Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 07-11-2016
Tipo gazzetta: Nessuna

Decreto 7 novembre 2016 di rettifica del decreto 14 giugno 2016, concernente l’autorizzazione al Consorzio Vini Colli Bolognesi, con sede in Valsamoggia (BO), per consentire l’etichettatura transitoria dei vini DOC “Colli Bolognesi”, ai sensi dell’articolo 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell’articolo 13 del DM 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 29 agosto 2014.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO, in particolare, l’articolo 72, paragrafo 1, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all’articolo 38, paragrafo 5, Regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall’articolo 96, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 72 del medesimo Regolamento;

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il DM 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del Decreto legislativo n. 61/2010;

VISTO, in particolare, l’articolo 13 del citato DM 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

VISTO il DM 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7/01/2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell’autorizzazione per l’etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell’articolo 13 del decreto 7 novembre 2012;

VISTO il DM 14 giugno 2016, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale n. 154 del 4.07.2016 e sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale ai sensi della richiamata normativa è stata concessa al Consorzio Vini Colli Bolognesi, con sede in Valsamoggia (BO), l’autorizzazione per consentire l’etichettatura transitoria dei vini DOC “Colli Bolognesi”, ai sensi dell’articolo 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell’articolo 13 del DM 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 29 agosto 2014;

CONSIDERATO che, a seguito di segnalazione del citato Consorzio di tutela, è stata riscontrata all’articolo 5 della proposta di disciplinare, allegata al predetto decreto 14 giugno 2016, l’erronea cancellazione dell’intero comma 4, tramite l’utilizzo della funzione revisione di word, anziché la parziale cancellazione del riferimento alla tipologia Pignoletto passito, come peraltro risultava nella proposta di modifica del disciplinare in questione allegata al provvedimento ministeriale 29 agosto 2014 che costituisce la base del citato DM 14 giugno 2016;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla rettifica di detto formale errore, al fine di ripubblicare il corretto disposto dell’articolo 5, comma 4, del DM 14 giugno 2016;

 

DECRETA

Articolo unico

Alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini “Colli Bolognesi”, allegata al decreto ministeriale 14 giugno 2016 richiamato in premessa, il comma 4, dell’articolo 5 è sostituito con il testo riportato in allegato. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Saverio Abate

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

 

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della DOP dei vini “Colli Bolognesi” di cui al provvedimento ministeriale del 29 agosto 2014. (Le modifiche sono evidenziate utilizzando la funzione “Revisione” di Word) Il comma 4 dell’articolo 5 della proposta di modifica del disciplinare di produzione indicata in epigrafe è sostituito con il seguente testo:

4. “Fatta eccezione per la tipologia Pignoletto Passito, lLa resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi». Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» e può essere presa in carico come vino ad IGT. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.”.