Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 20-08-2019
Numero provvedimento: 36260
Tipo gazzetta: Nessuna

Intervento di miglioramento del fondo al fine di procedere all'impianto di nuovi vigneti - Errore tecnico nell'individuazione della porzione di terreno - Autorizzazione concessa senza includere un'area sottoposta a sequestro preventivo.

SENTENZA

(Presidente: dott. Andreazza Gastone - Relatore: dott. Stefano Corbetta)

 

sul ricorso proposto da Magnabosco Gino, nato a Soave il 07/04/1952 avverso l'ordinanza del 26/03/2019 del Tribunale della libertà di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Verona rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Gino Magnabosco avverso l'ordinanza di convalida e il contestuale decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. del Tribunale di Verona ad oggetto due pozioni di terreno, in relazione al reato di cui agli artt. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 e 734 cod. pen.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'indagato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, con cui deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 324 cod. proc. pen. in relazione all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe confermato la sussistenza del periculum in mora con formule astratte a generiche, senza considerare i rilievi specifici mossi dalla difesa e delle relative produzioni documentali prodotte con memoria integrativa nel corso dell'udienza camerale.

Con riferimento all'area di 3.000 mq. sottoposta a sequestro, si deduce che il Magnabosco era stato autorizzato ad eseguire un corposo intervento di miglioramento del fondo al fine di procedere all'impianto di nuovi vigneti; aggiunge e il ricorrente che, per un mero errore tecnico dovuto ad un'errata sovrapposizione delle mappe catastali negli elaborati progettuali, l'autorizzazione era stata concessa senza includere l'area sottoposta a sequestro, che pure fa parte dello stesso mappale su cui sono stati assentiti i lavori. Il Tribunale, pertanto, ai fini della valutazione del periculum, non avrebbe considerato né il contenuto e l'oggetto del progetto di sistemazione fondiaria, che prevedeva la modifica delle banchine esistenti per 7.600 mq., per cui era stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica e il nulla osta forestale, né che i lavori in contestazione sono identici a quelli assentiti sullo stesso mappale e finalizzati anch'essi all'impianto di un nuovo vigneto. In ogni caso, si evidenzia che l'indagato ha già presentato apposita istanza di autorizzazione in sanatoria.

Con riferimento alla seconda porzione di terreno, si evidenzia che il ricorrente ha inteso porre rimedio all'errore compiuto, presentando apposito progetto per il ripristino dei luoghi e, in particolare, per la risistemazione dell'area boschiva interessata, ciò che dimostrerebbe la chiara volontà non di aggravare le conseguenze reato, bensì di eliderle. 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Si osserva, anzitutto, che il ricorrente non contesta il fumus dei reati a lui contestati, in quanto le censure si appuntano esclusivamente sulla sussistenza del periculum in mora.

3. Deve premettersi che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (si veda, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

4. Va altresì ricordato che, in tema di sequestro preventivo, il periculum in mora richiesto dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati (Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014 - dep. 19/11/2014, Euro Piemme Srl, Rv. 261167)

5. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata appare immune da violazioni della legge penale. Nel caso in esame, il Tribunale, infatti, ha fatto corretta applicazione del principio appena indicato, ravvisando, con motivazione immune da illogicità manifeste, il periculum in mora nella necessità del mantenimento in sequestro per scongiurare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa e l'aggravarsi delle conseguenze della medesima, necessità in concreto desunta dal fatto che, al momento del'intervento della p.g., erano ancora in corso di ultimazione i lavori di movimentazione terra e di riduzione della superficie boschiva e finalizzati all'impianto di un nuovo vigneto proprio sull'appezzamento non oggetto di autorizzazione (che ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e, in parte, a vincolo idrogeologico e sismico), da ciò logicamente concludendo che la libera disponibilità del bene permetterebbe l'ultimazione di detti lavori e il conseguente consolidamento della lesione dei beni giuridici tutelati dalle norme che si assumono violate. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto irrilevante, per escludere la permanenza del periculum in mora, la presentazione delle richieste di autorizzazione di sanatoria e di rimessione in pristino, logicamente evidenziando che solo l'accoglimento di tali domande - presentate dall'indagato solo il 25/03/2019 - potrebbe produrre effetti giuridicamente rilevanti sulle fattispecie contravvenzionali contestate.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

Così deciso il 27 giugno 2019

Depositato in cancelleria il 20 agosto 2019