Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Provvedimento
Data provvedimento: 07-06-2019
Numero provvedimento: 41215
Tipo gazzetta: Nessuna

Provvedimento concernente la pubblicazione della proposta di modifica unionale del nome della denominazione  di origine controllata del vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» in «Custoza» e del relativo disciplinare di produzione e la trasmissione alla Commissione UE.

(Provvedimento 07/06/2019, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)

 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA PQAI IV

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione  della protezione nonché l’uso dei simboli, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n.302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il D.M. 7 novembre 2012, pubblicato sulla G.U.R.I n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 90 della citata Legge n. 238/2016, fino all’emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge e dei citati Reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto D.M. 7 novembre 2012;

VISTO il D.P.R. 08.02.1971 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 142 del 05.06.1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» o «Custoza» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

VISTO il D.M. 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità – Vini DOP e IGP, concernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l’approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della denominazione di origine controllata dei vini “Bianco di Custoza» o «Custoza”;

VISTO il D.M. 07.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

ESAMINATA la documentata domanda trasmessa in data 17 gennaio 2018, per il tramite della regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 6 del D.M. 7 novembre 2012, su istanza del “Consorzio tutela vino Custoza” con sede in Sommacampagna (VR), intesa ad ottenere la modifica del nome della denominazione di origine controllata del vino da «Bianco di Custoza» o

«Custoza» in “Custoza” e del relativo disciplinare di produzione;

VISTO il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata proposta di modifica;

ATTESO che la citata richiesta di modifica è stata esaminata, nell’ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato D.M. 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10, per le modifiche “non minori”, conformemente alle disposizioni di cui alla preesistente normativa dell’Unione europea, e, in particolare:

- è stata tenuta in data 29 ottobre 2018 la riunione di pubblico accertamento, presso Villa Venier - Via Bassa, n. 14 - 37066 Sommacampagna (VR), con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;

- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP e IGP di cui all’art. 40 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 18 dicembre 2018;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 15, par. 3, del citato Reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, ai fini del successivo iter procedurale, la predetta domanda di modifica “non minore” è da considerare “modifica unionale”;

ATTESO che la citata richiesta di “modifica unionale” è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 19 febbraio 2019 e che entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione, non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare, da parte di soggetti interessati;

RITENUTO che è stata conclusa con esito positivo nei termini sopra specificati, la procedura nazionale preliminare relativa all’esame della richiesta di “modifica unionale” del nome della denominazione di origine controllata del vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» in «Custoza» e del relativo disciplinare di produzione e che la stessa richiesta risulta conforme alle condizioni stabilite nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

RITENUTO, pertanto, che, nelle more dell’adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale, sussistono le condizioni per procedere alla pubblicazione della predetta proposta di “modifica unionale” sul sito internet del Ministero, nonché per trasmettere alla Commissione UE la stessa domanda di modifica, in conformità alle disposizioni dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 19899 del 19 marzo 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, in particolare l’articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

DISPONE

conformemente all’articolo 9 del D.M. 7 novembre 2012 richiamato in premessa:

1) la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’allegata proposta di modifica del nome della denominazione di origine controllata del vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» in «Custoza» e del relativo disciplinare di produzione, così come consolidato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa;

2) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica in questione e della relativa documentazione, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE n. 34/2019.

IL DIRIGENTE Luigi Polizzi

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

ALLEGATO

Proposta di modifica Unionale del nome della denominazione di origine controllata del vino «Bianco di Custoza» o «Custoza» in «Custoza» e del relativo disciplinare di produzione

A) Il nome della Denominazione di Origine Controllata del vino «Bianco di Custoza» o «Custoza», riconosciuta con D.P.R. 08.02.1971 richiamato in premessa e registrata in data 1.8.2009 come DOP nel registro della Commissione UE, ai sensi dell’art. 107 del Reg. UE n. 1308/2013, è modificato in «Custoza».

B) Al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata del vino «Bianco di Custoza» o «Custoza», così come consolidato con il DM 30.11.2011 e da ultimo modificato con il DM 7.3.2014 richiamati in premessa, conseguentemente alla modifica di cui al punto 1, il nome della denominazione, nel titolo e nelle parti dell’articolato dove lo stesso nome è richiamato, è sostituito con il nome «Custoza».

C) E’ inserita la delimitazione della zona di imbottigliamento all’articolo 5 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata del vino «Bianco di Custoza» o «Custoza». Conseguente il comma 1 e 2 di detto articolo 5 sono sostituiti con il seguente testo:

“1.Le operazioni di vinificazione, appassimento e di imbottigliamento dei vini della denominazione di origine controllata «Custoza» ad esclusione della tipologia spumante devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,  é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona nonché nei Comuni confinanti delle province di Mantova e Brescia.

Le operazioni di elaborazione e imbottigliamento del vino Custoza spumante, devono avvenire in stabilimenti siti all’interno della zona di produzione di cui all’art.3 e anche nelle provincie di Brescia, Mantova, Trento, Treviso e Vicenza.”.

Conformemente alla normativa unionale, l’imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Custoza», deve essere effettuato all’interno del territorio delimitato di cui ai precedenti capoversi, per salvaguardare la qualità, garantire l’origine ed assicurare l’efficacia dei controlli. Inoltre, Conformemente alla normativa unionale e nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformità alla normativa dell’unione europea e nazionale”.