Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1718 della Commissione del 14 ottobre 2019 recante protezione delle menzioni tradizionali Opolo, Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP), Kvalitetno biser vino, Mlado vino, Vrhunsko pjenušavo vino e Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP) che identificano vini prodotti in Croazia.
(Regolamento 14/10/2019, n. 2019/1718, pubblicato in G.U.U.E. 15 ottobre 2019, n. L 262)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in particolare l’articolo 115, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione stabiliva modalità per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. Il 14 gennaio 2019 il regolamento (CE) n. 607/2009 è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/33.
(2) A norma dell’articolo 61, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33, il regolamento (CE) n. 607/2009 continua ad applicarsi alle domande di protezione e alle procedure di opposizione concernenti menzioni tradizionali per le quali era pendente una domanda di protezione alla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2019/33.
(3) Il 17 maggio 2013 la Croazia ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 607/2009, una domanda di protezione delle menzioni «Opolo», «Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)», «Kvalitetno biser vino», «Mlado vino», «Vrhunsko pjenušavo vino» e «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)» in quanto menzioni tradizionali (nel prosieguo «le menzioni tradizionali croate» o «le menzioni tradizionali per le quali la Croazia ha chiesto protezione»).
(4) Il 10 febbraio 2018 la domanda di protezione delle menzioni tradizionali croate è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e il 4 aprile 2018 la Commissione ha ricevuto una dichiarazione di opposizione alla domanda di protezione delle menzioni tradizionali da parte della Bosnia-Erzegovina, a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009.
(5) A norma dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 607/2009 la Commissione ha esaminato la dichiarazione di opposizione motivata e i documenti giustificativi forniti dalla Bosnia-Erzegovina e ha ritenuto ammissibile l’opposizione.
(6) La Bosnia-Erzegovina si era opposta alla domanda di protezione perché le menzioni tradizionali per le quali la Croazia ha chiesto protezione sono regolamentate dal diritto della stessa Bosnia-Erzegovina in quanto menzioni che descrivono determinati vini in base alla qualità, al colore e al tenore di zucchero residuo e tali menzioni sono utilizzate tradizionalmente dai viticoltori del paese. La Bosnia-Erzegovina ha inoltre affermato che le menzioni tradizionali per le quali la Croazia ha chiesto protezione fanno parte del patrimonio giuridico dell’ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia («RSFI») e sono state pertanto trasferite nella legislazione dei paesi che sono sorti dalla dissoluzione della ex RSFI. La Bosnia-Erzegovina ha infine sottolineato che la lingua croata è una delle sue lingue ufficiali, il che spiega l’esistenza di menzioni per descrivere i vini omonime di quelle utilizzate in Croazia. Tenuto conto di quanto precede, la Bosnia-Erzegovina ha chiesto di salvaguardare il diritto dei propri produttori di continuare a utilizzare tali menzioni dopo l’entrata in vigore dell’atto giuridico che conferisce protezione alle menzioni tradizionali croate.
(7) Con lettera del 28 agosto 2018, la Commissione ha trasmesso alla Croazia i fascicoli relativi all’opposizione, invitandola, a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, a presentare osservazioni entro due mesi dalla redazione della lettera della Commissione.
(8) Con messaggi di posta elettronica, la Croazia e la Bosnia-Erzegovina hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di incontrarsi al fine di raggiungere un accordo. Entrambi i paesi hanno chiesto alla Commissione di assistere alla riunione.
(9) Nella riunione del 30 gennaio 2019 la Croazia ha riconosciuto che le menzioni tradizionali in questione sono state utilizzate per decenni in diverse regioni della ex RSFI e ha assicurato alla Bosnia-Erzegovina che non chiederà il loro utilizzo esclusivo. La Croazia ha tuttavia espresso preoccupazione per l’uso di alcune delle menzioni tradizionali per le quali essa ha chiesto protezione in Bosnia-Erzegovina al fine di designare vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. La Bosnia-Erzegovina ha assicurato che l’allineamento in corso della sua legislazione al diritto dell’Unione in materia di menzioni tradizionali terrà conto delle preoccupazioni espresse.
(10) Entrambi i paesi hanno riconosciuto non solo di condividere il patrimonio giuridico dell’ex RSFI ma anche di utilizzare inevitabilmente gli stessi termini slavi di base come sinonimi di menzioni quali «denominazione di origine protetta», «vino di qualità» e «vino giovane». Entrambi i paesi hanno ammesso che, se l’utilizzo di tali menzioni fosse protetto in uno solo dei paesi, sarebbe impossibile per l’altro sostituire menzioni utilizzate da diversi decenni con altre che non siano identiche alle menzioni tradizionali croate.
(11) La Croazia e la Bosnia-Erzegovina hanno pertanto convenuto di stabilire un periodo transitorio durante il quale la Bosnia-Erzegovina sarà autorizzata a utilizzare le menzioni tradizionali protette per prodotti vitivinicoli che non corrispondono alla definizione e non soddisfano le condizioni di utilizzo di tali menzioni stabilite nel presente regolamento. Il periodo transitorio dovrebbe consentire alla Bosnia-Erzegovina di completare il progressivo allineamento della propria legislazione al diritto dell’Unione o, in alternativa, di adattare l’etichettatura dei vini che recano le menzioni tradizionali croate.
(12) Il contenuto dell’accordo raggiunto tra la Croazia e la Bosnia-Erzegovina non è contrario al diritto dell’Unione.
(13) Inoltre, poiché la legislazione pertinente della Bosnia-Erzegovina non è ancora completamente allineata al diritto dell’Unione, compreso l’articolo 35, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 607/2009, una domanda parallela di protezione diretta da parte della Bosnia-Erzegovina ai sensi di tale regolamento non rappresenterebbe una soluzione possibile.
(14) Pertanto, tenuto conto dell’interesse di produttori e operatori che finora si sono avvalsi legalmente delle menzioni in questione e al fine di superare le difficoltà temporanee incontrate dalla Bosnia-Erzegovina, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire l’armonizzazione progressiva della legislazione di tale paese a quella dell’Unione.
(15) Tuttavia, poiché il presente regolamento si applica soltanto nel territorio dell’Unione, il periodo transitorio riguarda unicamente i prodotti vitivinicoli originari della Bosnia-Erzegovina e importati e commercializzati nell’Unione con le menzioni tradizionali croate protette, benché non ne rispettino la definizione e le condizioni di utilizzo.
(16) Alla luce di quanto precede e considerata la conformità della domanda presentata dalla Croazia alle condizioni stabilite all’articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e cui è fatto riferimento all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, le menzioni tradizionali croate che identificano i vini prodotti in Croazia dovrebbero essere protette e inserite nel registro elettronico E-Bacchus.
(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le menzioni tradizionali seguenti, che identificano prodotti vitivinicoli elaborati in Croazia, sono protette e iscritte nel registro elettronico E-Bacchus:
a) menzioni tradizionali ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013:
— «Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)»;
— «Kvalitetno biser vino»;
— «Vrhunsko pjenušavo vino»;
— «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)»;
b) menzioni tradizionali ai sensi dell’articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013:
— «Opolo»;
— «Mlado vino».
Le definizioni e le condizioni di utilizzo delle menzioni tradizionali sono stabilite nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le menzioni protette a norma dell’articolo 1 possono essere utilizzate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per designare prodotti vitivinicoli non conformi alla definizione e alle condizioni di utilizzo delle menzioni protette di cui al suddetto articolo e importati dalla Bosnia-Erzegovina e commercializzati nel territorio dell’Unione, se tali menzioni sono utilizzate tradizionalmente nel territorio di tale paese terzo.
Allo scadere del periodo di cinque anni potranno essere legalmente commercializzati, fino ad esaurimento di tutte le scorte esistenti, solo i prodotti vitivinicoli di cui al primo paragrafo importati nell’Unione dalla Bosnia-Erzegovina prima della scadenza del periodo di cinque anni.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
Definizioni e condizioni di utilizzo delle menzioni tradizionali di cui all’articolo 1
«Opolo»
Denominazione: Opolo
Lingua: croato
Definizione: «Opolo» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale menzione tradizionale è autorizzata per i vini rosati fermi dal bouquet prevalentemente fruttato e prodotti esclusivamente con uve rosse delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014). I vini recanti la menzione tradizionale «Opolo» sono ottenuti con la tecnologia impiegata per la produzione dei vini bianchi e presentano un titolo alcolometrico effettivo minimo di 11 % vol. La resa massima per questi vini è pari a 12 000 kg/ha. Sono obbligatori i controlli analitici e organolettici. Il colore dei vini «Opolo» varia da rosa molto chiaro a rosa intenso.
Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate: la menzione tradizionale «Opolo» può essere utilizzata per descrivere vini con le denominazioni di origine protette «Primorska Hrvatska», «Hrvatska Istra», «Hrvatsko primorje», «Sjeverna Dalmacija», «Dalmatinska zagora» e «Srednja i Južna Dalmacija» che soddisfano i requisiti per l’uso di tale menzione tradizionale.
Categorie di prodotti vitivinicoli: vino ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
«Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)»
Denominazione: Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP), eventualmente integrata da:
— Arhivsko vino: per i vini tenuti in condizioni di cantina per almeno cinque anni, di cui almeno tre in bottiglia;
— Desertno vino: per i vini ottenuti dalla trasformazione di uve stramature o secche senza l’aggiunta di sostanze e aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 16 % vol nonché un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol;
— Kasna berba: per i vini ottenuti da uve stramature con un tenore minimo di zucchero di 94°Öchsle;
— Izborna berba: per i vini ottenuti esclusivamente da uve accuratamente selezionate, con un tenore di zucchero di almeno 105°Öchsle;
— Izborna berba bobica: per i vini ottenuti da uve selezionate, stramature e colpite dalla Botrytis, con un tenore di zucchero di almeno 127°Öchsle;
— Izborna berba prosušenih bobica: per i vini ottenuti da acini di uve selezionate e stramature, con un tenore di zucchero di almeno 154°Öchsle;
— Ledeno vino: per i vini ottenuti da uve raccolte a una temperatura di almeno –7 °C e trasformate allo stato congelato con un tenore di zucchero di almeno 127°Öchsle.
Lingua: croato
Definizione: «Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale menzione tradizionale è un sinonimo della menzione «denominazione di origine protetta» autorizzata per la descrizione di vini ottenuti da uve delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014). Il titolo alcolometrico volumico naturale di questi vini non può essere inferiore a:
— 10 % vol nella zona B;
— 10,5 % vol nella zona CI;
— 11 % vol nella zona CII.
La resa massima per la produzione di questi vini è pari a:
— 10 000 kg/ha (6 000 l/ha) nella zona B;
— 11 000 kg/ha (6 600 l/ha) nelle zone CI e CII.
Non sono consentiti l’arricchimento, la dolcificazione, l’acidificazione e la disacidificazione. Sono obbligatori i controlli analitici e organolettici. A seconda del grado di maturazione delle uve e dei processi di trasformazione e di invecchiamento del vino, possono essere utilizzate le seguenti menzioni aggiuntive:
— Arhivsko vino;
— Desertno vino;
— Kasna berba; — Izborna berba;
— Izborna berba bobica;
— Izborna berba prosušenih bobica;
— Ledeno vino.
Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate: la menzione tradizionale «Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)» può essere utilizzata per tutti i vini croati a denominazione di origine protetta che soddisfano i requisiti per l’uso di questa menzione tradizionale.
Categorie di prodotti vitivinicoli: vino ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
«Kvalitetno biser vino»
Denominazione: Kvalitetno biser vino
Lingua: croato
Definizione: «Kvalitetno biser vino» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. «Kvalitetno biser vino» è un sinonimo della menzione «denominazione di origine protetta» autorizzata per la descrizione di vini frizzanti ottenuti da vini di qualità, da vini giovani ancora in fermentazione, da mosto di uve o da mosto di uve in fermentazione, ottenuti da uve delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014). I vini recanti la menzione tradizionale «Kvalitetno biser vino» devono presentare un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol. La sovrapressione dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione non deve essere inferiore a 1 bar né superiore a 2,5 bar, a una temperatura di 20 °C in recipienti chiusi.
Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate: la menzione tradizionale «Kvalitetno biser vino» può essere utilizzata per tutti i vini croati frizzanti a denominazione di origine protetta che soddisfano i requisiti per l’uso di questa menzione tradizionale.
Categorie di prodotti vitivinicoli: vino frizzante ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
«Mlado vino»
Denominazione: Mlado vino
Lingua: croato
Definizione: «Mlado vino» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale menzione tradizionale è autorizzata per i vini ottenuti da uve delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014), il cui processo di fermentazione è terminato o parzialmente terminato. I vini recanti la menzione tradizionale «Mlado vino» devono essere immessi sul mercato entro il 31 dicembre dell’anno civile in cui le uve sono state vendemmiate.
Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate: la menzione tradizionale «Mlado vino» può essere utilizzata per tutti i vini croati a denominazione di origine protetta che soddisfano i requisiti per l’uso di questa menzione tradizionale.
Categorie di prodotti vitivinicoli: vino ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
«Vrhunsko pjenušavo vino»
Denominazione: Vrhunsko pjenušavo vino
Lingua: croato
Definizione: «Vrhunsko pjenušavo vino» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale menzione tradizionale è un sinonimo della menzione «denominazione di origine protetta», utilizzata per descrivere i vini spumanti ottenuti attraverso una prima fermentazione alcolica di uve fresche o mosto, seguita da una seconda fermentazione alcolica da vino idoneo all’ottenimento di vini di qualità o di vini di prima qualità ottenuti dalle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014). I vini spumanti recanti la menzione tradizionale «Vrhunsko pjenušavo vino» devono presentare un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 10 % vol e una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione non inferiore a 3 bar a una temperatura di 20 °C in recipienti chiusi.
Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate: la menzione tradizionale «Vrhunsko pjenušavo vino» può essere utilizzata per tutti i vini spumanti croati a denominazione di origine protetta che soddisfano i requisiti per l’uso di questa menzione tradizionale. Categorie di prodotti vitivinicoli: vino spumante ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
«Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)»
Denominazione: Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP), eventualmente integrata da:
— Mlado vino: se prodotto da uve delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014), il cui processo di fermentazione è terminato o parzialmente terminato e immesso sul mercato entro il 31 dicembre dell’anno civile in cui le uve sono state vendemmiate;
— Arhivsko vino: se tenuto in condizioni di cantina per almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre in bottiglia;
— Desertno vino: se ottenuto dalla trasformazione di uve stramature o secche e avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 16 % vol nonché un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol.
Lingua: croato
Definizione: «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)» è una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale menzione tradizionale è un sinonimo della menzione «denominazione di origine protetta» autorizzata per la descrizione di vini ottenuti da uve delle varietà raccomandate di Vitis vinifera, conformemente all’ordinanza relativa all’elenco nazionale delle varietà di uve certificate (Gazzetta ufficiale n. 53/2014). Il vino recante la menzione tradizionale «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)» deve presentare un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a:
— 8,5 % vol nella zona B;
— 9,0 % vol nella zona CI;
— 9,5 % vol nella zona CII.
La resa massima per questi vini è pari a:
— 11 000 kg/ha (7 700 l/ha) nella zona B;
— 12 000 kg/ha (8 400 l/ha) nelle zone CI e CII.
Sono obbligatori i controlli analitici e organolettici.
Elenco delle denominazioni d’origine o delle indicazioni geografiche protette interessate: la menzione tradizionale «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)» può essere utilizzata per tutti i vini croati a denominazione di origine protetta che soddisfano i requisiti per l’uso di questa menzione tradizionale.
Categorie di prodotti vitivinicoli: vino ai sensi dell’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.