Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Uso improprio della denominazione Champagne - Concorrenza sleale per appropriazione di pregi - Inibitoria e risarcimento del danno in relazione alla violazione di cui all’art. 103 Reg. UE 1308/13 e di cui agli artt. 29 e 30 c.p.i..
SENTENZA
n. 4730/2019 pubbl. il 16/05/2019
(Presidente Relatore: Dott. Claudio Marangoni)
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 24427/2017 R.G. promossa da:
COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (C.F. FROE 780385829), in
persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. domiciliato in Milano, Piazza San Babila 5, presso lo studio degli avv.ti Paolo Fabio PERANI,
Giovanni GHISLETTI e Ginevra RIGHINI che lo rappresentano e difendono;
attore
contro:
SOLVEM s.r.l. (C.F. 02244290983), in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. domiciliata in Giugliano in Campania (Napoli), Via Spazzilli 134/40, presso lo studio dell’avv. Rosa RICCI del Foro di Napoli che la rappresenta e difende;
convenuta
MONOLITH ITALIA NORD s.r.l. (C.F. 04002630236), in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. domiciliata in Casoria (Napoli), Via Piave 57, presso lo studio dell’avv. Melchiorre NAPOLITANO del Foro di Napoli che la rappresenta e difende;
convenuta
Oggetto: Altri istituti di diritto industriale
Conclusioni delle parti:
- per parte attrice: “In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità delle domande attoree per intervenuto giudicato penale e per violazione del principio processuale del “ne bis in idem” e, per effetto, rigettarle in quanto infondate;
2) Accertare e dichiarare l’infondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al Comité Champagne e, per l’effetto, rigettarla in quanto infondata;
Nel merito:
3) Rilevato che la condotta di Solvem S.r.l. e Monolith Italia Nord S.r.l., descritta in narrativa, integra una violazione della D.O.C. “Champagne”, ai sensi dell’articolo 103, Reg. (UE) n. 1308/2013 e degli artt. 29 e 30 c.p.i., nonché un’attività di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, nn. 2 e 3, c.c., accertare e dichiarare che l’uso della dicitura “Sovetskoe Shampanskoe” - Champagne Sovietico) integra una violazione del D.O.C. “Champagne” e per l’effetto inibire alle convenute qualsivoglia utilizzo della stessa;
4) Ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione, a spese delle convenute, di bottiglie, etichette, materiale commerciale e promozionale recante la dicitura (Sovetskoe Shampanskoe - Champagne Sovietico) o altro segno che costituisca una traduzione della D.O.C. “Champagne” o sia evocativa della D.O.C. “Champagne”, ancora nella disponibilità delle convenute;
5) Fissare una penale non inferiore a € 1.000,00, o altra somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emananda sentenza;
6) Disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza, a cura e spese delle convenute, a caratteri doppi del normale e con le denominazioni delle parti in grassetto - ovvero nelle diverse forme che il Tribunale riterrà opportune - sui quotidiani “Corriere della Sera”, “Repubblica” e “Il Sole 24 ore”, fissando a tal fine il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e autorizzando in caso di inottemperanza l’attore a provvedere alla pubblicazione a propria cura con diritto di ottenere il rimborso da parte delle convenute delle spese anticipate;
7) Condannare le convenute al risarcimento dei danni subiti dall’attore nella misura del 20% del fatturato conseguito dalla vendita dei vini (“Sovetskoe Shampanskoe” - Champagne Sovietico), ovvero nella diversa misura stabilita in via equitativa dal Tribunale;
8) Rigettare la domanda di condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute in quanto manifestamente infondata;
9) In ogni caso, condannare le convenute alla rifusione di compensi e spese di lite, oltre oneri di legge” - per parte convenuta Solvem s.r.l.: “1) In via preliminare, in rito, accertare e dichiarare l’inammissibilità della domanda attorea per intervenuto giudicato penale e per violazione del principio processuale del “ne bis in idem” e, per l’effetto
2) Dichiarare l’estinzione del processo o, in subordine, pronunciare sentenza parziale con immediata estromissione della convenuta Solvem srl dal presente giudizio;
3) In via gradata, nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande attoree e, per l’effetto, rigettarle integralmente siccome infondate in fatto ed in diritto;
4) Nel merito, in via meramente gradata, nella denegata ipotesi di condanna, esclusa ogni forma di solidarietà passiva in capo alle convenute, dichiarare la Solvem srl tenuta a corrispondere all’ente attoreo la somma di € 14,30 pari al 20% del ricavato delle vendite delle bottiglie sequestrate o alla diversa somma che sarà eventualmente ritenuta dovuta dall’Ecc.mo Magistrato adito sulla base della documentazione prodotta ed acquisita in corso di causa;
5) Condannare la parte attrice, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese e delle competenze professionali ex D.M. 55/2014, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria ex art.93 c.p.c. o, in caso di accoglimento parziale della domanda, compensare integralmente le spese di lite.
- per parte convenuta Monolith Italia Nord s.r.l.: “1) In via preliminare, in rito, accertare e dichiarare l’inammissibilità della domanda attorea per intervenuto giudicato penale e per palese violazione del principio processuale del “ne bis in idem”;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all’attore;
3) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la totale infondatezza delle domande attoree e, per l’effetto, rigettarle integralmente siccome infondate in fatto ed in diritto;
4) Nel merito, in via meramente gradata, nella denegata ipotesi di condanna, anche solo parziale e nei limiti della prova fornita in corso di causa, esclusa ogni forma di solidarietà passiva in capo alle convenute, dichiarare la Solvem srl tenuta a manlevare la Monolith Italia Nord srl da tutto quanto dovesse essere condannata a pagare in favore del CIVC o, in subordine, autorizzare fin da subito l’azione di regresso della convenuta verso la Solvem s.r.l. per le medesime causali;
5) Condannare la parte opponente, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese e delle competenze professionali ex D.M. 55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c. o, in subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento parziale della domanda, compensare integralmente fra le parti le spese di lite.”
Motivi di fatto e di diritto
1. Il COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE ha dedotto di essere un ente consortile che riunisce i viticultori, produttori e commercianti di vino Champagne al quale - secondo la legge francese 12.4.1941 - è riconosciuto il potere di intraprendere per conto dei suoi membri tutte le azioni necessarie a difesa della D.O.C. Champagne in relazione a quanto previsto dall’art. 10 ter n. 2 Convenzione d’Unione di Parigi.
Ha richiamato la protezione che il vino Champagne ha ottenuto dal 1936 come D.O.C. in Francia e dal 1973 nell’Unione Europea nonché la sua inclusione tra le denominazioni d’origine V.Q.P.R.D., le regole stabilite dal Disciplinare di produzione che presiedono l’attribuzione della D.O.C. Champagne, tutelata oggi dal Reg. UE 1308/13 e all’interno del nostro ordinamento nazionale dagli artt. 29 e 30 c.p.i.
Parte attrice ha esposto che in data 10.12.2012 agenti del Corpo Forestale dello Stato avevano proceduto presso un punto vendita gestito dalla convenuta SOLVEM s.r.l. sito in Milano al sequestro di 11 bottiglie riportanti in caratteri cirillici la dicitura (che si pronuncia “Sovetskoe Shampanskoe”) in quanto costituente uso improprio della denominazione Champagne. Sul retro delle bottiglie compariva altresì in lingua italiana la dicitura “vino spumante semidolce sovetskoe” nonché l’indicazione del produttore ucraino e dell’importatore MONOLITH ITALIA NORD s.r.l.
A seguito di tale sequestro l’amministratore unico di SOLVEM s.r.l. era stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale penale di Milano, giudizio nel quale parte attrice si era costituita come parte civile in relazione al reato di cui all’art. 517 quater c.p. ma l’imputato era stato assolto per difetto dell’elemento oggettivo. Il giudice penale aveva infatti accolto quanto dichiarato dall’interprete nominato che oralmente aveva dichiarato che la parola “ ” (“Shampanskoe”) aveva il significato di “spumante”.
Ritenuta errata tale conclusione, parte attrice ha instaurato la presente causa al fine di accertare che la parola (“Shampanskoe”) può essere tradotta solo nella parola “champagne”, mentre la parola “ (“igrìstyj”) in lingua russa è la traduzione corrente della parola “spumante”.
Ha quindi esposto che due giorni dopo il sequestro delle bottiglie in questione lo stesso Corpo Forestale dello Stato si era recato presso la sede dell’importatore MONOLITH ITALIA NORD s.r.l. ed aveva accertato che quest’ultima aveva acquistato n. 7269 bottiglie ma che dalle etichette di quelle ivi materialmente rinvenute (pari a n. 1896) era stata cancellata con un pennarello indelebile la dicitura “ ” (“Shampanskoe”).
Il COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE ha dunque chiesto nella presente causa che venisse dichiarata nei confronti delle convenute SOLVEM s.r.l. e MONOLITH ITALIA NORD s.r.l. la violazione della D.O.C. Champagne con conseguente inibitoria e risarcimento del danno in relazione alla violazione di cui all’art. 103 Reg. UE 1308/13 e di cui agli artt. 29 e 30 c.p.i.
Ha dedotto altresì le ipotesi di concorrenza sleale nn. 2 e 3 dell’art. 2598 c.c. quale appropriazione di pregi e comunque in quanto le condotte delle convenute dovevano ritenersi non conforme ai principi di correttezza professionale.
Si è costituita in giudizio la convenuta SOLVEM s.r.l. che in via pregiudiziale ha dedotto l’inammissibilità delle domande svolte dall’attrice per intervenuto giudicato in sede penale (art. 652 c.p.p.). La legale rappresentante della società convenuta era stata infatti assolta con la formula “i/.tatto non sussiste” e la sentenza non era stata appellata dalla parte civile costituita.
Nel merito ha comunque sostenuto la validità della traduzione della parola (“Shampanskoe”) eseguita dall’inteprete in sede penale, il quale aveva dichiarato che sotto un profilo fonetico la parola “Sovetskoe Shamponskoe” significava “champagne sovietico” mentre la parola “polusladkoe” corrispondeva alla parola italiana “semidolce". Il predetto interprete aveva poi affermato che la popolazione ex sovietica per definire e indicare lo spumante pronunciava e scriveva la parola “Shampanskoe”, sicchè la dicitura contestata “Sovetskoe Shampanskoe” significava, quindi, “vino spumante semidolce”, dove l’aggettivo sovetskoe stava ad indicare la provenienza russa dello spumante. Per indicare lo champagne francese, accanto alla parola “Shampanskoe” veniva indicata la marca francese dello champagne, per cui nelle bottiglie contestate - ove non era indicata alcuna marca di champagne francese, ma accanto alla parola “Shampanskoe” compariva la parola “Sovetskoe” che indicava la provenienza sovietica - la traduzione corretta doveva ritenersi “spumante sovietico”. Il termine “igristoe” invece indicava semplicemente un “vino.frizzante”.
In ogni caso in concreto nessun pericolo di confusione poteva ritenersi sussistente per il consumatore (sovietico) in quanto sullo scaffale vi era l’indicazione che si trattava di spumante sovietico mentre le etichette poste sul retro della bottiglia fornivano tutte le indicazioni che ne attestavano la provenienza dall’Ucraina. Il basso prezzo della bottiglia escludeva poi alcuna possibile associazione con il vino francese.
Sotto il profilo risarcitorio ha poi contestato l’insussistenza di prova del danno subito da parte attrice, ha escluso ogni ipotesi di responsabilità solidale con l’altra convenuta MONOLITH ITALIA NORD s.r.l. e ha limitato l’eventuale propria responsabilità alle sole 11 bottiglie ad essa sequestrate.
L’altra convenuta MONOLITH ITALIA NORD s.r.l. ha anch’essa contestato l’ammissibilità delle domande svolte dall’attrice in relazione all’intervenuto giudicato che ha interessato la sentenza di assoluzione pronunciata in sede penale.
Ha comunque contestato la legittimazione attiva dell’attrice quanto alla tutela del marchio in questione. Nel merito ha rilevato di non essere stata coinvolta nel procedimento penale e comunque - solo per evitare infondate contestazioni - aveva provveduto ad eliminare dalle altre bottiglie in suo possesso la parola “ ” (“Shampanskoe”).
Ha richiamato le valutazioni svolte dal giudice penale circa il significato esatto dei termini in lingua russa contestati.
Ha chiesto dunque il rigetto delle domande svolte da parte attrice e la condanna della stessa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
2. Ritiene il Collegio che il giudicato formatosi nel giudizio penale che ha mandato assolto il legale rappresentante della convenuta SOLVEM s.r.l. con la formula “perché il fatto non sussiste” non possa avere alcuna efficacia ostativa rispetto alle domande svolte in questa sede nei confronti di tale società, né il giudice civile può ritenersi vincolato dagli accertamenti in fatto eseguiti in tale sede.
Invero l’ambito di valutazione dei profili di illiceità dedotti dalla parte attrice nella presente causa risulta differente da quello che era proprio dell’ipotesi di reato contestata al legale rappresentante di SOLVEM s.r.l.
Al di là della diversità soggettiva dei protagonisti dei due giudizi, ciò che appare del tutto rilevante è il fatto che l’ipotesi di reato contestata in sede penale al legale rappresentante di SOLVEM s.r.l. e cioè il reato di cui all’art. 517 quater c.p. colpisce colui il quale contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ipotesi comunque legata alla valutazione dell’idoneità offensiva della condotta a trarre effettivamente in inganno gli acquirenti dell’alimento certificato (con esclusione del cd. falso grossolano).
Il COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE ha invece in questa sede dedotto una diversa fattispecie di illecito - indipendente dall’illecito penale - ed in particolare l’art. 103 Reg. 1308/13 - che riproduce l’identica previsione del Reg. 1234/07 come modificata dal Reg. 491/09 - in forza della quale le denominazioni d’origine protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono tra l’altro protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione (art. 103, comma 2, lett. b Reg. 1308/13).
Del tutto evidente che l’integrazione di tale fattispecie, che comunque prescinde da qualsiasi valutazione di evidenza del falso e della sussistenza di un effetto confusorio che possa derivare dall’uso della denominazione d’origine protetta, discende da un titolo diverso ed autonomo da quello oggetto del giudizio penale, che pertanto non può dare luogo in questa sede all’applicazione dei principi stabiliti dall’art. 652 c.p.p.
3. Ciò posto, deve rilevarsi che non vi sono dubbi quanto alla titolarità da parte del COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE del potere di azione a difesa della D.O.C. Champagne secondo quanto disposto dall’art. 8 della legge francese del 12.4.1941 (doc. 4 attr.) relativamente alla denominazione Champagne (doc. 7 e 8 attr.).
Nel caso di specie i fatti non sono in sé contestati, per ciò che riguarda il rinvenimento di n. 11 bottiglie presso il punto vendita di SOLVEM s.r.l. in Milano che riportavano sull’etichetta anteriore la scritta “ ” (“Sovetskoe Shampanskoe”) ed in merito al fatto che l’importatore di tale prodotto era la convenuta MONOLITH ITALIA NORD s.r.l.
4. La questione controversa risulta infatti il corretto significato da riconoscersi al termine (“Shampanskoe”).
Per la verità che detto termine derivi dalla parola “champagne” pare possa ritenersi in sé incontestato, tenuto conto che lo stesso interprete convocato dinanzi al giudice penale aveva infatti confermato che tale era la traduzione letterale del termine in lingua russa, salvo poi affermare che nell’uso della cittadinanza di lingua russa esso era utilizzato come sinonimo di “spumante”.
Parte attrice ha prodotti in atti diversi documenti che confermano la sua tesi, e cioè che il termine “ ” identifica la regione francese dello Champagne dove viene prodotto l’omonimo vino mentre il termine proprio della lingua russa per indicare lo spumante è invece (“igrìstyj”). Sono stati prodotti in atti estratti di diverse enciclopedie e dizionari russi monolingua che confermano senza ombra di dubbio tale tesi (docc. 16, 17 e 18 fasc. attr.), mentre rilevante in tal senso risulta obbiettivamente anche la sentenza della Corte d’appello di Parigi del 25 aprile 2017 che ha dichiarato la nullità di alcuni marchi consistenti nella denominazione “ ” proprio indicando che il termine (Shampanskoe) era la traduzione del termine “champagne” (doc. 19 fasc. attr.).
Le parti convenute hanno sostenuto la loro opposta tesi sulla sola base delle affermazioni rese dall’interprete dinanzi al giudice penale, senza procedere ad alcuna specifica contestazione dei documenti depositati da parte attrice.
Ritiene pertanto il Collegio di condividere la tesi svolta dall’attrice quanto alla corretta traduzione del termine (Shampanskoe) - peraltro, come si è detto condivisa in sé dallo stesso interprete del giudizio penale - che nel caso delle bottiglie in contestazione era sostanzialmente il marchio contenuto in grande evidenza nell’etichetta posta sul fronte anteriore di esse.
Non può dunque dubitarsi che detto segno fosse utilizzato come marchio e pertanto la sua apposizione sul prodotto vinicolo in questione costituiva comunque quantomeno un fenomeno di indebito agganciamento alla rinomanza del vino francese idoneo a fregiarsi della DOC “Champagne” con conseguente rilevanza delle violazioni connesse all’ipotesi di cui all’art. 103, comma 2, lett. b Reg. 1308/13 e all’art. 30 c.p.i. da addebitarsi in via solidale alle due società convenute.
Le ulteriori ipotesi di concorrenza sleale dedotte da parte attrice devono ritenersi di fatto assorbite dall’accertamento delle predette violazioni.
4. Deve dunque procedere il Tribunale all’emissione di inibitoria all’ulteriore uso del termine (Shampanskoe) con ordine di ritiro dal commercio dei prodotti recanti tale denominazione ed alla fissazione della relativa penale per ogni prodotto importato e/o commercializzato in violazione di tale comando interdittivo, nella misura specificata in dispositivo.
5. Quanto al risarcimento del danno, deve rilevarsi che appare documentalmente accertato che la convenuta MONOLITH ITALIA NORD s.r.l. ha provveduto all’importazione sul territorio nazionale di un quantitativo di bottiglie recanti la denominazione contestata pari a 7.296 unità (doc. 22 fasc. attr.) e che - risultando essere stata eliminata la denominazione contestata dalle 1.896 bottiglie rinvenute presso di essa dal Corpo Forestale dello Stato - il numero di prodotti rilevanti ai fini della determinazione del risarcimento del danno è pari a 5.400 unità.
Va condivisa la richiesta di parte attrice di liquidare a titolo di risarcimento del danno una percentuale del 20% del prezzo di vendita di esse (€ 3,15 ciascuna).
In via equitativa il Tribunale condanna dunque le convenute in via tra loro solidale al pagamento in favore dell’attrice della complessiva somma di € 4.600,00, comprensiva di interessi legali e di rivalutazione monetaria fino alla data della presente sentenza.
Ritiene altresì il Collegio che la circoscritta rilevanza della vicenda - sostanzialmente confinata quanto agli effetti pregiudizievoli ipotizzabili nell’ambito di un ristretto gruppo linguistico - consenta di escludere la sussistenza di un apprezzabile danno d’immagine che possa essersi verificato a carico di parte attrice, rilievo che induce altresì ad escludere anche la necessità di accogliere l’istanza di pubblicazione della sentenza.
6. La natura solidale dell’obbligazione risarcitoria esclude che nei confronti della parte danneggiata tale solidarietà possa essere sciolta.
Va poi respinta la domanda svolta da MONOLITH ITALIA NORD s.r.l. nei confronti dell’altra convenuta SOLVEM s.r.l. tesa a ottenere manleva in caso di eventuale condanna o, in via subordinata, ad essere autorizzata all’azione di regresso nei confronti della stessa.
I motivi che dovrebbero sostenere tali domande in realtà non risultano esposti da parte di MONOLITH ITALIA NORD s.r.l. e risultano peraltro di incerta individuazione laddove si rilevi che era la stessa MONOLITH ITALIA NORD s.r.l. l’importatrice dei prodotti in questione e colei che ha venduto il quantitativo di bottiglie rinvenuto presso il negozio al dettaglio di SOLVEM s.r.l.
Tali domande devono dunque essere respinte.
7. Quanto alle spese del giudizio, esse devono essere poste a carico delle parti convenute in via tra loro solidale nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) in parziale accoglimento delle domande svolte da COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE nei confronti di SOLVEM s.r.l. e di MONOLITH ITALIA NORD s.r.l., inibisce alle stesse ogni ulteriore utilizzazione del segno “ ” (“Sovetskoe Shampanskoe” - Champagne Sovietico) in quanto integrante violazione del D.O.C. “Champagne”;
2) dispone a carico delle convenute il ritiro dal commercio dei prodotti così denominati e fissa a carico delle stesse la somma di € 50,00 per ogni prodotto importato, pubblicizzato e commercializzato in violazione dell’inibitoria di cui al punto 1) del presente dispositivo;
3) condanna le società convenute in solido tra loro al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato in € 4.600,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo;
4) respinge tutte le ulteriori domande svolte dalle parti;
5) condanna le parti convenute in via tra loro solidale al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in € 6.000,00 per compensi ed € 1.036,00 per spese, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.
In Milano, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2018
Il Presidente est.
Claudio Marangoni