Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Comune di Desenzano del Garda, il Comune di Iseo per l’annullamento di deliberazione del Consiglio comunale - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di ponderazione, insufficiente valutazione delle esigenze della coltivazione vitivinicola che caratterizza l’area.
Consiglio di Stato - Sezione Prima - Adunanza di Sezione del 28 agosto 2019
NUMERO AFFARE 01760/2017
OGGETTO: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Ilaria Accordini, contro il Comune di Desenzano del Garda, il Comune di Iseo, e nei confronti della Provincia di Brescia e Asst del Garda per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Desenzano del Garda n. 75 del 18 ottobre 2016.
LA SEZIONE
Visti gli atti con i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale sviluppo del territorio, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il parere interlocutorio n. 872/2018 emesso nell’adunanza del 14 marzo 2018;
viste le lettere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e statistici - del 26 novembre 2018, n. 0018943, e del 4 dicembre 2018, n. 0019700, trasmesse per conoscenza a questa Sezione;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.
Premesso.
1. Con il ricorso in esame la signora Ilaria Accordini, imprenditrice agricola, ha chiesto l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe.
2. A fondamento del ricorso sono dedotti i seguenti motivi.
2.1. Violazione degli articoli 15 e 18, comma 1, 20 l. r. n. 12/2005, violazione art. 4 quater, secondo comma, della l. r. n. 31/2008 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di ponderazione, per l’insufficiente valutazione delle esigenze della coltivazione vitivinicola che caratterizza l’area.
2.2. Violazione dell’art. 34, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86, che disciplina i PLIS, eccesso di potere per difetto di ponderazione e motivazione e per sviamento in quanto gli interventi previsti dalla variante per la realizzazione degli obiettivi perseguiti, di carattere commemorativo, recherebbero gravi ostacoli alla funzionalità dell’azienda vitivinicola. L’obiettivo di commemorare, con interventi diffusi, la storica battaglia andava quindi perseguito con altri strumenti e non con la variante di PGT e con il PLIS usati, nella specie, in modo sviato.
2.3. Violazione degli articoli 41, 42 e 44 Costituzione e degli articoli 832, 840, 841, 2082 e 2087 codice civile, violazione artt. 8, 9 e 10 della legge della Regione Lombardia n. 12/2005, eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione in quanto la disciplina dettata dalla variante introduce limitazioni al diritto di utilizzo della proprietà e all’esercizio delle attività imprenditoriali secondo le regole del diritto comune. In particolare: incide sulla modalità di gestione dell’impresa in quanto inibisce la possibilità di gestire l’impresa in forma moderna; incide sulle tecniche culturali in quanto impone l’utilizzo di determinate specie particolari e modalità di coltivazione; vieta, per effetto della previsione di percorsi ciclopedonali pubblici di progetto, la chiusura dei fondi privati.
3. Questa Sezione, con il parere n. 872/2018 emesso nell’adunanza del 14 marzo 2018, ha disposto la riunione a fini istruttori del ricorso in esame con i ricorsi numero affare 1722/2017 e numero affare 1724/2017 ed ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, che il Ministero competente, tenuto anche conto di quanto già richiesto con il precedente parere n. 473/2018, riferisca ulteriormente, dopo aver acquisito i necessari elementi, per le parti di rispettiva competenza, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia e dal Comune di Desenzano del Garda, sui singoli elementi di fatto e di diritto prospettati dai ricorrenti nelle loro deduzioni difensive.
La Sezione ha disposto, in particolare:
- che siano evidenziate in modo chiaro le parti della delibera di adozione della “Variante al Piano di governo del territorio” successivamente modificate per effetto delle osservazioni dei ricorrenti che sono state accolte nonché le parti oggetto delle osservazioni che non sono state accolte e non sono state quindi modificate;
- che siano specificati i punti della stessa delibera (e dei relativi allegati) che non avrebbero un carattere definitivamente vincolante per i ricorrenti;
- che sia chiarita l’istruttoria effettuata, anche con le altre amministrazioni che curano i relativi interessi pubblici, in relazione agli eventuali profili di interferenza della Variante oggetto dei ricorsi con i vincoli storico-artistici e paesaggistici gravanti sull’area oggetto della pianificazione e con la disciplina relativa alle colture agricole di pregio che sono esercitate sull’area in questione.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e statistici - con lettera del 26 novembre 2018, n. 0018943, trasmessa per conoscenza a questa Sezione, ha inviato alla parte ricorrente le copie delle controdeduzioni del Comune di Desenzano del Garda e della Provincia di Brescia, dando termine per eventuali memorie di replica.
5. Il medesimo Ministero con lettera del 4 dicembre 2018, n. 0019700, trasmessa per conoscenza a questa Sezione, ha inviato alla parte ricorrente la relazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo dando termine per eventuali memorie di replica.
Considerato.
Ai fini della decisione della controversia è necessario che il Ministero riferente provveda all’incombente istruttorio disposto con il parere n. 872/2018 emesso nell’adunanza del 14 marzo 2018.
P.Q.M.
sospesa ogni determinazione nel rito e nel merito del ricorso in esame, dispone che l’Amministrazione provveda con sollecitudine all’incombente istruttorio indicato in motivazione anche con riferimento ai ricorsi numero affare 1722/2017 e numero affare 1724/2017.
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Aurelio SpezialeRoberto Giovagnoli
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli