Promozione dei vini sui mercati di paesi terzi - Progetto denominato “Tasting Veneto in a glass of wine” - Partecipazione al bando da parte di un'associazione temporanea di scopo costituita da aziende agricole specializzate nella produzione di vini di qualità - Rendicontazione finale - Controllo contabile di saldo - Non ammissibilità di alcune spese relative al progetto - Richiesta di restituzione parziale del contributo per un utilizzo del finanziamento ritenuto non conforme alla disciplina di riferimento e alle condizioni statuite in sede di erogazione - Giurisdizione del giudice ordinario.
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2019, proposto da
Associazione Temporanea di Scopo Tasting Veneto in A Glass Of Wine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Nicola Lucifero, Gian Paolo Coppola, Elena Dalla Santa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Dalla Santa in Venezia, San Polo 2347;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
Agecontrol s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Madera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Az. Agricola Ornella Molon Traverso di Traverso Alex, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota AGEA 5 aprile 2019 (prot. n. 33274), “Regg. CE nn. 479/2008 e 555/2008 - promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi - D.M. 3890 dell'8 maggio 2009. Contratto 32305 pos Veneto 8 2015/2016”;
nonchè di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, tra i quali:
- il “Processo verbale di controllo contabile di saldo in loco” di Agecontrol s.p.a. in data 15 marzo 2019 n. CSL/25/2019;
- la nota AGEA 14 maggio 2019 (prot. n. 43135) “Regg. CE nn. 479/2008 e 555/2008 - promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi - D.M. 3890 dell'8 maggio 2009. Contratto 32305 pos Veneto 8 2015/2016”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Agecontrol s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Alcune aziende agricole, specializzate nella produzione di vini di qualità, hanno costituito nell’ottobre 2015 una associazione temporanea di scopo per la partecipazione al bando, approvato con DPGR 9 giugno 2015 n. 72, recante “invito regionale per la presentazione dei progetti di promozione e valorizzazione dei vini nei mercati dei Paesi terzi per la campagna 2015-2016” nell’ambito dell’Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo, secondo quanto previsto dal Reg. UE n. 1308/2013, dai Regg. CE nn. 479/2008 e 555/2008 - promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi – e dai decreti del MIPAAF di attuazione.
Il progetto denominato “Tasting Veneto in a glass of wine”, che prevedeva una serie di azioni volte a migliorare il posizionamento dei vini veneti sui mercati dei paesi terzi (Cina e USA) per avvicinarli al consumo attraverso azioni mirate (tra cui wine tasting, gala dinner, degustazioni guidate, workshop commerciali, materiale informativo tecnico e promozionale), è stato approvato dal MIPAAF e ammesso al cofinanziamento per la somma di euro 139.048,00.
L’associazione temporanea di scopo (di seguito ATS), quindi, ha sottoscritto con AGEA apposito contratto per l’esecuzione del progetto approvato e ha ottenuto l’anticipo dell’intero contributo avendo presentato polizza fideiussoria in favore di AGEA, pari al 120% dell’importo del contributo, sottoscritta con Elba Assicurazioni s.p.a.
Al termine delle varie iniziative è stata presentata nel 2017 dall’ATS la rendicontazione finale e Agecontrol s.p.a., per conto di AGEA, ha effettuato un controllo contabile di saldo in loco nei giorni compresi tra il 12 il 15 marzo 2019 presso la sede della azienda capofila dell’ATS.
All’esito del controllo, sono state ritenute non ammissibili alcune spese relative al progetto e AGEA ha chiesto all’ATS la restituzione di “€ 81.321,62 pari alla differenza tra l'importo dell'anticipo erogato di € 139.048,00 e la quota di partecipazione finanziaria comunitaria e regionale ammissibile pari a € 57.726,38”, nonché il versamento degli interessi maturati su detto importo, calcolati a decorrere dal 29 febbraio 2016 (data di accredito dell'anticipo); e successivamente ha scritto all’Elba Assicurazioni S.p.a. per l’incameramento della polizza fideiussoria.
L’ATS, con il presente ricorso, ha impugnato, chiedendone la sospensione in via cautelare, gli atti, meglio indicati in epigrafe, con cui l’AGEA ha chiesto la restituzione parziale dell’anticipo erogato e lo svincolo della cauzione fideiussoria nonché il presupposto verbale di Agecontrol s.p.a., lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi di ricorso:
1) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà con precedenti atti amministrativi, violazione del legittimo affidamento.
Con il primo motivo,in buona sostanza, la ricorrente contesta le valutazioni del verificatore e sostiene invece che, salvo che per limitati casi, le voci di spesa ritenute non eleggibili rientravano a pieno titolo tra quelle ammesse a finanziamento in quanto del tutto coerenti con il progetto approvato (cui fa riferimento il contratto stipulato con AGEA) e con le azioni ivi previste, tenuto conto anche dei nulla - osta richiesti e ottenuti dal MIPAAF relativi alle singole “azioni” di promozione oggetto di finanziamento, invece contestate in sede di verifica a chiusura del progetto;
2) violazione e falsa applicazione del Regolamento (CE) n. 907/2014; del Regolamento (CE) n. 1308/2013; del Regolamento (CE) n. 555/2008; del d. lgs. n. 74 del 2018; degli artt. 1, 3, 7 sgg. della l. n. 241 del 1990; del d. m. 22 luglio 2010, n. 4123; del decreto direzionale n. 35124 del 14 maggio 2015 - violazione del Bando di cui al Decreto del Presidente della Giunta della Regione Veneto 9 giugno 2015, n. 72 - eccesso di potere per sviamento - difetto di istruttoria e di motivazione - irragionevolezza.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, poi, il difetto di istruttoria e di motivazione da parte di AGEA che, nella nota impugnata, si è limitata a far riferimento al rapporto di Agecontrol s.p.a., ente cui ha demandato le verifiche, mentre avrebbe dovuto verificare in proprio se le risultanze riportate nel verbale fossero conformi o meno alla disciplina di settore e fossero coerenti con le azioni previste nel progetto approvato e con le relative finalità di promozione. Inoltre la ricorrente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, previste dalla legge n. 241 del 1990, e la violazione del corretto contraddittorio procedimentale, dal momento che la nota con cui AGEA ha comunicato la riduzione del finanziamento non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente impossibilità per la ricorrente di presentare le proprie osservazioni e giustificazioni prima della chiusura del procedimento e difetto di istruttoria da parte di AGEA.
Si è costituita in giudizio AGEA con memoria meramente formale.
Si è costituita in giudizio Agecontrol s.p.a., ribadendo la correttezza e legittimità delle verifiche poste in essere e della valutazione di non ammissibilità delle voci di spesa contestate e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 10 luglio 2019, il Collegio ha sollecitato il contraddittorio, ex art. 73, comma 3 c.p.a., in ordine al possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, si è riservato la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, come da avviso dato alle parti in udienza ex art. 73, comma 3, del c.p.a., è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che attiene alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dello sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche qualora si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione (cfr., da ultimo, C.d.S., sent. n. 395 del 2019; C.d.S. e sentt. nn. 2592 e 5619 del 2018; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 29 gennaio 2014, n. 6; Cass., Sez. Un., 17 febbraio 2016, n. 3057).
Orbene, nel caso in questione, l’AGEA ha chiesto la restituzione di parte del contributo, già concesso e anticipato, sulla base della relazione trasmessa dall’ente verificatore (Agecontrol s.p.a.) che, in sede di verifica contabile in loco, ha ritenuto non ammissibili alcune spese, in quanto: la spesa, documentata dalle buste paga, per l’attività di una risorsa dedicata all’attività di organizzazione, coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività di promozione e pubblicità relative al paese target Cina, è stata ritenuta non ammissibile perché svolta in sede e non all’estero; alcune spese per l’acquisto di bottiglie, etichette, cartoni non sono state ritenute congruenti con il programma e le attività di promozione approvate ritenendo che non fossero riconducibili “per qualità di genere e soprattutto per quantità” all’attività di promozione prevista nei paesi target bensì “all’esigenza aziendale di rifornimento di magazzino per attività collaterali alla vendita”; in un caso è stato riscontrato un difetto nella dizione di una fattura relativa ai cavatappi perché tra le varie voci fatturate descritte “non vi è quella relativa alla stampa della dicitura obbligatoria «campagna finanziata ai sensi del Reg. EC n. 1308/13»”; in numerosi casi è stata riscontrata l’apposizione sul materiale promozionale di una dizione o di un logo non conformi a quelli obbligatori secondo il programma di finanziamento UE e secondo la normativa interna di attuazione e, pertanto, la relativa spesa è stata stralciata.
Nel caso di specie, quindi, la materia del contendere attiene proprio alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento, in quanto la contestata richiesta di restituzione parziale del contributo si basa non su di un annullamento per vizi di legittimità dell’ammissione a contributo del progetto presentato o su di una revoca per ragioni di interesse pubblico, bensì si basa di un utilizzo del finanziamento ritenuto non conforme alla disciplina di riferimento e alle condizioni statuite in sede di erogazione, per cui la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Per quanto sopra esposto, pertanto, va declinata la giurisdizione di questo TAR in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge ex art. 11 c.p.a..
Le spese di lite possono essere compensate, considerato l’esito in rito del ricorso e la limitata attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riassunto con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore