Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 18-11-2015
Tipo gazzetta: Nessuna

Decreto 18 novembre 2015 di modifica del DM 27 ottobre 2015, concernente l’autorizzazione al Consorzio di Tutela del Vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (SI), per consentire l’etichettatura transitoria della Denominazione di Origine Controllata e Garantita del vino “Brunello di Montalcino”, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell’art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 19 ottobre 2015. 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO, in particolare, l’articolo 72, par. 1, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 38, par. 5, Regolamento CE n. 479/2008 (attualmente sostituito dall’art. 96, par. 5 del Regolamento UE n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al par. 2 dell’art. 72 del medesimo Regolamento;

RITENUTO, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all’articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE (conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione;

VISTO il provvedimento ministeriale 19 ottobre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOCG del vino “Brunello di Montalcino” e del documento unico riepilogativo, a conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta;

VISTO il decreto 27 ottobre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell’art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, è stata concessa l’autorizzazione al Consorzio di Tutela del Vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino (SI), per consentire l’etichettatura transitoria della Denominazione di Origine Controllata e Garantita del vino “Brunello di Montalcino”, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 19 ottobre 2015;

VISTA la nota n. AOOGRT/230944/G.050.040.010 del 30/10/2015, con la quale la Regione Toscana ha chiesto dei chiarimenti in merito alla valenza del predetto decreto 27 ottobre 2015 e, in particolare, se le disposizioni del disciplinare allegato a tale decreto coesistano o meno con il previgente disciplinare adottato con DM 30.11.2011 e aggiornato con DM 7.3.2014, al fine di fornire le opportune istruzioni al competente Organismo pagatore per le relative attività gestionali;

CONSIDERATO che la presentazione della richiesta di autorizzazione di etichettatura transitoria per le modifiche del disciplinare di cui al citato provvedimento 19 ottobre 2015, da parte del richiamato Consorzio di Tutela, è conseguente all’espressione della volontà di tale soggetto richiedente legittimato e che, pertanto, in attesa della conclusione del procedimento presso la Commissione UE, l’autorizzazione di etichettatura transitoria è da intendersi riferita al disciplinare aggiornato con tutte le modifiche di cui alla predetta proposta e come tale allegato al citato decreto 27 ottobre 2015;

CONSIDERATO tuttavia che il citato decreto 27 ottobre 2015 di autorizzazione all’etichettatura transitoria è intervento in una fase avanzata della corrente campagna vendemmiale 2015/2016, allorquando i produttori interessati possono aver legittimamente ottenuto delle produzioni in conformità al preesistente disciplinare, la modifica restrittiva relativa alla riduzione delle rese uva/ha per le produzioni destinate ad essere qualificate con la menzione “vigna” non può essere obbligatoriamente applicata per le produzioni derivanti dalla corrente vendemmia e che, pertanto, sempre limitatamente alla vendemmia 2015, per la stessa resa può ritenersi valido il valore stabilito nel preesistente disciplinare;

RITENUTO, al fine di non recare pregiudizio ai produttori che hanno ottenuto nella corrente vendemmia le produzioni nei termini anzi specificati, di dover apportare la conseguente modifica all’articolo 1, comma 3, del richiamato DM 27 ottobre 2015, in merito ai termini di applicazione; CONSIDERATO che la Regione Toscana e il richiamato Consorzio di tutela del vino Brunello di Montalcino hanno condiviso, rispettivamente con nota n. AOOGRT241776 del 12.11.2015 e n. 2674-IV8 del ,10.11.2015, la ministeriale n. DGPAQI 76400 del 10.11.2015 circa necessità di modificare il più volte citato decreto 27 ottobre 2015 nei termini sopra specificati;

 

DECRETA

Articolo unico

L’articolo 1, comma 3, del decreto 27 ottobre 2015 richiamato in premessa, è sostituito con il seguente testo:

“3. Le disposizioni di etichettatura transitoria di cui al comma 1 entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto e sono applicabili anche nei confronti delle produzioni riferite alle partite di vino atto a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” provenienti dalla campagna vendemmiale 2015/2016 che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell’allegato disciplinare di produzione. Tuttavia, esclusivamente per la modifica restrittiva relativa alla resa di uva/ha per la tipologia qualificabile con la menzione “vigna” o “vigneto”, di cui all’articolo 4, comma 7, del disciplinare, limitatamente alle produzioni derivanti dalla vendemmia 2015, può essere fatto riferimento al valore massimo di 8 tonnellate ad ettaro in coltura specializzata, così come stabilito nel preesistente disciplinare.”

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP (ai sensi dell’art. 13, comma 2, del richiamato D.M. 7 novembre 2012) e ne sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2015

F.to

IL DIRETTORE GENERALE

Emilio Gatto