Nota informativa in merito alla nuova procedura doganale di transito in Turkmenistan applicabile dal 1° settembre 2019.
Alle Direzioni Regionali, Interregionali e Interprovinciale
Agli Uffici delle Dogane A tutti gli operatori
e, p.c.:
Alla Direzione Antifrode e controlli
Alla Direzione Organizzazione e digital transformation
Per opportuna informazione si riproduce di seguito il testo tradotto in italiano della nota prot. 06/195110 del 10/07/2019, concernente l’oggetto, predisposta dal Servizio Doganale Nazionale del Turkmenistan, la cui versione in lingua inglese è pervenuta per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
“Il vincolo al regime del transito doganale di merci e veicoli trasportati attraverso la frontiera doganale del Turkmenistan avviene mediante lo sdoganamento automatizzato, utilizzando il modulo di transito T1/T2 del sistema integrato di informazioni doganali ASYCUDA World.
Conformemente alla legislazione doganale del Turkmenistan, per ottenere un permesso di transito doganale il vettore (corriere) è tenuto a fornire alle autorità doganali di partenza i documenti commerciali di trasporto (trasferimento) richiesti e/o i documenti doganali che contengono le seguenti informazioni:
- denominazione e indirizzo del mittente (destinatario) delle merci; - paese di origine (paese di destinazione) delle merci;
- denominazione e indirizzo del vettore o spedizioniere delle merci se il permesso di transito doganale è richiesto da uno spedizioniere;
- il veicolo mediante il quale le merci sono trasportate attraverso il territorio del Turkmenistan e - in caso di trasporto stradale – informazioni relative al conducente del veicolo;
- tipologia e denominazione delle merci, quantità, valore delle merci, peso o volume, il codice di classificazione in base al Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci; - numero totale di postazioni cargo;
- destinazione delle merci;
- eventuale ricarico delle merci o altre operazioni commerciali durante il tragitto;
- tempi di transito delle merci pianificati;
- il tragitto, nel caso in cui il trasporto delle merci sia effettuato seguendo percorsi specifici.
Al fine di velocizzare la procedura, si raccomanda di fornire le informazioni necessarie allo sdoganamento (inclusa la denominazione delle merci) anche in lingua turkmena. Per lo sdoganamento il vettore (spedizioniere) può servirsi degli intermediari doganali (rappresentanti) situati sul territorio nazionale o ai punti di frontiera doganale del Turkmenistan.
Al fine di rafforzare i controlli doganali delle merci trasportate attraverso il confine doganale del Turkmenistan, nonché di garantire la presentazione dei relativi documenti che accompagnano le merci durante il trasporto, dal 1° settembre 2019, in caso di mancata presentazione all’ufficio doganale di partenza del Turkmenistan dei documenti contenenti le summenzionate informazioni o di presentazione di documenti contenenti informazioni non veritiere, le autorità doganali rifiuteranno l’emissione del permesso di transito delle merci attraverso il territorio doganale del Turkmenistan.”
Per assicurare la massima diffusione delle informazioni in essa contenute la presente comunicazione sarà pubblicata anche sul sito internet dell’ Agenzia.
Il Direttore Centrale
Roberta de Robertis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93