Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 22-04-2013
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 06-05-2013
Numero gazzetta: 104

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dei Vini del Montello e dei Colli Asolani e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» e alla DOC «Montello - Colli Asolani».

(Decreto 22/04/2013, pubblicato in G.U. 6 maggio 2013, n. 104)

 

IL DIRETTORE GENERALE

per la promozione della qualità agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale 21 luglio 2011, recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'articolo 5, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 6 novembre 2012, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei Vini del Montello e dei Colli Asolani, con sede in Montebelluna (TV), Via Feltrina Centro, n. 163, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» (di seguito Colli Asolani - Prosecco) e «Montello Rosso» o «Montello» (di seguito Montello Rosso) e per la DOC «Montello - Colli Asolani»;

Considerato che le DOCG Colli Asolani - Prosecco, Montello Rosso e la DOC Montello - Colli Asolani sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del D.Lgs. n. 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio per la tutela dei Vini del Montello e dei Colli Asolani alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata altresì la rappresentatività, di cui al comma 1 e al comma 4 del D.Lgs. n. 61/2010 per la sola DOCG Colli Asolani - Prosecco e per la DOC Montello - Colli Asolani, dimostrata dal Consorzio per la tutela dei Vini del Montello e dei Colli Asolani attraverso la dichiarazione dell'Organismo di controllo Valoritalia s.r.l., di cui alla nota prot. n. S12/2013/31346 del 15 aprile 2013;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dei Vini del Montello e dei Colli Asolani ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del D.Lgs. n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Colli Asolani - Prosecco e alla DOC Montello - Colli Asolani;

DECRETA

Art. 1

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela dei Vini del Montello e dei Colli Asolani, con sede in Montebelluna (TV), Via Feltrin Centro, n. 163, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2

1. Il Consorzio per la tutela dei Vini del Montello e dei Colli Asolani è riconosciuto ai sensi daertl.l'17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOCG Colli Asolani - Prosecco e per la DOC Montello - Colli Asolani, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Colli Asolani - Prosecco e Montello - Colli Asolani.

Art. 3

1. Il Consorzio per la tutela dei Vini del Montello e dei Colli Asolani non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso. 

2. L'incarico di cui all'articolo 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal D.M. 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citartot. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Colli Asolani - Prosecco e Montello - Colli Asolani, ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo del Reg. (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.