Decreto concernente l’autorizzazione all’Associazione “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti”, con sede in Venezia - Mestre, per consentire l’etichettatura transitoria dei vini IGT “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese”, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell’art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 24 maggio 2017.
IL DIRIGENTE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO, in particolare, l’articolo 72, par. 1, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 38, par. 5, Regolamento CE n. 479/2008 (attualmente sostituito dall’art. 96, par. 5 del Regolamento UE n. 1308/2013 ), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al par. 2 dell’art. 72 del medesimo Regolamento;
RITENUTO, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all’articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE, conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione;
VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;
VISTO il DM 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7/01/2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell’autorizzazione per l’etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell’articolo 13 del decreto 7 novembre 2012;
VISTA la nota ministeriale Prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017, pubblicata sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, recante “Autorizzazioni per l’etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009, dell’art. 13 del D.M. 7 novembre 2012 e del Decreto 23 dicembre 2015. Chiarimenti operativi in vista della prossima campagna vendemmiale 2017/2018 per le autorizzazioni relative alle modifiche dei disciplinari.”;
CONSIDERATO che sono tuttora in corso le procedure per l’adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall’articolo 109, par. 3, e dall’articolo 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, nell’ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato Reg. (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato articolo 72;
RITENUTO pertanto che, nelle more dell’adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente del predetto DM 7 novembre 2012;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del citato Decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l’autorizzazione per l’etichettatura transitoria di cui all’articolo 13 del DM 7 novembre 2012 è riferita ad un unico disciplinare, così come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare;
VISTO il DM 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese”;
VISTO il DM 07.03.2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGT;
VISTA la domanda presentata tramite la Regione Veneto, dall’Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti”, con sede in Venezia - Mestre, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese”, nel rispetto della procedura di cui all’art. 10 del citato DM 7 novembre 2012;
VISTO il provvedimento ministeriale 24 maggio 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese”, del relativo documento unico riepilogativo, nonché la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta;
VISTA la richiesta datata 1 giugno 2017 presentata a questo Ministero dalla citata Associazione “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti”, ai sensi dell’art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell’art. 13 del DM 7 novembre 2012, intesa ad ottenere l’autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura dei vini a IGT “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese”, relativamente ai prodotti ottenuti a decorrere dalla campagna vendemmiale 2017/2018 in conformità alle modifiche inserite nella predetta proposta di modifica del disciplinare, nonché, conformemente alle indicazioni fornite con la richiamata nota ministeriale prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017, intesa a stabilire le condizioni per lo smaltimento delle giacenze delle partite di vino riferite alle tipologie “Pinot grigio” provenienti dalle campagne 2016/17 e precedenti confezionate entro il 31 luglio 2018;
VISTA in particolare la dichiarazione, contenuta nella citata richiesta del 1° giugno 2017 ed integrata con nota del 15 giugno 2017, con la quale l’Associazione “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti” esonera espressamente il Ministero e la competente Regione Veneto da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di cui trattasi da parte della Commissione U.E.;
VISTA la nota n. 242802 del 21 giugno 2017 con la quale la Regione Veneto ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di autorizzazione all’etichettatura temporanea in questione, ai fini dell’intesa di cui all’art. 13 del richiamato D.M. 7 novembre 2012;
CONSIDERATO che la proposta di modifica al disciplinare in questione non comporta, come dichiarato dal competente organismo di controllo “Siquria S.P.A.”, alcuna modifica alla struttura del piano dei controlli della IGT “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese”, a suo tempo approvato con apposito decreto direttoriale della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del dipartimento dell’ICQRF del Ministero, n. 21418 del 31 luglio 2012, così come pubblicato sul sito internet del Ministero, e che, pertanto, ai fini della completezza documentale di cui al citato art. 13 del DM 7 novembre 2012, si fa riferimento al predetto piano dei controlli, fatto salvo che per l’applicazione delle disposizioni di etichettatura transitoria di cui trattasi i controlli devono verificare le condizioni di cui alla proposta di modifica del disciplinare allegata al presente decreto;
CONSIDERATO che la predetta richiesta di autorizzazione all’etichettatura transitoria è risultata conforme alle disposizioni di cui all’art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009, all’art. 13 del DM 7 novembre 2012 e al DM 23 dicembre 2015;
RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di autorizzazione all’etichettatura temporanea per i vini IGT “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese” prodotti in conformità al disciplinare di produzione così come aggiornato alla luce delle modifiche inserite nella proposta di modifica di cui al richiamato provvedimento ministeriale 24 maggio 2017;
RITENUTO altresì di dover, in conformità alle indicazioni fornite con la richiamata nota ministeriale prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017, accogliere la richiesta della citata Associazione “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti” concernente lo smaltimento delle giacenze delle partite di vino riferite alle tipologie “Pinot grigio” provenienti dalle campagne 2016/17 e precedenti confezionate entro il 31 luglio 2018;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);
VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
DECRETA
Articolo 1
1. Ai sensi dell’art. 13 del DM 7 novembre 2012 e del DM 23 dicembre 2015 richiamati in premessa, è autorizzata l’etichettatura transitoria di cui all’art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini a IGT “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese” ottenute in conformità all’allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, così come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale 24 maggio 2017 richiamato in premessa.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è in capo all’Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti”, con sede in Venezia - Mestre, in qualità di soggetto richiedente ai sensi dell’art. 13 del richiamato DM 7 novembre 2012, e questo Ministero e la Regione Veneto sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della IGT “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese” da parte della Commissione U.E.
Tale responsabilità resta in capo alla citata Associazione e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è riferita all’unico disciplinare di produzione della IGT “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese” così come aggiornato con l’allegata proposta di modifica, ed è applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2017/2018 e se del caso successive, in relazione alla definizione della procedura presso la Commissione U.E., a decorrere dal 1° agosto 2017.
4. Conformemente alle indicazioni operative di cui alla nota ministeriale Prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017 richiamata nelle premesse, le partite di vini IGT “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese” con la specificazione del vitigno Pinot grigio, anche in abbinamento ad altro vitigno per le tipologie bivarietali, provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017 e precedenti, ottenute in conformità alle norme del preesistente disciplinare richiamato in premessa, possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte, purché siano confezionate entro il 31 luglio 2018 e i produttori interessati presentino apposita dichiarazione dei quantitativi detenuti alla data del 1° agosto 2017 all’Ufficio competente per territorio dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari ed al competente organismo di controllo entro il 30 settembre 2017.
5. L’elenco dei codici, previsto dall’articolo 18, comma 6, del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, è aggiornato, in via transitoria, in relazione alle modifiche di cui all’allegato disciplinare.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP (ai sensi dell’art. 13, comma 2, del richiamato D.M. 7 novembre 2012) e ne sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2017
IL DIRIGENTE
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
ALLEGATO
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “VERONA” O “PROVINCIA DI VERONA” O “VERONESE”.
(N.B.: Le modifiche sono evidenziate con la funzione “revisione” di word: le cancellazioni risultano in carattere barrato e le aggiunte in carattere sottolineato)
Articolo 1
L’indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Articolo 2
La indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più’ vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona. di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.
La indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, Garganega, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Trebbiano (da Trebbiano toscano e/o Trebbiano di Soave), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Corvina, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco) Corvinone, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Syrah, Oseleta, Carmenere, Rebo, Rossignola, Petit Verdot e Teroldego è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona fino ad un massimo del 15% di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere.
I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» possono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per l’area amministrativa sopra indicata, alle seguenti condizioni:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore;
il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.
I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
Articolo 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Verona, nella regione Veneto.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Oseleta, Carmenere, Rebo, Rossignola e Petit Verdot, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah a 15 tonnellate.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, della varietà Pinot grigio destinata esclusivamente alla produzione di vini bianchi, anche nelle diverse tipologie, non può essere superiore a tonnellate 19.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all’art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.
Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3.
Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all’articolo 3, ubicati nelle Province di Padova, Vicenza e Rovigo.
Articolo 6
I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
acidità totale minima: 3.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l.
rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;
acidità totale minima: 3.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.
rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
novello (anche con riferimento al nome di vitigno)
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
Articolo 7
Alla indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» è consentito utilizzare in etichettatura la menzione «vivace».
L’indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
È vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica ‘Verona’ o ‘Provincia di Verona’ o ‘Veronesè il riferimento alla varietà Pinot grigio.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
a) Specificità della zona geografica
Fattori naturali
L’area di produzione dei vini IGT «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» si estende nell’intera provincia di Verona e copre l’intera fascia pedemontana, estendendosi dal lago di Garda a ovest fino alla provincia di Vicenza a est. Anche se la zona è costituita da una serie di vallate e di colline che entrano nella pianura, possono individuarsi alcune caratteristiche comuni e proprie della Provincia di Verona, dove il clima ed il suolo hanno un ruolo fondamentale. Grazie alla protezione della catena montuosa dei Lessini a nord, alla vicinanza del lago di Garda e all’esposizione a sud dei terreni collinari e di fondovalle, il clima è complessivamente mite e non troppo piovoso avvicinandosi soprattutto nella bassa collina e nel fondovalle a quello “Mediterraneo”.
La piovosità non eccede se non durante l’inverno e la media annua oscilla fra gli 850 ed i 1000 mm. I suoli della Provincia di Verona sono costituiti sia dalla disgregazione di formazioni calcareo-dolomitiche, sia da basalti e da depositi morenici e fluviali anche di origine vulcanica che determinano un diverso apporto idrico alla vite nei vari stadi di sviluppo e crescita dell’apparato fogliare e durante la fase di maturazione dell’uva.
Fattori umani e storici
Le prime coltivazioni della «Vitis vinifera L. », si attribuiscono alla civiltà paleoveneta o a quella etrusco-retica che fiorì tra il VII e il V secolo a.C. e che persistette durante la dominazione romana nell’attuale Provincia di Verona, nel «Pagus Arusnatium».
La tradizione vitivinicola della provincia di Verona, testimoniata anche da illustri DOC e DOCG che testimoniano la vocazionalità vitivinicola della zona, si conferma anche nei vigneti e nelle cantine della IGT «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» dove, accanto a vitigni storici e autoctoni come Garganega e Trebbiano di Soave per i bianchi e Corvina, Corvinone, Oseleta e Rossignola per i rossi, si coltivano anche quelli internazionali che qui hanno trovato ottime condizioni di clima e di terreno.
L’indicazione geografica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», è utilizzata in modo continuato dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”.
Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l’attuale disciplinare di produzione successivamente modificato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.
b) Specificità del prodotto
I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» d’annata rossi, sono vini giovani, fini, dal colore rosso rubino, dal profumo vinoso, sottile, con toni fruttati talvolta di ciliegia e rosa, dal sapore fresco, da secco o amabile e morbido, piacevolmente tannico, talvolta con sentori amarognoli e vivace.
I vini bianchi si caratterizzano per la complessità dei profumi e presentano un colore dal giallo paglierino a volte con riflessi verdognoli, al giallo carico a seconda del vitigno.
Questi vini presentano una buona struttura accompagnata da un’eccellente sapidità con un finale fresco e vivace.
I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimico-fisico, mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
Il legame dei vini della Indicazione Geografica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» con il territorio è dato dalla rinomanza del nome Verona, famoso in tutto il mondo per la qualità dei vini e la bellezza delle aree vitivinicole.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Siquria Srl
Vicolo A. Mattielli, 11
37038 - Soave (VR) Italy
Tel. 045 4857514
Fax: 045 6190646
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).
Allegato 1
Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia di Verona
|
Cabernet franc |
Cabernet sauvignon |
Carmenère |
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Chardonnay |
Corbina |
Cortese |
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Corvina |
Corvinone |
Durella |
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Enantio |
Garganega |
Grapariol |
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Manzoni bianco |
Marzemina grossa |
Merlot |
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Molinara |
Moscato giallo |
Muller thurgau |
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Pinot bianco |
Pinot grigio |
Pinot nero |
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Riesling |
Riesling italico |
Rondinella |
|
Sylvaner verde |
Teroldego |
Tocai friulano |
|
Trebbiano di soave |
Turchetta |
Barbera |
|
Bianchetta trevigiana |
Casetta (1) |
Croatina |
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Dindarella |
Forsellina |
Lagrein |
|
Malvasia bianca lunga |
Malvasia istriana |
Marzemino |
|
Moscato bianco |
Negrara |
Nosiola |
|
Raboso veronese |
Schiava gentile |
Schiava grigia |
|
Schiava grossa |
Traminer aromatico |
Trebbiano toscano |
|
Ancellotta |
Goldtraminer |
Gosen |
|
Oseleta |
Petit verdot |
Rebo |
|
Rossignola |
Sangiovese |
Sauvignon |
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Sennen |
Syrah |
Trebbiano giallo |
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Trebbiano romagnolo |
Veltriner |
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