Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea.
(Comunicazione 11/09/2019, n. 2019/C307/04, pubblicata in G.U.U.E. 11 settembre 2019, n. C 307)
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea sono così modificate:
A pagina 211 è inserito il testo seguente:
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4202 91 80 e 4202 92 19 e 4202 92 98 e 4202 99 00 |
Altro «Queste sottovoci comprendono le cosiddette “borse porta abiti” concepite per trasportare abiti. Si tratta di borse in materiale resistente adatte ad un uso prolungato. Sono dotate di manici. In generale, per un trasporto più agevole, le borse possono essere piegate e le due metà congiunte mediante bottoni, ganci o cerniere lampo. Oltre a disporre generalmente di una chiusura lampo sul davanti, sono munite di chiusure supplementari, compartimenti, tasche ecc. Tuttavia, le “borse porta abiti” semplici che servono a conservare e/o proteggere e/o trasportare gli abiti a breve termine (ad esempio, dopo la pulitura a secco) sono escluse (classificazione in base al materiale costitutivo, generalmente voce 3926 o voce 6307). È opportuno in proposito fare riferimento anche alla nota esplicativa del SA relativa alla voce 6307, numero 6. Di norma tali borse non sono provviste di maniglie e generalmente contengono solo una chiusura lampo nella parte anteriore per introdurre gli abiti e un’apertura per inserire una gruccia». |