Decreto concernente l’autorizzazione all’Associazione “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti”, con sede in Venezia - Mestre, per consentire l’etichettatura transitoria dei vini IGT “Alto Livenza”, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell’art. 13 del D.M. 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 24 maggio 2017.
IL DIRIGENTE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO, in particolare, l’articolo 72, par. 1, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 38, par. 5, Regolamento CE n. 479/2008 (attualmente sostituito dall’art. 96, par. 5 del Regolamento UE n. 1308/2013 ), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al par. 2 dell’art. 72 del medesimo Regolamento;
RITENUTO, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all’articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o più modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE, conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione;
VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;
VISTO il DM 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7/01/2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell’autorizzazione per l’etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell’articolo 13 del decreto 7 novembre 2012;
VISTA la nota ministeriale Prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017, pubblicata sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, recante “Autorizzazioni per l’etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009, dell’art. 13 del D.M. 7 novembre 2012 e del Decreto 23 dicembre 2015. Chiarimenti operativi in vista della prossima campagna vendemmiale 2017/2018 per le autorizzazioni relative alle modifiche dei disciplinari.”;
CONSIDERATO che sono tuttora in corso le procedure per l’adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall’articolo 109, par. 3, e dall’articolo 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, nell’ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato Reg. (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato articolo 72;
RITENUTO pertanto che, nelle more dell’adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente del predetto DM 7 novembre 2012;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 1, del citato Decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l’autorizzazione per l’etichettatura transitoria di cui all’articolo 13 del DM 7 novembre 2012 è riferita ad un unico disciplinare, così come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare;
VISTO il DM 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e sulla G.U.R.I. n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP “Alto Livenza”;
VISTO il DM 07.03.2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGT;
VISTA la domanda presentata tramite la Regione Veneto, dall’Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti”, con sede in Venezia - Mestre, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Alto Livenza”, nel rispetto della procedura di cui all’art. 10 del citato DM 7 novembre 2012;
VISTO il provvedimento ministeriale 24 maggio 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Alto Livenza”, del relativo documento unico riepilogativo, nonché la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta;
VISTA la richiesta datata 1 giugno 2017 presentata a questo Ministero dalla citata Associazione “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti”, ai sensi dell’art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 e dell’art. 13 del DM 7 novembre 2012, intesa ad ottenere l’autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura dei vini a IGT “Alto Livenza”, relativamente ai prodotti ottenuti a decorrere dalla campagna vendemmiale 2017/2018 in conformità alle modifiche inserite nella predetta proposta di modifica del disciplinare, nonché, conformemente alle indicazioni fornite con la richiamata nota ministeriale prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017, intesa a stabilire le condizioni per lo smaltimento delle giacenze delle partite di vino riferite alle tipologie “Pinot grigio” provenienti dalle campagne 2016/17 e precedenti confezionate entro il 31 luglio 2018;
VISTA in particolare la dichiarazione, contenuta nella citata richiesta del 1 giugno 2017 ed integrata con nota del 15 giugno 2017, con la quale l’Associazione “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti” esonera espressamente il Ministero e le competenti Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di cui trattasi da parte della Commissione U.E.;
VISTA la nota n. 242728 del 21 giugno 2017 con la quale la Regione Veneto ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di autorizzazione all’etichettatura temporanea in questione, ai fini dell’intesa di cui all’art. 13 del richiamato D.M. 7 novembre 2012;
VISTA la nota n. 38435 del 6 luglio 2017 con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di autorizzazione all’etichettatura temporanea in questione, ai fini dell’intesa di cui all’art. 13 del richiamato D.M. 7 novembre 2012;
CONSIDERATO che la proposta di modifica al disciplinare in questione non comporta, come dichiarato dal competente organismo di controllo “Valoritalia srl – Roma”, alcuna modifica alla struttura del piano dei controlli della IGT “Alto Livenza”, a suo tempo approvato con apposito decreto direttoriale della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del dipartimento dell’ICQRF del Ministero, n. 21418 del 31 luglio 2012, così come pubblicato sul sito internet del Ministero, e che, pertanto, ai fini della completezza documentale di cui al citato art. 13 del DM 7 novembre 2012, si fa riferimento al predetto piano dei controlli, fatto salvo che per l’applicazione delle disposizioni di etichettatura transitoria di cui trattasi i controlli devono verificare le condizioni di cui alla proposta di modifica del disciplinare allegata al presente decreto;
CONSIDERATO che la predetta richiesta di autorizzazione all’etichettatura transitoria è risultata conforme alle disposizioni di cui all’art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009, all’art. 13 del DM 7 novembre 2012 e al DM 23 dicembre 2015;
RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di autorizzazione all’etichettatura temporanea per i vini IGT “Alto Livenza” prodotti in conformità al disciplinare di produzione così come aggiornato alla luce delle modifiche inserite nella proposta di modifica di cui al richiamato provvedimento ministeriale 24 maggio 2017;
RITENUTO altresì di dover, in conformità alle indicazioni fornite con la richiamata nota ministeriale prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017, accogliere la richiesta della citata Associazione “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti” concernente lo smaltimento delle giacenze delle partite di vino riferite alle tipologie “Pinot grigio” provenienti dalle campagne 2016/17 e precedenti confezionate entro il 31 luglio 2018;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);
VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
DECRETA
Articolo 1
1. Ai sensi dell’art. 13 del DM 7 novembre 2012 e del DM 23 dicembre 2015 richiamati in premessa, è autorizzata l’etichettatura transitoria di cui all’art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini a IGT “Alto Livenza” ottenute in conformità all’allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, così come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale 24 maggio 2017 richiamato in premessa.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è in capo all’Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti”, con sede in Venezia - Mestre, in qualità di soggetto richiedente ai sensi dell’art. 13 del richiamato DM 7 novembre 2012, e questo Ministero, la Regione Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della IGT “Alto Livenza” da parte della Commissione U.E.
Tale responsabilità resta in capo alla citata Associazione e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è riferita all’unico disciplinare di produzione della IGT “Alto Livenza” così come aggiornato con l’allegata proposta di modifica, ed è applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2017/2018 e se del caso successive, in relazione alla definizione della procedura presso la Commissione U.E., a decorrere dal 1° agosto 2017.
4. Conformemente alle indicazioni operative di cui alla nota ministeriale Prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017 richiamata nelle premesse, le partite di vini IGT “Alto Livenza” con la specificazione del vitigno Pinot grigio, anche in abbinamento ad altro vitigno per le tipologie bivarietali, provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017 e precedenti, ottenute in conformità alle norme del preesistente disciplinare richiamato in premessa, possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte, purché siano confezionate entro il 31 luglio 2018 e i produttori interessati presentino apposita dichiarazione dei quantitativi detenuti alla data del 1° agosto 2017 all’Ufficio competente per territorio dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari ed al competente organismo di controllo entro il 30 settembre 2017.
5. L’elenco dei codici, previsto dall’articolo 18, comma 6, del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, è aggiornato, in via transitoria, in relazione alle modifiche di cui all’allegato disciplinare.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP (ai sensi dell’art. 13, comma 2, del richiamato D.M. 7 novembre 2012) e ne sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2017
IL DIRIGENTE
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
ALLEGATO
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “ALTO LIVENZA”.
(N.B.: Le modifiche sono evidenziate con la funzione “revisione” di word: le cancellazioni risultano in carattere barrato e le aggiunte in carattere sottolineato)
Articolo 1
La indicazione geografica tipica «Alto Livenza», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Articolo 2
La indicazione geografica tipica «Alto Livenza», è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Treviso e Pordenone di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.
La indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, Manzoni bianco, Malvasia (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco, Glera, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, I.M.2.15 Malbech, Marzemino, Merlot, Pino nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Tai (da Tocai friuliano), Carmenère, Syrah, Marzemina bianca, Rebo, Petit verdot, Glera lunga, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Treviso e Pordenone, di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione, fino ad un massimo del 15%.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenére.
I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» possono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, alle seguenti condizioni:.
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore;
- il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.”.
I vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
Articolo 3
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della indicazione geografica «Alto Livenza» coincide con l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolé, Gorgo al Monticano, Mansué, Motta di Livenza e Meduna di Livenza in provincia di Treviso e dei comuni di: Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prati e Sacile, in provincia di Pordenone.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza» anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 19, ad eccezione delle tipologie con la specificazione del vitigno Syrah, Manzoni rosa e Tai per i quali la produzione massima è rispettivamente di 15, 12 e 25 tonnellate.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Alto Livenza”, dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all’art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.
Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all’art. 3.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80%, per tutti i tipi di vino.
Articolo 6
I vini ad indicazione tipica «Alto Livenza», con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo avere le seguenti caratteristiche:
bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
- acidità totale minima: 3.5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l.
rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;
- acidità totale minima: 3.5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.
rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
novello (anche con riferimento al nome di vitigno)
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
Articolo 7
Alla indicazione geografica tipica «Alto Livenza» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L’indicazione geografica tipica «Alto Livenza» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine, a condizione che vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
È vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica ‘Alto Livenza’ il riferimento alla varietà Pinot grigio
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
a) Specificità della zona geografica
Fattori naturali
L’area di produzione dei vini IGT “Alto Livenza” è un territorio compreso fra le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, che si estende nella parte più a nord (la zona alta) del fiume Livenza che attraversa tutta l’area di produzione.
I suoli della zona originano dalla deposizione di materiali alluvionali derivanti principalmente dallo scioglimento dei ghiacciai alpini e prealpini e successivamente dall’azione del fiume Livenza: sono pertanto ghiaiosi e presentano un sottosuolo prevalentemente costituito da ghiaie. Nella zona più a sud verso il mare, il ventaglio ghiaioso lascia lentamente posto a depositi con percentuali di sabbia sempre maggiori.
Il clima della zona è di tipo “temperato, grazie sia alla protezione dei monti carsici e dolomitici a nord e alla presenza del mare Adriatico e delle aree lagunari. alla giacitura pianeggiante ed alla conseguente esposizione dei venti.
Fattori umani e storici
Il fiume Livenza ha esercitato una positiva influenza sull’economia di quest’area fin dal tempo dei romani perchè, essendo navigabile, favoriva l’agricoltura, i commerci ed i trasporti. Durante il Medioevo l’importanza del Livenza era tale che qualsiasi costruzione realizzata nel suo alveo veniva immediatamente rimossa, perché di intralcio alla navigazione: mulini, segherie e magli potevano essere eretti solo sui suoi affluenti minori. Il Livenza fu determinante anche per le strategie commerciali della Repubblica Serenissima: le merci, i prodotti alimentari e specialmente i vini, risalivano il fiume verso la Germania. Lungo il Livenza scendevano anche preziose zattere cariche di legname e vino delle zone collinari e pre-collinari dell’alto Livenza per i mercati di Venezia.
Oggi il territorio dell’Alto Livenza, compreso tra le province di Treviso e Pordenone, si afferma come una realtà produttiva e sociale unita che prescinde dai confini amministrativi regionali tra Veneto e Friuli. Primo distretto produttivo italiano per la produzione di mobili, è famoso per essere una delle più importanti aree viticole del Nord Est d’Italia.
Proprio per la rinomanza dei vini provenienti da queste zone, i produttori vitivinicoli hanno utilizzato l’indicazione geografica “Alto Livenza”, con continuità a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”.
Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l’attuale disciplinare di produzione, successivamente modificato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.
b) Specificità del prodotto
Le uve dei vini rossi dell’Alto Livenza, hanno un elevato rapporto zuccheri/acidità, pur mantenendo una buona acidità che permette di ottenere vini di buona struttura. I vini consumati giovani entro un anno dalla vendemmia, presentano un colore rubino con riflessi violacei, i profumi sono molto complessi, dove la caratterizzazione del vitigno si fonde con profumi di frutti rossi con sfumature di vaniglia.
Essi inoltre presentano un’eccellente sapidità, con una struttura caratterizzata da morbidezza e rotondità, sostenuta da una tannicità dolce ma non aggressiva.
I vini bianchi si caratterizzano per la complessità dei profumi e presentano un colore giallo da chiaro con riflessi verdognoli, al giallo carico, una buona struttura accompagnata da un’eccellente sapidità con un finale fresco e vivace.
I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimico-fisico, mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
La fama dell’indicazione geografica “Alto Livenza” testimonia il legame di questi vini con il territorio di produzione che ha permesso loro di essere rinomati sia nel mercato locale, sia in alcuni Paesi Europei come la Germania e l’Inghilterra.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale:
Via Piave, 24
00187 – ROMA
06 45437975
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Valoritalia srl. Sede Amministrativa:
Via San Gaetano, 74
36016 - Thiene (Vicenza)
Tel. 0445 313088, Fax. 0445 313080;
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).
Allegato 1
Varietà di vite idonee alla coltivazione nella provincia di Treviso
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Bianchetta trevigiana |
Boschera (1) |
Cabernet franc |
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Cabernet sauvignon |
Carmenère |
Chardonnay |
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Corbina |
Franconia |
Glera |
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Glera lunga |
Grapariol |
Incrocio Manzoni 2.15 |
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Malbech |
Malvasia istriana |
Manzoni bianco |
|
Marzemina grossa |
Marzemino |
Merlot |
|
Muller thurgau |
Perera (2) |
Pinot bianco |
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Pinot grigio |
Pinot nero |
Raboso piave |
|
Raboso veronese |
Recantina (3) |
Refosco peduncolo rosso |
|
Riesling |
Riesling italico |
Sauvignon |
|
Tocai friulano |
Traminer aromatico |
Turchetta |
|
Verdiso |
Verduzzo friulano |
Verduzzo trevigiano |
|
Wildbacher |
Barbera |
Incrocio Manzoni 2-14 |
|
Incrocio Manzoni 2-3 |
Lambrusco di Sorbara |
Marzemina bianca |
|
Manzoni moscato (Incrocio Manzoni 13. 0. 25) |
Manzoni rosa (Incrocio Manzoni 1. 50) |
Moscato bianco |
|
Tocai rosso |
Ancellotta |
Fertilia |
|
Flavis |
Italica |
Nigra |
|
Petit verdot |
Prodest |
Rebo |
|
Syrah |
|
|
Varietà di vite idonee alla coltivazione nella provincia di Pordenone
|
Chardonnay |
Tocai Friulano |
Glera |
|
Malvasia (da Malvasia istriana) |
Manzoni bianco |
Moscato giallo |
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Müller thurgau |
Picolit |
Pinot bianco |
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Pinot grigio |
Ribolla gialla |
Riesling italico |
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Riesling renano |
Sauvignon |
Traminer aromatico |
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Verdiso |
Verduzzo friulano |
Verduzzo trevigiano |
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Ancellotta |
Cabernet franc |
Cabernet sauvignon |
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Carmenere |
Franconia |
Lambrusco maestri |
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Malbeck |
Marzemino |
Merlot |
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Pignolo |
Pinot nero |
Raboso Piave |
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Raboso veronese |
Refosco dal peduncolo rosso |
Refosco nostrano |
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Terrano |
Moscato rosa |
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