Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza T.A.R.
Data provvedimento: 06-06-2019
Numero provvedimento: 127
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Programma nazionale di sostegno nel settore del vino - Bando pubblico - Richiesta di misura cautelare per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato - Assenza di presupposti per la concessione della misura invocata.

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 372 del 2019,

proposto da

Giuseppe Gabbas, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Zizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Argea Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Determina del Direttore di Servizio – Argea Reg. Det. R. 0007308 del 17/12/2018 contenente il “Rigetto della richiesta di differimento termine di presentazione domanda di pagamento”. “Revoca determinazione del Direttore del Servizio territoriale del Nuorese n. 0003625 del 14/06/2018”. “Applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola. La penale decorre dal giorno 16/10/2018, data stabilita da AGEA”

- della determinazione del Direttore Generale di ARGEA, Reg._Det. R. n.0001310 del 13 marzo 2019 di “RIGETTO ricorso gerarchico Ditta GABBAS GIUSEPPE. Reg. (UE) n.1308/2013, Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vino. Bando Pubblico per la presentazione di aiuto per la Misura “Investimenti”. Annualità 2017 – Investimento Biennale”;

- nonché, di ogni atto connesso precedente e conseguente anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Argea Sardegna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuti non sussistenti i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare anche in ragione della necessità di definire, in via pregiudiziale, la questione sollevata dall’Agenzia resistente in ordine al ritenuto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella vicenda in esame;

Ritenuto di fissare la pubblica udienza del 19 febbraio 2020 per la trattazione della causa nel merito;

Ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio,

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare in epigrafe.

Dispone la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 19 febbraio 2020.

Compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

 

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere