito della produzione della stessa d.o.c.g. “Amarone della Valpolicella”.

Le domande del Consorzio si sono dirette, dunque, sotto tre principali direttrici nei riguardi:

(a) della denominazione sociale della società “Le Famiglie”;

(b) della nullità del marchio nazionale apposto dai soci della società “Le Famiglie” sulle bottiglie d.o.c.g. “Amarone della Valpolicella” (si tratta di una composizione grafica nella quale una lettera “A” al centro e in stampatello maiuscolo è circondata da una cornice circolare formata superiormente da motivi ornamentali e inferiormente da due diciture, anch’esse in stampatello maiuscolo; la prima più esterna compone la scritta “FAMIGLIE DELL’AMARONE D’ARTE”, la seconda più interna compone la scritta “AMARONE FAMILIES”): questa la rappresentazione grafica del marchio:

(c) dell’addebito di concorrenza sleale (utilizzazione della menzione protetta per promuovere selettivamente i propri prodotti e ciò anche per quelli di diversa denominazione o indicazione geografica; svolgimento di attività promozionale e commerciale volta ad indurre erroneamente i consumatori a ritenere che esistesse un vino denominato “Amarone d’Arte” o di serie A o con la A maiuscola, in violazione degli artt. 20, o. 1 e 2, 23 co. 3, e 26 co. 2 D. Lgs. 61/2010 nonché dell’art. 2598 n. 1 e 3 c.c. edegli art.m20 co. 1 e 21 co. 2 lett. a) D. Lgs. 206/2005.

Mette conto rilevare che in questo contendere non vengono in rilievo le questioni, che sovente sollevano le controversie in tema di denominazione di origine protetta (d.o.c., d.o.c.g., i.p.g.), circa il mancato rispetto del disciplinare dei prodotti realizzati, commercializzati e pubblicizzati da imprenditori terzi o la loro mancata (totale o parziale) provenienza dal luogo di origine della d.o.c.g. o, ancora, il mancato possesso delle caratteristiche proprie della DOP. Il Consorzio riconosce infatti espressamente che gli appellanti «rispettano … il disciplinare “normale” e che “sono buoni produttori o imbottigliatori di Amarone della Valpolicella» (comparsa conclusionale, pag. 7), ma sostiene che il vero nodo problematico delle attività de Le Famiglie e dei suoi associati è rappresentato dal fatto che gli appellanti sono “sono tredici degli oltre duecento produttori di Amarone della Valpolicella e degli oltre duemila soci del Consorzio Tutela Vini della Valpolicella” e che “non possono cercare di diversificarsi cercando di introdurre la suggestione che il loro vino sia di qualità superiore a quella di chi, malcapitato, non faccia parte del loro gruppo” (ivi).

Il consorzio sostiene invero che gli appellanti abbiano sì diritto di promuovere i loro vini, ma non «a scapito degli altri produttori, autoproclamandosi gli alfieri “dell’Amarone d’Arte” così ledendo i diritti dei consumatori, che hanno diritto di poter far affidamento sul fatto che, se una bottiglia si fregia della denominazione “Amarone della Valpolicella”, rispetti quel disciplinare vagliato e approvato a norma di legge, senza che vi sia il dubbio che quel disciplinare non sia sufficientemente “restrittivo” e che, quindi, il prodotto non sia “d’Arte” e senza ledere il diritto degli altri produttori, con illegittima attività concorrenziale» (comparsa conclusionale, pag. 8).

In estrema sintesi la tesi del Consorzio (e delle sette imprese di cui sopra) deduce che la elaborazione di un diverso disciplinare per la DOP “Amarone della Valpolicella” elaborato da privati (quali sono Le Famiglie) “approvato dalla legislazione comunitaria, ma con possibilità di differenziarsi aggiungendovi qualcosa (comunque al di fuori di ogni controllo)” con la giustificazione che questo disciplinare sarebbe “più restrittivo” rispetto a quello “normale” e tale da «garantire la DOP “d’Arte”, con esclusione, quindi, di tutti gli altri operatori dalla possibilità di utilizzare questo termine tramite un marchio “DOP d’Arte”» (e con redazione anche di un “manifesto” della DOP “d’Arte”), sì da suggerire l’idea che si tratti di «una DOP di serie A, “d’Arte” appunto, a fronte di un’altra che segua un diverso disciplinare meno restrittivo» finirebbe per decretare la “fine del sistema delle denominazioni d’origine” come ora vigente.

La linea difensiva seguita dagli appellanti si è in buona sostanza articolata – oltre che mediante la proposizione di eccezioni di indole pregiudiziale-preliminare –:

- nel sostenere la compatibilità con la disciplina comunitaria delle iniziative (in particolare del marchio) assunte, segnatamente con quanto previsto dall’art. 103 par. 1 regolamento UE 1308/2013 (e chiedendo anche il rinvio alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE sull’interpretazione degli artt. 102, 103 e 113 Reg. UE 1308/2013), richiamando gli esiti del procedimento sulla domanda di brevetto europeo concernente il medesimo marchio qui in discussione;

- nell’escludere la violazione da parte del marchio delle disposizioni del disciplinare e, in particolare, dell’art. 7.1. che non consente specificazioni aggiuntive;

- nel contestare in fatto la esistenza o comunque la riferibilità ad essi di alcune delle condotte di concorrenza sleale addebitate dal Consorzio.


La sentenza appellata.

Con la sentenza qui appellata il tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, esposte le prospettazioni del Consorzio e delle sette imprese attrici (pag. 7-11), nonché quella de “Le Famiglie” (pag. 11-15), dopo aver proceduto alla ricostruzione della disciplina normativa, interna e europea, in tema di DOP (pag. 15-16), ha preso in separata disamina le questioni sollevate dalle parti, nei termini che, avuto riguardo a quanto qui ancora di interesse alla luce dei motivi di appello formulati, possono sintetizzarsi come di seguito.

1) La “questione pregiudiziale”.

Innanzi tutto, il tribunale ha preso in esame la “questione pregiudiziale”, relativa all’interpretazione della normativa comunitaria e alla compatibilità della previsione nazionale di cui al D. Lgs. 61/2010, ritenendo che il rinvio alla Corte di Giustizia che i convenuti avevano sollecitato non avesse ragion d’essere alla luce del “considerando” n. 28 del previgente Regolamento CE 479/2008 e n. 93 del vigente regolamento UE n. 1308/2013, “non senza osservare che il rinvio non è in ogni caso necessario ai fini della decisione per quanto si dirà infra” (pag. 16);

2) La legittimazione attiva.

Il tribunale ha poi ritenuto la “legittimazione attiva” del Consorzio con riferimento: 2.1. alle richieste concernenti la denominazione sociale, contestata dai convenuti sul rilievo che si tratterebbe di potere sanzionatorio riservato al Ministero; 2.2. alla domanda di accertamento della concorrenza sleale (con esclusivo riguardo all’azione diretta alla condanna generica al risarcimento); 2.3. alla domanda di nullità del marchio.

3) La denominazione sociale della società consortile “Le Famiglie dell’Amarone d’Arte”.

Il tribunale di Venezia ha ritenuto la fondatezza della domanda diretta all’accertamento dell’illegittimità per contrarietà della denominazione della società “Le Famiglie dell’Amarone d’Arte” con la previsione dell’art. 5 del d.lgs. 297/2004 (che vieta l’uso della denominazione protetta nella denominazione sociale di un’organizzazione diversa dal consorzio di tutela), disposizione vigente all’epoca della assunzione di quella denominazione da parte de “Le Famiglie” (precisando che si tratta di divieto poi ribadito nell’art. 26, co. 2, D. Lgs 61/2010 e - nell’attualità - dalla legge 238/2016). Il tribunale ha, in conseguenza, inibito l’uso della menzione tradizionale “Amarone” e ogni riferimento alla d.o.c.g. “Amarone della Valpolicella”, con ordine di modificazione della denominazione sociale come dal nome a dominio dei siti web www.amaronefamilies.it e www.amar.one.

4) Il marchio nazionale registrato.

I primi giudici hanno ritenuto che alla luce delle disposizioni dell’art. 25 lett. b) [in relazione all’art. 14 co. 1 lett. b)] c.p.i. per contrasto con la disposizione di legge di cui all’art. 4 D.Lgs. 61/2010 e del disciplinare della d.o.c.g. (art. 7, co. 1) il marchio de “Le Famiglie” fosse nullo e ne ha inibito l’uso, prevedendo l’applicazione di una penale con ordine di rimozione del marchio dai prodotti.

5) Gli illeciti concorrenziali.

Il tribunale ha ravvisato la sussistenza dell’illecito concorrenziale:

- di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. nell’uso del marchio e comunque dell’espressione “Amarone d’Arte”;

- di quello previsto dai nn. 1 e 3 dell’art. 2598 cit. nell’episodio dell’allestimento effettuato nell’ambito della manifestazione fieristica Expo 2015 di Milano;

- dell’illecito ex art. 2598 n. 3 c.c. nel riferimento pubblicitario ad un più restrittivo disciplinare “volontario” di produzione nonché nell’accostamento della parola “Amarone” a connotazioni laudative entrambi presenti nel “Manifesto dell’Amarone dell’Arte”;

e ha pertanto inibito lo svolgimento di tale attività promozionale, pronunciando condanna generica al risarcimento dei danni.


Il processo di appello

A fronte dell’atto di appello formulato da “Le Famiglie” e da tutte le singole imprese convenute in primo grado, si sono costituiti nel presente grado il Consorzio e sei delle originarie attrici, essendo rimasta contumace la Società Agricola Corte Rugolin di Elena e Federico Coati s.s.

A seguito dell’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata proposta dagli appellanti, i quali hanno fatto presente di aver dato attuazione alla sentenza gravata ad eccezione dell’ordine di pubblicazione della sentenza stessa e di rimozione del marchio dalle bottiglie, la corte – con ordinanza 5-8 giugno 2018 – ha accolto la richiesta di inibitoria con esclusivo riguardo all’ordine di pubblicazione della sentenza.

All’udienza del 5 febbraio 2019, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, sono stati concessi alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

A seguito di rituale richiesta della parte appellante, è stata fissata udienza per la discussione orale della causa.

All’udienza del 4 giugno 2019, all’esito della discussione orale fra le parti, la causa è stata riservata per la decisione.
 

IN DIRITTO

1.1. Con il primo motivo le parti appellanti sottopongono a censura la decisione del tribunale di non dar corso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (punto 1).

Essi denunciano violazione di legge nella parte in cui il giudice di prime cure ha respinto l’eccezione preliminare sollevata dagli originari convenuti, ed odierni appellanti, circa la necessità di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE una questione pregiudiziale. In proposito il tribunale ha osservato che “sia il considerando n. 28 del previgente regolamento CE n. 479/2008 nonché il considerando n. 93 del vigente regolamento CE n. 1308/2013 quest’ultimo tuttora in vigore prevedono che gli stati membri possano applicare norme più rigorose; il considerando contribuisce a specificare l’oggetto e la portata del testo normativo di tal che la normativa nazionale su denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali qualora preveda standard di tutela più rigorosi non si pone in contrasto con la corrispondente normativa europea che vieta adozione di normative nazionali con standard inferiori di tutela. Ritiene dunque il Collegio sul punto che non sussistano dubbi interpretativi tali da consigliare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 T.F.UE su quanto indicato da parte convenuta. Non senza altresì osservare che il rinvio non è in ogni caso necessario ai fini della decisione per quanto si dirà infra”.

Il motivo sostiene che il “considerando” richiamato dal tribunale (93 del regolamento UE 1308/2013), oltre a non avere una “portata precettiva autonoma”, non si riferirebbe alla questione relativa alla convivenza tra marchi commerciali e denominazione protette, bensì alle “caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, questione del tutto diversa rispetto a quella su cui invece verte la presente controversia” e non potrebbe, in conseguenza, fondare la prevalenza del diritto nazionale su quello comunitario.

La doglianza deduce che, per poter definire la questione della validità della registrazione italiana di marchio n. 1412172 oggetto di causa, occorre chiarire come debbano essere interpretati gli artt. 102, 103 e 113 del regolamento UE 1308 in relazione al divieto posto dall’art. 20 del D. Lgs. 61/2010 (disposizione normativa nelle more abrogata, ma applicabile alla controversia ratione temporis).

1.2. Le parti appellate hanno preliminarmente osservato che il motivo non si fa carico di sottoporre a censura tutte le argomentazioni poste dal tribunale a base del rigetto della richiesta di rinvio alla Corte di giustizia, ma unicamente quella che richiama il “Considerando”.

1.3. Ed invero, dallo stesso tenore della parte di sentenza che le parti appellanti hanno indicato (ritrascrivendola pedissequamente) emerge che il tribunale, oltre all’argomentazione tratta dal menzionato “Considerando” ha ritenuto che “il rinvio non è in ogni caso necessario ai fini della decisione per quanto si dirà infra”.

Vi è, dunque, un esplicito riferimento nella sentenza appellata ai rilievi e alle argomentazioni di seguito esposte al fine di ritenere che il rinvio “non è in ogni caso necessario ai fini della decisione”.

La successiva motivazione ha ritenuto l’invalidità del marchio oggetto di causa sulla scorta di rilievi attinenti: (a) alla violazione dell’art. 7.1 del disciplinare di produzione dei vini d.o.c.g. “Amarone della Valpollicella” che contiene il divieto di affiancare alla denominazione protetta specificazioni laudative (come nella specie ritenute quella “d’Arte” (cfr. sentenza appellata, pag. 21-22); (b) alla idoneità del marchio a indurre in errore il consumatore, facendo credere l’esistenza di una “sottocategoria” nell’ambito del d.o.c.g. non prevista nel disciplinare di produzione approvato (cfr. sentenza appellata, pag. 22; punti la cui fondatezza si avrà modo in appresso di verificare).

Il motivo non incontra tali concorrenti rationes decidendi del rigetto dell’eccezione preliminare, mentre per essere ammissibile, avrebbe dovuto sottoporre a critica non solo la motivazione imperniata sul “Considerando”, ma altresì quelle – pure esplicitamente richiamate – che sono, nella argomentazione sviluppata dal tribunale – di per sé sole idonee a sorreggere la decisione circa la non rilevanza della questione sollevata con la richiesta di rinvio pregiudiziale.

In difetto di ciò (nonché di una qualsiasi pertinente replica sul punto da parte delle appellanti negli scritti conclusivi), il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il secondo motivo si dirige avverso la declaratoria di illegittimità della denominazione sociale “Le famiglie dell’Amarone d’Arte” della società consortile qui appellante (sentenza appellata, pag. 19 s.), formulando cinque autonome censure, che vanno passate in separata disamina (da sub. 2.1 a 2.5.).

2.1.1. Gli appellanti eccepiscono che la normativa richiamata dal tribunale per fondare la sua decisione (art. 26 D. Lgs. 61/2010) prevede una sanzione amministrativa il cui accertamento e irrogazione sono riservati al Ministero delle politiche agricole alimentari, onde la statuizione con la quale è stata ordinata la modificazione della ragione sociale del Consorzio sarebbe stata adottata dai primi giudici in difetto di giurisdizione.

2.1.2. Sul punto gli appellati hanno osservato che la deduzione, già svolta in prime cure, era stata respinta dal tribunale sulla scorta della valenza meramente civilistica che la norma in questione aveva rivestito nella controversia per cui è causa.

2.1.3. La corte osserva che la motivazione in proposito somministrata dal tribunale, con puntuale riscontro dei riferimenti normativi, appare corretta e pienamente condivisibile.

Se è pur vero che la normativa richiamata prevede una sanzione amministrativa da parte del Ministero, non è men vero che – come ricordato dal tribunale – sin dalla legge 526/1999 ai consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero sono attribuiti funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale delle “indicazioni geografiche” con espressa previsione di collaborazione con il Ministero “alla tutela e alla salvaguardia della DOP e della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti vietati dalla legge” e con specificazione che si tratta di attività “esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio”.

Un tale assetto normativo è stato ribadito dalla legislazione successiva:

- l’art. 17 D. Lvo 61/2010 al comma 4 lettera c) abilita espressamente i Consorzi ad “agire in tutte le sedi giudiziarie e amministrative per la tutela e la salvaguardia della DOP e della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori”;

- l’art. 41 co. 1 lett. c) della legge 238/2016 ribadisce le medesime competenze previste dalla legge 526/1999 ed espressamente riconferma la legittimazione del Consorzio ad “agire in tutte le sedi giudiziarie e amministrative per la tutela della salvaguardia del DOP o dell’IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori”.

A fronte di una espressa attribuzione come quella ora ricordata appare chiaro come il Consorzio, ferma restando la concorrente potestà sanzionatoria riservata all’ente pubblico centrale, possa agire in giudizio facendo valere (anche) i rimedi di indole civilistica con l’unico limite che si tratti di iniziative dirette alla tutela della DOP o dell’IGP, punto – questo

– che neppure gli appellanti hanno potuto mettere in dubbio.

2.2.1. Gli appellanti evidenziano inoltre che l’inibitoria assunta dal tribunale relativamente al nome a dominio del sito web “www.amar.one” non ha tenuto in alcun conto che tale sito non era affatto riferibile alle “Famiglie dell’Amarone”, ma a un soggetto (tale Gianluca Savegnago di Vicenza) del tutto estraneo agli appellanti.

2.2.2. Gli appellati hanno osservato che la sentenza va evidentemente intesa nel senso della proibizione alle parti del processo, nella specie: a Le Famiglie e alle imprese originariamente convenute in causa, di utilizzare il sito web.

2.2.3. La corte osserva che, anche alla luce della puntualizzazione della parte appellata, la doglianza risulta fondata.

Ed invero, se pur occorre partire dal presupposto che la sentenza non può riguardare che le parti in causa, è giocoforza rilevare che il comando giudiziale, così come espresso dalla sentenza gravata, ha ad oggetto la condanna dei qui appellanti a eliminare ogni riferimento alla d.o.c.g. “Amarone della Valpolicella” o alle sue parti distintive, quale il termine “Amarone” dal nome a dominio www.amar.one.

L’estraneità di tale sito web agli appellanti, risultante dalle allegazioni di costoro, non sono è stata efficacemente contrastata dal Consorzio, il quale anzi – come già ricordato – adducendo che si dovrebbe interpretare la sentenza come inibizione agli appellanti di avvalersi di quel sito, ha - in buona sostanza - riconosciuto trattarsi di sito riconducibile a terzi e non già a “Le Famiglie” o ai soci qui appellanti. Ne viene che va in conseguenza riformata in parte qua la sentenza gravata, con rigetto della domanda avente ad oggetto il predetto sito www.amar.one.

2.3.1. Il motivo soggiunge che la disposizione normativa sulla base della quale il tribunale di Venezia ha ritenuto di poter ravvisare la illegittimità della denominazione del consorzio (art. 5 D. Lgs. 297/2004) presupponeva la presenza di un Consorzio incaricato ex art. 1, co 1, lett. c., n.1, ossia di quel consorzio di cui all’art. 5 cit. incaricato con decreto “di svolgere le funzioni di cui all’art. 53 co. 15, della legge 24-4-1998 n. 128”, mentre il primo atto di legittimazione del Consorzio versato in atti risale al 2013, ossia ad epoca successiva all’assunzione della denominazione, che – pertanto – dovrebbe ritenersi del tutto lecita.

2.3.2. Gli appellati hanno replicato sostenendo che non era mai stata contestata durante il giudizio di primo grado (sino alla memoria di replica) la circostanza che il Consorzio tutelasse a far data dal 2000 la d.o.c.g. “Amarone della Valpollicella” avendo – anzi – gli originari attori svolto difese nelle quali presupponevano quel riconoscimento (pag. 5, punto 1, della terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.: comparsa di risposta, pag. 14) e che, in ogni caso, ciò che deve intendersi vietato non è solo l’adozione, ma anche il mero uso di una denominazione sociale che comprenda una denominazione tutelata da parte di un ente diverso dal relativo consorzio di tutela incaricato. Il Consorzio ha soggiunto che, se vi fosse stata una chiara contestazione, non avrebbe avuto difficoltà a produrre tutta le necessaria documentazione idonea a superare ogni dubbio al riguardo.

2.3.3. Le parti appellanti hanno contro replicato: - che la contestazione circa la legittimazione in toto del Consorzio – certamente svolta sin dal primo atto difensivo – ricomprendeva necessariamente anche quella inerente all’asserito riconoscimento “nemmeno precisamente collocato nel tempo né documentato” del 2000; - che le difese richiamate erano state svolte in via meramente ipotetica e all’esclusivo fine di confutare le argomentazioni della controparte (come si ricava dal loro integrale tenore: “il Consorzio afferma (sebbene non produca alcunché a sostegno di quanto affermato) di tutelare la denominazione Amarone della Valpolicella sin dal 2000 (cfr. atto di citazione avversario pag. 9 punto 4), è pertanto evidente che, secondo la ricostruzione avversaria, se il Consorzio avesse voluto, avrebbe potuto censurare il comportamento delle Famiglie sin dalla loro costituzione e quindi sin dal 2009“), nel mentre – con riferimento a quanto esposto in sede di comparsa di risposta, (ossia che il Consorzio avrebbe aumentato la superficie vinicola tra il 2007 e il 2009) ciò non varrebbe a far ritenere ammesso “(1) né che il Consorzio abbia aumentato la superficie in veste di Ente riconosciuto (poteva ben trattarsi di una proposta veicolata dallo stesso in veste di Ente non riconosciuto), (2) né tantomeno che il Consorzio abbia aumentato la superficie in veste di Ente Incaricato ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 297/04, (3) né infine e comunque che un eventuale provvedimento di riconoscimento/incarico in capo al Consorzio fosse legittimo e tale da fondare la disposizione di cui all’art. 5 D.Lgs. 297/04”.

2.3.4. Anche a prescindere dalla effettiva indispensabilità che il Consorzio - per agire a tutela della denominazione protetta - debba essere incaricato ai sensi dell’art. 1, co. 1 lett. c) D. Lgs. 297/04 (attesa la riportata ampia sua legittimazione ad agire e la valenza esclusivamente “civilistica” della pretesa in questo contendere), la corte osserva che il Consorzio ha dedotto sin dal suo costituirsi in giudizio a chiare lettere di essere stato costituito nel 1970 per la tutela delle denominazioni protette “Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” e di tutelare dal 2000 anche le denominazioni “Valpolicella Ripasso” e “Amarone della Valpolicella”, nonché di essere stato riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Direzione Generale per la promozione delle qualità agroalimentare con riferimento alle d.o.c. Valpolicella e Valpolicella Ripasso nonché alle d.o.c.g. Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella.

Le parti convenute – qui appellanti – non hanno mai esplicitamente negato al Consorzio la sua qualità di ente riconosciuto (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 D. Lgs. 297/2004), limitandosi in sede di memoria di replica per la prima volta ad adombrare che non era stata versata in atti la prova di un tale riconoscimento (senza neppure in questa sede negare expressis verbis che il Consorzio non possedesse quel riconoscimento).

In uno con tale linea difensiva gli allora convenuti hanno pure dedotto – come ricordato dal Consorzio – l’aumento della superficie vinicola, così alimentando vieppiù una linea difensiva non priva di ambiguità nella contestazione della qualità in capo al Consorzio attore. Tanto che di una tale questione la sentenza impugnata non fa neppure cenno, così come non si riscontrano deduzioni in sede di scritture difensive conclusionali di primo grado sino alla memoria di replica. Né, del resto, gli appellanti lamentano che il tribunale non abbia pronunciato su di una loro eccezione in proposito.

Ne viene che il difetto di una chiara contestazione al riguardo ha in effetti precluso un leale contraddittorio sul punto e la pretesa di sollevare soltanto ora – in questa sede di appello – la mancanza in capo al Consorzio della qualità mai prima fatta oggetto di una non espressa contestazione appare contrario non solo ai canoni alla luce dei quali dovrebbe dipanarsi il dibattito fra le parti in causa e al principio di ragionevole durata del processo, ma anche alle preclusioni che devono ritenersi operare in forza della previsione dell’art. 115 c.p.c.

La doglianza non merita, pertanto, accoglimento.

2.4.1. In ogni caso gli appellanti deplorano che una disposizione normativa riferita espressamente alla ragione o denominazione sociale sia stata posta a base di pronunce inerenti ai nomi a dominio (www.amaronefamilies.it e www.amar.one)

Sul punto, per evidenziare l’inaccoglibilità della censura, pare sufficiente richiamare il principio di unitarietà dei segni distintivi, come declinato nell’art. 22 c.p.i. (e desumibile anche dagli artt. 2, co. 4 e 12 c.p.i.), ove è chiaramente stabilita l’estensione del divieto di uso illegittimo di segni distintivi anche ai nomi a dominio di siti usati nell’attività economica.

2.5.1. Da ultimo con il motivo in esame gli appellanti si dolgono che il tribunale abbia potuto disporre la modifica della denominazione sociale del consorzio quale “risarcimento in forma specifica”, non solo per il già evidenziato difetto di giurisdizione dell’a.g.o. al riguardo, ma anche in difetto della prova di un qualsivoglia danno al Consorzio del quale possa essere stabilito il risarcimento.

In proposito va ritenuto che la questione relativa alla legittimità-illegittimità della denominazione sociale (e, dunque, dell’eventuale ordine di modificazione) non presuppone necessariamente un danno, la cui esistenza è presupposto indefettibile della condanna risarcitoria. E la domanda degli originari attori, come si ricava pianamente dalla sua stessa formulazione (v. epigrafe della sentenza appellata), formulava la richiesta di condanna alla modificazione della denominazione sociale quale conseguenza dell’accertamento e della declaratoria dell’uso illegittimo nella denominazione sociale della menzione tradizionale “Amarone” e/o di un elemento costitutivo distintivo della d.o.c.g.

La richiesta di inibitoria dell’uso della denominazione è stata fatta “anche ai sensi dell’art. 2058 c.c.”, ma essa si basa, innanzi tutto, sull’accertata illegittimità della denominazione sociale assunta dalla società qui appellante e, dunque, è sufficiente, ai fini della richiesta tutela della denominazione sociale, l’accertamento compiuto dal tribunale della illegittimità dell’uso da parte de “Le Famiglie” della menzione “Amarone d’Arte”.

A mente dell’art. 2564 c.c. (con riferimento alla ditta, ma richiamato quanto alle società dall’art. 2567 c.c.) la modificazione della ditta va disposta nel caso in cui possa creare confusione. E’, dunque, sufficiente una mera potenziale confusione per fondare la necessità di modificazione, il che è quanto ha opinato il tribunale, adottando il conseguente provvedimento.

3. Con il terzo motivo si deplora la declaratoria di nullità del marchio italiano registrato dal Consorzio qui appellante presso l’UIBM al n. 1412172 in data 27-1-2011 (si tratta della motivazione svolta da pag. 20 a pag. 24 della sentenza gravata). Il marchio in questione è rappresentato da una composizione grafica comprendente la lettera “A” in carattere maiuscolo, circondata da una cornice circolare formata, nella parte superiore, da motivi ornamentali e, nella parte inferiore, dalla dicitura “FAMIGLIE DELL’AMARONE D’ARTE” e una dicitura più interna che compone la scritta “AMARONE FAMILIES”. Si tratta di un cerchio di 3-4 cm di diametro che i produttori qui appellanti appongono sulla bottiglia di “Amarone della Valpolicella” (innanzi riportato graficamente nella parte dedicata alle “Origini della controversia”).

3.1. Il motivo reca innanzi tutto la critica a quella parte della motivazione nella quale il tribunale ha osservato che il sistema di tutela della denominazione d’origine “prevede che qualsiasi “valorizzazione” di particolari metodi di elaborazione, zone i produzione ecc... che voglia fregiarsi della D.O, passi attraverso un sistema regolamentato dalla legge ed è vietato pertanto al di fuori di detta regolamentazione, accostare ad una D.O. qualsivoglia specificazione che non sia consentita dalla legge e dal disciplinare approvato”.

Si sostiene che l’assunto del tribunale non avrebbe alcun riscontro normativo e sarebbe contraddetto da orientamenti giurisprudenziali di merito (Trib. Milano, 29 giugno 2016 n. 8111: relativo al caso del Taleggio DOP e alla apposizione sui prodotti della indicazione “stagionato nelle grotte di Valsassina”). Si critica inoltre la assenza di un’effettiva motivazione in ordine all’indole “laudativa” della dizione “d’Arte”.

Il motivo prosegue asserendo che non sussistono elementi per inferire “un collegamento tra tale claim (d’Arte) ed una qualità – superiore – del vino Amarone Quanto alla presenza nel segno della parola “Amarone” e che la motivazione spesa dal tribunale per ritenere “laudativa” l’espressione “d’Arte” sarebbe meramente apparente e sostanzialmente tautologica.

Gli appellanti ricordano anche la vicenda dei due marchi europei da essi conseguiti in riferimento al marchio “Famiglie dell’Amarone d’Arte – Amarone Families” e dell’istanza di cancellazione promossa dal Consorzio e respinta dalla Divisione di annullamento dell’EUIPO.

Nell’esposizione del motivo riguardante il marchio gli appellanti sostengono che (i.) né la presenza nel segno della menzione “Amarone” né (ii.) la presenza della locuzione “d’Arte” e della lettera “A” in maiuscolo comporterebbe alcun profilo di illegittimità del marchio in discussione.

3.2. L’argomentazione del tribunale resiste alle critiche rivoltele con l’appello.

3.3. E’ opportuno premettere il quadro normativo di riferimento.

Il tribunale ha ritenuto la nullità del marchio in disamina per violazione dell’art. 25, lett. b) in relazione al disposto dell’art. 14. Co. 1 lett. b) c.p.i.

L’art. 14, co. 1, cit., esclude che possano essere registrati come marchi i segni distintivi “contrari alla legge” (lett. a) e quelli “idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti e servizi”. L’art. 25 lett. b) c.p.i. commina la nullità per i marchi in contrasto con il disposto dell’art. 14 co. 1, stesso codice.

Occorre aver riguardo in proposito alle disposizioni del D. Lgs. 61/2010 richiamate dagli originari attori.

Le disposizioni del d.lgs. n. 61 cit. che assumono rilievo in proposito sono quelle dell’art. 20, co. 1, 2 e 4.

L’art. 20 co. 1 del D. Lgs. n. 61/2010 stabilisce che «dalla data di iscrizione nel registro comunitario delle d.o.p. e i.g.p., le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione» (a mente dell’art. 1 del medesimo D.Lgs. n. 61/2010 costituiscono denominazione d’origine, per i fini del decreto, anche le menzioni tradizionali).

Il co. 2 stabilisce che “a partire dalla stessa data di cui al primo comma, è vietato qualificare direttamente o indirettamente i prodotti che portano la denominazione d’origine o l’indicazione geografica in modo non espressamente riconosciuto dai decreti di riconoscimento”.

Il co. 4 del medesimo art. 20 prevede che il riconoscimento di una denominazione d’origine esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare i marchi (“Il riconoscimento di una denominazione d’origine o di una indicazione geografica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marche e comporta l’obbligo per in nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri alle condizioni previste dal comma 3. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria”).

Il divieto, espressamente stabilito nel sopra riportato art. 20, co. 1, cit., dell’uso della d.o.p. e i.g.p. se non “in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione” (previsione poi ribadita e meglio chiarita con l’art. 44 della legge 238/2016) impone di prendere in esame le relative disposizioni del disciplinare di produzione del d.o.c.g. “Amarone della Valpolicella” che vengono a tal fine in rilievo: esse sono quelle dell’art. 7, primo e secondo comma.

Il primo comma stabilisce che «Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Amarone della Valpolicella” è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fi- ne”, “scelto” e similari».

Il comma 2 prevede che «È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente».

Come ha ricordato anche il tribunale, il D. Lgs. è stato medio tempore abrogato e sostituito dalla legge 238/2016 che, quanto all’utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali, e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, d’origine prevede che esse “non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione, nella specifica normativa dell’Unione Europea e nella presente legge” e vieta espressamente di “qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano le denominazioni d’origine o l’indicazione geografica in modo non consentito dal rispettivo disciplinare di produzione”.

Con riguardo alla disciplina di origine comunitaria è opportuno ricordare che:

- è previsto l’annullamento per il marchio “che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta e da un’indicazione geografica protetta non conforme al corrispondente disciplinare di produzione” (art. 102 Reg. UE n. 1308/2013);

- le denominazioni di origine sono protette da qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relative alla provenienza, all’origine alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nelle pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame (art. 103 stesso regolamento);

- è proibita qualsiasi utilizzazione commerciale diretta o indiretta della denominazione nella misura in cui tale uso ne sfrutti la notorietà (art. 103, punto 2, lett.a).

Al riguardo è opportuno precisare che non pare condivisibile la prospettazione interpretativa degli appellanti, che mirerebbe a intendere il riferimento della “conformità al disciplinare” recato nell’art. 102 reg. UE cit. con esclusivo riferimento al prodotto e non già al marchio. L’espressione letterale risulta chiara nel collegare l’annullamento del “marchio” contenente una DOP alla circostanza della non conformità al corrispondente disciplinare.

La specificazione relativa al prodotto compare soltanto nella parte finale della disposizione, chiarendo che l’ambito della previsione riguarda la conformità del “marchio contenente …” al “corrispondente disciplinare” (“La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta non conforme al corrispondente disciplinare di produzione o il cui uso rientra nella fattispecie dell’articolo 103, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie …”).

D’altronde, accreditando l’interpretazione propugnata dagli appellanti, si giungerebbe alla inaccettabile conseguenza, ad esempio, di consentire a un produttore di DOP o IGP che rispetti il disciplinare di produzione di creare marchi recanti pure menzioni marcatamente laudative (in quanto il divieto di tali espressioni è previsto sì nel disciplinare ma non riguarda direttamente il prodotto, sibbene il marchio).

3.4. Ciò premesso, occorre prendere le mosse dalla verifica se il marchio in discussione comporti o meno la violazione delle previsioni del disciplinare dell’Amarone della Valpolicella sopra ricordate.

Si tratta, in particolare, di verificare se contenga una «specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto” e similari», tenendo presente che è consentito “l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente”.

Un primo dato emerge chiaramente dalla riportata disposizione del disciplinare: si è voluto escludere qualsiasi aggettivazione del prodotto tale da evidenziarne una particolare qualità o una speciale caratteristica, prevedendo espressamente la inutilizzabilità di aggettivi che indichino una particolarità del prodotto idonea a distinguerlo in termini di speciale qualità.

E si è avuto cura di escludere non solo l’impiego dei termini “extra”, “fine”, “scelto”, ma anche di tutti quelli che potessero essere “similari” a questi.

Si è poi circondata l’ammissibilità della indicazioni che fanno riferimento a “nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi” stabilendo che, anche in questo caso, non devono rivestire un significato “laudativo” e non siano tali da ingannare l’acquirente.

Il che pone la questione, lungamente dibattuta fra le parti, se la locuzione “d’Arte” possegga o meno una valenza laudativa e anche ingannatoria del consumatore. Il collegio ritiene che la locuzione utilizzata abbia una evidente portata laudativa.

Gli appellanti menzionano il significato del termine “arte” come “capacità di agire e di produrre, basata su un particolare complesso di regole e di esperienze conoscitive e tecniche e, quindi, anche l’insieme delle regole e dei procedimenti per svolgere un’attività umana in vista di determinati risultati” e riportano pubblicità nelle quali l’espressione “d’arte” è ampiamente utilizzata, per sostenere che “la tecnica di marketing ha evidenziato che una simile espressione, comunque la si interpreti, risulta oggigiorno in ogni caso neutra per il consumatore e priva di qualsivoglia significato laudativo o discretivo” (comparsa conclusionale, pag. 44; a pag. 50 e ss. dell’atto di appello sono riportati gli slogan pubblicitari di svariati prodotti facenti uso dell’espressione “a regola d’arte”).

Il punto è – ad avviso del collegio – che la parola “arte”, come non di rado si verifica nel lessico, ha una svariata gamma di accezioni e, oltre a quella valorizzata dagli appellanti, è innegabile che essa stia a rappresentare anche la espressione originale dell’artista per giungere alla definizione di un oggetto come “opera d’arte”, così da essere adoperata in un significato privilegiato che indica un particolare prodotto culturale delle varie discipline: pittura, scultura, architettura, musica, poesia, ecc.

E, quindi, la “opera d’arte”, così come la galleria “d’arte”, il mercante “d’arte” o la mostra “d’arte”, ma anche la “città d’arte” o, per restare nel contesto veneziano, la manifestazione della “Biennale d’Arte”, conclamano usi del termine come significativi di un prodotto “artistico” e non semplicemente del rispetto delle regole e tecniche di determinate attività umane.

Il collegio, in proposito, non condivide la valutazione espressa dalla Divisione di Annullamento nel procedimento davanti all’EUIPO [“La Divisione di Annullamento si sente di escludere che la lettera ‘A’ sarà percepita come un riferimento all’alta qualità di tali servizi (o dei prodotti ad essi associati) e sebbene l’espressione d’arte possa alludere al fatto che la titolare segua modalità o tecniche considerate corrette (“ad arte”) per la lavorazione di un prodotto o la fornitura di un servizio, non si tratta di un’indicazione sufficientemente chiara e specifica per dar luogo a un inganno effettivo o a un rischio sufficientemente grave d’inganno del consumatore”]. Una siffatta valutazione pare tenere in conto il significato del termine “arte” e della locuzione “d’arte” come esclusivamente ristretto al rispetto delle regole tecniche di una determinata disciplina umana, ma trascura completamente l’altra freccia semantica pure presente negli indicati termini e che rimanda, altrettanto chiaramente, al prodotto “artistico”, cioè quello non meramente “artigianale” di rispetto delle regole tecniche, ma al frutto della capacità artistica dell’autore nei vari settori culturali.

In tale chiarita prospettiva va collocato il marchio per cui è controversia, non senza notare che l’apposizione di quel “bollino” recante appunto quella indicazione “d’Arte” vale a denotare nel senso comune una sorta di certificato di superiore qualità, un “Amarone della Valpolicella” di superiori caratteristiche (rispetto a quello non munito di quel sigillo di eccellenza) e che, per tali ragioni, può fregiarsi di quella specie di suggello di eccellenza.

La studiata evidenziazione della lettera “A” che, ricorda sì la lettera iniziale della parola “Amarone”, ma anche - e, nell’indicato contesto ben prima e ben di più – evoca la prima lettera dell’alfabeto, da sempre utilizzata per designare la categoria più elevata di una serie, conferma e corrobora l’idea dell’appartenenza del prodotto a una fascia di “prima qualità” e, dunque, implicitamente, ma inequivocabilmente, di superiore qualità rispetto all’Amarone della Valpolicella che di quella “A” non possa far vanto.

E’ il comportamento precedente all’instaurarsi di questa controversia tenuto dagli stessi appellanti, del resto, ad accreditare quella valenza laudativa che oggi essi si affannano a disconoscere. La stessa redazione di un “Manifesto dell’Amarone d’Arte” rappresenta di per sé sola una ulteriore – seppure non necessaria – dimostrazione che l’uso dell’espressione “d’Arte” vada inteso nei termini qui accreditati. Non è necessario in proposito ricordare i vari “manifesti d’arte” che si sono succeduti nella storia dei movimenti artistici per evidenziare che la redazione di quel “manifesto” si pone in continuità con le pubbliche dichiarazioni degli intenti, dei punti di vista, delle motivazioni di un artista o di un movimento artistico, non certo di artigiani che seguono le tecniche di produzione di un vino. Le espressioni contenute in quel “Manifesto dell’Amarone d’Arte” valgono a ribadire il già raggiunto approdo ermeneutico circa la valenza semantica dell’espressione utilizzata da “Le Famiglie” («le Famiglie dell’Amarone d’Arte adottano un rigido regolamento volontario per mantenere elevate le nobili caratteristiche del prodotto. Le Famiglie dell’Amarone d’Arte appongono un ologramma esclusivo e distintivo su tutte le loro bottiglie di Amarone, per renderle riconoscibili e garantirne l’autenticità e l’alta qualità»).

Ma ancora nel primo grado di questo giudizio, “Le Famiglie” e i suoi soci non si sono peritati di dedurre che «non ci vuole un tecnico per capire che i requisiti imposti dal disciplinare delle Famiglie vanno univocamente nella direzione di una migliore qualità del vino prodotto» (punto 165 della comparsa conclusionale depositata in primo grado), così finendo per ammettere che la creazione del marchio aveva il preciso intento di rendere evidente all’esterno quella “migliore qualità”.

Né gli slogan pubblicitari richiamati dalla parte appellante paiono effettivamente dimostrativi della tesi da essi agitata, in quanto tesi a far apparire quei prodotti come particolarmente interessanti e appetibili proprio in ragione di essere “a regola d’arte” e, dunque, l’indole laudativa di tali espressioni non risulta affatto esclusa – ma, anzi, a vedere bene, è ribadita – da tali “claim” commerciali.

E’ appena il caso di rilevare che il precedente invocato dagli appellanti, ossia il caso della indicazione della “stagionatura nelle grotte della Valsassina” del formaggio taleggio dop, ritenuta legittima dal tribunale di Milano, non pare affatto corrispondere, come pretenderebbero “Le Famiglie”, “esattamente” alla “fattispecie che ci occupa” (atto di appello, pag. 27). Ed invero va rimarcato che, nel caso sottoposto a questa corte, non è affatto presente l’indicazione di una specifica e particolare tecnica di produzione del vino “Amarone della Valpolicella”, ma – ben diversamente – l’evocazione di una non meglio precisata sua natura di vino “d’Arte” in ossequio a un disciplinare che si assume diverso e più “restrittivo” di quello stabilito per la d.o.c.g., ma senza alcuna verifica ufficiale o controllo indipendente.

Neppure l’argomento con il quale gli appellanti cercano di far leva sulla circostanza che la previsione del disciplinare vieterebbe l’uso soltanto delle indicazioni che siano a un tempo laudative e ingannevoli, facendo leva sulla congiunzione “e” presente nell’art. 7.2. (“«È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente»).

Innanzi tutto, occorre riconoscere che l’espressione “e” nella lingua italiana può essere usata anche in funzione non solo copulativa, ma anche disgiuntiva. Si può, in altri termini, anche ritenere che la previsione del disciplinare vada intesa come segue: «È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e [è… consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché] non siano tali da trarre in inganno l’acquirente».

Si tratta di tecnica di redazione di testi giuridici talora adottata, tanto che nei manuali di redazione dei testi normativi è avvertita la necessità di consigliare «per esprimere una relazione disgiuntiva inclusiva» di «evitare la parola “e” (che va riservata alle relazioni congiuntive)» e di «usare preferibilmente la parola “o” posta fra i due termini».

D’altronde, sotto il profilo della ratio del divieto, sarebbe arduo fornire di una convincente spiegazione della necessità di stabilire la ammissibilità di espressioni laudative solo in quanto inidonee a ingannare il consumatore, essendo allora sufficiente prevedere l’esclusione dell’attitudine ingannatoria.

In ogni caso, nella concreta fattispecie di questo contendere, si ritiene che ricorra a pieno titolo anche la valenza ingannatoria dell’espressione “laudativa” (il che rileva, e in modo dirimente, anche con riguardo alla violazione della normativa comunitaria più sopra richiamata e – va evidenziato – a prescindere dalla interpretazione del riferimento alla conformità al disciplinare).

Le superiori osservazioni in ordine al significato recato dall’espressione “d’Arte”, della collocazione in primo piano della lettera “A” in carattere maiuscolo, dell’apposizione del marchio quale sigillo di qualità, valgono a evidenziare che il consumatore, a fronte di quel marchio apposto sul “bollino” presente nel collo delle bottiglie è indotto a ritenere di trovarsi di fronte a un “Amarone della Valpolicella” di qualità superiori rispetto a quello che quella specie di “certificato di superiore qualità” non possegga e a pagare, in conseguenza, un prezzo superiore (essendo pacifico che il prezzo al quale “Le Famiglie” vendono il vino “Amarone” da esse prodotto è ben superiore a quello medio delle altre aziende consorziate).

Sennonché, in assenza di qualsiasi oggettiva e indipendente verifica circa le caratteristiche del disciplinare asseritamente più rigoroso seguito da “Le Famiglie” non può non riconoscersi un’attitudine ingannatoria a quell’espressione. D’altronde perché un consumatore sia indotto a pagare per una bottiglia di vino “Amarone della Valpolicella” una somma ben superiore a quelle degli altri produttori, deve essere portato a ritenere che quel suggello “d’Arte” giustifichi un esborso maggiore in quanto sinonimo di una superiore qualità del prodotto (superiore qualità, come detto, in alcun modo comprovata).

Il verificato mancato rispetto delle previsioni del disciplinare e la accertata idoneità ingannatoria dell’espressione utilizzata nel marchio de “Le Famiglie” valgono a sancirne irrimediabilmente la nullità per violazione delle previsioni del disciplinare (come richiamate dall’art. 20, co. 1, D. Lgs. 61/2016) e, a un tempo, la contrarietà anche alle previsioni comunitarie di cui agli artt. 102 (per la mancata conformità al corrispondente disciplinare di produzione) e 103 Reg. UE n. 1308/2013 (per la natura ingannevole dell’indicazione sulle qualità essenziali del prodotto), il che ribadisce – anche per tale concorrente profilo – la non necessità del rinvio sulla questione pregiudiziale sollecitato dagli appellanti.

E va pure ad abundantiam constatato che degli due profili di nullità dedotti dal Consorzio in prime cure e non presi in esame dal tribunale, ma qui riproposti (capitolo C.7 della comparsa di risposta), gli appellanti nulla abbiano replicato con riferimento a quello relativo alla mancata indicazione nel marchio per cui è causa del toponimo “Valpolicella” in violazione della previsione di cui all’art. 19, par. 3, Reg CE 607/2009 (in riferimento all’allegato. XII, parte B, del medesimo Regolamento: essendo ivi precisato che la menzione storica “Amarone” è «connessa esclusivamente al metodo di produzione della denominazione “Valpolicella”».

4. Con il quarto motivo (pag. 58-63 dell’atto di appello) si lamenta “violazione di legge nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma, accogliendo la domanda degli originari attori, ed odierni convenuti, di accertamento circa le asserite condotte di concorrenza sleale poste in essere dagli odierni appellanti” (si tratta della motivazione svolta nella sentenza impugnata a pagina 24 e ss.).

Si sostiene, innanzi tutto, che la legittimità del marchio “Famiglie dell’Amarone” vale a rendere perciò solo legittimo l’uso di esso e ad escludere ogni profilo di concorrenza sleale: l’accertata nullità di quel marchio, come sopra ritenuta, priva, per ciò solo, di fondamento tale argomentazione. Rimane, dunque, accertata la violazione dell’art. 2598 (n. 3) c.c.

Con riferimento alle ulteriori condotte ritenute dal tribunale, gli appellanti hanno osservato, con specifico riguardo a ciascuna di esse, che:

a) quanto all’evento EXPO 2015: i rilievi fotografici dimessi dal Consorzio non varrebbero in alcun modo a dare riscontro alla tesi della distinzione fra Amarone di serie “A” e di serie “B” o “C”, attesa la genericità della allegazione, priva di effettivi e concreti elementi di riferimento, nonché della dimostrazione che si trattava di allestimento predisposto da “Le Famiglie” il punto è che il tribunale ha ritenuto comprovato, alla stregua della documentazione fotografica dimessa dalla parte attrice, l’uso della locuzione “Fam. Amarone” per promuovere «non solo vini a d.o.c.g. “Amarone della Valpolicella”, ma anche a diversa denominazione o indicazione geografica»; non si tratta, dunque, della classificazione in “A”, “B” o “C”, ma della inclusione sotto l’egida “Fam. Amarone” di prodotti non rientranti nella d.o.c.g. “Amarone della Valpolicella”, circostanza desumibile dai rilievi fotografici in atti e non idoneamente contestata dai qui appellanti in sede di tutto il primo grado di giudizio; quanto poi alla potenzialità dannosa di una tale condotta – non controvertibile in dubbio, in considerazione della natura della manifestazione – essa deve ritenersi sufficiente ai fini della condanna generica (v., con specifico riguardo alla concorrenza sleale, Cass.10643/2015)

b) in riferimento alla adozione di un disciplinare volontario più restrittivo rispetto al disciplinare dell’Amarone, in assenza del rispetto dei criteri imposti per i codici di condotta “volontari” dal D. Lgs. n. 206/2005, gli appellanti hanno dedotto che (i) non si applicherebbe la disciplina richiamata; (ii) la violazione di tale disciplina non varrebbe in ogni caso a integrare un atto di concorrenza sleale; non è neppure discusso che “Le Famiglie” e le imprese che fanno parte di tale società rispettino il disciplinare da esse volontariamente assunto, ma il punto è che non è in alcun modo idoneamente comprovato in causa che l’adozione di un tale “disciplinare” - asseritamente più “restrittivo” - conduca a un prodotto di qualità superiore (il Consorzio ha dimesso in atti il parere di un enologo che esclude qualsiasi automatismo tra il rispetto di un siffatto disciplinare e un superiore profilo qualitativo del vino rispetto a quello prodotto con il disciplinare “ordinario”: doc. 33); d’altronde, come ricorda la difesa degli appellati, sono gli stessi appellanti ad aver dedotto expressis verbis in sede di comparsa conclusionale in prime cure che «non ci vuole un tecnico per capire che i requisiti imposti dal disciplinare delle Famiglie vanno univocamente nella direzione di una migliore qualità del vino prodotto» (punto 165 della comparsa conclusionale depositata in primo grado); ne viene che nella prospettiva che qui unicamente rileva – ossia quella della concorrenza sleale, anche a prescindere dalla diretta applicabilità delle disposizioni in tema di pratiche commerciali scorrette o ingannevoli di cui al codice del consumo – deve ravvisarsi una condotta non conforme alla correttezza professionale nell’indurre il consumatore a credere che il prodotto contenga una migliore qualità in effetti non comprovatamente esistente;

c) in riferimento alla adozione del “Manifesto dell’Amarone d’Arte” gli appellanti sottolineano che si è trattato di una “temporanea iniziativa pubblicitaria già da tempo rimossa all’epoca del giudizio”; in disparte il rilievo che l’eventuale limitazione temporale della condotta vale, da un lato, se mai, a circoscriverne gli effetti, ma, dall’altro, costituisce nondimeno ammissione del fatto, risulta in causa che al c.d. “manifesto” hanno fatto reiterato riferimento atti e iniziative nel corso di svariati anni a dimostrazione che quel “manifesto” non fu affatto un’iniziativa estemporanea e circoscritta nel tempo (v. il comunicato-stampa del 17-5-2011 e la presentazione del partecipazione de Le Famiglie alla manifestazione della National Italian American Foundation: docc. 16 e 17).

Ne viene che anche il quarto motivo di appello è privo di fondamento e non può trovare accoglimento.

5. Alla stregua di quanto innanzi l’appello può trovare accoglimento con esclusivo riferimento alla doglianza, recata nell’ambito del secondo motivo di appello, diretta al rigetto della domanda avente ad oggetto il sito www.amar.one siccome l’ordine di rimozione da tale nome a dominio riguarda un sito di non comprovata riconducibilità ai qui appellanti; per il resto l’appello e respinto e la sentenza merita di essere in parte qua confermata.

6. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza, seguono la prevalente soccombenza della parte appellante (in considerazione della assoluta marginalità della questione inerente al sito internet) e vanno poste a suo integrale carico.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da “Le Famiglie storiche” già “Le famiglie dell’Amarone d’Arte” soc. cons. a r.l., nonché da AGRICOLA F.LLI TEDESCHI S.R.L., AZIENDA AGRICOLA BEGALI LORENZO DI BEGALI LORENZO E GIORDANO S.S. AGR., STEFANO CASARI QUALE TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE AZIENDA AGRICOLA BRIGALDARA DI CESARI STEFANO, CORTE GIARA S.R.L., GUERRIERI RIZZARDI AZIENDA AGRICOLA S.S., MASI AGRICOLA S.P.A., MUSELLA S.S. AGR., SOCIETÀ AGRICOLA VENTURINI MASSIMO E FIGLI S.S., SPERI VITICOLTORI S.S. AGR., TENUTA S. ANTONIO DI CASTAGNEDI MASSIMO, ARMANDO, TIZIANO E PAOLO S.S. AGR., TOMMASI VITICOLTORI S.S. AGR. E ZENATO AZIENDA VITIVINICOLA S.R.L. avverso la sentenza n. 2283/2017 del tribunale di Venezia, così decide:

in accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo di appello e in parziale riforma della impugnata sentenza, che per il resto conferma, respinge la domanda formulata nei confronti dei qui appellanti avente a oggetto il sito internet “www.amar.one”;

condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore degli appellati costituitisi in causa, spese che liquida in € 19.160,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;

dà atto della sussistenza in capo agli appellanti del presupposto procedimentale di cui

all’art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002.

Venezia, 23 luglio 2019