Organo: Commissione europea
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 02-10-2019
Numero provvedimento: 1682
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 09-10-2019
Numero gazzetta: 258

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1682 della Commissione del 2 ottobre 2019 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol».

(Regolamento 02/10/2019, n. 2019/1682, pubblicato in G.U.U.E. 9 ottobre 2019, n. L 258)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione ha esaminato la domanda della Bulgaria del 7 gennaio 2014 per la registrazione dell’indicazione geografica «Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/ Grozdova rakya ot Yambol».

(2) Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008.

(4) Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall’8 giugno 2019. Il regolamento sulla protezione dovrebbe pertanto essere adottato conformemente al nuovo regolamento.

(5) Di conseguenza, è opportuno registrare l’indicazione «Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol» come indicazione geografica,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L’indicazione geografica «Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol» è registrata. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede alla denominazione «Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol» la protezione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787. 


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2019

Per la Commissione

A nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione