Decreto concernente l’autorizzazione al Consorzio di Tutela dell’Aglianico del Vulture, con sede in Rionero in Vulture, per consentire l’etichettatura transitoria dei vini IGP “Basilicata”, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell’art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale n. 40245 del 29/05/2018 e successivo provvedimento di rettifica n. 49290 del 04/07/2018.
IL DIRIGENTE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO, in particolare, l’articolo 72, paragrafo 1, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all’articolo 38, paragrafo 5, Regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall’articolo 96, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 72 del medesimo Regolamento;
RITENUTO, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all’articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE (conformemente alle disposizioni di cui al citato articolo 96, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione);
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n.302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato sulla G.U.R.I n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;
VISTO il DM 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità – Vini DOP e IGP, e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7/01/2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell’autorizzazione per l’etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell’articolo 13 del decreto 7 novembre 2012;
VISTA la nota ministeriale prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017, pubblicata sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità – Vini DOP e IGP, recante “Autorizzazioni per l’etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009, dell’art. 13 del D.M. 7 novembre 2012 e del Decreto 23 dicembre 2015. Chiarimenti operativi in vista della prossima campagna vendemmiale 2017/2018 per le autorizzazioni relative alle modifiche dei disciplinari.”;
CONSIDERATO che sono tuttora in corso le procedure per l’adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall’articolo 109, par. 3, e dall’articolo 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, nell’ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato Reg. (CE) n. 607/2009;
RITENUTO che, ai sensi dell’articolo 90, della citata Legge n. 238/2016, nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge, ivi compreso il decreto in materia di procedure per l’esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, sono da ritenere applicabili, anche per la prossima campagna vendemmiale 2018/2019, le disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali 7.11.2012 e 23.12.2015, ivi comprese le disposizioni di cui alla richiamata nota ministeriale del 5 giugno 2017;
VISTO il D.M. 03.11.1995 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 267 del 15.11.1995 con il quale è stata riconosciuta l’Indicazione Geografica Tipica dei vini “Basilicata” ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
VISTO il D.M. 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità – Vini DOP e IGP,e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico dell’IGT “Basilicata”;
VISTO il DM 07.03.2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della IGP “Basilicata”;
VISTA la documentata domanda presentata dal Consorzio di Tutela dell’Aglianico del Vulture, per il tramite della regione Basilicata, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Basilicata” nel rispetto della procedura di cui al citato D.M. 7 novembre 2012;
VISTO il parere favorevole della Regione Basilicata sulla citata proposta di modifica;
VISTO il provvedimento ministeriale n.40245 del 29/05/2018, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità – Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini “Basilicata” e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta;
VISTO il provvedimento ministeriale n. 49290 del 04/07/2018, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità – Vini DOP e IGP, concernente la rettifica del citato Provvedimento n. 40245 del 29.05.2018;
VISTA la richiesta del 09 luglio2018 presentata, per il tramite della regione Basilicata, dal citato Consorzio di Tutela dell’Aglianico del Vulture ai sensi dell’art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell’art. 13 del DM 7 novembre 2012, intesa ad ottenere l’autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura dei vini a IGT “Basilicata”, relativamente ai prodotti ottenuti a decorrere dalla vendemmia 2018 in conformità alle modifiche inserite nella predetta proposta di modifica del disciplinare nonché nei riguardi dei prodotti derivanti dalla vendemmia 2017, che siano in possesso dei requisiti stabiliti nella citata proposta di modifica del disciplinare;
VISTA in particolare la dichiarazione, contenuta nella citata richiesta, con la quale il Consorzio di Tutela dell’Aglianico del Vulture esonera espressamente il Ministero e la competente Regione Basilicata da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di cui trattasi da parte della Commissione U.E;
VISTA la nota prot. n. 10551 del 05.07.2018 dell’Uffici VICO 1 della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Dipartimento dell’ICQRF del Ministero, con la quale è stato comunicato che le modifiche in questione del disciplinare di produzione per la IGT “Basilicata” non comportano la modifica del relativo vigente piano dei controlli approvato con Decreto di autorizzazione n. 12753 del 26 giugno 2015 così come pubblicato sul sito internet del Ministero, nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza, con sede in Potenza, Corso XVIII Agosto, 34.
VISTA la nota n. 119318 del 10.07.18 della Regione Basilicata, con la quale è stato espresso il parere favorevole all’accoglimento della richiesta di autorizzazione all’etichettatura temporanea in questione, ai fini dell’intesa di cui all’art. 13 del richiamato D.M. 7 novembre 2012;
CONSIDERATO che la predetta richiesta di autorizzazione all’etichettatura transitoria è risultata conforme alle disposizioni di cui all’art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009, all’art. 13 del DM 7 novembre 2012 e al DM 23 dicembre 2015;
RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di autorizzazione all’etichettatura temporanea per i vini IGT “Basilicata” prodotti in conformità alla proposta di modifica di cui al richiamato provvedimento ministeriale n.0040245 del 29/05/2018, così come rettificato con provvedimento n. 49290 del 04/07/2018, a decorrere dall’inizio della campagna vendemmiale 2018;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);
VISTA la direttiva direttoriale 21876 del 27 marzo 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, in particolare l’articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
DECRETA
Articolo 1
1. Ai sensi dell’articolo 13 del D.M. 7 novembre 2012 richiamato in premessa è autorizzata l’etichettatura transitoria di cui all’articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini a IGP “Basilicata”, ottenute in conformità all’allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, così come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale prot. n. 40245 del 29/05/2018 e del successivo provvedimento di rettifica n. 49290 del 04/07/2018 richiamati in premessa.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è in capo al Consorzio di Tutela dell’Aglianico del Vulture, con sede in Rionero in Vulture, in qualità di soggetto richiedente ai sensi dell’art. 13 del richiamato DM 7 novembre 2012, e questo Ministero e la Regione Basilicata sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della IGT “Basilicata” da parte della Commissione U.E. Tale responsabilità resta in capo al citato Consorzio e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2018/2019 e se del caso successive, in relazione alla definizione della procedura presso la Commissione U.E., a decorrere dal 1° agosto 2018.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1, conformemente alle indicazioni operative di cui alla nota ministeriale PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017 richiamata nelle premesse, è altresì applicabile, a decorrere dal 1° agosto 2018, per le partite di vino atte a diventare IGT Basilicata relativamente ai prodotti ottenuti dalla vendemmia 2017, che siano in possesso dei requisiti stabiliti nella citata proposta di modifica del disciplinare.
5. L’elenco dei codici, previsto dall’articolo 18, comma 6, del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, è aggiornato, in via transitoria, in relazione alle modifiche di cui all’allegato disciplinare.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità – Vini DOP e IGP (ai sensi dell’art. 13, comma 2, del richiamato D.M. 7 novembre 2012) e ne sarà dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
ALLEGATO
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BASILICATA»
CONSOLIDATA con la proposta di modifica di cui al Provvedimento Ministeriale n. 40245 del 29/05/2018 (così come rettificato dal Provvedimento n.49290 del 04/07/2018).
Articolo 1
Denominazione e vini
1. L’indicazione geografica tipica «Basilicata», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:
- bianco, anche nella tipologia frizzante e passito (Cat.Vino);
- rosso anche nella tipologia frizzante, novello e passito (Cat.Vino)
- rosato, anche nella tipologia frizzante;
- con la specificazione del nome di un vitigno, anche nella tipologia frizzante e, limitatamente ai rossi, anche nella tipologia novello.
Articolo 2
Base ampelografica
1. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei e/o in osservazione per la regione Basilicata, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
2. L’indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la regione Basilicata (Allegato 1) con l’esclusione dei vitigni Aglianico e Montepulciano, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione di tali vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei e/o in osservazione per la regione Basilicata fino a un massimo del 15%, di cui all’allegato 1.
Articolo 3
Zona di produzione uve
1. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica «Basilicata» comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Matera e Potenza, nella regione Basilicata.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art.2 devono essere quelle tradizionali della zona.
2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» bianco, rosso e rosato a tonnellate 20; per i vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione del vitigno a tonnellate 19.
3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Basilicata», seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,00 % per i bianchi;
10,50 %per i rosati;
10,50 % per i rossi.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
2. La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all’art. 3.
3. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.
4. Per le uve aromatiche destinate alla produzione dell’indicazione geografica tipica «Basilicata» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata», all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
«Basilicata» Bianco
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Basilicata» Bianco frizzante
Spuma: fine ed evanescente
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, delicato, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Basilicata» Rosso
colore: rosso rubino;
odore: complesso, fruttato;
sapore: armonico, secco, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Basilicata» Rosso frizzante
Spuma: fine ed evanescente
colore: rosso rubino;
odore: fine, elegante;
sapore: delicato, da secco ad amabile
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Basilicata» Rosso novello
colore: rosso rubino con tonalità violacee;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: delicato, caratteristico, tenore zuccherino non superiore a 10 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l
«Basilicata» Rosato
colore: dal rosa tenue al rosa intenso;
odore: intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Basilicata» Rosato frizzante
colore: dal rosato tenue al rosa intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: da secco ad amabile, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Basilicata» Rosso Passito:
colore: rosso più o meno carico tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Basilicata» Bianco Passito:
colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui effettivo almeno 12,00 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
2. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» «superiore» e similari.
2. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica.
1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Basilicata, caratterizzato da tre grandi unità morfologiche geologiche: l’Appennino, la Fossa Bradanica e l’Avampaese Apulo.
La Basilicata è una regione prevalentemente montana e collinare, con il solo 10 % del territorio occupato da pianure; il 34% circa del territorio regionale si trova al di sopra dei 700 m. di altitudine e solo il 26 % è al di sotto dei 300m di quota. Dal punto di vista genetico i suoli della regione presentano un’elevata variabilità, per effetto della variabilità degli ambienti, e quindi dei fattori pedogenetici che hanno determinato la formazione e l’evoluzione degli strati pedologici. All’interno dell’areale di produzione possiamo distinguere a grandi linee suoli: suoli di origine vulcanica soprattutto a nord, nell’area del Vulture e nei rilievi circostanti, sono di origine per lo più piroclastica e presentano sviluppate proprietà fisico-chimiche che conferiscono loro un’elevata fertilità. Nell’area appenninica e nella fossa bradanica ritroviamo formazioni geologiche a litologia argillosa con consistente presenza di suoli a tessitura fine suoli e con grado di evoluzione differente. Questi suoli presentano orizzonti superficiali di colore scuro per effetto dell’arricchimento in sostanza organica; questa caratteristica è indice di proprietà favorevoli, quali un buon livello di fertilità agraria e di attività biologica.
Nell’area sud della regione e in provincia di Matera sono prevalenti suoli dei rilievi collinari argillosi su depositi marini a granulometria fine, argillosa e limosa, e subordinatamente su depositi alluvionali e lacustri. L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 200 e i 800 metri s.l.m. con pendenza variabile e l’esposizione generale è orientata verso est e sud-est. Il clima della regione rientra nell’area di influenza in parte del clima temperato e freddo, e in parte di quello mediterraneo; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni rigidi.
Le precipitazioni medie annue, che variano con l’altitudine, vanno dai 529 mm di Recoleta (area litorale costiera metapontina) fino ai 2.000 di Lagonegro (area appenninica).
La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 60% nel periodo autunno-inverno.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Basilicata”.
La coltivazione della vite in Basilicata ha origini antichissime, testimonianza della sua presenza ci portano agli Enotri e poi ai Lucani antichi popoli che abitarono l’Italia meridionale fin dal 1200- 1300 a.C., infatti secondo gli storici l’Enotria era così chiamata per la qualità eccezionale del vino prodotto. I Greci, alla fine del II millennio, iniziarono la colonizzazione dell’Italia meridionale dando origine a nuove comunità e promuovendo lo sviluppo del commercio con la madrepatria, le terre della Basilicata diventarono sede di vie di comunicazione e di trasporto delle merci.
I Greci furono portatori di nuove conoscenze e si deve ad essi l’introduzione di nuove varietà e di notevoli trasformazioni nella coltura della vite.
I numerosi scritti di Plinio, Strabone, Virgilio, Marziale testimoniano la presenza di una viticoltura evoluta già presente in zona fin dal VII secolo a.C.
L’intero territorio regionale è disseminato di testimonianze e reperti di quell’epoca che documentano la presenza della vite e l’eccellente qualità dei vini ottenuti.
Oltre all’Aglianico del Vulture, vitigno più rinomato della regione bisogna ricordare una notevolequantità di vitigni a bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutti in regione e molto spesso conosciuti solo con nomi locali, che hanno sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura regionale.
Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico sulla produzione dei vini prodotti in Basilicata da queste varietà coltivate risalgono alla “Statistica del Regno di Napoli” disposta da Gioacchino Murat nel 1811.
Nel 1887 si tiene a Potenza la prima mostra enologica in cui vengono presentati vini ottenuti da 30 differenti varietà coltivate.
Possiamo affermare, quindi, che la Basilicata ètra le più antiche regioni d’Italia a vocazione viticola; alla fine del secolo scorso venivano censite 154 diverse denominazioni di cultivar diffuse nei comuni della Basilicata.
- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.
- le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.
- le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad est sud est, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità. La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Basilicata”.
Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
La IGT «Basilicata» è stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 3 novembre 1995.
Il territorio della Basilicata ha poggiato molto della sua economia enologica sulla produzione di vini frizzanti che costituiscono una forma di specializzazione dell’area che ha permesso di far conseguire agli operatori vitivinicoli rilevante notorietà.
La tradizionale produzione di vini frizzanti si ottiene da uve meno zuccherine in partenza e meno adatte alla produzione di spumante.
Questi vini venivano tradizionalmente prodotti perché destinati a soddisfare una domanda di mercato ben definita, complementare al consumo dei vini di buona struttura ed alta gradazione alcolica quali sono quelli della Indicazione Geografica Protetta “Basilicata”.
La tipica tecnica produttiva utilizzata per i vini frizzanti si basa essenzialmente su un’accurata scelta delle uve e precise tecniche di vinificazione che prevedono un arresto fermentativo più o meno precoce prima della ripresa di fermentazione in bottiglia.
I vitigni maggiormente utilizzati per la produzione di questi vini sono: Aglianico del Vulture tra quelli a bacca nera e Moscato tra quelli a bacca bianca.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza
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La C.C.I.A.A. di Potenza è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della Legge 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012.
ALLEGATO 1
Vitigni idonei alla coltivazione e in osservazione per la regione BASILICATA
- Vitigni idonei alla coltivazione:
002 AGLIANICO N.
003 AGLIANICONE N.
009 ALEATICO N.
016 ASPRINIO BIANCO B.
019 BARBERA N.
032 BOMBINO BIANCO B.
033 BOMBINO NERO N.
042 CABERNET FRANC N.
043 CABERNET SAUVIGNON N.
062 CILIEGIOLO N.
069 CORTESE B.
079 FALANGHINA B.
081 FIANO B.
088 FREISA N.
092 GARGANEGA B.
098 GRECO BIANCO B.
130 MALVASIA BIANCA DI BASILICATA B.
139 MALVASIA NERA DI BASILICATA N.
146 MERLOT N.
150 MONTEPULCIANO N.
153 MOSCATO BIANCO B.
158 MULLER THURGAU B.
160 NEBBIOLO N.
193 PINOT BIANCO B.
194 PINOT GRIGIO G.
195 PINOT NERO N.
199 PRIMITIVO N.
205 REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.
218 SANGIOVESE N.
221 SAUVIGNON B.
231 SYRAH N.
232 TEROLDEGO N.
238 TRAMINER AROMATICO Rs.
244 TREBBIANO TOSCANO B.
252 VERDECA B.
266 AGLIANICO DEL VULTURE N.
298 CHARDONNAY B.
299 MANZONI BIANCO B.
467 GUARNACCINO N
- vitigni in osservazione:
013 ANSONICA B.
023 BELLONE B.
046 CALABRESE N.
056 CASTIGLIONE N.
099 GRECO NERO N.
101 GRILLO B.
127 MALBECH N.
135 MALVASIA DI LIPARI B.
154 MOSCATO GIALLO B.
156 MOSCATO ROSA Rs.
163 NEGRO AMARO N.
168 NERO BUONO N.
183 PECORELLO B.
184 PECORINO B.
247 UVA DI TROIA N.
335 PETIT VERDOT N.
346 VIOGNER N.
402 PETIT MANSENG B.
455 MINUTOLO B.