Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
(Comunicazione 09/09/2019, pubblicata in G.U.U.E. 9 settembre 2019, n. C 304)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Bianco di Custoza»/«Custoza»
Numero di riferimento: PDO-IT-A0468-AM02
Data della comunicazione: 24.6.2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Articolo 1 del disciplinare di produzione: denominazione e vini
Descrizione e motivi
Descrizione:
Viene inserita la tipologia «riserva»
Motivi:
L’introduzione della menzione riserva per la tipologia Custoza è da intendersi come elemento di valorizzazione qualitativa della denominazione per meglio esprimere quelle caratteristiche di affinamento che sono peculiari della tipologia.
La presente modifica comporta modifiche anche alle pertinenti sezioni del documento unico - 1.4. descrizione dei vini e 1.5. pratiche di vinificazione - rese massime.
1. Articolo 2 del disciplinare di produzione: Base ampelografica
Descrizione e motivi
Descrizione:
vengono riviste le percentuali delle varietà principali aggiungendo la Bianca Fernanda alle tre obbligate esistenti quali Garganega, Trebbiano Toscano e Trebbianello (biotipo locale del tocai friulano) per un minimo del 70 %, fissando il limite del 45 % per ognuna di queste.
Motivi:
la composizione ampelografica viene completata con l’ingresso tra le uve principali e obbligatorie della Bianca Fernanda in linea alla tradizionale produzione della zona; l’impiego massimo del 45 % per ognuna delle 4 varietà principali per un minimo del 70 % del totale, comporta obbligatoriamente un utilizzo massimo del 31,5 % per ogni singolo vitigno. Quindi nella composizione varietale della nuova proposta delle Doc «Bianco di Custoza» o «Custoza» dovranno obbligatoriamente essere utilizzati almeno tre vitigni principali su quattro al pari di quanto già vigente con l’attuale disciplinare, ma con l’importante vantaggio di poter utilizzare le quattro varietà anche con un principio qualitativo in relazione all’andamento stagionale, epoca di raccolta, ubicazione del vigneto e peculiarità produttive
La bianca fernanda (clone locale del cortese) è presente per oltre il 13 % della superficie vitata del Custoza ed è riconosciuta localmente come una varietà identificativa della denominazione. l’inserimento della varietà Bianca Fernanda tra i quattro vitigni principali è considerato elemento di forte identità qualitativa e di valorizzazione della denominazione.
La presente modifica comporta modifiche anche alle pertinenti sezioni del documento unico - 1.4. descrizione dei vini e 1.7. varietà principale/i di uve da vino.
2. Articolo 4 del disciplinare di produzione: norme per la viticoltura
Descrizione e motivi
Descrizione:
a) vengono dettagliate le tipologie superiore, riserva, spumante e passito
b) viene cancellato il riferimento alla possibilità di utilizzare le unità vitate del Custoza per produrre i corrispondenti vini designati con la denominazione di origine controllata «Garda»
c) viene ridotta la resa ad ettaro della tipologia Custoza doc a 13 t
d) viene integrata la tabella con le rese massime ed il titolo alcolometrico delle tipologie;
e) viene riscritto il comma relativo alla cernita della tipologia passito, senza modificarne i parametri
f) sono inseriti quattro commi con cui si stabilisce che la Regione, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali può decidere in merito alle diverse utilizzazioni/destinazioni delle uve, al limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro, può ridurre la resa di uva e di vino consentite e può aumentare sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale.
Motivi:
a) adeguamento alle modifiche introdotte all’articolo 1;
b) tale possibilità è prevista dalla normativa nazionale e non ha più necessità di essere specificata nel disciplinare;
c) la riduzione della resa ad ettaro è necessaria per aumentare il valore qualitativo della denominazione e rispecchia, comunque, un adeguamento delle produzioni alle reali attitudini degli impianti viticoli esistenti, ormai completamente rinnovati a filare. L’analisi dell’andamento del totale vino imbottigliato nell’ultimo quinquennio, inoltre, è pressoché stabile ed evidenzia che il mercato è in grado di assorbire solo una parte della produzione e di questa parte, solo una bassa percentuale con valori di prezzo tali da essere remunerativi per la filiera e per la valorizzazione della denominazione sui mercati nazionali ed internazionali. La filiera ha cosi scelto di operare in senso assoluto un taglio verticale delle produzioni da rivendicare come Doc Custoza e destinare la parte della produzione in esubero verso altre denominazioni
d) per una più facile interpretazione del disciplinare, si rende necessario l’inserimento di una tabella esplicativa dei valori;
e) per una più facile interpretazione del disciplinare, si rende necessario riscrivere il testo
f) vengono dettagliate alcune norme per la viticoltura da adottarsi in determinate condizioni particolari.
La presente modifica comporta modifiche anche alla pertinente sezione del documento unico - 1.5. pratiche di vinificazione - rese massime.
3. Articolo 5 del disciplinare di produzione: norme per la vinificazione
Descrizione e motivi
Descrizione:
È esplicitata la possibilità di eseguire vinificazione congiunta o disgiunta delle varietà, specificando che il coacervo dei vini ottenuti da vinificazione disgiunta dovrà essere effettuato nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta di certificazione per l’immissione al consumo;
Viene aumentata dal 65 % al 70 % la resa in vino per le tipologia Custoza, spumante, superiore e riserva, proponendo le rese in una tabella.
Viene limitato il taglio d’annata nella misura massima del 15 % con il vino della sola annata precedente e fino al 31 dicembre dello stesso anno della produzione delle uve
Viene inserita data di immissione al consumo per la tipologia Custoza al 1o dicembre dell’anno di produzione delle uve
Viene inserita la menzione riserva con un periodo di invecchiamento minimo di 12 mesi a partire dal 1o novembre dell’anno di produzione
Sono inseriti tre commi con cui si stabilisce che la Regione, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali può stabilire un limite massimo di vino certificabile inferiore a quello fissato dal disciplinare, bloccando sfusi i mosti ed i vini ottenuti da quantitativi di uve eccedenti, potendo destinarli, su richiesta del Consorzio, alla certificazione.
Motivi:
La resa di uva in vino è stata portata al 70 % per adeguare la resa reale di cantina alle condizioni previste dalla norma, in virtù degli adeguamenti tecnologici che negli ultimi 15 anni si sono susseguiti in tutte le realtà produttive della zona.
La limitazione quantitativa e temporale al taglio d’annata è inserito in ottica qualitativa.
L’inserimento di una data di immissione al consumo è inserita in ottica di miglioramento qualitativo
L’introduzione della menzione riserva per la tipologia Custoza è da intendersi come elemento di valorizzazione della espressione qualitativa della denominazione. Da molti anni sul mercato sono presenti vini Custoza di qualità rinomata e con almeno 12 mesi di invecchiamento. Si tratta essenzialmente di espressioni aziendali legate ad un lungo affinamento in cantina e destinata ai mercati più maturi italiani e internazionali.
L’inserimento degli ultimi tre commi è un adeguamento alla normativa
La presente modifica comporta modifiche anche alla pertinente sezione del documento unico - 1.5. pratiche di vinificazione - rese massime.
4. Articolo 6 del disciplinare di produzione: caratteristiche al consumo
Descrizione e motivi
Descrizione:
a) Integrato il descrittore del colore della Custoza;
b) Aumentato a 17 g/l il valore minimo dell’estratto non riduttore minimo
c) Inserite le caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche per la nuova menzione riserva.
d) per lo spumante rinominate le tipologie di sapore «da dosaggio zero a demisec».
e) inserito un ultimo comma la specificazione per tutte le tipologie di eventuale sentore di legno, qualora affinate in legno.
Motivi:
a) Inserimento fatto per dettagliare correttamente il colore della denominazione
b) Si vuole adeguare il disciplinare aumentando il valore minimo di questo parametro; i vini Custoza in commercio detengono già nella realtà valori più alti.
c) inserite le caratteristiche per la nuova menzione riserva che non era prevista dal disciplinare.
d) modifica per un adeguamento in linea con le esigenze commerciali
e) esplicitato in modo più chiaro della dicitura precedente per una più precisa descrizione
La presente modifica comporta modifiche anche alla pertinente sezione del documento unico - 1.4. descrizione dei vini.
5. Articolo 8 del disciplinare di produzione: confezionament
Descrizione e motivi
Descrizione:
a) Viene inserito l’obbligo di immettere il consumo esclusivamnete in bottiglie di vetro in capacità fino a 9 litri, con l’esclusione della dama e del fiasco, le tipologie Custoza, superiore, riserva e passito.
b) Per la tipologia spumante sono ammessi contenitori in vetro fino a 18 litri.
c) Viene consentito, alle sole aziende produttrici esclusivamente nell’area di produzione di cui all’art 3, la sola tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale della sola tipologia Custoza, condizionata in contenitori fino a 60 litri.
d) Viene specificata l’esclusione della menzione superiore e riserva dall’utilizzo di contenitori alternativi al vetro (bag in box).
e) Sono ammesse tutte le tipologie di chiusura consentite dalle leggi vigenti
Motivi:
a) Nel vigente disciplinare di produzione il confezionamento obbligatorio con bottiglia di vetro è previsto solo per la menzione «Superiore», passito e spumante. Nella proposta di modifica tale obbligo è esteso a tutta la denominazione. Si tratta di un passaggio molto importante nella dinamica di valorizzazione di questa storica denominazione anche nell’ottica di un riposizionamento sul mercato ed una valorizzazione riconosciuta.
b) vengono consentiti i formati più richiesti dal mercato
c) viene ammessa perché localmente il Custoza è tradizionalmente acquistato anche sfuso dal consumatore finale.
d) per maggiore chiarezza
e) adeguamento normativo
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Bianco di Custoza
Custoza
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
5. Vino spumante di qualità
4. Descrizione del vino (dei vini)
«Bianco di Custoza» o «Custoza» anche nelle versioni Riserva, Superiore, Spumante e Passito
I vini sono caratterizzati da un colore giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli in quelli più giovani, o dorati in particolari selezioni. Il profumo è fruttato e leggermente aromatico, con accenni floreali e talvolta con note di erbe aromatiche e spezie; il sapore é fresco, morbido, delicato.
Sono caratterizzati da una notevole bevibilità e abbinabilità, da consumare prevalentemente giovani, anche se alcune selezioni effettuate nei vigneti presentano buona capacità di mantenere le caratteristiche nel tempo.
Titolo alcolometrico vol. tot. min. 11,0 %; estratto non riduttore min.16,5 g/l.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Bianco di Custoza» o «Custoza»
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;
odore: fruttato, caratteristico, lievemente aromatico;
sapore: sapido, delicato, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Bianco di Custoza» o «Custoza» riserva
colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso
odore: intenso, caratteristico, lievemente aromatico;
sapore: armonico, sapido, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol.;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore
colore: dal giallo paglierino al dorato con l’invecchiamento;
odore: gradevole, caratteristico lievemente aromatico;
sapore: armonico, di corpo sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
zuccheri riduttori residui: 7 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Bianco di Custoza» o «Custoza» spumante
spuma: fine persistente;
colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;
profumo: fragrante, fruttato, leggermente aromatico quando spumantizzato, con il metodo Martinotti; fine, elegante e caratteristico se fermentato in bottiglia;
sapore: fresco, sapido, fine e armonico; da dosaggio zero a demi-sec.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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«Bianco di Custoza» o «Custoza» passito
colore: giallo dorato;
odore: intenso e fruttato;
sapore: dall’amabile al dolce, armonico, di corpo leggermente aromatico,;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15 % vol.
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12,00 |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
ASSENTI
b. Rese massime
«Bianco di Custoza» o «Custoza»
13 000 chilogrammi di uve per ettaro
«Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
«Bianco di Custoza» o «Custoza» riserva
13 000 chilogrammi di uve per ettaro
«Bianco di Custoza» o «Custoza» spumante
13 000 chilogrammi di uve per ettaro
«Bianco di Custoza» o «Custoza» passito
5 000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sommacampagna, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Bussolengo e Sona. Tale zona é così delimitata: partendo a sud dell’abitato di Sommacampagna, da contrada Cesure (quota 89) la linea di delimitazione segue, verso sud-ovest, il canale del consorzio di bonifica dell’Alto Agro Veronese sino a località Boscone, innestandosi per breve tratto sulla strada per Villafranca fino a incontrare e seguire la strada comunale che passando per Pozzo Moretto e Colombara sbocca sulla strada comunale presso Cà Delia. Segue detta strada, toccando C. Nuova Pigno e le Grattarole, sino all’incrocio della strada provinciale di Villafranca-Valeggio e seguendo quest’ultima, arriva all’abitato di Valeggio sul Mincio. Segue quindi verso sud la strada comunale che porta a Pozzolo sino a località C. Buse per innestarsi sulla carreggiabile che incrocia il canale Seriola Prevaldesca. Segue questo canale verso nord, fino a Ponte Lungo, e attraversato lo stesso si innesta nel canale Seriosa Serenelli seguendolo verso sud, sino a incontrare il confine di provincia-regione Mantova-Lombardia (quota 63). Ritornando verso nord, la linea di delimitazione segue il confine regionale toccando successivamente le località Pignolada, Staffalonero, Prandina, Stazione di Salionze, Villa, Dolci e Pontata dove l’abbandona per seguire, per brevissimo tratto verso nord-est, la strada Broglie-Madonna del Frassino, sino in prossimità della località Pignolini e lì attraversa l’autostrada Serenissima, per inserirsi sulla carrareccia che passa a est di Cà Gozzetto toccando successivamente Cà Serraglio e passando a ovest di quota 101 termina a Cà Berra Nuova (quota 91) sulla riva del laghetto del Frassino. Segue la riva di detto laghetto per brevissimo tratto sino a imboccare la carrareccia che passando per località Bertoletta, arriva al casello ferroviario di quota 84. Segue quindi la ferrovia, verso est, fino al contiguo casello di quota 84 dove l’abbandona per seguire la strada che toccando Villa Montresor, prosegue fino ai Cappuccini, sulla riva del lago di Garda. Dalla località Cappuccini la linea di delimitazione segue la sponda orientale del lago di Garda sino in prossimità del porto di Pacengo per inoltrarsi nell’entroterra seguendo la carrareccia che, toccando quota 93 e quota 107, passa sotto l’abitato di Pacengo e giunge a località Cà Allegri, per seguire la strada comunale di Pacengo sino a C. Fontana Fredda. Per altra carrareccia, sale toccando quota 122 sino a località «Le Tende», e da qui, seguendo la strada Pacengo-Colà, sino a C. alle Croci. Da C. alle Croci la linea di delimitazione scende verso sud-est seguendo la carrareccia che, toccando successivamente quota 118, 113 e Sarnighe, incrocia il confine comunale di Lazise-Castelnuovo a quota 112. Segue, risalendo verso nord, questo confine e successivamente in prossimità della località Mirandola, il confine comunale Lazise-Pastrengo sino all’incrocio di questo con la strada provinciale Verona-Lago a ovest di località Osteria Vecchia. La linea di delimitazione segue detta strada verso Verona (est) sino in prossimità dell’abitato di Bussolengo dove si inserisce, nei pressi di quota 130, sulla comunale del Cristo e prosegue sulla strada comunale di Palazzolo sino a incontrare l’autostrada del Brennero nel punto in cui interseca il confine comunale Bussolengo-Sona. Segue detto confine verso sud, sino a località Civel dove si inserisce sulla strada provinciale BussolengoSommacampagna. Segue detta strada sino all’abitato di Sommacampagna che attraversa per inserirsi sulla viabile che porta a Custoza sino a località Cesure punto di partenza. Ad ovest della località Broglie è incluso un piccolo territorio del comune di Peschiera del Garda comprendente il Monte Zecchino, così delimitato: dalla carrareccia a sud di Broglie (adiacente alle ex scuole elementari di Broglie) la linea di delimitazione prosegue verso ovest, per Cà Boschetti e Cà Rondinelli per poi seguire il confine di provincia-regione toccando successivamente Cà Boffei, Soregone, Cà Nuova Bazzoli e la strada che porta all’abitato di Broglie, sino a incrociare la carrareccia che ha costituito il punto di partenza.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Pinot bianco B.
Trebbiano toscano B. - Trebbiano
Trebbiano toscano B. - Biancame B.
Trebbiano toscano B. - Ugni blanc
Trebbiano toscano B. - Procanico
Riesling italico B. - Riesling
Riesling renano B. - Riesling
Tocai friulano B.
Tocai friulano B. - Tuchì
Garganega B. - Grecanico dorato B.
Pinot bianco B. - Pinot blanc
Malvasia bianca B. - Malvasia
Malvasia bianca B. - Verdina
Malvasia bianca B. - Iuvarella
Manzoni bianco B. - Incrocio Manzoni 6.0.13 B.
Garganega B. - Garganego
Chardonnay B.
Cortese B. - Bianca Fernanda
Pinot bianco B. - Pinot
8. Descrizione del legame/dei legami
Bianco di Custoza/Custoza
Specificità della zona geografica
Fattori naturali
L’area di produzione del vino Custoza, non particolarmente ampia per estensione, occupa gran parte del settore meridionale della fascia di colline moreniche che si sviluppano tra le vicinanze della città di Verona e il lago di Garda.
A sud ovest la zona è delimitata dal fiume Mincio.
La zona comprende terreni appartenenti sia all’anfiteatro morenico orientale dell’entroterra del lago di Garda, sia alle piane fluvioglaciali che sono strettamente interconnesse a questo e che presentano materiali simili per composizione, seppure non strettamente per origine.
Più in dettaglio, il paesaggio morenico che caratterizza la zona di produzione della doc Custoza è contrassegnato da una fitta serie di colline allungate, disposte ad andamento concentrico e prevalentemente dolce, con dislivelli generalmente compresi tra i 50 ed i 100 metri. Tali colline, essendo costituite dai depositi lasciati dai ghiacciai che formarono il vicino lago di Garda, presentano suoli estremamente variegati e variabili, intervallati da ampie piane ghiaiose.
Il clima dell’area della doc Custoza è sostanzialmente costante in tutto il territorio, stante la sua ridotta estensione e la sua sostanziale omogeneità, e si caratterizza per la presenza di estati calde ma non afose e di inverni relativamente freddi, temperati dalla vicinanza al lago di Garda, che crea un microclima favorevole non solo alla coltivazione della vite, ma anche alla crescita dell’olivo e del cipresso, che pure caratterizzano il profilo ambientale del territorio.
Le precipitazioni si distribuiscono lungo l’anno in modo abbastanza omogeneo.
La conformazione dei rilievi collinari permette un riscaldamento diurno delle pendici ed un accumulo notturno di aria fresca, situazioni ottimali per lo sviluppo delle caratteristiche aromatiche delle uve bianche.
Sia sotto il profilo ambientale che sotto quello climatico, la zona di produzione dei vini bianchi della doc Custoza è dunque sostanzialmente omogenea.
Fattori storici e umani
I primi cenni di domesticazione della vite nell’attuale zona di produzione della doc Custoza sono documentati dal ritrovamento di vinaccioli di Vitis Silvestris del periodo palafitticolo nella zona di Pacengo e Peschiera. Nella zona, le prime testimonianze della coltivazione della vite risalgono all’epoca romana (nell’area sono stati ritrovati tra l’altro vari reperti riferiti all’uso del vino nei riti religiosi ed alla conservazione e al trasporto del vino), ma è soprattutto a partire dal IX secolo e poi per tutta l’epoca medievale che si rileva un’abbondante documentazione sulla coltivazione della vite nella zona compresa in particolare tra Pastrengo e Sommacampagna.
È nella seconda metà del XIX secolo che la produzione vinicola della zona incomincia ad essere identificata esplicitamente con il nome di Custoza, che fa riferimento ad una frazione del comune di Sommacampagna celebre per due battaglie che vi si combatterono durante le guerre del Risorgimento italiano. Nel 1939 uno studio condotto dalla Stazione Sperimentale di Viticoltura ed Enologia di Conegliano individua e differenzia le migliori zone vinicole della porzione occidentale della provincia di Verona, identificando fra queste l’area di Sona-Custoza.
L’8 febbraio 1971, con l’approvazione di un Decreto presidenziale, si istituì la doc Bianco di Custoza, fra le prime denominazioni di origine di vini bianchi in Italia; nel 2005 venne approvata la nuova menzione semplificata «Custoza». Il Consorzio di tutela del Custoza venne istituito nel 1972.
Fattori umani
Nel corso della storia la forma di coltivazione della vite più diffusa nella zona di produzione della doc Custoza è stata per lungo tempo la pergola. Il vigneto, in epoca antica, non era specializzato ma consociato ad altre coltivazioni, le cui estensioni erano inoltre limitate dalla conformazione collinare del territorio.
Con gli anni ‘80 del XX secolo, la viticoltura della zona di produzione del Custoza ha iniziato una radicale conversione sia nella forma di allevamento che nelle pratiche agronomiche, che hanno saputo valorizzare le peculiarità dei vitigni autoctoni del Custoza: la Garganega, il Trebbianello (un biotipo locale del Tocai friulano) e la Bianca Fernanda (un clone locale del Cortese). Il progressivo incremento delle capacità tecniche e le esperienze acquisite nel tempo hanno permesso ai viticoltori di individuare ed attuare le lavorazioni più adeguate all’ottenimento di uve di alta qualità e di saper cogliere il momento ideale per la vendemmia, valorizzando in tal modo quegli elementi di tipicità che derivano dall’interazione fra vitigni, suoli collinari e microclima.
Il savoir faire dei produttori emerge in particolare nella cantina di vinificazione, dove vengono estratti dalle uve i particolari sentori di ogni varietà. Ciò consente all’uvaggio del Custoza di esaltare il profumo delicato, floreale e fruttato della Garganega, il colore caratteristico del Trebbianello ed i sentori leggermente aromatici della Bianca Fernanda, così come i caratteri peculiari delle altre varietà a bacca bianca coltivate nella zona. Ne deriva quindi un Custoza contraddistinto da una forte connotazione territoriale, facilmente riconoscibile per la sua freschezza e la sua bevibilità.
«Bianco di Custoza» o «Custoza»
Specificità del prodotto:
Le caratteristiche essenziali del Custoza, ieri come oggi, sono costituite dalla freschezza, dalla leggera aromaticità, dalla considerevole bevibilità e abbinabilità. Il vino, peraltro, soprattutto quando proveniente da particolari selezioni effettuate nei vigneti, mostra anche buone capacità di affinamento nel tempo.
Il Custoza è costituito da un uvaggio che valorizza, accanto alla Garganega, al Trebbianello e alla Bianca Fernanda, anche le altre diverse varietà coltivate nella zona: viene in questa maniera a crearsi quella sua tipica ed elevata complessità aromatica che lo distingue dai vini varietali. Il profilo sensoriale che ne scaturisce presenta particolari note fruttate e floreali, accompagnate talvolta da accenni di erbe aromatiche e di spezie. In estrema sintesi, si può affermare che le varietà di base permettono di definire l’uvaggio che dona l’identità al Custoza, mentre le varietà complementari permettono di arricchirlo con bouquet tipici.
Molto rara, ancorché tradizionale, è la versione passita del Custoza, di colore dorato e sapore amabile o dolce, che si rifà ai vini che nella zona venivano serviti un tempo alla fine dei pranzi festivi.
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
La ridottissima variabilità climatica dei diversi areali della zona di produzione, peraltro non particolarmente estesa, della doc Custoza, consente di portare a maturazione in maniera omogenea le diverse tipologie di uve coltivate nel territorio: tale fattore contribuisce in maniera significativa alla definizione del carattere identitario dei vini bianchi della denominazione.
Altrettanto significativo è l’effetto prodotto dall’estrema diversificazione dei suoli, derivati dai depositi irregolari lasciati dalle diverse glaciazioni che interessarono la zona: tale elemento trova infatti espressione nel carattere fresco, giovanile, brioso del Custoza.
In particolare, i terreni morenici, per la loro composizione, contribuiscono ad un germogliamento regolare per tutti i vitigni. L’interazione dei suoli con il clima della zona permette un sufficiente sviluppo e un’adeguata maturazione dei grappoli e dei tralci.
Il clima estivo caldo ma non afoso, favorisce la concentrazione degli zuccheri e le buone escursioni termiche fra giorno e notte permettono lo sviluppo delle sostanze aromatiche fruttate e floreali che si ritrovano nei vini della doc Custoza.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
ASSENTI
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14117