Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea.
(Comunicazione 09/10/2019, pubblicata in G.U.U.E. 9 ottobre 2019, n. C 341)
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea sono così modificate:
A pagina 34, dopo la nota esplicativa della sottovoce «0305 10 00 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana », è inserito il testo seguente:
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«0305 20 00 |
Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia Questa sottovoce comprende, tra l’altro, le uova salate destinate alla fabbricazione del caviale o dei suoi succedanei. Tali uova non sono atte al consumo immediato come caviale o succedanei del caviale. Sebbene possano essere destinate al consumo umano, le uova non possono essere consumate come caviale o come succedanei del caviale nello stato in cui sono presentate senza ulteriore trasformazione. Tale trattamento comprende, ad esempio, la pulizia supplementare per rimuovere gli organi aderenti o il lavaggio per abbassare il contenuto di sale, in modo da rendere il prodotto idoneo al consumo umano. Questa sottovoce non comprende i lattimi per il consumo immediato come caviale o succedanei del caviale (voce 1604).» |
A pagina 81, dopo la nota esplicativa della sottovoce «1604 20 05 Preparazioni di surimi», è inserito il testo seguente:
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«1604 31 00 e 1604 32 00 |
Caviale e suoi succedanei Rientrano ugualmente in queste sottovoci i prodotti congelati.» |