Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 29-12-2017
Numero provvedimento: 94176
Tipo gazzetta: Nessuna

Decreto concernente la riduzione dell’acidità totale minima dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Lambrusco di Sorbara”, per le tipologie Spumante e Frizzante, limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018.

IL DIRIGENTE
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che il predetto DM 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

CONSIDERATO che sono in corso le procedure per l’adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall’articolo 109, par. 3, e dall’articolo 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell’ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente Reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118 octodecies, par. 3, e del citato Reg. (CE) n. 607/2009;

VISTO il DM 30 novembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 295 del 20.12.2011, concernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell’U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP “Lambrusco di Sorbara”;

VISTO il DM 30.03.2015, pubblicato sul sito internet del Ministero– Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

VISTO in particolare l’articolo 6, comma 2, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Lambrusco di Sorbara”, che prevede la facoltà per il Ministero di poter ridurre i limiti dell’acidità totale minima;

VISTA la domanda del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, trasmessa per il tramite della Regione Emilia Romagna con nota n. 773552 del 19.12.2017, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell’acidità totale dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Lambrusco di Sorbara”, ai sensi del sopra richiamato articolo 6, comma 2, del disciplinare di produzione, per tutte le tipologie di vini spumante e frizzante, per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2017/2018, nella misura di 0,5 g/l (da 6 a 5,5 g/l);

TENUTO CONTO delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali è stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente la vendemmia 2017 è stato tale da determinare la riduzione del tenore dell’acidità totale dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti, e che la contenuta riduzione richiesta (0,5 g/l) non è tale da incidere negativamente sulle caratteristiche organolettiche dei vini in questione, che comunque manterranno un limite minimo di acidità totale nettamente superiore a quello di 3,5 g/l previsto dalla vigente normativa dell’UE;

CONSIDERATO che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

CONSIDERATO che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali, per l’esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all’articolo 10, comma 8, del citato DM 7 novembre 2012 e che, in tale ambito, è stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Emilia Romagna con la citata nota n. 773552 del 19.12.2017;

RITENUTA la necessità di dover provvedere alla riduzione dell’acidità totale minima dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Lambrusco di Sorbara” nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017/2018;

RITENUTO di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

DECRETA

Articolo unico

1. Il limite minimo dell’acidità totale dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Lambrusco di Sorbara”, previsto all’articolo 6 del disciplinare di produzione, così come da ultimo modificato con il DM 30 marzo 2015 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017/2018, è ridotto di 0,5 g/l per tutte le tipologie “Spumante” e “Frizzante” (da 6 a 5,5 g/l).

2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo “e-Ambrosia”, messo a disposizione ai sensi dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

IL DIRIGENTE

Luigi Polizzi

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)