Cantina vinicola - Realizzazione di una cantina vinicola mediante il “parziale recupero” e l’“ampliamento” di una preesistente struttura rurale in stato di abbandono - Richiesta di autorizzazione - Vincolo paesaggistico - Illegittima preclusione assoluta di interventi, anche solamente parziali, di edificazione ex novo nell’area interessata.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2005, proposto da
Soc. Agricola Uliveti Specializzati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Di Gioia in Roma, p.zza Mazzini, 27;
contro
Ministero per i Beni e le Attività culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico e Artistico e Dempoetnoantropologico per il Lazio, del 16.11.2004, con il quale è stata annullata l’autorizzazione regionale alla realizzazione di un manufatto da adibire a cantina vinicola
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2019 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Agricola Uliveti Specializzati s.r.l., proprietaria del terreno sito in loc. Fondo Macchia del Comune di Casperia, foglio n. 18, partt. 230-234-273-274-296-400-401-402-403-419-420, intendendo realizzare una cantina vinicola mediante il “parziale recupero” e l’ “ampliamento” di una preesistente struttura rurale in stato di abbandono ivi esistente, chiedeva l’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 151, comma 2, del d.lgs. n. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352), allora vigente (sostituito ora dall’art. 146, comma 2, del d,.lgs. n. 42/2004), trattandosi di area sottoposta a vincolo ambientale. A tal fine, presentava il progetto ed il piano di utilizzazione aziendale approvati dalla Commissione Edilizia del Comune con i verbali datati, rispettivamente, 14.1.2003 e 4.11.2003.
1.1. La Regione Lazio, con determinazione dirigenziale n. B3325 in data 8 ottobre 2004, rilasciava l’autorizzazione richiesta in quanto “dall’esame istruttorio, le opere previste nel progetto” suddetto “sono risultate compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona; congrui con i criteri di gestione dell’area, coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dagli artt. 16 – 28 del testo coordinato delle NTA del PTP ambito n. 5, in quanto si interviene su un edificio ubicato in un vasto terreno agricolo (mq 101.070), in un’azienda che può usufruire della disciplina di cui all’art. 16 del testo coordinato delle NTA del PTP Ambito n. 5; le opere non risultano pregiudizievoli sotto il profilo paesaggistico-ambientale”. L’autorizzazione veniva rilasciata “a condizione che i lavori [fossero] realizzati con l’uso dei materiali e delle tecniche costruttive tipici della tradizione locale”.
1.2. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico e Artistico e Dempoetnoantropologico per il Lazio, con decreto del 16.11.2004, ha annullato il citato provvedimento autorizzativo regionale, ritenendolo “viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge” perché in contrasto col D.M. 4/08/1971.
1.3. In particolare, secondo la Soprintendenza, l’Autorità regionale non avrebbe spiegato “come e perché l’intervento autorizzato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale”, posto che diversamente da quanto affermato nella determinazione regionale, l’intervento consisterebbe “nella demolizione e ricostruzione del manufatto”, anziché nella trasformazione e nel restauro di un vecchio manufatto agricolo, sicché la Regione non avrebbe “correttamente valutato l’intervento che, pur essendo conforme alla normativa di PTP,” determinerebbe “la perdita di un manufatto tipico dell’architettura rurale della zona, ormai integrato nel contesto ambientale, che andrebbe, invece, conservato per la gran parte, e non sostituito, ma eventualmente ampliato in base alle esigenze dell’Azienda Agricola”. Pertanto, mediante l’autorizzazione ex art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999, si sarebbe consentita “una modifica di vincolo paesaggistico posto con il DM 4/08/1971”.
2. La società Agricola Uliveti Specializzati s.r.l, con l’odierno ricorso, ha quindi chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Soprintendente del 16.11.2004 suddetto, deducendo, sotto quattro distinti profili, violazione degli artt. 146 e 159 del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 18 della L.R. Lazio n. 24 del 1998, degli artt. 16, 23 e 28 delle NTA e dei principi generali in materia, oltre che eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti e contraddittorietà.
3. Si è costituito il Ministero per i beni e le attività culturali chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’esito della camera di consiglio del 23 marzo 2005, la Sezione respingeva la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Tale ordinanza veniva poi riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4357 del 29 settembre 2005.
4. Il ricorso veniva dichiarato perento con decreto n. 1917/2016 e, a seguito della dichiarazione della società ricorrente in ordine alla persistenza dell’interesse alla decisione (in data 22.06.2018), veniva rimesso sul ruolo di merito e quindi chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 12 marzo 2019, passando in decisione.
5. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito illustrati.
5.1. Il provvedimento di annullamento oggetto dell’odierna impugnazione si fonda sull’erroneo presupposto per cui la Regione non avrebbe valutato la reale portata dell’intervento sottoposto ad autorizzazione, che consisterebbe “nella demolizione e ricostruzione del manufatto”, anziché nella sola trasformazione e nel restauro di un vecchio manufatto agricolo.
5.2. Tale assunto è smentito dall’esame dei progetti allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica.
5.3. Ed invero dalla relazione tecnica concernente l’intervento in questione risulta che:
a) era stato individuato “all’interno della tenuta un edificio non utilizzato e allo stato non utilizzabile in quanto fatiscente e su tre piani che, potrà essere in parte recuperato e ristrutturato e [in] parte demolito. La costruzione, parte recuperata e ristrutturata e parte nuova, sarà costituita da tre blocchi funzionali così divisi – un corpo centrale ad un solo piano ad uso cantina di vinificazione con locale di imbottigliamento e deposito temporaneo;
- un corpo ubicato sul lato ovest ad uso abitazione del dipendente – custode, composto da un vano pranzo-ingresso con vano cottura e servizio ed un vano letto e servizio al piano primo;
- un corpo ubicato sul lato est utilizzato per la conservazione dei vini e delle riserve, nonché un locale ufficio al piano terra ed un locale per la degustazione dei vini prodotti, al piano primo”;
b) “l’intero immobile, sia la parte ristrutturata sia quella nuova, avrà le stesse caratteristiche tecnico-costruttive del luogo con rifiniture e con materiali idonei in modo che la costruzione risulti ben inserita ed integrata nell’ambiente”.
5.4. Pertanto, dalla lettura della relazione emerge inequivocabilmente che l’intervento edilizio per cui è stata richiesta l’autorizzazione paesaggistica non comporta una demolizione totale del manufatto fatiscente da destinare a cantina vinicola, bensì si compone di una pluralità di interventi, alcuni dei quali aventi natura conservativa, consistendo nel restauro e nel recupero del manufatto esistente.
5.5. Ne deriva che la Regione ha correttamente valutato la reale consistenza dell’intervento in relazione al vincolo paesaggistico insistente nell’area da esso interessata, con conseguente infondatezza della pretesa carenza di istruttoria posta a fondamento del provvedimento di annullamento adottato dalla Soprintendenza. Peraltro, la specifica prescrizione di realizzare i lavori in questione, considerati nel loro complesso, “con l’uso dei materiali e delle tecniche costruttive tipici della tradizione locale” costituisce misura idonea a scongiurare il pericolo paventato dalla Soprintendenza relativamente alla “perdita di un manufatto tipico dell’architettura rurale della zona”, assicurando al contrario il recupero di esso con funzione di cantina agricola nell’ambito dell’attività di agriturismo già autorizzata e avviata dalla società ricorrente.
5.6. Inoltre, tale intervento, per la parte in cui contempla la realizzazione di un ampliamento ex novo del manufatto preesistente, risulta compatibile anche con la disciplina della zona dettata dal combinato disposto degli artt. 16, 23 e 28 delle NTA del PTP, “ambito n. 5”, approvato con delibera della Giunta regionale n. 4475/1999, secondo cui: “Nell’ambito delle aziende agricole, condotte sia in forma singola che associata, ubicate in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle ll. 1497/1939 e 431/1985 e comunque classificate dal presente PTP, è consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e dimensionati all’attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi. Nelle aree classificate nel presente PTP al massimo livello di tutela, le nuove costruzioni sono consentite solo se non sono possibili o ammissibili ampliamenti dei fabbricati esistenti. (così art. 16, comma 1, delle NTA del PTP, “ambito n. 5”).
5.7. Sicché il provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica impugnato opera di fatto, in contrasto con la disciplina appena richiamata, e senza spiegarne le ragioni, un’illegittima preclusione assoluta di interventi, persino parziali, di edificazione ex novo nell’area in questione, ammettendo la compatibilità con il vincolo paesaggistico posto dal DM 4.98.1971 dei soli interventi di restauro e conservazione dell’esistente, e ciò in contrasto con le valutazioni operate in via genarle e astratta con il piano territoriale paesaggistico.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
7. Quanto alle spese di lite, tenuto anche conto del tempo trascorso dall’incardinamento del ricorso, ricorrono giusti motivi per disporne la relativa compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere
Silvia Coppari, Primo Referendario, Estensore