Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 16-10-2019
Numero provvedimento: 14720
Tipo gazzetta: Nessuna

Autorizzazione a “ECOGRUPPO ITALIA SRL” ad effettuare attività di controllo sugli operatori biologici ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2018 n. 20.  

(Decreto 16/10/2019, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 4 del Decreto 29 novembre 2022 - prot. 612368.


ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE


IL DIRETTORE GENERALE

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 “Relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91” e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica”;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, n. 4261 recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Visto il D.M. 27 giugno 2019 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, ed, in particolare, l’articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” sostituisce ad ogni effetto la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;

Visto il decreto n. 3130 del 4 marzo 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “ECOGRUPPO ITALIA SRL” con sede legale a San Giovanni La Punta (CT), Via Siracusa s.n., è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’art. 27 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, sugli operatori che svolgono l’attività di:

- Produzione vegetale (compresa la raccolta spontanea, la produzione di sementi e di materiale per la propagazione vegetativa);

- Produzione zootecnica;

- Preparazione di alimenti;

- Preparazione di mangimi;

- Produzione di prodotti vitivinicoli;

- Importazione da Paesi Extra-UE.

Vista l’istanza di estensione dell’autorizzazione di cui al summenzionato decreto all’espletamento delle medesime funzioni di controllo anche agli operatori che svolgono l’attività di “produzione di animali e alghe marine dell’acquacoltura”, presentata in data 19 settembre 2019 da “ECOGRUPPO ITALIA SRL”;

Visto il certificato di accreditamento alla Norma UNI CEI EN/IEC 17065:2012 n. 080B rev. 20 del 18 febbraio2019, con scadenza 12 dicembre 2021, rilasciato da ACCREDIA a “ECOGRUPPO ITALIA SRL”;

Ritenuti sussistenti, ad esito dell’istruttoria espletata dall’Ufficio VICO I di questa Direzione generale, i requisiti di legge necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo previste dall’art. 27 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2018 n. 20;

Ritenuto di mantenere il termine di scadenza quinquennale fissato nel decreto di autorizzazione n. 3130 del 4 marzo 2019;  


DECRETA


Articolo 1

(Autorizzazione)

1. Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2018, n.20, l’organismo di controllo denominato “ECOGRUPPO ITALIA SRL”, con sede legale a San Giovanni La Punta (CT), Via Siracusa s.n., è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’art. 27 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, sugli operatori che svolgono l’attività di: 

- Produzione vegetale (compresa la raccolta spontanea, la produzione di sementi e di materiale per la propagazione vegetativa); - Produzione zootecnica; - Preparazione di alimenti; - Preparazione di mangimi;

- Produzione di prodotti vitivinicoli;

- Importazione da Paesi Extra-UE;

- Produzione di animali e alghe marine dell’acquacoltura.

2. A “ECOGRUPPO ITALIA SRL” è attribuito il codice IT-BIO-008. 


Articolo 2

(Compiti ed obblighi del soggetto autorizzato)

1. L’organismo di controllo di cui all’art. 1 ha il compito di svolgere l’attività di controllo finalizzata a verificare la conformità alle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale nel settore dell’agricoltura biologica sugli operatori assoggettati al proprio controllo.

2. L’organismo di controllo di cui all’art. 1 è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dai Regolamenti dell’Unione Europea e dalla normativa nazionale nel settore dell’agricoltura biologica, nonché le prescrizioni impartite dall’Autorità nazionale competente ed è assoggettato alla vigilanza delle Autorità indicate all’art. 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20.


Articolo 3

(Durata dell’autorizzazione e cause di sospensione o revoca)

L’autorizzazione di cui all’art. 1 decorre dalla data del presente decreto fino al 3 marzo 2024 e sarà sospesa o revocata nei casi previsti dall’art. 7 del Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20.


Art. 4 (Disposizioni finali)

Il decreto ministeriale il decreto n. 3130 del 4 marzo 2019 è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Il Direttore Generale

Dott. Roberto Tomasello