Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 20-09-2019
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 20-09-2019
Numero gazzetta: 316

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89.

(Comunicazione 20/09/2019, pubblicata in G.U.U.E. 20 settembre 2019, n. C 316)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio


DOMANDA DI MODIFICA DELLA SCHEDA TECNICA DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA

«BERLINER KÜMMEL»

N. UE PDO-DE-02049-AM01 – 28.9.2017

Lingua della domanda di modifica: tedesco


Intermediario

Repubblica federale di Germania

Nome dell’intermediario

Bundesverband der Deutschen

Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. [Associazione federale dell’industria e degli importatori di bevande spiritose] Urstadtstraße 2

53129 Bonn GERMANIA

Telefono: +49 228539940

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Nome dell’indicazione geografica

Berliner Kümmel

Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Altro: cambio di categoria

Modifica

Modifica delle specifiche del prodotto che comporta una modifica delle specifiche principali

Spiegazione della modifica

La modifica riguarda il punto 1.1.2 della scheda tecnica (Categoria) e più precisamente il cambiamento di classificazione del «Berliner Kümmel» dalla categoria 32 («Liquore») di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 (il regolamento di base sulle bevande spiritose) alla categoria 23 («Bevande spiritose al carvi»).

Al punto 1.1.2 la categoria «32 - Liquore» è stata modificata con la categoria «23 - Bevande spiritose al carvi». Non è stato fissato un tenore minimo di zuccheri, considerato che tutti i prodotti continueranno ad essere edulcorati con lo zucchero, ma verrà proposta una selezione più ampia di prodotti che presentano un diverso grado di dolcezza. Inoltre l’idea di proporre prodotti con un tenore di zuccheri inferiore ai 100 grammi per litro di prodotto finito è in linea con la strategia del governo tedesco di ridurre in futuro il tenore di zuccheri dei prodotti alimentari finiti. Sarà ovviamente ancora possibile commercializzare prodotti con un tenore di zuccheri di almeno 100 grammi per litro di prodotto finito. Pertanto il cambiamento di categoria proposto non comporterà altre modifiche della scheda tecnica.

L’indicazione geografica registrata «Berliner Kümmel» figura attualmente nella categoria 32 («Liquore») di cui all’allegato III del regolamento di base sulle bevande spiritose. Ciò è dovuto in particolare al fatto che nel regolamento (CEE) n. 1576/89 (il primo regolamento di base sulle bevande spiritose) la denominazione geografica «Berliner Kümmel» doveva, per motivi giuridici, essere classificata quale «liquore» nell’allora allegato II.

Tradizionalmente, il prodotto «Berliner Kümmel» era commercializzato con un tenore di zuccheri relativamente elevato, in alcuni casi superiore a 100 grammi per litro di prodotto finito. In base al sistema di classificazione del primo regolamento di base sulle bevande spiritose, tutte le bevande spiritose con un tenore di zuccheri di almeno 100 grammi per litro di prodotto finito erano considerate automaticamente, dal punto di vista giuridico, «liquore», incluse quelle ottenute utilizzando il metodo di produzione delle «bevande spiritose al carvi». L’articolo 1, paragrafo 4, lettera n), del regolamento (CEE) n. 1576/89 ha istituito la categoria di prodotti «bevande spiritose al carvi», ora elencata nella categoria 23 nell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008.

Il regolamento (CE) n. 110/2008 ha introdotto, per la prima volta, la possibilità per i prodotti con denominazioni generiche che soddisfano i requisiti di più categorie di prodotti di essere messi in commercio dai fornitori di bevande spiritose con una o più denominazioni di vendita (cfr. articolo 9, paragrafo 3, del regolamento).

Per evitare che un prodotto precedentemente commercializzato come «Berliner Kümmel» venisse escluso al momento dell’entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1576/89, il 15 dicembre 1989, il governo tedesco decise di iscrivere il prodotto nella categoria «Liquore». Nel corso delle discussioni tenutesi nel 2006-2007 riguardo alla modifica del regolamento sulle bevande spiritose, il governo tedesco non ha colto la nuova opportunità offerta dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008 per includere il prodotto «Berliner Kümmel» nella categoria di cui al punto 23 dell’allegato II dello stesso regolamento.

In genere i liquori di carvi sono prodotti con la semplice miscelazione di alcol, generalmente alcol etilico di origine agricola, con zucchero e sostanze o preparazioni aromatizzanti. Le «bevande spiritose al carvi» sono invece ottenute aromatizzando l’alcol etilico di origine agricola con semi naturali di carvi, utilizzando diversi metodi di aromatizzazione. Le definizioni di «bevande spiritose al carvi» contenute nei regolamenti (CEE) n. 1576/89 e (CE) n. 110/2008 non specificano i metodi utilizzati per aromatizzare l’alcol etilico di origine agricola. Tradizionalmente, per il «Berliner Kümmel» si impiegano l’estrazione a freddo (macerazione) o la distillazione. L’articolo 4, paragrafo 12, del futuro regolamento di base modificato sulle bevande spiritose, che entrerà in vigore nel corso del 2019, precisa i diversi metodi di aromatizzazione.

Inoltre, la stessa denominazione tradizionale «Berliner Kümmel» indica che il prodotto è una «bevanda spiritosa al carvi», ossia un prodotto della categoria 23 di cui all’allegato II e non un «liquore al carvi» conformemente alla categoria 32 dello stesso allegato.


PRINCIPALI REQUISITI DELLA SCHEDA TECNICA

«BERLINER KÜMMEL»

N. UE PDO-DE-02049-AM01 – 28.9.2017

1. Denominazione

«Berliner Kümmel»

2. Categoria di bevande spiritose

Bevanda spiritosa al carvi [categoria 23 di cui al regolamento (CE) n. 110/2008]

3. Descrizione della bevanda spiritosa

Il «Berliner Kümmel» viene prodotto a Berlino, la capitale tedesca, mediante l’aromatizzazione dell’alcol etilico di origine agricola con semi di carvi (Carum carvi L.) ed eventualmente altri ingredienti aromatizzanti.

Caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche:

Per quanto concerne le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche, il «Berliner Kümmel» deve soddisfare i requisiti seguenti.

Requisiti fisici e chimici

Titolo alcolometrico volumico: almeno il 32 %.

Requisiti organolettici

Chiarezza: chiaro.

Colore: incolore o leggermente giallastro.

Odore (aroma): da moderato, ossia delicato e tenue, sino a un aroma forte di carvi.

Sapore: tenue, equilibrato, con un aroma di carvi da moderato a forte.

4. Zona geografica interessata

Il «Berliner Kümmel» è prodotto a Berlino, capitale della Germania nonché stato federale (Bundesland) in base alla costituzione di Berlino.

I semi di carvi utilizzati e gli altri ingredienti, ad esempio, l’alcol etilico di origine agricola e lo zucchero, non devono più provenire da Berlino o dall’area circostante.

5. Metodo di produzione della bevanda spiritosa

Esistono due diversi metodi tradizionali di produzione del «Berliner Kümmel», che possono in teoria essere combinati.

Il «Berliner Kümmel» è prodotto utilizzando:

— il metodo a caldo, che consiste nella distillazione – o doppia distillazione – di una miscela di acqua, alcol etilico di origine agricola, carvi (Carum carvi L.) ed eventualmente altre sostanze e prodotti botanici;

— il metodo a freddo, che consiste nell’aromatizzazione di alcol etilico di origine agricola con olio di carvi o distillato di carvi ed eventualmente altre sostanze aromatizzanti naturali.

La lavorazione procede con le seguenti fasi:

— dolcificazione con zucchero o altri prodotti edulcoranti in quantità variabili fino a 100 grammi o più di zucchero per litro di prodotto finito, espresso in zucchero invertito;

— riduzione (ove necessario) del titolo alcolometrico della miscela edulcorata mediante l’aggiunta di acqua;

— filtrazione (ove necessario);

— imbottigliamento; nonché

— etichettatura e imballaggio.

6. Legame con l’ambiente geografico o con l’origine

Secondo fonti certe, il «Berliner Kümmel» è prodotto nella regione di Berlino dal 1680 e continua a essere prodotto nella stessa zona.

Le piante di carvi (Carum carvi L.), dai fiori bianchi, crescevano spontaneamente nei prati dell’area metropolitana di Berlino.

Oggi il carvi è coltivato nelle campagne tedesche, in particolare nell’est del paese.

Il carvi è inoltre un importante condimento nella cucina berlinese. Senza il carvi, il Krautgulasch [goulash di cavolo], le Buletten [polpette] o le Zwiebelkuchen [torte alla cipolla] non sarebbero semplicemente più piatti tradizionali alla berlinese – perderebbero parte del colore locale e delle proprietà ricostituenti. Ad esempio, il carvi aiuta a digerire certi tipi di cavolo. Agli inizi del 19° secolo si scoprì che poteva essere utilizzato anche per produrre una bevanda spiritosa gradevole al palato. Alcuni ristoranti e bar di Berlino servono ancora i piatti al carvi accompagnandoli con un bicchiere di «Berliner Kümmel».

Il «Berliner Kümmel» era molto apprezzato anche dalle famiglie imperiali tedesche.

7. Disposizioni dell’Unione europea o disposizioni nazionali/regionali

Il «Berliner Kümmel» figura nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 (regolamento sulle bevande spiritose) ed è quindi protetto quale indicazione geografica. Il prodotto deve altresì essere conforme ai requisiti previsti dalla legislazione orizzontale dell’UE in materia di prodotti alimentari, dalla legislazione dell’UE relativa a prodotti specifici riguardante le bevande spiritose e da altre normative nazionali (ad esempio, l’indicazione obbligatoria del numero della partita, a norma del regolamento sull’identificazione delle partite).

8. Richiedente

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft [Ministero federale dell’Alimentazione e dell’agricoltura] Unità 414 (Settore vino, birra e altre bevande)

Rochusstrasse 1

D-53123 Bonn

GERMANIA

9. Organismo intermedio

Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. [Associazione federale dell’industria e degli importatori di bevande spiritose]

Urstadtstrasse 2

53129 Bonn

GERMANIA

10. Autorità di controllo

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung [Dipartimento del Senato per la Giustizia, la tutela dei consumatori e la lotta alle discriminazioni]

Divisione V

Salzburger Strasse 21-25

10825 Berlino

GERMANIA